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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 04/02/2026, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1250/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
DEL PRETE MICHELE, Relatore
DI NARDO MARILIA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3568/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13973/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
19 e pubblicata il 14/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180014159969000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190028097420000 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190063162763000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3070103335 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF307MD00007 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF307MD00050 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7376/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.5.2025, Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'Avv. Difensore_1 proponeva appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli n. 13973/19/2024, depositata il
14.10.2024, chiedendone la riforma con vittoria di spese.
Preliminarmente, l'appellante evidenziava che in relazione alle tre cartelle dell'originario ricorso, l'appello riguardava esclusivamente la cartella n. 07120190063162763000 per euro 143,83; la cartella n.
0712019.....63000 per euro 1.275,54; l'avviso di accertamento n. TF3070103335/2020 pari ad euro
85.318,72 ; l'avviso di accertamento TF307MD00007/2022 pe euro 41.397,19 e l'avviso di accertamento n.
TF307MD00050/2022 per euro 42.928,26.
In particolare, con riferimento alle cartelle, l'appellante evidenziava che la procedura di perfezionamento della notifica per compiuta giacenza non risultava corretta, atteso che trattandosi di "irreperibilità relativa" con spedizione della raccomandata informativa, non vi era nessuna prova dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario.
Quanto ai tre avvisi di accertamento, l'appellante osservava che Il Giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, aveva rigettato il ricorso del contribuente, pronunciandosi esclusivamente in ordine alla decadenza di cui all'art. 25 DPR n. 602/1973 a mente del quale “Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza entro il 31 dicembre: … c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'Ufficio;…” ed alla circostanza, ritenuta determinate, che la cartella di pagamento sarebbe stata notificata alla società così di fatto impedendo che si verificasse la decadenza nei confronti dei soci cui la predetta non era stata notificata.
Tanto premesso, sottolineava l'appellante che, prescindendo dal fatto che agli atti non vi era alcuna prova che la cartella di pagamento contenente il ruolo di cui agli avvisi di accertamento fosse stata notificata alla società nel termine di due anni dalla definitività degli stessi, con la conseguenza che, almeno per l'avviso di accertamento anno 2015 notificato il 15/10/2020 la decadenza si era verificata al momento della notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria al sig. Ricorrente_1 - nel caso di specie l'invocata decadenza era relativa anche ai termini entro i quali l'Agenzia delle entrate avrebbe dovuto notificare, a monte, gli avvisi di accertamento al sig. Ricorrente_1, invero mai notificati e conosciuti solo in seguito alla comunicazione di iscrizione ipotecaria emessa dall'Agente della riscossione. Pertanto, stante la omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado riproponeva le eccezioni sollevate in primo grado non esaminate .
Evidenziava , infatti , che in seguito alla costituzione in giudizio della Agenzia entrate DP I di Napoli, infatti, era emerso:
- che la Agenzia delle entrate in date 15/10/2020, 18/01/2022 e 10/02/2022, aveva notificato avvisi di accertamento alla sola società, allorquando era in concordato preventivo che si concludeva con il fallimento del 18/10/2022 (cfr. decreto di ammissione n. CP 16/2020 in doc. 1 e visura camerale in doc. 2), contestando l'omesso versamento di ritenute su dividendi che la stessa avrebbe corrisposto ai soci tra cui figurava il sig.
Ricorrente_1;
- che tale imputazione scaturiva dalla presunzione di distribuzione ai soci di utili extrabilancio, trattandosi di società a ristretta base azionaria per cui “La quota di reddito è stata imputata a ciascun socio in base al periodo di possesso/detenzione della partecipazione nel capitale sociale della Società_1 (cfr. avvisi di accertamento depositati in primo grado da Agenzia entrate) ;
- che i predetti avvisi di accertamento erano scaturiti, a loro volta (si legge negli avvisi allegati), da ulteriori avvisi di accertamento notificati alla società, con cui erano stati disconosciuti alcuni costi ritenuti indeducibili, con conseguente accertamento dei maggiori redditi imponibili per ciascuna annualità.
