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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/12/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2608/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
EP ME ER - Presidente
NC CI - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2608/2023 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata ad [...] il [...] (Avv. Butera Maria Elisa) Parte_1
RICORRENTE
E
nato ad [...] il [...] (Avv. Buggea VA) Controparte_1
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 9.12.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/10/2023, premettendo di Parte_1 avere contratto, in data 24.06.2006, matrimonio concordatario con Controparte_1 dalla cui unione erano nati due figli, ancora minorenni, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del convenuto, che a suo dire avrebbe causato la crisi matrimoniale violando il dovere coniugale di fedeltà e per aver posto atteggiamenti vessatori e violenti a danno della ricorrente.
Si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla domanda di Controparte_1 separazione ma resisteva a quella di addebito.
All'udienza del 14.02.2024, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il
Giudice adottava i provvedimenti urgenti ex art 473 bis .21 c.p.c. e, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 9.12.2025, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Va invece rigettata la domanda di addebito formulata da perché non Pt_1 adeguatamente provata.
Nel ricorso introduttivo, la ricorrente ha imputato la crisi coniugale ad asseriti tradimenti del marito e a generiche condotte di violenza nei suoi confronti, salvo poi far cenno, all'udienza di comparizione dei coniugi, ad episodi più specifici commessi da CP_1
Tuttavia, a sostegno di tali prospettazioni, nessuna prova è stata offerta.
È in atti un referto di pronto soccorso relativo a una lite avvenuta nel maggio 2023 (a distanza di circa due anni dalla separazione di fatto) in cui, nell'anamnesi, la ricorrente aveva riferito di avere subito una aggressione dal marito ma non viene riscontrato alcun segno visibile dell'aggressione predetta dai sanitari che la ebbero in cura.
È inoltre in atti il provvedimento del GIP di questo Tribunale che, in merito alla lite del maggio 2023, ha archiviato ogni accusa a carico del convenuto dando atto che gli informatori indicati da non avevano confermato che vi era stato un Pt_1 contrasto fisico, che non era possibile escludere che -ove un contrasto vi CP_1 sia stato- abbia soltanto cercato di difendersi e che, in presenza di una elevata conflittualità tra le parti, non vi era alcun elemento che facesse ritenere più attendibile la ricostruzione offerta da . Pt_1
Né può sopperire a tale carenza del quadro istruttorio quanto dichiarato dalla figlia in sede di ascolto e cioè che i genitori litigavano per dei tradimenti del padre Pt_2
e che questi, in alcune occasioni, era venuto alle mani OL . Pt_1
In primo luogo, va osservato come non si tratti di dichiarazioni testimoniali ma del racconto reso dalla figlia in sede di ascolto, che come noto ha la finalità di fornire voce al minore che si trova coinvolto nel conflitto familiare consentendogli di esprimere le proprie esigenze. In secondo luogo, deve tenersi conto che tali dichiarazioni, verosimilmente, hanno risentito della conflittualità in cui si è venuta a trovare la minore che peraltro, pur essendo entrata in contrasto con il padre, ha dichiarato di volersi riavvicinare allo stesso non ritenendolo una figura negativa. Per tali ragioni, le dichiarazioni della figlia, in assenza di altre prove con esse convergenti, non possono fondare l'addebito della separazione.
La domanda di addebito deve quindi essere rigettata, così come la correlata domanda risarcitoria.
Quanto all'affidamento dei figli, devono essere confermati i provvedimenti urgenti che hanno previsto l'affido in favore di entrambi i genitori.
Non si ravvisano, infatti, condotte pregiudizievoli nei confronti dei minori e il padre si è mostrato di essere attaccato ai figli e di avere mantenuto con il figlio
VA un ottimo rapporto, frequentandolo tranquillamente.
Pertanto, i figli vanno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati stabilmente presso il domicilio materno;
il padre potrà incontrare i figli liberamente, concordando con la madre tempi e modalità delle frequentazioni che dovranno conciliare gli impegni di lavoro del padre e quelli scolastici dei minori. Solo in caso di disaccordo, le visite vanno regolamentate nel seguente modo: i minori trascorreranno con il padre il pomeriggio di due giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i coniugi;
solo il figlio VA trascorrerà con il padre, a settimane alterne, un week end dalle ore 9.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica, nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che il figlio possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, di tre giorni in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali e di 15 giorni in occasione delle vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi.
