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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SA MARIA GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 370/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monti
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Sassari
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10280202400010249000 IMU 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 riassumeva davanti alla Corte di Giustizia Tributaria il giudizio da lui intrapreso davanti al Giudice di Pace di Olbia, e premesso di avere ricevuto in data 18.09.2024 comunicazione preventiva di fermo amministrativo supportata dalla richiesta di pagamento della somma di
€ 100.974,30 esponeva di avere proposto ricorso avverso detto provvedimento davanti al Giudice di Pace
e che all'esito del giudizio il giudice adito dichiarava la carenza di giurisdizione in ordine alla domanda proposta indicando la giurisdizione della Corte adita.
Ribadiva quanto già contenuto nel ricorso introduttivo depositato davanti al Giudice di Pace e precisamente che il preavviso di fermo appariva supportato dalla regolare notifica degli atti prodromici indicati nell'atto impugnato e ciò sul presupposto della inesistenza della notificazione che ha fatto si che il primo atto che aveva portato a conoscenza del ricorrente i titoli tributari era stato proprio l'atto impugnato.
Rispetto ai crediti portati dagli atti prodromici a lui sconosciuti eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione.
Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato in quanto non supportato da legittimi titoli e rispetto alle pretese tributarie sottese all'atto impugnato concludeva per il venire meno del diritto per intervenuta prescrizione.
Si costituiva Agenzia delle Entrate-SI contestando il ricorso e tutti i motivi posti a suo fondamento
, evidenziava che dall'espositiva del ricorso in riassunzione la pretesa nullità dell'intimazione di pagamento si riferiva esclusivamente alle cartelle n.10220180009012454000,10220180012962126000, 10220210026173024000, relative a tributi TARSU/ TARI del Comune di Monti per l'ammontare di € 338,15. Sosteneva che emergeva dagli atti la piena conoscenza da parte del ricorrente degli atti sottostanti il preavviso di fermo, atti tutti ritualmente notificati e non impugnati e che pertanto il termine prescrizionale non poteva essere decorso.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva il Comune di Monti contestando il ricorso e i motivi posti a suo fondamento in particolare sosteneva di avere provveduto a notificare tutti gli avvisi di accertamento nonché le cartelle di pagamento.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Oggetto del presente giudizio, a seguito della riassunzione del giudizio preventivamente proposto davanti al Giudice di Pace, è l'impugnazione del preavviso di fermo notificato in data 18.9.2024, impugnazione che deve essere effettuata nei termini di cui all'art. 21 Dlgs 546/1992 e precisamente entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto da impugnare.
Incombeva, in primo luogo, al ricorrente dare la prova della tempestività dell'impugnazione e ciò avuto riguardo al fatto che proponendo il ricorso davanti all'autorità giudiziaria ordinaria non aveva alcun obbligo di tempestività.
A riprova di quanto sopra avrebbe dovuto produrre la notificazione del provvedimento di fissazione di udienza sia all'Agenzia delle Entrate che al Comune di Monti essendo, giacchè solo in presenza di detta notificazione il Giudice Tributario è posto nelle condizioni di verificare la tempestività dell'impugnazione.
Il rilievo della tempestività della impugnazione è un rilievo di ufficio stante la natura impugnatoria del giudizio tributario trattandosi di una condizione dell'azione come affermato anche di recente dalla Corte di Cassazione che ha ribadito che “Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato “( Cass. n. 24518 del 2024).
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e stante il rilievo di ufficio appare giusto compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate
Sassari 20.1.2026
Il Giudice Monocratico
G.SA
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SA MARIA GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 370/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monti
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Sassari
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10280202400010249000 IMU 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 riassumeva davanti alla Corte di Giustizia Tributaria il giudizio da lui intrapreso davanti al Giudice di Pace di Olbia, e premesso di avere ricevuto in data 18.09.2024 comunicazione preventiva di fermo amministrativo supportata dalla richiesta di pagamento della somma di
€ 100.974,30 esponeva di avere proposto ricorso avverso detto provvedimento davanti al Giudice di Pace
e che all'esito del giudizio il giudice adito dichiarava la carenza di giurisdizione in ordine alla domanda proposta indicando la giurisdizione della Corte adita.
Ribadiva quanto già contenuto nel ricorso introduttivo depositato davanti al Giudice di Pace e precisamente che il preavviso di fermo appariva supportato dalla regolare notifica degli atti prodromici indicati nell'atto impugnato e ciò sul presupposto della inesistenza della notificazione che ha fatto si che il primo atto che aveva portato a conoscenza del ricorrente i titoli tributari era stato proprio l'atto impugnato.
Rispetto ai crediti portati dagli atti prodromici a lui sconosciuti eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione.
Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato in quanto non supportato da legittimi titoli e rispetto alle pretese tributarie sottese all'atto impugnato concludeva per il venire meno del diritto per intervenuta prescrizione.
Si costituiva Agenzia delle Entrate-SI contestando il ricorso e tutti i motivi posti a suo fondamento
, evidenziava che dall'espositiva del ricorso in riassunzione la pretesa nullità dell'intimazione di pagamento si riferiva esclusivamente alle cartelle n.10220180009012454000,10220180012962126000, 10220210026173024000, relative a tributi TARSU/ TARI del Comune di Monti per l'ammontare di € 338,15. Sosteneva che emergeva dagli atti la piena conoscenza da parte del ricorrente degli atti sottostanti il preavviso di fermo, atti tutti ritualmente notificati e non impugnati e che pertanto il termine prescrizionale non poteva essere decorso.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva il Comune di Monti contestando il ricorso e i motivi posti a suo fondamento in particolare sosteneva di avere provveduto a notificare tutti gli avvisi di accertamento nonché le cartelle di pagamento.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Oggetto del presente giudizio, a seguito della riassunzione del giudizio preventivamente proposto davanti al Giudice di Pace, è l'impugnazione del preavviso di fermo notificato in data 18.9.2024, impugnazione che deve essere effettuata nei termini di cui all'art. 21 Dlgs 546/1992 e precisamente entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto da impugnare.
Incombeva, in primo luogo, al ricorrente dare la prova della tempestività dell'impugnazione e ciò avuto riguardo al fatto che proponendo il ricorso davanti all'autorità giudiziaria ordinaria non aveva alcun obbligo di tempestività.
A riprova di quanto sopra avrebbe dovuto produrre la notificazione del provvedimento di fissazione di udienza sia all'Agenzia delle Entrate che al Comune di Monti essendo, giacchè solo in presenza di detta notificazione il Giudice Tributario è posto nelle condizioni di verificare la tempestività dell'impugnazione.
Il rilievo della tempestività della impugnazione è un rilievo di ufficio stante la natura impugnatoria del giudizio tributario trattandosi di una condizione dell'azione come affermato anche di recente dalla Corte di Cassazione che ha ribadito che “Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato “( Cass. n. 24518 del 2024).
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e stante il rilievo di ufficio appare giusto compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate
Sassari 20.1.2026
Il Giudice Monocratico
G.SA