L'Agenzia delle entrate, inoltre, con le proprie controdeduzioni aveva chiarito che l'iscrizione a ruolo nei confronti del sig. Ricorrente_1 si fondava sulla applicazione dell'art. 35 del DPR n. 602/1973. Da tale ricostruzione, secondo l'appellante, non poteva che derivarne la illegittimità della impugnata sentenza e degli atti impugnati. In primo luogo evidenziava che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 DPR n. 602/1973 Nominativo_1, espressamente richiamato dalla Agenzia al fine di giustificare la avvenuta iscrizione a ruolo degli importi scaturenti da accertamenti societari nei confronti del sig. Ricorrente_1, “Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, soprattasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato, né le ritenute a titolo di imposta, nè i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido.” Associazione_1 della coobbligazione tra sostituto e sostituito andava, dunque, individuata nella avvenuta iscrizione a ruolo del sostituto, ovvero della Società_1 srl, nei cui confronti alcuna iscrizione a ruolo per le medesime causali risulterebbe essere avvenuta e notificata nei termini.
La predetta norma, inoltre, lungi dal determinare una coobligazione ab origine tra i due soggetti, in quanto inserita del Testo Unico CO e non già in quello delle imposte sui redditi (TUIR), dovrebbe assumere ilevo solo successivamente alla fase dell'accertamento che nel caso di specie, nei confronti del sig. Ricorrente_1, sarebbe stata del tutto omessa. Inoltre, l'appellante evidenziava che nel caso di specie, nei confronti del sig. Ricorrente_1 era stata attivata una procedura di riscossione di ritenute non versate, scaturenti da distribuzione di utili solo presunti in sede di accertamento posto in essere nei confronti della società.
Quindi, a differenza dello schema tipico del recupero delle ritenute, che scaturisce da dividendi dichiarati in relazione ai quali alcun avviso di accertamento deve essere posto in essere, ma solo un atto di liquidazione, nel caso di dividendo accertato attraverso la presunzione di distribuzione di utili, stante la ristretta base azionaria della società, l'avviso di accertamento, doveva essere notificato al socio al fine di consentirgli di contestare sia, a monte, l'accertamento societario, sia, a valle, la sussistenza della presunzione di “ristretta base” e la effettiva percezione delle somme.
Omettendo, invece, la Agenzia la notifica di qualsivoglia tipo di accertamento motivato nei confronti del socio, da un lato avrebbe violato le norme costituzionali, non ponendolo in condizioni di potersi difendere adeguatamente e tempestivamente atteso il notevole lasso di tempo trascorso e gli eventi successivi occorsi alla società quale il concordato preventivo ed il fallimento, dall'altro sarebbe incorsa nella decadenza per violazione dei termini di cui all'art. 43 DPR n. 600/1973 a mente del quale “Gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.”.
Infine., l'appellante eccepiva che il sig. Ricorrente_1 solo con la costituzione in giudizio della Agenzia delle entrate era venuto a conoscenza dell'esistenza degli avvisi di accertamento per omesso versamento di ritenute da parte della Società_1 srl in relazione alle annualità 2015, 2016 e 2017. Dalla lettura degli stessi emergeva con evidenza un ulteriore profilo di illegittimità sollevato in primo grado, sul quale il Giudice aveva omesso qualsivoglia statuizione.
Infatti, secondo l'appellante, al massimo l'Agenzia pur iscrivendo a ruolo, omettendo la notifica dell'avviso di accertamento al socio, gli importi delle ritenute omesse dalla società, avrebbe potuto al più fare ciò, solo in relazione alle ritenute sui dividendi attribuiti a ciascun socio, in ragione delle quote di capitale possedute, non già, come fatto, in relazione alla totalità delle ritenute omesse dalla società.
