CASS
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/10/2025, n. 33727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33727 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CO CO nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: ES SE nato a [...] il [...] LE MA RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE di APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale FABIO PICUTI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
letti il ricorso e la memoria con cui il difensore della Parte Civile ha chiesto l'annullamento della sentenza, con rinvio alla Sezione civile competente della Corte di Cassazione;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza pronunciata il 13 settembre 2022 con cui il Tribunale di Salerno aveva assolto gli imputati US NO e IA RI VI dalla accusa di truffa ai danni della società IS Costruzioni s.r.I.. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 33727 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 24/06/2025 2. Presentando ricorso per Cassazione, la difesa della parte civile ha formulato tre motivi, tutti articolati sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lettera b ed e, cod. proc. pen.). 2.1 Con il primo motivo si lamenta la contraddittorietà della decisione istruttoria della Corte d'appello che, dopo aver ritenuto necessario procedere alla rinnovazione dell'esame del teste MA, l'ha poi immotivatamente ritenuto superfluo e non più necessario. 2.2 Con il secondo motivo viene dedotto il travisamento della prova documentale e testimoniale in relazione alla sussistenza, alla portata ed alle conseguenze della delegazione di pagamento concordata tra la CO e la IS, che certamente non ha riguardato le false accettazioni di pagamento e contestuali autorizzazioni dei creditori che hanno consentito ai due imputati di sviare il pagamento a favore del conto corrente di cui erano titolari, così attuando la 'distrazione' ed il conseguimento del profitto del reato. 2.3 Con il terzo motivo, sempre nel prisma valutativo del travisamento della prova documentale e testimoniale, si lamenta la ritenuta insussistenza dell'elemento oggettivo della truffa, conclusione cui la Corte di appello (ed il Tribunale, ancor prima) è pervenuta, negando la sussistenza dei raggiri ed il danno o il profitto illecito, travisando l'esito della attività istruttoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. 2. Per convenienza e logica espositiva, appare opportuno incominciare la trattazione dall'esame del secondo e del terzo motivo, attinenti al merito della decisione, che possono essere trattati congiuntamente afferendo al nucleo centrale del thema decidendum. Con i due motivi, da angoli differenti ma deducendo i medesimi vizi di violazione di legge e di vizio motivazionale, la Parte Civile ha inteso portare dinnanzi a questa Corte quella che era stata la questione principale anche in grado d'appello, sulla natura truffaldina della condotta degli imputati e sul meccanismo dagli stessi posto in essere per ingannare, secondo la prospettiva accusatoria, il Consorzio CO a danno della società IS Costruzioni s.r.1.. La sentenza di primo grado ha ritenuto (e quella di secondo ha confermato) che non vi sia stata truffa perché (i) i pagamenti effettuati da CO erano comunque dovuti in base ad un accordo tra CO e la IS e (ii) perché non 2 vi sarebbe stato alcun danno ingiusto, attesa la debenza, da parte del Consorzio di artigiani, sempre in base all'accordo tra il consorzio e la società consorziata, dei pagamenti effettuati. 3. Ebbene, su tali premesse, anche senza procedere alla ricostruzione dei fatti (operazione preclusa a questa Corte), è possibile affermare l'erroneità delle conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito. 3.1 Al limite del comprensibile, e senz'altro inaccettabili dal punto di vista giuridico, sono le considerazioni che i giudici, tanto di primo, che di secondo grado, riservano al tema degli artifici e raggiri. Nella sentenza di primo grado si legge (effettuando una crasi tra frasi estratte da pagine diverse e distanti, per rendere più chiaro il pensiero del giudice) che "anche a voler ritenere che la firma in calce alle delegazioni di pagamento apparentemente riconducibili all'allora amministratore delegato della IS ... sia stata inoltrata ... in forma di copia-incolla e senza il consenso del titolare" (pg. 5) "l'accordo sostanzialmente raggiunto tra le parti in ordine alle delegazioni di pagamento consente di escludere che vi sia stato un artificio o raggiro a danno della società creditrice-debitrice" (pg. 8). In appello, il tema è liquidato a pg. 7 osservando che "l'accordo raggiunto tra le parti in ordine alla delegazione di pagamento consente