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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/09/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 427/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 427 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Viappiani (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
studio in Via IV Novembre n. 4 a Bibbiano (RE), giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) e per Controparte_1 P.IVA_1
esso (c.f. Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e P.IVA_2
difesa dall'Avv. Pasquale Granato (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._3
presso il suo studio in Via Borsellino n. 18 a Reggio Emilia, giusta procura in atti
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 908/2022 del 24.8.2022, pubblicata il 25.08.2022.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 12.11.2024:
Appellante Pt_1
“1. In accoglimento dei motivi d'appello, accertare e dichiarare che la sentenza n. 908\2022
pagina 1 di 13 del Tribunale di Reggio Emilia pubblicata il 25\08\2022, resa in causa n.2640\2020 Rg. non notificata, notificata è nulla, ingiusta, erronea e/o illegittima e quindi meritevole di integrale riforma, previa:
-declaratoria della nullità della fideiussione inter partes, per violazione dell'art. 2 c. 2 lett.a) l.287\1990, e segnatamente delle clausole contenute nel contratto di fideiussione medesimo di cui agli artt. 7, 2 e 9 e dichiararsi che nulla è dovuto da Parte_1 alla , poi denominata e per esso a CP_3 Controparte_4 CP_1
Temporaneo per i debiti di a seguito di Controparte_1 Controparte_5 decadenza dell'istituto di credito ex art. 1957 cc. con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto delle domande tutte svolte nei confronti di Parte_1 dall'ente creditizio convenuto.
2. Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.”
Appellato Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE:
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348bis e 348ter c.p.c. per tutti i motivi specificati in narrativa;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
Respingersi, per tutti i motivi indicati, l'odierno appello promosso avverso la Sentenza n.
908/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica nella persona del Dott.ssa Carlucci Ersilia pubblicata in data 25/08/2022 e, per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso spese generali 15 %, IVA e CPA.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il e per esso Controparte_1 [...]
quale cessionario del Controparte_2
credito originariamente vantato da (da Controparte_6
qui banca), otteneva dal Tribunale di Reggio Emilia il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 386/2020 del 18.2.2020 per l'importo di € 28.817,32 nei confronti dei sig. ed (da qui fideiussori) nella loro qualità di Parte_1 Controparte_7
garanti della società (da qui debitrice principale), quale Controparte_5
somma dovuta in forza del contratto di fideiussione specifica del 17.12.2009 posto a garanzia del contratto di conto corrente n. 40/01/45223 sottoscritto dalla predetta società
(successivamente fallita nel 2015).
2. Avverso il provvedimento monitorio, la sig. proponeva opposizione Parte_1
con atto di citazione del 22.6.2020, esponendo:
- l'opposto non aveva la titolarità attiva a seguito della cessione in blocco dei crediti da parete della banca, in quanto nessuna comunicazione era stata inoltrata all'opponente;
pagina 2 di 13 - la fideiussione era nulla in quanto le clausole delle clausole di sopravvivenza,
reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. (art. 2, 7 e 9) riproducevano lo schema contrattuale ABI del 2003 dichiarato illegittimo dalla NC d'IT (provv. n. 55/2005) per contrasto con l'art. 2 co. 2, lett. a) L. n. 287/1990;
- in ogni caso la clausola di cui all'art. 7), corrispondente alla clausola n. 6) dello schema ABI era nulla con conseguente applicazione dell'art. 1957 c.c. e decadenza dal diritto di credito della banca;
- il credito non era provato, non essendo sufficiente la certificazione ex art. 50 TUB.
L'opponente chiedeva la revoca del provvedimento monitorio opposto, previo accertamento della nullità della fideiussione.
3. Si costituiva in giudizio il e Controparte_1
per esso esponendo: Controparte_2
- l'eccezione di difetto di legittimazione attiva era infondata in quanto al contratto di cessione di crediti in blocco pro soluto del 24.01.2017 con atto a ministero del Notaio
nell'allegato C) erano analiticamente indicati i singoli rapporti ceduti tra Persona_1
i quali quello per cui è causa;
- il creditore aveva provveduto a svolgere tutte le formalità previste ex art. 58 TUB mediante pubblicazione del relativo avviso in G.U. del 11.2.2017 e non vi era alcun obbligo di comunicazione della cessione al debitore ceduto;
- l'opponente aveva sottoscritto con la banca una fideiussione “specifica” a garanzia del fido su conto corrente della debitrice principale, sino al limite di € 36.000,00 (poi elevata nel 2011 ad € 50.000,00);
- l'eccezione di nullità della fideiussione era infondata in quanto il provvedimento n.
55/2005 di NC d'IT si riferiva alle sole fideiussioni omnibus, mentre quella in oggetto era una fideiussione specifica;
- il 13.11.2014 la banca aveva inviato alla debitrice principale ed ai fideiussori la comunicazione della chiusura del conto corrente e di decadenza dal beneficio del termine, intimando il pagamento di € 39.398,67;
- la era stata dichiarata fallita con sentenza n. 33/2015 del Controparte_5
Tribunale di Reggio Emilia e la banca si era insinuata al passivo fallimentare;
- il negozio giuridico era da qualificarsi come un contratto autonomo di garanzia, contenendo la c.d. clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”;
- l'opponente non aveva dedotto la persistenza dell'intesa collusiva limitandosi ad pagina 3 di 13 allegare la nullità della fideiussione per mera corrispondenza allo schema ABI;
- il credito era provato dagli estratti conto allegati.
L'opposta concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione con conferma del provvedimento monitorio.
4. All'esito della trattazione, il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 908/2022, rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto.