Con riferimento alle questioni patrimoniali, deve tenersi conto della situazione reddituale delle parti in comparazione tra loro (la ricorrente è casalinga mentre il convenuto è socio al 33% di una impresa idraulica, con redditi netti dichiarati negli ultimi tre anni di circa euro 20.000) e del fatto che avrà la disponibilità della Pt_1 casa familiare.
Pertanto, deve essere posto a carico di l'obbligo di versare alla moglie, per CP_1 il mantenimento dei due figli, l'assegno di euro 500,00, rivalutabile istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
inoltre dovrà versare alla ricorrente, per il CP_1 suo mantenimento, l'assegno di euro 200,00, rivalutabile istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese.
L'assegno unico erogato in favore dei figli verrà percepito interamente da . Pt_1
L'uso della casa coniugale è assegnato a e ai figli con lei conviventi. Pt_1
La domanda della ricorrente volta a ottenere la distribuzione degli utili della società appartenente al marito, siccome in regime di comunione legale, è inammissibile perché tardivamente formulata e perché esorbitante dall'oggetto di questo giudizio.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi nata ad Parte_1
Agrigento il 25/12/1979 e nato ad [...] il [...], i quali Controparte_1 hanno contratto matrimonio il 24.06.2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Agrigento al n. 94, parte II, serie A, anno 2006;
rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
affida i figli minori, congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio materno e con diritto di visita da parte del padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di pagare a , a titolo di concorso nel CP_1 Pt_1 mantenimento dei figli, entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti nonché un assegno per il mantenimento di di euro 200,00 rivalutabile istat, Pt_1 da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
dispone che l'assegno unico erogato dall'INPS sia percepito interamente da;
Pt_1
compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data 15.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
NC CI EP ME ER
(atto firmato digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
EP ME ER - Presidente
NC CI - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2608/2023 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata ad [...] il [...] (Avv. Butera Maria Elisa) Parte_1
RICORRENTE
E
nato ad [...] il [...] (Avv. Buggea VA) Controparte_1
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 9.12.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/10/2023, premettendo di Parte_1 avere contratto, in data 24.06.2006, matrimonio concordatario con Controparte_1 dalla cui unione erano nati due figli, ancora minorenni, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del convenuto, che a suo dire avrebbe causato la crisi matrimoniale violando il dovere coniugale di fedeltà e per aver posto atteggiamenti vessatori e violenti a danno della ricorrente.
Si costituiva in giudizio il quale non si opponeva alla domanda di Controparte_1 separazione ma resisteva a quella di addebito.
All'udienza del 14.02.2024, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il
Giudice adottava i provvedimenti urgenti ex art 473 bis .21 c.p.c. e, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 9.12.2025, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Va invece rigettata la domanda di addebito formulata da perché non Pt_1 adeguatamente provata.
Nel ricorso introduttivo, la ricorrente ha imputato la crisi coniugale ad asseriti tradimenti del marito e a generiche condotte di violenza nei suoi confronti, salvo poi far cenno, all'udienza di comparizione dei coniugi, ad episodi più specifici commessi da CP_1
Tuttavia, a sostegno di tali prospettazioni, nessuna prova è stata offerta.
È in atti un referto di pronto soccorso relativo a una lite avvenuta nel maggio 2023 (a distanza di circa due anni dalla separazione di fatto) in cui, nell'anamnesi, la ricorrente aveva riferito di avere subito una aggressione dal marito ma non viene riscontrato alcun segno visibile dell'aggressione predetta dai sanitari che la ebbero in cura.