di escludere che vi fosse stato artificio o raggiro a danno della società creditrice". Non è dato francamente comprendere la logica di tali asserzioni, se mai ve ne fosse una, dato che il meccanismo ordito dai due imputati fu diretto, appunto, a sfruttare le modalità previste dalle due società (la cooperativa CO e la IS Costruzioni s.r.I.) per effettuare i pagamenti favore degli artigiani che avevano contribuito alla realizzazione dell'opera in appalto, 'inserendosi' con documentazione artefatta nella procedura amministrativa, per deviare il flusso di denaro a favore di un conto corrente a loro stessi intestato. In altre parole, avendo appreso che un pagamento doveva essere effettuato, si sono sostituiti, da un lato a chi (il legale rappresentante della delegante, ing. Franco di IS s.r.I.) era in condizioni di ordinare l'effettuazione dei pagamenti delegati, alterandone la firma con il copia-incolla, e, dall'altro, a chi ne era creditore, cioè ai singoli artigiani che attendevano il pagamento, predisponendo le false autorizzazioni ed includendovi il proprio IBAN. Ciò è stato sufficiente a ingannare tre soggetti o centri di interesse (la cooperativa delegata, la società delegante e gli artigiani creditori), ottenendo il pagamento e, con esso, il profitto del reato. Rispetto a tale assetto ricostruttivo, accolto come premessa fin dal primo grado ("anche a voler ritenere che la firma in calce ... sia stata inoltrata ... in forma di copia-incolla e senza il consenso del titolare"), la circostanza che il pagamento 3 del debito, a mezzo di delegazione, fosse dovuto, è del tutto irrilevante, per l'evidente ragione che esso è avvenuto, secondo la prospettazione accusatoria, a favore di soggetti che non avevano alcuna legittima ragione per riceverlo e che, comunque, esso è stato ordinato con l'inganno, da parte di chi non aveva alcun diritto di sostituirsi alla IS s.r.I.. Ed a confermare tale conclusione, sarebbe stato sufficiente considerare che, se il pagamento fosse stato effettivamente disposto dal legale rappresentante della IS s.r.I., non vi sarebbe stata alcuna possibilità per NO e VI di 'inserirsi' nella procedura amministrativa per ottenere il pagamento, e che, se vi avessero provato, sarebbero stati immediatamente scoperti dal legale rappresentante, l'ing. Franco. 3.2 Altrettanto paradossale appare il secondo aspetto della decisione con cui si è esclusa la natura truffaldina della operazione posta in essere da NO e VI, per insussistenza di un danno patrimoniale per la vittima del reato e di un corrispondente ingiusto vantaggio per il truffatore. Si sostiene, in primo grado (pg.9) che "La società IS srl era certamente creditrice del consorzio per il corrispettivo derivante dall'esecuzione di un appalto;
ma dato altrettanto certo è che la stessa società fosse debitrice di una serie di creditori che, tra l'altro, andavano soddisfatti con priorità. La delegazione di pagamento concordata con il consorzio, lungi dal procurare un ingiusto danno patrimoniale nei confronti della IS, ha avuto funzione solutoria dei debiti che la predetta società aveva nei rapporti con i terzi di cui si era avvalsa per l'esecuzione del subappalto (dipendenti, fornitori, ecc.)". Sulla stessa linea, in secondo grado (pg. 7), si sostiene che "la delegazione di pagamento non ha procurato un ingiusto danno patrimoniale nei confronti della IS, ma ha avuto la funzione di onorare i debiti che la società aveva nei rapporti con i terzi a cui aveva fatto ricorso per eseguire il subappalto". Entrambe le considerazioni svolte dalle due sentenze sono concettualmente e giuridicamente errate. In primo luogo, perché si dimostra di non aver compreso quale fosse la natura del danno lamentato da IS ("La delegazione di pagamento concordata con il consorzio, lungi dal procurare un ingiusto danno patrimoniale nei confronti della IS...") che non risiede certo nella delegazione di pagamento, ed in secondo luogo, perché si è ipotizzato un effetto liberatorio per IS s.r.l. del pagamento effettuato da CO a favore dei due imputati ed in pregiudizio dei creditori. Su quest'ultimo aspetto, appare veramente incredibile che si possa ipotizzare un effetto pro soluto della delega (clausola che deve essere espressamente autorizzata da parte del creditore cessionario - art. 1268 cod. civ.) senza alcuna espressa accettazione o, ancor peggio, sulla base di una accettazione alla delegazione costituita da false dichiarazioni che i veri creditori non hanno mai sottoscritto. 4 4. Per le suddette ragioni, il ricorso è fondato e merita accoglimento, in relazione al secondo ed al terzo motivo, mentre il primo, di natura pregiudiziale, rimane assorbito dall'accoglimento degli altri due. 5. In conclusione, il ricorso merita accoglimento, con rinvio del giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello. Così deciso il 24 giugno 2025 Il Cdnsigliere relatore La Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale FABIO PICUTI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