5. Avverso la predetta decisione ha proposto appello la sig. Parte_1
6. Si è costituito in giudizio il e Controparte_1
per esso , chiedendo Controparte_2
il rigetto dell'appello.
7. All'udienza del 12.11.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Preliminarmente la Corte deve esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto del requisito di specificità previsto dall'art. 342 c.p.c. avanzata dall'appellato, per cui l'atto di appello sarebbe privo di specifica argomentazione e critica rispetto alla decisione impugnata, reiterando le difese già formulate in primo grado.
9. L'eccezione deve essere disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione secondo il quale è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum. È stato altresì precisato che
“ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice“ (Cass. n. 20123/2022; idem n. 3679/2021). Nel caso in esame, la lettura dell'atto di appello consente di verificare che il medesimo, contiene la formulazione di specifiche, articolate e motivate critiche alla decisione del giudice di primo grado che consentono di individuare con sufficiente chiarezza sia le parti della sentenza oggetto di gravame, sia gli errori nella ricostruzione del fatto e nell'applicazione delle norme di diritto pagina 4 di 13 che gli appellanti assumono essere stati compiuti dal primo giudice.
10. Passando al merito, con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la erroneità della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione prestata con riferimento allo schema negoziale predisposto dall'ABI del 2003
(dichiarato nullo per contrarietà con la c.d. Legge Antitrust ed a seguito all'emanazione del provvedimento n. 55 del 2.5.2005 di NC d'IT) (1), ritenendolo non applicabile alle fideiussioni c.d. “specifiche”, ma riferibile solo a quelle “omnibus”. Secondo l'appellante, il
Tribunale avrebbe erroneamente qualificato come “specifica” la fideiussione de qua, in quanto fra le quelle “omnibus” rientrerebbero quelle prestate per obbligazioni condizionali o future (entro il massimo garantito) nascenti tra la debitrice principale e la banca;
quindi, le fideiussioni “omnibus” ricomprenderebbero anche quelle garanzie prestate per un'operazione singola e non solo plurime. Sempre secondo parte appellante, richiamando il precedente della
Cassazione n. 27243/2024, non vi sarebbe differenza tra fideiussione omnibus e specifica, in quanto la nullità invocata sarebbe espressione del principio di tutela della libertà di concorrenza. In ogni caso, il principio di nullità parziale enunciato dalla Cassazione SS.UU. nella nota sentenza n. 41994/2021, sarebbe applicabile a tutte le fideiussioni “a valle” conformi allo schema ABI dichiarato illegittimo e quindi anche alle “specifiche” che riproducono il predetto schema. Nel caso de quo sussisterebbe la nullità delle clausole contenuta negli artt. 2, 7 e 9 della fideiussione, in quanto riproduttive delle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI, con conseguente nullità parziale della fideiussione stessa.
11. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante sostiene che dalla nullità dell'art. 7 della fideiussione di deroga all'art. 1957 c.c., riproduttivo della clausola n. 6 dello schema ABI dichiarata illegittima, conseguirebbe la reviviscenza della norma codicistica;
pertanto la banca creditrice sarebbe decaduta dall'azione, con conseguente liberazione dei fideiussori, dato che dalla comunicazione di chiusura del conto corrente e decadenza dal beneficio del termine comunicata il 13.11.2014, la stessa aveva presentato domanda di insinuazione al passivo fallimentare della garantita solo 21.8.2015 e quindi oltre il termine semestrale di legge.
12. I motivi che possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro stretta connessione logico-giuridica, sono infondati.
13. La Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente qualificato il rapporto come fideiussione “specifica”. Va ricordato che nel nostro ordinamento non sussiste un obbligo in
(1) Si tratta delle clausole n. 2, 6 e 8 di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., per contrasto con l'art. 2 co 2 lett. a) della L. n. 287/1990.
pagina 5 di 13 capo al giudice di applicare, nell'ambito dell'attività di interpretazione, sempre e tutti i criteri posti dal legislatore a presidio dello svolgimento di detta attività. Invero, i suddetti criteri dettati dall'art. 1362 c.c., sono da intendersi previsti in una posizione graduata. La Suprema
Corte ha costantemente ribadito il principio di gerarchia in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi e ne escludono la concreta operatività, quando l'applicazione degli stessi canoni strettamente interpretativi risulti da sola sufficiente a rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti (v. Cass.
n. 21059/2022). Pertanto, qualora il significato di una clausola possa essere chiaramente desunto dal dettato letterale di questa, il giudice non può spingersi oltre, andando a ricercare ulteriori significati con essa contrastanti ma presuntivamente conformi alla volontà delle parti o, per meglio dire, alla volontà di una delle parti, posto che nella fattispecie è esclusivamente l'appellante che pretende di qualificare in modo diverso una fideiussione le cui clausole sono chiaramente tipiche del contratto come “specifica”.
14. Difatti, la fideiussione si definisce “omnibus” quando garantisce tutte le obbligazioni, presenti e future, derivanti da future operazioni, la cui validità è subordinata, ex art. 1938 c.c., al fatto che vi sia la precisazione dell'importo massimo garantito;
le fideiussioni “specifiche” sono invece quelle riferite alla garanzia di debiti originati da specifiche operazioni, cui le parti hanno fatto puntuale riferimento nel contratto di fideiussione.
