Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 46
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Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Tempestività dell'impugnazione

    La Corte rileva che il ricorrente, avendo riassunto il giudizio davanti alla Corte di Giustizia Tributaria dopo un precedente ricorso al Giudice di Pace, doveva provare la tempestività dell'impugnazione anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e del Comune di Monti. La produzione della notificazione del provvedimento di fissazione di udienza era necessaria per consentire al Giudice Tributario di verificare la tempestività. Il rispetto del termine di impugnazione è una condizione dell'azione e l'onere di provarne la tempestività grava sul ricorrente, come confermato dalla Cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 46
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari
    Numero : 46
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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