Per cui, se la totalità degli importi per ritenute omesse dalla società erano per l'anno 2015 pari ad 30.967,00
(cfr. pagina 8 dell'avviso di accertamento anno 2015), per l'anno 2016 pari ad € 15.073,00 (cfr. pagina 7 dell'avviso di accertamento anno 2016) e per l'anno 2017 pari ad € 15.073,00 (cfr. pagina 7 dell'avviso di accertamento anno 2017), gli importi da iscrivere a ruolo avrebbero dovuto corrispondere alla quota di partecipazione del socio alla società quantificati in avviso di accertamento in € 14.625,15 per il 2015 (cfr. pag. 6 avviso accertamento anno 2015), in € 6.414,18 per il 2016 (cfr. pag. 6 avviso di accertamento 2016) ed in € 6.414,18 per il 2017 (cfr. pag. 6 avviso di accertamento 2017.
In conclusione, l'appellante chiedeva che in riforma della impugnata sentenza:
-in via principale l'annullamneto della cartella di pagamento n. 07120190063162763000 pari ad € 1.275,54;
-sempre in via principale, l'annullamento integrale della pretesa scaturita dagli avvisi di accertamento n.
TF3070103335/2020, n. TF307MD00007/2022 e n. TF307MD00050/2022 emessi nei confronti della Società_1 srl;
-in via subordinata, la riduzione della pretesa in ragione delle quote di partecipazione alla società come individuata in avvisi di accertamento n. TF3070103335/2020, n. TF307MD00007/2022 e n.
TF307MD00050/2022 emessi nei confronti della Società_1 srl.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
In particolare, l'Agenzia evidenziava l'infondatezza dell'appello e la correttezza del''operato dei primi giudici.
In particolare, osservava che gli Uffici resistenti, infatti, sia AdE che AdER avevano, contrariamente a quanto asserito da controparte, sia dimostrato la notifica delle cartelle, sia la notifica degli avvisi alla società, di persone, della quale l'odierno appellante faceva parte in qualità di uno dei soli 3 soci, per cui non ne poteva essere negata la conoscenza.
In ogni caso, l'Ufficio ribadiva quanto detto in primo grado circa il principio di autonomia degli atti impugnabili: infatti, atteso che era stato impugnato un atto successivo alle cartelle, e che di queste era stata dimostrata la consegna al destinatario, nulla più poteva essere eccepito con riferimento agli atti precedenti, senza considerare che, in ogni caso, la notifica di questi ultimi alla società cui l'appellante partecipava era stata in ogni caso dimostrata.
Aggiungeva che l'omissione della notificazione di un atto presupposto (immediatamente precedente) costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato;
di conseguenza la dimostrazione della notifica delle cartelle, la cui impugnazione non era mai avvenuta, precluderebbe ogni questione attinente il merito della pretesa tributaria.
Ancora, la controparte ribadiva che la mancata impugnazione dell'atto notificato ne consoliderebbe gli effetti, in applicazione del principio generale secondo cui una questione deducibile e non dedotta, con lo strumento processuale ed entro il termine perentorio espressamente stabiliti, rimane successivamente preclusa. Ed obiettivamente le cartelle di pagamento erano state notificate all'odierno ricorrente (ma anche gli avvisi di accertamento, sebbene alla società) e non erano mai state impugnate, per cui erano divenute definitive ed altrettanto definitivo era divenuto il contenuto degli avvisi mai impugnati.
Si costituiva, altresì, l'ER , in persona del procuratore specialie dott. Nominativo_2, rapp.to e difeso dall'Avv. Difensore_2, chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
In particolare, sul mancato perfezionamento della notifica della cartella 0712019.....63000 che in atti vi erano tutti documenti che giustificavano la procedura di notifica con compiuta giacenza. Con riferiment, poi, alle altre cartelle, evidenzaiava che, in mancanza di specifici motvi di appelo, doveva ritenersi ormai definitivo il giudizio di rigetto delle contestazioni mosse dal contribuente in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato e come tale va rigettato.