15. Nella caso in questione, come correttamente evidenziato dal Tribunale, è sufficiente la lettura della fideiussione, per rilevare come con questa il fideiussore garantisce la debitrice per le sole obbligazioni riferite alla specifica operazione di concessione del fido sul conto corrente. Difatti il dato letterale non lascia dubbi prevedendo che la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 36.000,00 “in relazione (a) l'adempimento di Parte_2
qualsiasi obbligazione derivante dalla predetta operazione”. La differenza con la fideiussione omnibus è quindi chiara poiché la garanzia non è prestata per tutte le obbligazioni che deriveranno in futuro da operazioni di qualunque natura intercorrenti tra la banca e la società debitrice principale. Stante il significato univoco delle clausole contrattuali, la fideiussione de qua va quindi qualificata come “specifica”.
16. Accertata la natura di fideiussione specifica della garanzia prestata dalla sig. in Pt_1
merito alla pretesa sua nullità, la Corte ricorda che la questione trae origine dal provvedimento n. 55/2005 della NC d'IT in funzione di Autorità Garante della
Concorrenza tra istituti creditizi (ex art. 14 e 20 L. n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento dei poteri dal 12.1.2016 all'AGCM ex L. n. 262/2005), avente ad oggetto il denunziato pagina 6 di 13 contrasto tra lo schema contrattuale delle fideiussioni “omnibus” predisposto dall'ABI nel
2003 e l'art. 2 della c.d. Legge Antitrust con riferimento alle clausole n. 2, 6 e 8. La NC
d'IT ha ritenuto illecite tali clausole, in quanto inducevano le banche ad “uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante” (v. par. 78 Provv. n. 55/2005).
17. È noto che la questione della estensibilità dei principi posti dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la nota sentenza n. 41994/2021 a tutte le tipologie di fideiussioni, è oggetto di continuo esame nella giurisprudenza. Invero, qualche pronuncia (v. Cass. n. 27243/2024 sia pur con obiter dictum invocata dall'appellante) ha ritenuto che la nullità dei contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, si applica indipendentemente dalla natura omnibus o specifica della fideiussione.
18. Tuttavia, i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 41994/2021 sono stati applicati da parte della prevalente giurisprudenza, alle sole fideiussioni “omnibus” in quanto il caso sottoposto alla Suprema Corte riguardava tale tipologia di contratto, per cui non vi sarebbero stati margini per un'interpretazione estensiva alle fideiussioni “specifiche”; la tesi della non estensibilità alle fideiussioni specifiche dei principi elaborati dalla Cassazione in ordine alla nullità parziale delle fideiussioni bancarie omnibus (v. Cass. n. 21841/2024) è stata ribadita dalla più recente Cassazione con propria ordinanza n. 660 del 10.1.2025 laddove ha precisato che le “Sezioni Unite sopra richiamate, che nell'affermare la nullità – parziale - ex art. 2 l. n.
287/90 e 101 TFUE del contratto a valle attuativo della intesa anticoncorrenziale a monte e delle
sue clausole, dichiarata illecita dal provvedimento n. 55/2005 della NC d'IT, hanno inteso riferirsi esclusivamente alle fideiussioni omnibus”. In sintesi, non si può presumere la qualificazione tout court delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto che il provvedimento della NC d'IT ha riguardato lo specifico schema ABI, risultato contrario alla normativa antitrust e non il complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione.
19. Il principio è stato ribadito ulteriormente dalla Cassazione precisando che “il provvedimento della NC d'IT è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle
prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in
considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione NCria ITna, quale
strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato
dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce” (così in pagina 7 di 13 motivazione n. 1170/2025).
20. In buona sostanza, la Cassazione ha precisato che il principio enunciato dalle SS.UU. riguarda le clausole inserite nelle sole fideiussioni “omnibus”, ma non tutte le fideiussioni stipulate “a valle” di intese anticoncorrenziali dichiarate (parzialmente) nulle, ivi incluse quelle “specifiche”, concesse a garanzia di un determinato credito connesso a un definito rapporto contrattuale. Pertanto, non è possibile invocare l'efficacia probatoria privilegiata della conformità allo schema ABI per sanzionare la fideiussione “specifica” con la sua nullità
(parziale). Va quindi esclusa l'estensibilità tout court del regime delle nullità parziali previste nel provvedimento della NC d'IT alle fideiussioni “specifiche”.
21. Pertanto, sebbene l'accertamento della NC d'IT abbia interessato solo un determinato periodo (2002-2003), anche a voler ritenere – come sostiene l'appellante – che la fideiussione sia stata sottoscritta non nel 2009 ma nel 2003 (a causa della non chiara riproduzione del timbro postale per la data certa), questa non può ritenersi affetta da nullità.
22. La conclusione, nella fattispecie, non muta considerando la sottoscrizione della fideiussione nel 2009. Con riferimento alle fideiussioni concluse in epoca successiva al 2005, questa Corte ritiene che la nullità delle clausole in questione sia espressione del principio generale di tutela della libertà di concorrenza e che si debba verificare (come peraltro indicato dalla stessa Cassazione) se detta tutela sia stata in concreto violata. La stessa Cassazione nella citata ordinanza n. 1170/2025 ha difatti precisato che la fideiussione “deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della NC
d'IT, essendo evidente che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al
2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”.
23. Dunque, se per le fideiussioni “specifiche” post 2005 non è possibile utilizzare il provvedimento della NC d'IT come prova privilegiata, al fideiussore è tuttavia consentito dare prova aliunde che l'intesa anticoncorrenziale praticata dalle imprese sia rimasta persistente anche in epoca successiva. L'interessato ben può dedurre e comprovare l'intesa anticoncorrenziale, offrendone altra e specifica prova, allegando più modelli di fideiussione utilizzati dalle imprese conformi allo schema ABI adottati dopo il 2005 o comunque nel periodo in cui sono state sottoscritte le fideiussioni (nella fattispecie 2009).
pagina 8 di 13 24. Sul punto l'appellante critica la sentenza impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto che in ogni caso l'opponente non avesse provato l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale per il periodo successivo al provvedimento della NC d'IT del 2005. Secondo l'appellante, invece, l'adempimento probatorio richiesto sarebbe soddisfatto dalla coincidenza della fideiussione de qua con lo schema ABI, che costituirebbe un elemento indiziario valutabile.