letti il ricorso e la memoria con cui il difensore della Parte Civile ha chiesto l'annullamento della sentenza, con rinvio alla Sezione civile competente della Corte di Cassazione;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza pronunciata il 13 settembre 2022 con cui il Tribunale di Salerno aveva assolto gli imputati US NO e IA RI VI dalla accusa di truffa ai danni della società IS Costruzioni s.r.I.. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 33727 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 24/06/2025 2. Presentando ricorso per Cassazione, la difesa della parte civile ha formulato tre motivi, tutti articolati sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lettera b ed e, cod. proc. pen.). 2.1 Con il primo motivo si lamenta la contraddittorietà della decisione istruttoria della Corte d'appello che, dopo aver ritenuto necessario procedere alla rinnovazione dell'esame del teste MA, l'ha poi immotivatamente ritenuto superfluo e non più necessario. 2.2 Con il secondo motivo viene dedotto il travisamento della prova documentale e testimoniale in relazione alla sussistenza, alla portata ed alle conseguenze della delegazione di pagamento concordata tra la CO e la IS, che certamente non ha riguardato le false accettazioni di pagamento e contestuali autorizzazioni dei creditori che hanno consentito ai due imputati di sviare il pagamento a favore del conto corrente di cui erano titolari, così attuando la 'distrazione' ed il conseguimento del profitto del reato. 2.3 Con il terzo motivo, sempre nel prisma valutativo del travisamento della prova documentale e testimoniale, si lamenta la ritenuta insussistenza dell'elemento oggettivo della truffa, conclusione cui la Corte di appello (ed il Tribunale, ancor prima) è pervenuta, negando la sussistenza dei raggiri ed il danno o il profitto illecito, travisando l'esito della attività istruttoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. 2. Per convenienza e logica espositiva, appare opportuno incominciare la trattazione dall'esame del secondo e del terzo motivo, attinenti al merito della decisione, che possono essere trattati congiuntamente afferendo al nucleo centrale del thema decidendum. Con i due motivi, da angoli differenti ma deducendo i medesimi vizi di violazione di legge e di vizio motivazionale, la Parte Civile ha inteso portare dinnanzi a questa Corte quella che era stata la questione principale anche in grado d'appello, sulla natura truffaldina della condotta degli imputati e sul meccanismo dagli stessi posto in essere per ingannare, secondo la prospettiva accusatoria, il Consorzio CO a danno della società IS Costruzioni s.r.1.. La sentenza di primo grado ha ritenuto (e quella di secondo ha confermato) che non vi sia stata truffa perché (i) i pagamenti effettuati da CO erano comunque dovuti in base ad un accordo tra CO e la IS e (ii) perché non 2 vi sarebbe stato alcun danno ingiusto, attesa la debenza, da parte del Consorzio di artigiani, sempre in base all'accordo tra il consorzio e la società consorziata, dei pagamenti effettuati. 3. Ebbene, su tali premesse, anche senza procedere alla ricostruzione dei fatti (operazione preclusa a questa Corte), è possibile affermare l'erroneità delle conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito. 3.1 Al limite del comprensibile, e senz'altro inaccettabili dal punto di vista giuridico, sono le considerazioni che i giudici, tanto di primo, che di secondo grado, riservano al tema degli artifici e raggiri. Nella sentenza di primo grado si legge (effettuando una crasi tra frasi estratte da pagine diverse e distanti, per rendere più chiaro il pensiero del giudice) che "anche a voler ritenere che la firma in calce alle delegazioni di pagamento apparentemente riconducibili all'allora amministratore delegato della IS ... sia stata inoltrata ... in forma di copia-incolla e senza il consenso del titolare" (pg. 5) "l'accordo sostanzialmente raggiunto tra le parti in ordine alle delegazioni di pagamento consente di escludere che vi sia stato un artificio o raggiro a danno della società creditrice-debitrice" (pg. 8). In appello, il tema è liquidato a pg. 7 osservando che "l'accordo raggiunto tra le parti in ordine alla delegazione di pagamento consente di escludere che vi fosse stato artificio o raggiro a danno della società creditrice". Non è dato francamente comprendere la logica di tali asserzioni, se mai ve ne fosse