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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/08/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2207/2025 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto: Adozione di maggiorenni REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
CORVACCHIOLA Danilo Giudice
GATTI Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2207/2025 promossa da:
, (C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/09/1956 ed elettivamente domiciliato in Genova, Via Fieschi 19/7 presso e nello studio dell'Avv. Scopinaro Lucia (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
PER L'
[...]
[...]
, (C.F. nato in [...] il Parte_2 C.F._3
01/12/1993 ed elettivamente domiciliato in Genova, Via Fieschi 19/7A presso e nello studio dell'Avv. Pica Laura (C.F. ), che lo rappresenta e difende in C.F._4 forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO per il quale nulla osta
CONCLUSIONI RICORRENTE: “Di adottare il signor;
al tal fine Parte_2 chiede che l'Il.mo Presidente del Tribunale di Genova voglia fissare, ai sensi dell'art. 311 c.c., l'udienza per la comparizione del ricorrente e dell'adottando, affinché manifestino il consenso all'adozione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente , nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), residente in [...]
9/16 chiede l'adozione di nato in [...] Parte_2
(EE) il 01/12/1993 (C.F. , residente in C.F._3
Genova, Via Pagano Doria 9/16.
Il IGnor non è coniugato e non ha discendenti Parte_1 legittimi.
All'udienza del 05/06/2025 il ricorrente ha dichiarato di aver conosciuto il IG. a Principe allorquando quest'ultimo lo ha Pt_2 aiutato a trasportare dei pacchi pesanti;
ha poi aggiunto che trovandosi i due in sintonia, il IG. è andato a vivere con Pt_2 lui.
Il IG. pertanto, risiede stabilmente presso l'abitazione del Pt_2
IG. n Genova, via Pagano Doria 9/16, luogo in cui esercita Pt_1 la propria attività lavorativa in qualità di badante dell'ospitante; egli non è mai stato sposato con alcuna donna né in Nigeria né altrove, non ha figli ed è orfano di padre.
Va osservato che l'art. 291 c.c. consente, invero, l'adozione di maggiorenne a persone che non hanno discendenti, che hanno
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 compiuto i trentacinque anni e che superano di diciotto anni l'età della persona da adottare. Tale istituto nasceva originariamente per assicurare la discendenza a chi non l'avesse, rendendo così possibile la trasmissione del patrimonio e del cognome: l'interesse primario protetto da questo tipo di adozione era dunque quello dell'adottante che, privo di discendenza, intendesse trasmettere il patrimonio ed il nome ad un soggetto cui era legato da rapporti di affetto. Come è noto, però, l'istituto in esame ha subìto una progressiva evoluzione ad opera della giurisprudenza sia di merito sia di legittimità che, nel consentire oggi l'adozione del maggiorenne anche in presenza di figli dell'adottante purché questi vi acconsentano, ha attribuito all'istituto in esame la funzione principale di consolidare quell'unità familiare e quei legami di affettivi che si creano di fatto nelle cosiddette “famiglie allargate” in cui l'adottando è inserito in modo stabile e duraturo ed è riconosciuto come parte integrante da tutti i membri. Tale evoluzione si inserisce a pieno titolo nel solco dell'ormai consolidatasi concezione personalistica della famiglia che ha superato il precedente impianto patrimonialistico, sicché il giudice non deve limitarsi ad accertare la mera sussistenza dei presupposti di legge, ma deve valutare, ai sensi dell'art. 312 n. 2) c.c., la convenienza in concreto per l'adottando a vedersi riconosciuta tale appartenenza al contesto famigliare e che ciò trovi effettiva e reale corrispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia. Orbene, nel caso di specie risulta ampiamente provata quell'unione affettiva e quel legame fra l'adottante e l'adottando inquadrabile in un vero e proprio rapporto padre-figlio.
La coabitazione nonché il legame stabile tra l'adottante e l'adottando, sono elementi più che sufficienti per far ritenere sussistente un rapporto familiare che può essere oggi formalizzato con l'adozione di
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 maggiorenni secondo quell'evoluzione giurisprudenziale che ha reinterpretato in chiave personalistica l'istituto dell'adozione del maggiorenne a scapito degli interessi meramente patrimoniali.
Risultano quindi soddisfatti tutti i presupposti di cui all'art. 291 c.c
L'adottante ha infatti compiuto gli anni sessantotto e, pertanto, supera nella misura prevista dalla legge quella dell'ADOTTANDO che ne ha trentuno;
La madre dell'adottando, IG.ra , nata in [...] Parte_3 in data 14/02/1965, è ben contenta dell'adozione del figlio Pt_2 da parte del IG Pt_1
L'adottando ha espresso piena adesione all'adozione. Il IG. ha dichiarato: “Attualmente vivo con lui. Lo aiuto a fare le Pt_2 sue cose. Mio padre è deceduto. Mia mamma ha dato il consenso. Voglio solo il cognome dell'adottante e quindi sostituire con e quindi Pt_2 Pt_1 chiamarmi AV SM.