Preliminarmente va evidenziato sia AdE che AdER hanno, contrariamente a quanto asserito dal contribuente dimostrato sia la notifica delle cartelle, sia la notifica degli avvisi alla società, di persone, della quale l'odierno appellante faceva parte in qualità di uno dei soli 3 soci. Tale ultimo elemento conferma il fatto che il contribuente non poteva non avere conoscenza di tali atti.
Ritiene, in ogni caso il Collegio, che essendo stato impugnato un atto successivo alle cartelle, ed avendo l'Ufficio offerto valida prova della notifica al destinatario, nulla più poteva essere eccepito con riferimento agli atti precedenti, senza considerare che, in ogni caso, la notifica di questi ultimi alla società cui l'appellante partecipava era stata in ogni caso dimostrata.
Deve aggungersi, poi, che l'omessa della notificazione di un atto presupposto (immediatamente precedente) costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato;
di conseguenza la dimostrazione della notifica delle cartelle, la cui impugnazione non era mai avvenuta, preclude ogni questione attinente il merito della pretesa tributaria.
Tanto premesso, va evideziato che la mancata impugnazione dell'atto notificato ne consolida gli effetti, in applicazione del principio generale secondo cui una questione deducibile e non dedotta, con lo strumento processuale ed entro il termine perentorio espressamente stabiliti, rimane successivamente preclusa.
Orbene, nel caso di specie, le cartelle di pagamento sono state notificate all'odierno ricorrente (ma anche gli avvisi di accertamento, sebbene alla società) e non sono mai state impugnate prima, per cui sono divenute definitive ed altrettanto definitivo è divenuto il contenuto degli avvisi mai impugnati.
In conclusione, va confermata la sentenza di primo grado e disposta la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto della peculiarità delle questioni valutate nel giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese del presente grado di giudizio.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
DEL PRETE MICHELE, Relatore
DI NARDO MARILIA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3568/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13973/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
19 e pubblicata il 14/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180014159969000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190028097420000 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190063162763000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3070103335 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF307MD00007 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF307MD00050 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7376/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.5.2025, Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'Avv. Difensore_1 proponeva appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli n. 13973/19/2024, depositata il
14.10.2024, chiedendone la riforma con vittoria di spese.
Preliminarmente, l'appellante evidenziava che in relazione alle tre cartelle dell'originario ricorso, l'appello riguardava esclusivamente la cartella n. 07120190063162763000 per euro 143,83; la cartella n.
0712019.....63000 per euro 1.275,54; l'avviso di accertamento n. TF3070103335/2020 pari ad euro
85.318,72 ; l'avviso di accertamento TF307MD00007/2022 pe euro 41.397,19 e l'avviso di accertamento n.
TF307MD00050/2022 per euro 42.928,26.
In particolare, con riferimento alle cartelle, l'appellante evidenziava che la procedura di perfezionamento della notifica per compiuta giacenza non risultava corretta, atteso che trattandosi di "irreperibilità relativa" con spedizione della raccomandata informativa, non vi era nessuna prova dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario.
Quanto ai tre avvisi di accertamento, l'appellante osservava che Il Giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, aveva rigettato il ricorso del contribuente, pronunciandosi esclusivamente in ordine alla decadenza di cui all'art. 25 DPR n. 602/1973 a mente del quale “Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza entro il 31 dicembre: … c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'Ufficio;…” ed alla circostanza, ritenuta determinate, che la cartella di pagamento sarebbe stata notificata alla società così di fatto impedendo che si verificasse la decadenza nei confronti dei soci cui la predetta non era stata notificata.
