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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 510/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PELLITTERI MICHELE, Presidente
TURCO LUISA, Relatore
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2983/2024 depositato il 03/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249007728546
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120040015762912 IRPEF-ALTRO 1998
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1264/2025 depositato il
22/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata e della sottesa cartella esattoriale, con la quale Agenzia delle Entrate-Riscossione richiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 69.167,82 per tributi IRPEF, IRAP, IVA anni 1998, 1999 e 2000.
Eccepiva:
-L'omessa e/o illegittima notifica dell'atto presupposto;
-Il difetto di motivazione;
-L'inesistenza della pretesa tributaria
-L'intervenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti tributari vantati.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione, deducendo l'infondatezza delle proposte eccezioni e chiedendo dunque il rigetto del ricorso avanzato.
Le parti depositavano memorie illustrative.
All'odierna udienza, la Corte decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è infondato e va dunque rigettato.
Invero, il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata anche con riferimento all'atto presupposto, deducendo che soltanto tramite tale intimazione di pagamento era venuto a conoscenza della cartella di pagamento e della pretesa tributaria avanzata.
Ora, va rilevato che dalla produzione versata in atti da Riscossione Sicilia emerge che è stata regolarmente notificata al contribuente la cartella di pagamento indicata (bollettino AVI notificato all'indirizzo di residenza a persona di famiglia, con successivo avviso a mani proprie). Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente nella memoria, a nulla rileva che nella notifica depositata, che risulta consegnata a persona di famiglia, il numero della cartella è trascritto a penna, risultando corrispondente il detto numero a quello indicato con stampigliatura a macchina nell'avviso consegnato al contribuente-v.produzione resistente).
L'impugnazione, pertanto, andava proposta entro i termini di legge avverso tale atto, tramite il quale il ricorrente è venuto a conoscenza della pretesa tributaria e non già successivamente, solo a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento, come avvenuto nella specie.
Di conseguenza,il ricorrente non può dedurre la mancata conoscenza dell'atto impositivo e impugnare l'intimazione di pagamento unitamente alla cartella, risultando al Ricorrente_1 conosciuta la pretesa tributaria avanzata, che è divenuta per quanto sopra detto definitiva.
Quanto al difetto di motivazione, va osservato che nell'atto impugnato sono indicati la natura dei tributi e gli anni cui si riferiscono i crediti azionati. Deve, pertanto, ritenersi che il contribuente è stato posto nelle condizioni di esercitare il suo diritto di controdedurre, come avvenuto nella specie.
Genericamente è stata dedotta l'inesistenza della pretesa tributaria, a fronte dei precisi elementi di fatto indicati nell'intimazione impugnata.
Infine, quanto alla prescrizione del credito erariale, asseritamente maturata dopo la notifica della cartella esattoriale, dedotta con il ricorso depositato, essa è decennale, ex art. 2946 c.c.
Peraltro, il termine di prescrizione è stato prorogato dal D.L. 17/3/2020 n. 18, che ha previsto la sospensione dei termini delle attività di riscossione dall'8/3/2020 al 31/8/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31/12/2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'art.3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Pertanto, deve ritenersi tempestiva la notifica dell'intimazione di pagamento in data 27/6/2024.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella complessiva somma di euro 2.900,00 oltre maggiorazione forfettaria 15% per spese generali, CPA e IVA se dovuta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida euro 2.900,00, oltre magg. forfetaria 15% per spese generali, CPA ed IVA se dovuta
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PELLITTERI MICHELE, Presidente
TURCO LUISA, Relatore
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2983/2024 depositato il 03/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249007728546
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120040015762912 IRPEF-ALTRO 1998
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1264/2025 depositato il
22/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata e della sottesa cartella esattoriale, con la quale Agenzia delle Entrate-Riscossione richiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 69.167,82 per tributi IRPEF, IRAP, IVA anni 1998, 1999 e 2000.
Eccepiva:
-L'omessa e/o illegittima notifica dell'atto presupposto;
-Il difetto di motivazione;
-L'inesistenza della pretesa tributaria
-L'intervenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti tributari vantati.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione, deducendo l'infondatezza delle proposte eccezioni e chiedendo dunque il rigetto del ricorso avanzato.
Le parti depositavano memorie illustrative.
All'odierna udienza, la Corte decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è infondato e va dunque rigettato.
Invero, il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata anche con riferimento all'atto presupposto, deducendo che soltanto tramite tale intimazione di pagamento era venuto a conoscenza della cartella di pagamento e della pretesa tributaria avanzata.
Ora, va rilevato che dalla produzione versata in atti da Riscossione Sicilia emerge che è stata regolarmente notificata al contribuente la cartella di pagamento indicata (bollettino AVI notificato all'indirizzo di residenza a persona di famiglia, con successivo avviso a mani proprie). Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente nella memoria, a nulla rileva che nella notifica depositata, che risulta consegnata a persona di famiglia, il numero della cartella è trascritto a penna, risultando corrispondente il detto numero a quello indicato con stampigliatura a macchina nell'avviso consegnato al contribuente-v.produzione resistente).
L'impugnazione, pertanto, andava proposta entro i termini di legge avverso tale atto, tramite il quale il ricorrente è venuto a conoscenza della pretesa tributaria e non già successivamente, solo a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento, come avvenuto nella specie.
Di conseguenza,il ricorrente non può dedurre la mancata conoscenza dell'atto impositivo e impugnare l'intimazione di pagamento unitamente alla cartella, risultando al Ricorrente_1 conosciuta la pretesa tributaria avanzata, che è divenuta per quanto sopra detto definitiva.
Quanto al difetto di motivazione, va osservato che nell'atto impugnato sono indicati la natura dei tributi e gli anni cui si riferiscono i crediti azionati. Deve, pertanto, ritenersi che il contribuente è stato posto nelle condizioni di esercitare il suo diritto di controdedurre, come avvenuto nella specie.
Genericamente è stata dedotta l'inesistenza della pretesa tributaria, a fronte dei precisi elementi di fatto indicati nell'intimazione impugnata.
Infine, quanto alla prescrizione del credito erariale, asseritamente maturata dopo la notifica della cartella esattoriale, dedotta con il ricorso depositato, essa è decennale, ex art. 2946 c.c.
Peraltro, il termine di prescrizione è stato prorogato dal D.L. 17/3/2020 n. 18, che ha previsto la sospensione dei termini delle attività di riscossione dall'8/3/2020 al 31/8/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31/12/2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'art.3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Pertanto, deve ritenersi tempestiva la notifica dell'intimazione di pagamento in data 27/6/2024.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella complessiva somma di euro 2.900,00 oltre maggiorazione forfettaria 15% per spese generali, CPA e IVA se dovuta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida euro 2.900,00, oltre magg. forfetaria 15% per spese generali, CPA ed IVA se dovuta