Articolo 8 della Legge 27 aprile 1982, n. 186
Articolo 7Articolo 9
Versione
14 maggio 1982
Art. 8. (Ineleggibilita)

Non sono eleggibili al consiglio di presidenza i magistrati che, al momento della indizione delle elezioni, non esercitino funzioni istituzionali.
Non possono essere eletti componenti del consiglio di presidenza, e sono altresi' esclusi dal voto, i magistrati ai quali sia stata inflitta, a seguito di giudizio disciplinare, una sanzione piu' grave dell'ammonimento.
Sono tuttavia eleggibili, ed hanno altresi' diritto al voto, i magistrati sottoposti a censura, quando dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno tre anni e non sia intervenuta altra sanzione disciplinare.
Entrata in vigore il 14 maggio 1982
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