25. La tesi dell'appellante non può però essere condivisa. L'appellante si è limitato ad indicare la mera sovrapponibilità della fideiussione allo schema ABI, mentre nessuna allegazione è stata fornita in ordine alla ricaduta pratica della declaratoria di nullità sul contratto. Trattasi di questioni che, poiché integranti circostanze estintive/impeditive del diritto di credito della controparte, non possono essere rilevate di ufficio, ma devono essere puntualmente allegate e provate dalla parte che le invoca.
26. Tale onere nel caso di specie non è stato assolto dall'appellante: non vi è alcuna allegazione né prova che, anche nell'ipotesi di nullità parziale, l'appellante non avrebbe stipulato la garanzia de qua con le clausole potenzialmente lesive del suo interesse, né ha allegato in che misura gli effetti della nullità delle suddette singole clausole assumerebbero rilievo sulla concreta operazione negoziale, prospettando solo argomentazioni generiche, né ha allegato il danno che ne sarebbe derivato.
27. La carenza di allegazione e prova non potrebbe neppure essere colmata dall'esercizio dei poteri officiosi del giudice;
eventuali nullità possono essere rilevate in ogni stato e grado del processo, ma soltanto laddove emerga dagli atti di causa l'eventuale nullità. E difatti recentemente la Suprema Corte ha chiarito quali sono i presupposti per la rilevazione officiosa della nullità in questione precisando che questa “richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della NC d'IT; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della NC d'IT è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione NCria ITna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro
l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della NC d'IT, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare
pagina 9 di 13 esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della NC d'IT nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte,
l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (Cass. n. 1170/2025).
28. Come detto, nella fattispecie è stato prospettato solo l'assunto secondo cui il contratto in questione conterrebbe clausole riproducenti quelle allegate dal modello ABI.
29. Da quanto precede deriva l'infondatezza del secondo motivo di appello, con il quale l'appellante ritiene che nella fattispecie dalla nullità dell'art. 7 della fideiussione (riproduttiva della clausola ABI n. 6) dovrebbe conseguire l'applicazione del regime previsto dall'art. 1957
c.c. che non sarebbe derogabile (trattandosi di norma di ordine pubblico) e quindi la banca sarebbe decaduta da ogni diritto verso il fideiussore, avendo agito oltre il termine semestrale.
30. La validità di tale clausola pattizia di cui all'art. 7 del contratto ( “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il
debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o fideiussore medesimi … entro i
termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”) è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza: “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle
pagina 10 di 13 condizioni patrimoniali del debitore" (Cass. 9245/2007; Cass. 21867/2013)” (Cass. n.
9379/2018). Quindi, la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria (v. Cass. n. 14194/2022, n. 3989/2025, n. 2683/2025).
31. Nella fattispecie, la deroga all'art. 1957 c.c. risulta approvata dalla sig. e quindi Pt_1
risulta irrilevante il mancato rispetto del periodo semestrale;
difatti, attesa la derogabilità della disposizione, la clausola è stata approvata dalle parti e nessun idoneo argomento è stato proposto dall'appellante avverso tale conclusione, che va pertanto confermata.
32. In ogni caso, la fideiussione prevede il pagamento “a semplice richiesta scritta” e l'art. 1957 c.c. stabilisce che l'istanza debba essere rivolta al “debitore” e non al fideiussore;
la giurisprudenza in tale ipotesi ha ritenuto sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (2). Difatti, soltanto la presenza di una clausola contrattuale non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale
(v. Cass. n. 5179/2025; n. 30185/2022).
33. D'altra parte, le conclusioni non muterebbero neppure qualora si dovesse ritenere che l'applicazione dell'art. 1957 c.c. derivi dalla nullità parziale della clausola;
come recentemente precisato dalla Cassazione, “ove l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ. non deriva da una scelta pattizia, ma dalla pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria contenuta nel negozio di garanzia (perché ritenuto conforme allo schema ABI giudicato come anticoncorrenziale dall'autorità garante), secondo la tradizionale esegesi di tale norma, l'impedimento della decadenza si determina anche solo con un'attività
(2) “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c.
- esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (Cass. n. 22346/2017 Rv. 645736 – 01).
pagina 11 di 13 extragiudiziale, e dunque non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008), poiché se il rinvio si intendesse anche alla previsione di un'azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante
l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 22346 del 26/9/2017)” (così in motivazione Cass. n.
5179/2025 cit.)
34. Nella fattispecie la banca ha documentato di aver comunicato il 13.11.2014 la revoca dei rapporti sia alla sig. (doc. n. 4 fasc. app.ta) sia alla debitrice principale (doc. 5 fasc. Pt_1
mon.) e la richiesta discussione della garanzia;
successivamente ha azionato il credito in via monitoria nel 2020. Pertanto, nessuna decadenza dell'azione da parte della creditrice può ritenersi fondata.