È inoltre in atti il provvedimento del GIP di questo Tribunale che, in merito alla lite del maggio 2023, ha archiviato ogni accusa a carico del convenuto dando atto che gli informatori indicati da non avevano confermato che vi era stato un Pt_1 contrasto fisico, che non era possibile escludere che -ove un contrasto vi CP_1 sia stato- abbia soltanto cercato di difendersi e che, in presenza di una elevata conflittualità tra le parti, non vi era alcun elemento che facesse ritenere più attendibile la ricostruzione offerta da . Pt_1
Né può sopperire a tale carenza del quadro istruttorio quanto dichiarato dalla figlia in sede di ascolto e cioè che i genitori litigavano per dei tradimenti del padre Pt_2
e che questi, in alcune occasioni, era venuto alle mani OL . Pt_1
In primo luogo, va osservato come non si tratti di dichiarazioni testimoniali ma del racconto reso dalla figlia in sede di ascolto, che come noto ha la finalità di fornire voce al minore che si trova coinvolto nel conflitto familiare consentendogli di esprimere le proprie esigenze. In secondo luogo, deve tenersi conto che tali dichiarazioni, verosimilmente, hanno risentito della conflittualità in cui si è venuta a trovare la minore che peraltro, pur essendo entrata in contrasto con il padre, ha dichiarato di volersi riavvicinare allo stesso non ritenendolo una figura negativa. Per tali ragioni, le dichiarazioni della figlia, in assenza di altre prove con esse convergenti, non possono fondare l'addebito della separazione.
La domanda di addebito deve quindi essere rigettata, così come la correlata domanda risarcitoria.
Quanto all'affidamento dei figli, devono essere confermati i provvedimenti urgenti che hanno previsto l'affido in favore di entrambi i genitori.
Non si ravvisano, infatti, condotte pregiudizievoli nei confronti dei minori e il padre si è mostrato di essere attaccato ai figli e di avere mantenuto con il figlio
VA un ottimo rapporto, frequentandolo tranquillamente.
Pertanto, i figli vanno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati stabilmente presso il domicilio materno;
il padre potrà incontrare i figli liberamente, concordando con la madre tempi e modalità delle frequentazioni che dovranno conciliare gli impegni di lavoro del padre e quelli scolastici dei minori. Solo in caso di disaccordo, le visite vanno regolamentate nel seguente modo: i minori trascorreranno con il padre il pomeriggio di due giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i coniugi;
solo il figlio VA trascorrerà con il padre, a settimane alterne, un week end dalle ore 9.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica, nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che il figlio possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, di tre giorni in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali e di 15 giorni in occasione delle vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi.
Con riferimento alle questioni patrimoniali, deve tenersi conto della situazione reddituale delle parti in comparazione tra loro (la ricorrente è casalinga mentre il convenuto è socio al 33% di una impresa idraulica, con redditi netti dichiarati negli ultimi tre anni di circa euro 20.000) e del fatto che avrà la disponibilità della Pt_1 casa familiare.
Pertanto, deve essere posto a carico di l'obbligo di versare alla moglie, per CP_1 il mantenimento dei due figli, l'assegno di euro 500,00, rivalutabile istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
inoltre dovrà versare alla ricorrente, per il CP_1 suo mantenimento, l'assegno di euro 200,00, rivalutabile istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese.
L'assegno unico erogato in favore dei figli verrà percepito interamente da . Pt_1
L'uso della casa coniugale è assegnato a e ai figli con lei conviventi. Pt_1
La domanda della ricorrente volta a ottenere la distribuzione degli utili della società appartenente al marito, siccome in regime di comunione legale, è inammissibile perché tardivamente formulata e perché esorbitante dall'oggetto di questo giudizio.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi nata ad Parte_1
Agrigento il 25/12/1979 e nato ad [...] il [...], i quali Controparte_1 hanno contratto matrimonio il 24.06.2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Agrigento al n. 94, parte II, serie A, anno 2006;
rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
affida i figli minori, congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio materno e con diritto di visita da parte del padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di pagare a , a titolo di concorso nel CP_1 Pt_1 mantenimento dei figli, entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti nonché un assegno per il mantenimento di di euro 200,00 rivalutabile istat, Pt_1 da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
dispone che l'assegno unico erogato dall'INPS sia percepito interamente da;
Pt_1
compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data 15.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
NC CI EP ME ER
(atto firmato digitalmente)