Sussistono pertanto tutte le condizioni previste dalla legge e non osta alcun impedimento.
Per quanto concerne le spese di lite, stante la natura congiunta del procedimento non vi è luogo a provvedere nulla in merito.
L'adottando ha chiesto che il suo cognome sia (non anteposto o posposto, ma) sostituito con il cognome dell'adottante; L'adottante in ricorso si è dichiarato favorevole ed ha prestato il proprio consenso a tale scelta.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Tale richiesta può certamente essere accolta e va, come tale, inquadrata nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata dell'adozione di maggiorenne, come è stata data dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 286/2016, poi richiamata anche dalla giurisprudenza di merito (si veda Trib. Parma, sent. 2/2019 del 27/02/2019 "all'epoca dell'emanazione dell'art. 299 cod. civ., e negli anni successivi, le motivazioni che giustificavano una interpretazione rigida dello stesso articolo hanno perso la loro forza, in ragione della modifica della funzione dell'istituto dell'adozione del maggiorenne: da tutela della stirpe e del patrimonio dell'adottante, al riconoscimento giuridico di un rapporto umano di tipo familiare tutelabile ai sensi dell'art. 31 e 32 Cost., nonché di una relazione sociale, affettiva e identitaria, di una storia personale tra adottante e adottando: ed è in base di tali principi, umanamente riconosciuti ad ogni livello, che l'interpretazione della disposizione deve adeguarsi, pena la violazione di norme costituzionali poste a diretto presidio dei diritti inviolabili della persona, che la nostra Costituzione riconosce e garantisce sia come individuo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nulla vieta quindi una deroga dell'art. 299 cod. civ. in considerazione di una lettura costituzionalmente orientata dell'istituto dell'adozione di maggiorenne, volta da un lato alla nuova funzione che assolve l'istituto, e dall'altro a un nuovo impianto giuridico di riconoscimento del valore dell'identità della persona."
PQM
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
Visti gli artt. 313 e 314 c.c.,
DISPONE farsi luogo all'adozione del IG. nato Parte_2 in NIGERIA (EE) il 01/12/1993 da parte del IG. Pt_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 , nato a [...] il [...] (C.F. Pt_1
) ai sensi e per gli effetti degli artt. 291 e ss. cc. C.F._1
Dispone conseguentemente che l'anagrafe del Comune di Genova (GE) provveda a cambiare il cognome del IG. in Parte_2
AVANZINI DESMOND.
Nulla sulle spese. Si comunichi alle parti.
Così deciso alla camera di consiglio del 30 luglio 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto: Adozione di maggiorenni REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
CORVACCHIOLA Danilo Giudice
GATTI Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2207/2025 promossa da:
, (C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/09/1956 ed elettivamente domiciliato in Genova, Via Fieschi 19/7 presso e nello studio dell'Avv. Scopinaro Lucia (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
PER L'
[...]
[...]
, (C.F. nato in [...] il Parte_2 C.F._3
01/12/1993 ed elettivamente domiciliato in Genova, Via Fieschi 19/7A presso e nello studio dell'Avv. Pica Laura (C.F. ), che lo rappresenta e difende in C.F._4 forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO per il quale nulla osta
CONCLUSIONI RICORRENTE: “Di adottare il signor;
al tal fine Parte_2 chiede che l'Il.mo Presidente del Tribunale di Genova voglia fissare, ai sensi dell'art. 311 c.c., l'udienza per la comparizione del ricorrente e dell'adottando, affinché manifestino il consenso all'adozione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente , nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), residente in [...]
9/16 chiede l'adozione di nato in [...] Parte_2
(EE) il 01/12/1993 (C.F. , residente in C.F._3
Genova, Via Pagano Doria 9/16.
Il IGnor non è coniugato e non ha discendenti Parte_1 legittimi.
All'udienza del 05/06/2025 il ricorrente ha dichiarato di aver conosciuto il IG. a Principe allorquando quest'ultimo lo ha Pt_2 aiutato a trasportare dei pacchi pesanti;
ha poi aggiunto che trovandosi i due in sintonia, il IG. è andato a vivere con Pt_2 lui.
Il IG. pertanto, risiede stabilmente presso l'abitazione del Pt_2
IG. n Genova, via Pagano Doria 9/16, luogo in cui esercita Pt_1 la propria attività lavorativa in qualità di badante dell'ospitante; egli non è mai stato sposato con alcuna donna né in Nigeria né altrove, non ha figli ed è orfano di padre.