35. In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata.
36. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
37. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Reggio Emilia n. 908/2022 del 24.8.2022, pubblicata il 25.8.2022;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato, le spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in € 6.946,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico di il Parte_1
pagina 12 di 13 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Bologna, 9 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 427 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Viappiani (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
studio in Via IV Novembre n. 4 a Bibbiano (RE), giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) e per Controparte_1 P.IVA_1
esso (c.f. Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e P.IVA_2
difesa dall'Avv. Pasquale Granato (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._3
presso il suo studio in Via Borsellino n. 18 a Reggio Emilia, giusta procura in atti
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 908/2022 del 24.8.2022, pubblicata il 25.08.2022.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 12.11.2024:
Appellante Pt_1
“1. In accoglimento dei motivi d'appello, accertare e dichiarare che la sentenza n. 908\2022
pagina 1 di 13 del Tribunale di Reggio Emilia pubblicata il 25\08\2022, resa in causa n.2640\2020 Rg. non notificata, notificata è nulla, ingiusta, erronea e/o illegittima e quindi meritevole di integrale riforma, previa:
-declaratoria della nullità della fideiussione inter partes, per violazione dell'art. 2 c. 2 lett.a) l.287\1990, e segnatamente delle clausole contenute nel contratto di fideiussione medesimo di cui agli artt. 7, 2 e 9 e dichiararsi che nulla è dovuto da Parte_1 alla , poi denominata e per esso a CP_3 Controparte_4 CP_1
Temporaneo per i debiti di a seguito di Controparte_1 Controparte_5 decadenza dell'istituto di credito ex art. 1957 cc. con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto delle domande tutte svolte nei confronti di Parte_1 dall'ente creditizio convenuto.
2. Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.”
Appellato Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE:
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348bis e 348ter c.p.c. per tutti i motivi specificati in narrativa;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
Respingersi, per tutti i motivi indicati, l'odierno appello promosso avverso la Sentenza n.
908/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica nella persona del Dott.ssa Carlucci Ersilia pubblicata in data 25/08/2022 e, per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso spese generali 15 %, IVA e CPA.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il e per esso Controparte_1 [...]
quale cessionario del Controparte_2
credito originariamente vantato da (da Controparte_6
qui banca), otteneva dal Tribunale di Reggio Emilia il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 386/2020 del 18.2.2020 per l'importo di € 28.817,32 nei confronti dei sig. ed (da qui fideiussori) nella loro qualità di Parte_1 Controparte_7
garanti della società (da qui debitrice principale), quale Controparte_5
somma dovuta in forza del contratto di fideiussione specifica del 17.12.2009 posto a garanzia del contratto di conto corrente n. 40/01/45223 sottoscritto dalla predetta società
(successivamente fallita nel 2015).
2. Avverso il provvedimento monitorio, la sig. proponeva opposizione Parte_1
con atto di citazione del 22.6.2020, esponendo:
- l'opposto non aveva la titolarità attiva a seguito della cessione in blocco dei crediti da parete della banca, in quanto nessuna comunicazione era stata inoltrata all'opponente;
pagina 2 di 13 - la fideiussione era nulla in quanto le clausole delle clausole di sopravvivenza,
reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. (art. 2, 7 e 9) riproducevano lo schema contrattuale ABI del 2003 dichiarato illegittimo dalla NC d'IT (provv. n. 55/2005) per contrasto con l'art. 2 co. 2, lett. a) L. n. 287/1990;
- in ogni caso la clausola di cui all'art. 7), corrispondente alla clausola n. 6) dello schema ABI era nulla con conseguente applicazione dell'art. 1957 c.c. e decadenza dal diritto di credito della banca;
- il credito non era provato, non essendo sufficiente la certificazione ex art. 50 TUB.
L'opponente chiedeva la revoca del provvedimento monitorio opposto, previo accertamento della nullità della fideiussione.
3. Si costituiva in giudizio il e Controparte_1
per esso esponendo: Controparte_2
- l'eccezione di difetto di legittimazione attiva era infondata in quanto al contratto di cessione di crediti in blocco pro soluto del 24.01.2017 con atto a ministero del Notaio
nell'allegato C) erano analiticamente indicati i singoli rapporti ceduti tra Persona_1
i quali quello per cui è causa;
- il creditore aveva provveduto a svolgere tutte le formalità previste ex art. 58 TUB mediante pubblicazione del relativo avviso in G.U. del 11.2.2017 e non vi era alcun obbligo di comunicazione della cessione al debitore ceduto;
- l'opponente aveva sottoscritto con la banca una fideiussione “specifica” a garanzia del fido su conto corrente della debitrice principale, sino al limite di € 36.000,00 (poi elevata nel 2011 ad € 50.000,00);
- l'eccezione di nullità della fideiussione era infondata in quanto il provvedimento n.
55/2005 di NC d'IT si riferiva alle sole fideiussioni omnibus, mentre quella in oggetto era una fideiussione specifica;
- il 13.11.2014 la banca aveva inviato alla debitrice principale ed ai fideiussori la comunicazione della chiusura del conto corrente e di decadenza dal beneficio del termine, intimando il pagamento di € 39.398,67;
- la era stata dichiarata fallita con sentenza n. 33/2015 del Controparte_5
Tribunale di Reggio Emilia e la banca si era insinuata al passivo fallimentare;
- il negozio giuridico era da qualificarsi come un contratto autonomo di garanzia, contenendo la c.d. clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”;
- l'opponente non aveva dedotto la persistenza dell'intesa collusiva limitandosi ad pagina 3 di 13 allegare la nullità della fideiussione per mera corrispondenza allo schema ABI;
- il credito era provato dagli estratti conto allegati.
L'opposta concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione con conferma del provvedimento monitorio.
4. All'esito della trattazione, il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 908/2022, rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto.