Tanto premesso, sottolineava l'appellante che, prescindendo dal fatto che agli atti non vi era alcuna prova che la cartella di pagamento contenente il ruolo di cui agli avvisi di accertamento fosse stata notificata alla società nel termine di due anni dalla definitività degli stessi, con la conseguenza che, almeno per l'avviso di accertamento anno 2015 notificato il 15/10/2020 la decadenza si era verificata al momento della notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria al sig. Ricorrente_1 - nel caso di specie l'invocata decadenza era relativa anche ai termini entro i quali l'Agenzia delle entrate avrebbe dovuto notificare, a monte, gli avvisi di accertamento al sig. Ricorrente_1, invero mai notificati e conosciuti solo in seguito alla comunicazione di iscrizione ipotecaria emessa dall'Agente della riscossione. Pertanto, stante la omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado riproponeva le eccezioni sollevate in primo grado non esaminate .
Evidenziava , infatti , che in seguito alla costituzione in giudizio della Agenzia entrate DP I di Napoli, infatti, era emerso:
- che la Agenzia delle entrate in date 15/10/2020, 18/01/2022 e 10/02/2022, aveva notificato avvisi di accertamento alla sola società, allorquando era in concordato preventivo che si concludeva con il fallimento del 18/10/2022 (cfr. decreto di ammissione n. CP 16/2020 in doc. 1 e visura camerale in doc. 2), contestando l'omesso versamento di ritenute su dividendi che la stessa avrebbe corrisposto ai soci tra cui figurava il sig.
Ricorrente_1;
- che tale imputazione scaturiva dalla presunzione di distribuzione ai soci di utili extrabilancio, trattandosi di società a ristretta base azionaria per cui “La quota di reddito è stata imputata a ciascun socio in base al periodo di possesso/detenzione della partecipazione nel capitale sociale della Società_1 (cfr. avvisi di accertamento depositati in primo grado da Agenzia entrate) ;
- che i predetti avvisi di accertamento erano scaturiti, a loro volta (si legge negli avvisi allegati), da ulteriori avvisi di accertamento notificati alla società, con cui erano stati disconosciuti alcuni costi ritenuti indeducibili, con conseguente accertamento dei maggiori redditi imponibili per ciascuna annualità.
L'Agenzia delle entrate, inoltre, con le proprie controdeduzioni aveva chiarito che l'iscrizione a ruolo nei confronti del sig. Ricorrente_1 si fondava sulla applicazione dell'art. 35 del DPR n. 602/1973. Da tale ricostruzione, secondo l'appellante, non poteva che derivarne la illegittimità della impugnata sentenza e degli atti impugnati. In primo luogo evidenziava che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 DPR n. 602/1973 Nominativo_1, espressamente richiamato dalla Agenzia al fine di giustificare la avvenuta iscrizione a ruolo degli importi scaturenti da accertamenti societari nei confronti del sig. Ricorrente_1, “Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, soprattasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato, né le ritenute a titolo di imposta, nè i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido.” Associazione_1 della coobbligazione tra sostituto e sostituito andava, dunque, individuata nella avvenuta iscrizione a ruolo del sostituto, ovvero della Società_1 srl, nei cui confronti alcuna iscrizione a ruolo per le medesime causali risulterebbe essere avvenuta e notificata nei termini.
La predetta norma, inoltre, lungi dal determinare una coobligazione ab origine tra i due soggetti, in quanto inserita del Testo Unico CO e non già in quello delle imposte sui redditi (TUIR), dovrebbe assumere ilevo solo successivamente alla fase dell'accertamento che nel caso di specie, nei confronti del sig. Ricorrente_1, sarebbe stata del tutto omessa. Inoltre, l'appellante evidenziava che nel caso di specie, nei confronti del sig. Ricorrente_1 era stata attivata una procedura di riscossione di ritenute non versate, scaturenti da distribuzione di utili solo presunti in sede di accertamento posto in essere nei confronti della società.