Va osservato che l'art. 291 c.c. consente, invero, l'adozione di maggiorenne a persone che non hanno discendenti, che hanno
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 compiuto i trentacinque anni e che superano di diciotto anni l'età della persona da adottare. Tale istituto nasceva originariamente per assicurare la discendenza a chi non l'avesse, rendendo così possibile la trasmissione del patrimonio e del cognome: l'interesse primario protetto da questo tipo di adozione era dunque quello dell'adottante che, privo di discendenza, intendesse trasmettere il patrimonio ed il nome ad un soggetto cui era legato da rapporti di affetto. Come è noto, però, l'istituto in esame ha subìto una progressiva evoluzione ad opera della giurisprudenza sia di merito sia di legittimità che, nel consentire oggi l'adozione del maggiorenne anche in presenza di figli dell'adottante purché questi vi acconsentano, ha attribuito all'istituto in esame la funzione principale di consolidare quell'unità familiare e quei legami di affettivi che si creano di fatto nelle cosiddette “famiglie allargate” in cui l'adottando è inserito in modo stabile e duraturo ed è riconosciuto come parte integrante da tutti i membri. Tale evoluzione si inserisce a pieno titolo nel solco dell'ormai consolidatasi concezione personalistica della famiglia che ha superato il precedente impianto patrimonialistico, sicché il giudice non deve limitarsi ad accertare la mera sussistenza dei presupposti di legge, ma deve valutare, ai sensi dell'art. 312 n. 2) c.c., la convenienza in concreto per l'adottando a vedersi riconosciuta tale appartenenza al contesto famigliare e che ciò trovi effettiva e reale corrispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia. Orbene, nel caso di specie risulta ampiamente provata quell'unione affettiva e quel legame fra l'adottante e l'adottando inquadrabile in un vero e proprio rapporto padre-figlio.
La coabitazione nonché il legame stabile tra l'adottante e l'adottando, sono elementi più che sufficienti per far ritenere sussistente un rapporto familiare che può essere oggi formalizzato con l'adozione di
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 maggiorenni secondo quell'evoluzione giurisprudenziale che ha reinterpretato in chiave personalistica l'istituto dell'adozione del maggiorenne a scapito degli interessi meramente patrimoniali.
Risultano quindi soddisfatti tutti i presupposti di cui all'art. 291 c.c
L'adottante ha infatti compiuto gli anni sessantotto e, pertanto, supera nella misura prevista dalla legge quella dell'ADOTTANDO che ne ha trentuno;
La madre dell'adottando, IG.ra , nata in [...] Parte_3 in data 14/02/1965, è ben contenta dell'adozione del figlio Pt_2 da parte del IG Pt_1
L'adottando ha espresso piena adesione all'adozione. Il IG. ha dichiarato: “Attualmente vivo con lui. Lo aiuto a fare le Pt_2 sue cose. Mio padre è deceduto. Mia mamma ha dato il consenso. Voglio solo il cognome dell'adottante e quindi sostituire con e quindi Pt_2 Pt_1 chiamarmi AV SM.
Sussistono pertanto tutte le condizioni previste dalla legge e non osta alcun impedimento.
Per quanto concerne le spese di lite, stante la natura congiunta del procedimento non vi è luogo a provvedere nulla in merito.
L'adottando ha chiesto che il suo cognome sia (non anteposto o posposto, ma) sostituito con il cognome dell'adottante; L'adottante in ricorso si è dichiarato favorevole ed ha prestato il proprio consenso a tale scelta.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Tale richiesta può certamente essere accolta e va, come tale, inquadrata nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata dell'adozione di maggiorenne, come è stata data dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 286/2016, poi richiamata anche dalla giurisprudenza di merito (si veda Trib. Parma, sent. 2/2019 del 27/02/2019 "all'epoca dell'emanazione dell'art. 299 cod. civ., e negli anni successivi, le motivazioni che giustificavano una interpretazione rigida dello stesso articolo hanno perso la loro forza, in ragione della modifica della funzione dell'istituto dell'adozione del maggiorenne: da tutela della stirpe e del patrimonio dell'adottante, al riconoscimento giuridico di un rapporto umano di tipo familiare tutelabile ai sensi dell'art. 31 e 32 Cost., nonché di una relazione sociale, affettiva e identitaria, di una storia personale tra adottante e adottando: ed è in base di tali principi, umanamente riconosciuti ad ogni livello, che l'interpretazione della disposizione deve adeguarsi, pena la violazione di norme costituzionali poste a diretto presidio dei diritti inviolabili della persona, che la nostra Costituzione riconosce e garantisce sia come individuo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nulla vieta quindi una deroga dell'art. 299 cod. civ. in considerazione di una lettura costituzionalmente orientata dell'istituto dell'adozione di maggiorenne, volta da un lato alla nuova funzione che assolve l'istituto, e dall'altro a un nuovo impianto giuridico di riconoscimento del valore dell'identità della persona."
PQM
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
Visti gli artt. 313 e 314 c.c.,
DISPONE farsi luogo all'adozione del IG. nato Parte_2 in NIGERIA (EE) il 01/12/1993 da parte del IG. Pt_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 , nato a [...] il [...] (C.F. Pt_1
) ai sensi e per gli effetti degli artt. 291 e ss. cc. C.F._1
Dispone conseguentemente che l'anagrafe del Comune di Genova (GE) provveda a cambiare il cognome del IG. in Parte_2
AVANZINI DESMOND.
Nulla sulle spese. Si comunichi alle parti.
Così deciso alla camera di consiglio del 30 luglio 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6