una, dato che il meccanismo ordito dai due imputati fu diretto, appunto, a sfruttare le modalità previste dalle due società (la cooperativa CO e la IS Costruzioni s.r.I.) per effettuare i pagamenti favore degli artigiani che avevano contribuito alla realizzazione dell'opera in appalto, 'inserendosi' con documentazione artefatta nella procedura amministrativa, per deviare il flusso di denaro a favore di un conto corrente a loro stessi intestato. In altre parole, avendo appreso che un pagamento doveva essere effettuato, si sono sostituiti, da un lato a chi (il legale rappresentante della delegante, ing. Franco di IS s.r.I.) era in condizioni di ordinare l'effettuazione dei pagamenti delegati, alterandone la firma con il copia-incolla, e, dall'altro, a chi ne era creditore, cioè ai singoli artigiani che attendevano il pagamento, predisponendo le false autorizzazioni ed includendovi il proprio IBAN. Ciò è stato sufficiente a ingannare tre soggetti o centri di interesse (la cooperativa delegata, la società delegante e gli artigiani creditori), ottenendo il pagamento e, con esso, il profitto del reato. Rispetto a tale assetto ricostruttivo, accolto come premessa fin dal primo grado ("anche a voler ritenere che la firma in calce ... sia stata inoltrata ... in forma di copia-incolla e senza il consenso del titolare"), la circostanza che il pagamento 3 del debito, a mezzo di delegazione, fosse dovuto, è del tutto irrilevante, per l'evidente ragione che esso è avvenuto, secondo la prospettazione accusatoria, a favore di soggetti che non avevano alcuna legittima ragione per riceverlo e che, comunque, esso è stato ordinato con l'inganno, da parte di chi non aveva alcun diritto di sostituirsi alla IS s.r.I.. Ed a confermare tale conclusione, sarebbe stato sufficiente considerare che, se il pagamento fosse stato effettivamente disposto dal legale rappresentante della IS s.r.I., non vi sarebbe stata alcuna possibilità per NO e VI di 'inserirsi' nella procedura amministrativa per ottenere il pagamento, e che, se vi avessero provato, sarebbero stati immediatamente scoperti dal legale rappresentante, l'ing. Franco. 3.2 Altrettanto paradossale appare il secondo aspetto della decisione con cui si è esclusa la natura truffaldina della operazione posta in essere da NO e VI, per insussistenza di un danno patrimoniale per la vittima del reato e di un corrispondente ingiusto vantaggio per il truffatore. Si sostiene, in primo grado (pg.9) che "La società IS srl era certamente creditrice del consorzio per il corrispettivo derivante dall'esecuzione di un appalto;
ma dato altrettanto certo è che la stessa società fosse debitrice di una serie di creditori che, tra l'altro, andavano soddisfatti con priorità. La delegazione di pagamento concordata con il consorzio, lungi dal procurare un ingiusto danno patrimoniale nei confronti della IS, ha avuto funzione solutoria dei debiti che la predetta società aveva nei rapporti con i terzi di cui si era avvalsa per l'esecuzione del subappalto (dipendenti, fornitori, ecc.)". Sulla stessa linea, in secondo grado (pg. 7), si sostiene che "la delegazione di pagamento non ha procurato un ingiusto danno patrimoniale nei confronti della IS, ma ha avuto la funzione di onorare i debiti che la società aveva nei rapporti con i terzi a cui aveva fatto ricorso per eseguire il subappalto". Entrambe le considerazioni svolte dalle due sentenze sono concettualmente e giuridicamente errate. In primo luogo, perché si dimostra di non aver compreso quale fosse la natura del danno lamentato da IS ("La delegazione di pagamento concordata con il consorzio, lungi dal procurare un ingiusto danno patrimoniale nei confronti della IS...") che non risiede certo nella delegazione di pagamento, ed in secondo luogo, perché si è ipotizzato un effetto liberatorio per IS s.r.l. del pagamento effettuato da CO a favore dei due imputati ed in pregiudizio dei creditori. Su quest'ultimo aspetto, appare veramente incredibile che si possa ipotizzare un effetto pro soluto della delega (clausola che deve essere espressamente autorizzata da parte del creditore cessionario - art. 1268 cod. civ.) senza alcuna espressa accettazione o, ancor peggio, sulla base di una accettazione alla delegazione costituita da false dichiarazioni che i veri creditori non hanno mai sottoscritto. 4 4. Per le suddette ragioni, il ricorso è fondato e merita accoglimento, in relazione al secondo ed al terzo motivo, mentre il primo, di natura pregiudiziale, rimane assorbito dall'accoglimento degli altri due. 5. In conclusione, il ricorso merita accoglimento, con rinvio del giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello. Così deciso il 24 giugno 2025 Il Cdnsigliere relatore La Presidente