5. Avverso la predetta decisione ha proposto appello la sig. Parte_1
6. Si è costituito in giudizio il e Controparte_1
per esso , chiedendo Controparte_2
il rigetto dell'appello.
7. All'udienza del 12.11.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Preliminarmente la Corte deve esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto del requisito di specificità previsto dall'art. 342 c.p.c. avanzata dall'appellato, per cui l'atto di appello sarebbe privo di specifica argomentazione e critica rispetto alla decisione impugnata, reiterando le difese già formulate in primo grado.
9. L'eccezione deve essere disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione secondo il quale è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum. È stato altresì precisato che
“ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice“ (Cass. n. 20123/2022; idem n. 3679/2021). Nel caso in esame, la lettura dell'atto di appello consente di verificare che il medesimo, contiene la formulazione di specifiche, articolate e motivate critiche alla decisione del giudice di primo grado che consentono di individuare con sufficiente chiarezza sia le parti della sentenza oggetto di gravame, sia gli errori nella ricostruzione del fatto e nell'applicazione delle norme di diritto pagina 4 di 13 che gli appellanti assumono essere stati compiuti dal primo giudice.
10. Passando al merito, con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la erroneità della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione prestata con riferimento allo schema negoziale predisposto dall'ABI del 2003
(dichiarato nullo per contrarietà con la c.d. Legge Antitrust ed a seguito all'emanazione del provvedimento n. 55 del 2.5.2005 di NC d'IT) (1), ritenendolo non applicabile alle fideiussioni c.d. “specifiche”, ma riferibile solo a quelle “omnibus”. Secondo l'appellante, il
Tribunale avrebbe erroneamente qualificato come “specifica” la fideiussione de qua, in quanto fra le quelle “omnibus” rientrerebbero quelle prestate per obbligazioni condizionali o future (entro il massimo garantito) nascenti tra la debitrice principale e la banca;
quindi, le fideiussioni “omnibus” ricomprenderebbero anche quelle garanzie prestate per un'operazione singola e non solo plurime. Sempre secondo parte appellante, richiamando il precedente della
Cassazione n. 27243/2024, non vi sarebbe differenza tra fideiussione omnibus e specifica, in quanto la nullità invocata sarebbe espressione del principio di tutela della libertà di concorrenza. In ogni caso, il principio di nullità parziale enunciato dalla Cassazione SS.UU. nella nota sentenza n. 41994/2021, sarebbe applicabile a tutte le fideiussioni “a valle” conformi allo schema ABI dichiarato illegittimo e quindi anche alle “specifiche” che riproducono il predetto schema. Nel caso de quo sussisterebbe la nullità delle clausole contenuta negli artt. 2, 7 e 9 della fideiussione, in quanto riproduttive delle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI, con conseguente nullità parziale della fideiussione stessa.
11. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante sostiene che dalla nullità dell'art. 7 della fideiussione di deroga all'art. 1957 c.c., riproduttivo della clausola n. 6 dello schema ABI dichiarata illegittima, conseguirebbe la reviviscenza della norma codicistica;
pertanto la banca creditrice sarebbe decaduta dall'azione, con conseguente liberazione dei fideiussori, dato che dalla comunicazione di chiusura del conto corrente e decadenza dal beneficio del termine comunicata il 13.11.2014, la stessa aveva presentato domanda di insinuazione al passivo fallimentare della garantita solo 21.8.2015 e quindi oltre il termine semestrale di legge.
12. I motivi che possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro stretta connessione logico-giuridica, sono infondati.
13. La Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente qualificato il rapporto come fideiussione “specifica”. Va ricordato che nel nostro ordinamento non sussiste un obbligo in
(1) Si tratta delle clausole n. 2, 6 e 8 di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., per contrasto con l'art. 2 co 2 lett. a) della L. n. 287/1990.
pagina 5 di 13 capo al giudice di applicare, nell'ambito dell'attività di interpretazione, sempre e tutti i criteri posti dal legislatore a presidio dello svolgimento di detta attività. Invero, i suddetti criteri dettati dall'art. 1362 c.c., sono da intendersi previsti in una posizione graduata. La Suprema
Corte ha costantemente ribadito il principio di gerarchia in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi e ne escludono la concreta operatività, quando l'applicazione degli stessi canoni strettamente interpretativi risulti da sola sufficiente a rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti (v. Cass.
n. 21059/2022). Pertanto, qualora il significato di una clausola possa essere chiaramente desunto dal dettato letterale di questa, il giudice non può spingersi oltre, andando a ricercare ulteriori significati con essa contrastanti ma presuntivamente conformi alla volontà delle parti o, per meglio dire, alla volontà di una delle parti, posto che nella fattispecie è esclusivamente l'appellante che pretende di qualificare in modo diverso una fideiussione le cui clausole sono chiaramente tipiche del contratto come “specifica”.
14. Difatti, la fideiussione si definisce “omnibus” quando garantisce tutte le obbligazioni, presenti e future, derivanti da future operazioni, la cui validità è subordinata, ex art. 1938 c.c., al fatto che vi sia la precisazione dell'importo massimo garantito;
le fideiussioni “specifiche” sono invece quelle riferite alla garanzia di debiti originati da specifiche operazioni, cui le parti hanno fatto puntuale riferimento nel contratto di fideiussione.