Quindi, a differenza dello schema tipico del recupero delle ritenute, che scaturisce da dividendi dichiarati in relazione ai quali alcun avviso di accertamento deve essere posto in essere, ma solo un atto di liquidazione, nel caso di dividendo accertato attraverso la presunzione di distribuzione di utili, stante la ristretta base azionaria della società, l'avviso di accertamento, doveva essere notificato al socio al fine di consentirgli di contestare sia, a monte, l'accertamento societario, sia, a valle, la sussistenza della presunzione di “ristretta base” e la effettiva percezione delle somme.
Omettendo, invece, la Agenzia la notifica di qualsivoglia tipo di accertamento motivato nei confronti del socio, da un lato avrebbe violato le norme costituzionali, non ponendolo in condizioni di potersi difendere adeguatamente e tempestivamente atteso il notevole lasso di tempo trascorso e gli eventi successivi occorsi alla società quale il concordato preventivo ed il fallimento, dall'altro sarebbe incorsa nella decadenza per violazione dei termini di cui all'art. 43 DPR n. 600/1973 a mente del quale “Gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.”.
Infine., l'appellante eccepiva che il sig. Ricorrente_1 solo con la costituzione in giudizio della Agenzia delle entrate era venuto a conoscenza dell'esistenza degli avvisi di accertamento per omesso versamento di ritenute da parte della Società_1 srl in relazione alle annualità 2015, 2016 e 2017. Dalla lettura degli stessi emergeva con evidenza un ulteriore profilo di illegittimità sollevato in primo grado, sul quale il Giudice aveva omesso qualsivoglia statuizione.
Infatti, secondo l'appellante, al massimo l'Agenzia pur iscrivendo a ruolo, omettendo la notifica dell'avviso di accertamento al socio, gli importi delle ritenute omesse dalla società, avrebbe potuto al più fare ciò, solo in relazione alle ritenute sui dividendi attribuiti a ciascun socio, in ragione delle quote di capitale possedute, non già, come fatto, in relazione alla totalità delle ritenute omesse dalla società.
Per cui, se la totalità degli importi per ritenute omesse dalla società erano per l'anno 2015 pari ad 30.967,00
(cfr. pagina 8 dell'avviso di accertamento anno 2015), per l'anno 2016 pari ad € 15.073,00 (cfr. pagina 7 dell'avviso di accertamento anno 2016) e per l'anno 2017 pari ad € 15.073,00 (cfr. pagina 7 dell'avviso di accertamento anno 2017), gli importi da iscrivere a ruolo avrebbero dovuto corrispondere alla quota di partecipazione del socio alla società quantificati in avviso di accertamento in € 14.625,15 per il 2015 (cfr. pag. 6 avviso accertamento anno 2015), in € 6.414,18 per il 2016 (cfr. pag. 6 avviso di accertamento 2016) ed in € 6.414,18 per il 2017 (cfr. pag. 6 avviso di accertamento 2017.
In conclusione, l'appellante chiedeva che in riforma della impugnata sentenza:
-in via principale l'annullamneto della cartella di pagamento n. 07120190063162763000 pari ad € 1.275,54;
-sempre in via principale, l'annullamento integrale della pretesa scaturita dagli avvisi di accertamento n.
TF3070103335/2020, n. TF307MD00007/2022 e n. TF307MD00050/2022 emessi nei confronti della Società_1 srl;
-in via subordinata, la riduzione della pretesa in ragione delle quote di partecipazione alla società come individuata in avvisi di accertamento n. TF3070103335/2020, n. TF307MD00007/2022 e n.
TF307MD00050/2022 emessi nei confronti della Società_1 srl.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
In particolare, l'Agenzia evidenziava l'infondatezza dell'appello e la correttezza del''operato dei primi giudici.
In particolare, osservava che gli Uffici resistenti, infatti, sia AdE che AdER avevano, contrariamente a quanto asserito da controparte, sia dimostrato la notifica delle cartelle, sia la notifica degli avvisi alla società, di persone, della quale l'odierno appellante faceva parte in qualità di uno dei soli 3 soci, per cui non ne poteva essere negata la conoscenza.
