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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ANTONUCCIO ALDO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 752/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Enna - Piazza Coppola N. 1 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15529 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avvocato Difensore_1 insiste in atti. Resistente/Appellato: Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso del presente grado di giudizio, Ricorrente_1 nata ad [...] il Data nascita_1 e residente Indirizzo_1, rappresentata e difesa come indicato in atti, ha impugnato, contro il Comune di Enna, l'avviso di accertamento n. 15529 notificatole in data 22/06/2025 avente ad oggetto TASI anno 2019, in base al quale viene richiesto l'importo complessivo di euro 817,00.
Col ricorso proposto parte ricorrente adduce le seguenti motivazioni:
1) Violazione e falsa applicazione ex art. 1 commi 161 e segg. della L. 27.12.2006 n. 296 – Insussistenza dei presupposti – Carenza di motivazione – difetto d'istruttoria.
2) Illegittimità dell'avviso di accertamento e del metodo accertativo a seguito dell'applicazione retroattiva dei nuovi valori.
3) Violazione dell'art. 53 della Costituzione.
4) Inesistenza di concreta edificabilità – Violazione dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 504/92.
5) Violazione dell'art. 4 dello Statuto del contribuente per omessa allegazione della relazione di Stima –
Nullità – Carenza assoluta di motivazione per relationem.
6) Errata quantificazione del valore venale dei beni oggetto di tassazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Enna contro deducendo ai motivi di ricorso, chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta meritevole di parziale accoglimento.
In riferimento al primo motivo di ricorso viene evidenziato che l'atto impugnato contiene tutti gli elementi idonei a comprendere la pretesa avanzata dal Comune di Enna (dati catastali, valore degli immobili, periodi di riferimento, aliquote, imposta da versare ecc.).
Sul punto, inoltre, per quanto riguarda il difetto di istruttoria, viene chiarito che la Giunta Comunale ha il potere di fissare i valori medi delle aree al fine di stabilire l'importo dovuto dai contribuenti.
Col secondo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la applicazione retroattiva dei nuovi valori e la conseguenziale comunicazione delle relative sanzioni ed interessi.
In riferimento a tale doglianza viene evidenziato che la Corte di Cassazione ha chiarito che le delibere con le quali i Comuni accertano i valori di mercato delle aree edificabili per la determinazione dell'IMU e della
TASI, possono avere valore retroattivo (Cfr. Ordinanza 12550/2024).
Per quanto riguarda la comminazione delle sanzioni, invece, questo Giudice ritiene che le sanzioni non siano applicabili poichè si può individuare nel caso in ispecie quella situazione prevista dall'art. 8 D. Lgs 546/1992 in cui la violazione sia determinata da obiettive condizioni di incertezza, nascenti dal fatto che la delibera che ha approvato i nuovi valori ai fini del tributo in questione è stata approvata nel 2024 e ciò, seppure non rileva ai fini della inapplicabilità della stessa, determina l'impossibilità oggettiva per il contribuente di conoscere esattamente i suddetti valori di riferimento, il che esclude la volontà di violare la norma, che è requisito di imputabilità alla base di qualunque procedimento sanzionatorio, così come delineato dagli artt.
3, 5 e 6 del D. Lgs n. 472/1997.
Parimenti, anche gli interessi decorrono dal momento in cui l'imposta dovuta risulta determinata ed accertata e, quindi, dall'avviso di accertamento notificato dall'Ente Locale, non potendosi computare da un periodo precedente in cui il valore non era ancora stato determinato in maniera compiuta.
Avendo riguardo al terzo motivo di ricorso viene puntualizzato che i terreni inseriti dal Comune nello strumento urbanistico, in quanto aree fabbricabili, vanno assoggettati ad imposta in base al loro valore venale e non in base a quello catastale ( Cfr. Cass. Ord. 17427/2018).
In relazione al quarto motivo di ricorso viene ricordato che, secondo la Corte di Cassazione – Sentenza
25506/2006 -, nel caso in cui un terreno venga inserito nello strumento urbanistico, tale immobile viene considerato area edificabile anche in presenza di vincoli che di fatto ne limitano la possibilità edificatoria.
In riferimento al quinto motivo di ricorso nessuna violazione dell'art. 7 L. 212/2000 viene rilevata atteso che la contribuente è stata messa nelle condizioni di poter esperire una puntuale e completa difesa.
Sul punto inoltre viene ricordato che l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto per relationem come avvenuto nel caso specifico.
Avendo riguardo, infine, al sesto motivo di ricorso, il Comune di Enna ha tenuto conto delle osservazioni contenute nella perizia di parte annullando parzialmente l'avviso di accertamento opposto, previa rideterminazione del valore dell'area edificabile da € 27,67/mq. Ad € 20,75/mq..
Alla luce di quanto fin qui esplicitato questo Giudice nel ritenere congruo il valore rideterminato dal Comune di Enna ed indicato nel provvedimento di annullamento parziale, annulla l'atto opposto relativamente a sanzioni ed interessi onerando il Comune a rideterminare la pretesa per come indicato in parte motiva.
Spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, nel ritenere congruo il valore rideterminato dal Comune di Enna ed indicato nel provvedimento di annullamento parziale, annulla l'atto opposto relativamente a sanzioni ed interessi onerando l'Ente impositore a rideterminare la pretesa come indicato in parte motiva. Spese compensate tra le parti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ANTONUCCIO ALDO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 752/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Enna - Piazza Coppola N. 1 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15529 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avvocato Difensore_1 insiste in atti. Resistente/Appellato: Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso del presente grado di giudizio, Ricorrente_1 nata ad [...] il Data nascita_1 e residente Indirizzo_1, rappresentata e difesa come indicato in atti, ha impugnato, contro il Comune di Enna, l'avviso di accertamento n. 15529 notificatole in data 22/06/2025 avente ad oggetto TASI anno 2019, in base al quale viene richiesto l'importo complessivo di euro 817,00.
Col ricorso proposto parte ricorrente adduce le seguenti motivazioni:
1) Violazione e falsa applicazione ex art. 1 commi 161 e segg. della L. 27.12.2006 n. 296 – Insussistenza dei presupposti – Carenza di motivazione – difetto d'istruttoria.
2) Illegittimità dell'avviso di accertamento e del metodo accertativo a seguito dell'applicazione retroattiva dei nuovi valori.
3) Violazione dell'art. 53 della Costituzione.
4) Inesistenza di concreta edificabilità – Violazione dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 504/92.
5) Violazione dell'art. 4 dello Statuto del contribuente per omessa allegazione della relazione di Stima –
Nullità – Carenza assoluta di motivazione per relationem.
6) Errata quantificazione del valore venale dei beni oggetto di tassazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Enna contro deducendo ai motivi di ricorso, chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta meritevole di parziale accoglimento.
In riferimento al primo motivo di ricorso viene evidenziato che l'atto impugnato contiene tutti gli elementi idonei a comprendere la pretesa avanzata dal Comune di Enna (dati catastali, valore degli immobili, periodi di riferimento, aliquote, imposta da versare ecc.).
Sul punto, inoltre, per quanto riguarda il difetto di istruttoria, viene chiarito che la Giunta Comunale ha il potere di fissare i valori medi delle aree al fine di stabilire l'importo dovuto dai contribuenti.
Col secondo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la applicazione retroattiva dei nuovi valori e la conseguenziale comunicazione delle relative sanzioni ed interessi.
In riferimento a tale doglianza viene evidenziato che la Corte di Cassazione ha chiarito che le delibere con le quali i Comuni accertano i valori di mercato delle aree edificabili per la determinazione dell'IMU e della
TASI, possono avere valore retroattivo (Cfr. Ordinanza 12550/2024).
Per quanto riguarda la comminazione delle sanzioni, invece, questo Giudice ritiene che le sanzioni non siano applicabili poichè si può individuare nel caso in ispecie quella situazione prevista dall'art. 8 D. Lgs 546/1992 in cui la violazione sia determinata da obiettive condizioni di incertezza, nascenti dal fatto che la delibera che ha approvato i nuovi valori ai fini del tributo in questione è stata approvata nel 2024 e ciò, seppure non rileva ai fini della inapplicabilità della stessa, determina l'impossibilità oggettiva per il contribuente di conoscere esattamente i suddetti valori di riferimento, il che esclude la volontà di violare la norma, che è requisito di imputabilità alla base di qualunque procedimento sanzionatorio, così come delineato dagli artt.
3, 5 e 6 del D. Lgs n. 472/1997.
Parimenti, anche gli interessi decorrono dal momento in cui l'imposta dovuta risulta determinata ed accertata e, quindi, dall'avviso di accertamento notificato dall'Ente Locale, non potendosi computare da un periodo precedente in cui il valore non era ancora stato determinato in maniera compiuta.
Avendo riguardo al terzo motivo di ricorso viene puntualizzato che i terreni inseriti dal Comune nello strumento urbanistico, in quanto aree fabbricabili, vanno assoggettati ad imposta in base al loro valore venale e non in base a quello catastale ( Cfr. Cass. Ord. 17427/2018).
In relazione al quarto motivo di ricorso viene ricordato che, secondo la Corte di Cassazione – Sentenza
25506/2006 -, nel caso in cui un terreno venga inserito nello strumento urbanistico, tale immobile viene considerato area edificabile anche in presenza di vincoli che di fatto ne limitano la possibilità edificatoria.
In riferimento al quinto motivo di ricorso nessuna violazione dell'art. 7 L. 212/2000 viene rilevata atteso che la contribuente è stata messa nelle condizioni di poter esperire una puntuale e completa difesa.
Sul punto inoltre viene ricordato che l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto per relationem come avvenuto nel caso specifico.
Avendo riguardo, infine, al sesto motivo di ricorso, il Comune di Enna ha tenuto conto delle osservazioni contenute nella perizia di parte annullando parzialmente l'avviso di accertamento opposto, previa rideterminazione del valore dell'area edificabile da € 27,67/mq. Ad € 20,75/mq..
Alla luce di quanto fin qui esplicitato questo Giudice nel ritenere congruo il valore rideterminato dal Comune di Enna ed indicato nel provvedimento di annullamento parziale, annulla l'atto opposto relativamente a sanzioni ed interessi onerando il Comune a rideterminare la pretesa per come indicato in parte motiva.
Spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, nel ritenere congruo il valore rideterminato dal Comune di Enna ed indicato nel provvedimento di annullamento parziale, annulla l'atto opposto relativamente a sanzioni ed interessi onerando l'Ente impositore a rideterminare la pretesa come indicato in parte motiva. Spese compensate tra le parti.