15. Nella caso in questione, come correttamente evidenziato dal Tribunale, è sufficiente la lettura della fideiussione, per rilevare come con questa il fideiussore garantisce la debitrice per le sole obbligazioni riferite alla specifica operazione di concessione del fido sul conto corrente. Difatti il dato letterale non lascia dubbi prevedendo che la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 36.000,00 “in relazione (a) l'adempimento di Parte_2
qualsiasi obbligazione derivante dalla predetta operazione”. La differenza con la fideiussione omnibus è quindi chiara poiché la garanzia non è prestata per tutte le obbligazioni che deriveranno in futuro da operazioni di qualunque natura intercorrenti tra la banca e la società debitrice principale. Stante il significato univoco delle clausole contrattuali, la fideiussione de qua va quindi qualificata come “specifica”.
16. Accertata la natura di fideiussione specifica della garanzia prestata dalla sig. in Pt_1
merito alla pretesa sua nullità, la Corte ricorda che la questione trae origine dal provvedimento n. 55/2005 della NC d'IT in funzione di Autorità Garante della
Concorrenza tra istituti creditizi (ex art. 14 e 20 L. n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento dei poteri dal 12.1.2016 all'AGCM ex L. n. 262/2005), avente ad oggetto il denunziato pagina 6 di 13 contrasto tra lo schema contrattuale delle fideiussioni “omnibus” predisposto dall'ABI nel
2003 e l'art. 2 della c.d. Legge Antitrust con riferimento alle clausole n. 2, 6 e 8. La NC
d'IT ha ritenuto illecite tali clausole, in quanto inducevano le banche ad “uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante” (v. par. 78 Provv. n. 55/2005).
17. È noto che la questione della estensibilità dei principi posti dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la nota sentenza n. 41994/2021 a tutte le tipologie di fideiussioni, è oggetto di continuo esame nella giurisprudenza. Invero, qualche pronuncia (v. Cass. n. 27243/2024 sia pur con obiter dictum invocata dall'appellante) ha ritenuto che la nullità dei contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, si applica indipendentemente dalla natura omnibus o specifica della fideiussione.
18. Tuttavia, i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 41994/2021 sono stati applicati da parte della prevalente giurisprudenza, alle sole fideiussioni “omnibus” in quanto il caso sottoposto alla Suprema Corte riguardava tale tipologia di contratto, per cui non vi sarebbero stati margini per un'interpretazione estensiva alle fideiussioni “specifiche”; la tesi della non estensibilità alle fideiussioni specifiche dei principi elaborati dalla Cassazione in ordine alla nullità parziale delle fideiussioni bancarie omnibus (v. Cass. n. 21841/2024) è stata ribadita dalla più recente Cassazione con propria ordinanza n. 660 del 10.1.2025 laddove ha precisato che le “Sezioni Unite sopra richiamate, che nell'affermare la nullità – parziale - ex art. 2 l. n.
287/90 e 101 TFUE del contratto a valle attuativo della intesa anticoncorrenziale a monte e delle
sue clausole, dichiarata illecita dal provvedimento n. 55/2005 della NC d'IT, hanno inteso riferirsi esclusivamente alle fideiussioni omnibus”. In sintesi, non si può presumere la qualificazione tout court delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto che il provvedimento della NC d'IT ha riguardato lo specifico schema ABI, risultato contrario alla normativa antitrust e non il complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione.
19. Il principio è stato ribadito ulteriormente dalla Cassazione precisando che “il provvedimento della NC d'IT è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle
prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in
considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione NCria ITna, quale
strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato
dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce” (così in pagina 7 di 13 motivazione n. 1170/2025).
20. In buona sostanza, la Cassazione ha precisato che il principio enunciato dalle SS.UU. riguarda le clausole inserite nelle sole fideiussioni “omnibus”, ma non tutte le fideiussioni stipulate “a valle” di intese anticoncorrenziali dichiarate (parzialmente) nulle, ivi incluse quelle “specifiche”, concesse a garanzia di un determinato credito connesso a un definito rapporto contrattuale. Pertanto, non è possibile invocare l'efficacia probatoria privilegiata della conformità allo schema ABI per sanzionare la fideiussione “specifica” con la sua nullità
(parziale). Va quindi esclusa l'estensibilità tout court del regime delle nullità parziali previste nel provvedimento della NC d'IT alle fideiussioni “specifiche”.
21. Pertanto, sebbene l'accertamento della NC d'IT abbia interessato solo un determinato periodo (2002-2003), anche a voler ritenere – come sostiene l'appellante – che la fideiussione sia stata sottoscritta non nel 2009 ma nel 2003 (a causa della non chiara riproduzione del timbro postale per la data certa), questa non può ritenersi affetta da nullità.
22. La conclusione, nella fattispecie, non muta considerando la sottoscrizione della fideiussione nel 2009. Con riferimento alle fideiussioni concluse in epoca successiva al 2005, questa Corte ritiene che la nullità delle clausole in questione sia espressione del principio generale di tutela della libertà di concorrenza e che si debba verificare (come peraltro indicato dalla stessa Cassazione) se detta tutela sia stata in concreto violata. La stessa Cassazione nella citata ordinanza n. 1170/2025 ha difatti precisato che la fideiussione “deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della NC
d'IT, essendo evidente che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al
2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”.
23. Dunque, se per le fideiussioni “specifiche” post 2005 non è possibile utilizzare il provvedimento della NC d'IT come prova privilegiata, al fideiussore è tuttavia consentito dare prova aliunde che l'intesa anticoncorrenziale praticata dalle imprese sia rimasta persistente anche in epoca successiva. L'interessato ben può dedurre e comprovare l'intesa anticoncorrenziale, offrendone altra e specifica prova, allegando più modelli di fideiussione utilizzati dalle imprese conformi allo schema ABI adottati dopo il 2005 o comunque nel periodo in cui sono state sottoscritte le fideiussioni (nella fattispecie 2009).
pagina 8 di 13 24. Sul punto l'appellante critica la sentenza impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto che in ogni caso l'opponente non avesse provato l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale per il periodo successivo al provvedimento della NC d'IT del 2005. Secondo l'appellante, invece, l'adempimento probatorio richiesto sarebbe soddisfatto dalla coincidenza della fideiussione de qua con lo schema ABI, che costituirebbe un elemento indiziario valutabile.