In ogni caso, l'Ufficio ribadiva quanto detto in primo grado circa il principio di autonomia degli atti impugnabili: infatti, atteso che era stato impugnato un atto successivo alle cartelle, e che di queste era stata dimostrata la consegna al destinatario, nulla più poteva essere eccepito con riferimento agli atti precedenti, senza considerare che, in ogni caso, la notifica di questi ultimi alla società cui l'appellante partecipava era stata in ogni caso dimostrata.
Aggiungeva che l'omissione della notificazione di un atto presupposto (immediatamente precedente) costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato;
di conseguenza la dimostrazione della notifica delle cartelle, la cui impugnazione non era mai avvenuta, precluderebbe ogni questione attinente il merito della pretesa tributaria.
Ancora, la controparte ribadiva che la mancata impugnazione dell'atto notificato ne consoliderebbe gli effetti, in applicazione del principio generale secondo cui una questione deducibile e non dedotta, con lo strumento processuale ed entro il termine perentorio espressamente stabiliti, rimane successivamente preclusa. Ed obiettivamente le cartelle di pagamento erano state notificate all'odierno ricorrente (ma anche gli avvisi di accertamento, sebbene alla società) e non erano mai state impugnate, per cui erano divenute definitive ed altrettanto definitivo era divenuto il contenuto degli avvisi mai impugnati.
Si costituiva, altresì, l'ER , in persona del procuratore specialie dott. Nominativo_2, rapp.to e difeso dall'Avv. Difensore_2, chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
In particolare, sul mancato perfezionamento della notifica della cartella 0712019.....63000 che in atti vi erano tutti documenti che giustificavano la procedura di notifica con compiuta giacenza. Con riferiment, poi, alle altre cartelle, evidenzaiava che, in mancanza di specifici motvi di appelo, doveva ritenersi ormai definitivo il giudizio di rigetto delle contestazioni mosse dal contribuente in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato e come tale va rigettato.
Preliminarmente va evidenziato sia AdE che AdER hanno, contrariamente a quanto asserito dal contribuente dimostrato sia la notifica delle cartelle, sia la notifica degli avvisi alla società, di persone, della quale l'odierno appellante faceva parte in qualità di uno dei soli 3 soci. Tale ultimo elemento conferma il fatto che il contribuente non poteva non avere conoscenza di tali atti.
Ritiene, in ogni caso il Collegio, che essendo stato impugnato un atto successivo alle cartelle, ed avendo l'Ufficio offerto valida prova della notifica al destinatario, nulla più poteva essere eccepito con riferimento agli atti precedenti, senza considerare che, in ogni caso, la notifica di questi ultimi alla società cui l'appellante partecipava era stata in ogni caso dimostrata.
Deve aggungersi, poi, che l'omessa della notificazione di un atto presupposto (immediatamente precedente) costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato;
di conseguenza la dimostrazione della notifica delle cartelle, la cui impugnazione non era mai avvenuta, preclude ogni questione attinente il merito della pretesa tributaria.
Tanto premesso, va evideziato che la mancata impugnazione dell'atto notificato ne consolida gli effetti, in applicazione del principio generale secondo cui una questione deducibile e non dedotta, con lo strumento processuale ed entro il termine perentorio espressamente stabiliti, rimane successivamente preclusa.
Orbene, nel caso di specie, le cartelle di pagamento sono state notificate all'odierno ricorrente (ma anche gli avvisi di accertamento, sebbene alla società) e non sono mai state impugnate prima, per cui sono divenute definitive ed altrettanto definitivo è divenuto il contenuto degli avvisi mai impugnati.
In conclusione, va confermata la sentenza di primo grado e disposta la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto della peculiarità delle questioni valutate nel giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese del presente grado di giudizio.