TAR Perugia, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 96
TAR
Sentenza 16 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità

    La revoca è intervenuta dopo un ampio lasso di tempo e dopo una diffida esplicita a regolarizzare le criticità entro trenta giorni, pena la revoca.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio e dell'art. 10-bis L. 241/1990

    La Regione ha comunicato l'avvio del procedimento, fornito documentazione, concesso proroga per le controdeduzioni, garantendo la partecipazione sostanziale. L'art. 10-bis L. 241/1990 non si applica ai procedimenti di revoca di autorizzazioni.

  • Rigettato
    Rappresentazione parziale e strumentale della realtà

    Le fatture non provano l'effettivo svolgimento delle funzioni di direzione sanitaria. L'ASL non ha frapposto ostacoli alla nomina di un nuovo direttore sanitario. La struttura è di fatto priva di un direttore sanitario.

  • Rigettato
    Travestimento dei fatti, illogicità e sviamento

    La mancanza del direttore sanitario è una ragione autonoma e sufficiente a sorreggere la revoca, rendendo irrilevanti le censure sugli altri profili motivazionali.

  • Inammissibile
    Tardività dell'impugnazione

    L'ordinanza, per sua natura, doveva essere notificata immediatamente. L'impugnazione è stata proposta con ricorso notificato oltre il termine di cui all'art. 29 cod. proc. amm.

  • Inammissibile
    Carenza di presupposti autonomi e eccesso di potere per carenza istruttoria

    La domanda di annullamento dell'ordinanza è irricevibile per tardività.

  • Rigettato
    Mancanza di prova del danno

    La ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione né dell'effettivo verificarsi dei danni lamentati, né della relativa entità. La valutazione equitativa è ammessa solo per il quantum debeatur, non per l'an debeatur.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 96
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 96
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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