25. La tesi dell'appellante non può però essere condivisa. L'appellante si è limitato ad indicare la mera sovrapponibilità della fideiussione allo schema ABI, mentre nessuna allegazione è stata fornita in ordine alla ricaduta pratica della declaratoria di nullità sul contratto. Trattasi di questioni che, poiché integranti circostanze estintive/impeditive del diritto di credito della controparte, non possono essere rilevate di ufficio, ma devono essere puntualmente allegate e provate dalla parte che le invoca.
26. Tale onere nel caso di specie non è stato assolto dall'appellante: non vi è alcuna allegazione né prova che, anche nell'ipotesi di nullità parziale, l'appellante non avrebbe stipulato la garanzia de qua con le clausole potenzialmente lesive del suo interesse, né ha allegato in che misura gli effetti della nullità delle suddette singole clausole assumerebbero rilievo sulla concreta operazione negoziale, prospettando solo argomentazioni generiche, né ha allegato il danno che ne sarebbe derivato.
27. La carenza di allegazione e prova non potrebbe neppure essere colmata dall'esercizio dei poteri officiosi del giudice;
eventuali nullità possono essere rilevate in ogni stato e grado del processo, ma soltanto laddove emerga dagli atti di causa l'eventuale nullità. E difatti recentemente la Suprema Corte ha chiarito quali sono i presupposti per la rilevazione officiosa della nullità in questione precisando che questa “richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della NC d'IT; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della NC d'IT è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione NCria ITna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro
l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della NC d'IT, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare
pagina 9 di 13 esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della NC d'IT nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte,
l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (Cass. n. 1170/2025).
28. Come detto, nella fattispecie è stato prospettato solo l'assunto secondo cui il contratto in questione conterrebbe clausole riproducenti quelle allegate dal modello ABI.
29. Da quanto precede deriva l'infondatezza del secondo motivo di appello, con il quale l'appellante ritiene che nella fattispecie dalla nullità dell'art. 7 della fideiussione (riproduttiva della clausola ABI n. 6) dovrebbe conseguire l'applicazione del regime previsto dall'art. 1957
c.c. che non sarebbe derogabile (trattandosi di norma di ordine pubblico) e quindi la banca sarebbe decaduta da ogni diritto verso il fideiussore, avendo agito oltre il termine semestrale.
30. La validità di tale clausola pattizia di cui all'art. 7 del contratto ( “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il
debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o fideiussore medesimi … entro i
termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”) è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza: “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle
pagina 10 di 13 condizioni patrimoniali del debitore" (Cass. 9245/2007; Cass. 21867/2013)” (Cass. n.
9379/2018). Quindi, la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria (v. Cass. n. 14194/2022, n. 3989/2025, n. 2683/2025).
31. Nella fattispecie, la deroga all'art. 1957 c.c. risulta approvata dalla sig. e quindi Pt_1
risulta irrilevante il mancato rispetto del periodo semestrale;
difatti, attesa la derogabilità della disposizione, la clausola è stata approvata dalle parti e nessun idoneo argomento è stato proposto dall'appellante avverso tale conclusione, che va pertanto confermata.
32. In ogni caso, la fideiussione prevede il pagamento “a semplice richiesta scritta” e l'art. 1957 c.c. stabilisce che l'istanza debba essere rivolta al “debitore” e non al fideiussore;
la giurisprudenza in tale ipotesi ha ritenuto sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (2). Difatti, soltanto la presenza di una clausola contrattuale non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale
(v. Cass. n. 5179/2025; n. 30185/2022).
33. D'altra parte, le conclusioni non muterebbero neppure qualora si dovesse ritenere che l'applicazione dell'art. 1957 c.c. derivi dalla nullità parziale della clausola;
come recentemente precisato dalla Cassazione, “ove l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ. non deriva da una scelta pattizia, ma dalla pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria contenuta nel negozio di garanzia (perché ritenuto conforme allo schema ABI giudicato come anticoncorrenziale dall'autorità garante), secondo la tradizionale esegesi di tale norma, l'impedimento della decadenza si determina anche solo con un'attività
(2) “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c.
- esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (Cass. n. 22346/2017 Rv. 645736 – 01).
pagina 11 di 13 extragiudiziale, e dunque non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008), poiché se il rinvio si intendesse anche alla previsione di un'azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante
l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 22346 del 26/9/2017)” (così in motivazione Cass. n.
5179/2025 cit.)
34. Nella fattispecie la banca ha documentato di aver comunicato il 13.11.2014 la revoca dei rapporti sia alla sig. (doc. n. 4 fasc. app.ta) sia alla debitrice principale (doc. 5 fasc. Pt_1
mon.) e la richiesta discussione della garanzia;
successivamente ha azionato il credito in via monitoria nel 2020. Pertanto, nessuna decadenza dell'azione da parte della creditrice può ritenersi fondata.
35. In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata.
36. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
37. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Reggio Emilia n. 908/2022 del 24.8.2022, pubblicata il 25.8.2022;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato, le spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in € 6.946,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico di il Parte_1
pagina 12 di 13 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Bologna, 9 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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