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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/10/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 3452/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
(c.f. Parte_1
), rapp.ta e difesa dall'Avv.to Anna C.F._1
RI IT ON ed elett.te domiciliata in Avellino, alla via Fra Scipione Bellabona n.11, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso P.IVA_1 dall'Avv. RIteresa Nasso ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusto mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe chiede il pagamento CP_ dal Fondo di Garanzia della somma di €#3.367,86# (tremilatrecentosessantasette,86) a titolo retribuzione non corrisposta dalla datrice Fin. Mar. srl, , retribuzione la cui debenza è stata accertata dalla Sentenza 1181/2021 Trib.
Avellino.
CP_ si è costituito.
2) Il ricorrente richiede la condanna del Fondo di Garanzia CP_ al pagamento della somma di €#3.367,86#
(tremilatrecentosessantasette,86) a titolo di retribuzione.
In ricorso si legge che la parte sarebbe creditrice di
€#16.054,3# “ed ai fini del Tfr fino al 29.11.2013 … di
€#10.549,30#, …. di dicembre 2015 €#1.864,25#, mensilità gennaio 2016 … €#1.503,60#, mensilità gennaio 2017 parti ad
€#2.075,52#...”.
La cifra oggetto di domanda è quindi quella riferita alle mensilità di dicembre 2015 e gennaio 2016.
Il rapporto di lavoro è cessato in data 29 febbraio 2016.
La domanda al Fondo di Garanzia è del 18.6.2024.
CP_ ha rigettato l'istanza con la seguente motivazione: “
Mancanza di un titolo esecutivo che ha dato origine al credito”.
Nel rigetto del ricorso, si afferma che “ …la ricorrente ritiene che il periodo richiesto per crediti da lavoro debba essere corrisposto dal Fondo di Garanzia in quanto il dies a quo per calcolare i 12 mesi nei quali devono rientrare gli ultimi 3 mesi di retribuzione decorra solo dalla data del riconoscimento del diritto. Nel caso in esame la sentenza che ha riconosciuto il diritto è stata pubblicata il 09/11/2023.
La ricorrente afferma di aver comunque interrotto la prescrizione con il deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo, avvenuto in data 09/08/2017.
Pag. 2 di 4 La cessazione del rapporto, invece, è datata 29/02/2016, quindi oltre un anno prima del deposito del ricorso per D.I.
Qualora il lavoratore, prima delle date indicate ai punti precedenti, abbia agito in giudizio per il soddisfacimento dei crediti per i quali chiede il pagamento al Fondo di garanzia, il dies a quo da cui calcolare i dodici mesi nei quali devono ricadere gli ultimi tre del rapporto, è la data del deposito in
Tribunale del relativo ricorso.
La possibilità di anticipare il dies a quo è riservata esclusivamente al lavoratore che abbia agito in giudizio prima della data di deposito della domanda diretta all'apertura di una procedura concorsuale, senza che gli altri dipendenti dello stesso datore di lavoro possano avvantaggiarsene".
Tanto rappresentato, rilevato che, pur avendo la lavoratrice agito in giudizio per il recupero dei crediti con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (09/08/2017), e tale deposito è avvenuto oltre un anno dalla cessazione del rapporto
(29/02/2016).
3) Il ricorso va rigettato.
È pacifico che il debitore non era assoggettabile a procedure concorsuali.
Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreché, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
Pag. 3 di 4 "Allorché il lavoratore presenti all' , quale gestore del CP_1
"Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto", la domanda volta a ottenere il trattamento insoluto, devono sussistere tutti i requisiti previsti dalla legge per il perfezionarsi del diritto del lavoratore e per il sorgere del connesso obbligo dell'Istituto di adempiere tempestivamente, ove non insorgano contestazioni. Tali requisiti includono, anzitutto, il preventivo accertamento della sussistenza e della misura del credito, in quanto su tale misura la stessa prestazione previdenziale del è modulata. Ove il datore CP_2 di lavoro sia una società cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta (art. 2495 c.c.) e tale società non sia più fallibile, l'accertamento in esame deve essere conseguito nei confronti dei soci, in quanto successori della società e dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall'effettiva riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione". (Cass. 1934/2025) .
La parte ha agito sempre e solo contro la società.
6) Le spese di lite vanno compensate ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.
3452/2024 R.G Lavoro, proposto da Parte_1
CP_
nei confronti di ogni contraria istanza deduzione
[...] ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza del 23 ottobre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 3452/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
(c.f. Parte_1
), rapp.ta e difesa dall'Avv.to Anna C.F._1
RI IT ON ed elett.te domiciliata in Avellino, alla via Fra Scipione Bellabona n.11, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso P.IVA_1 dall'Avv. RIteresa Nasso ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusto mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe chiede il pagamento CP_ dal Fondo di Garanzia della somma di €#3.367,86# (tremilatrecentosessantasette,86) a titolo retribuzione non corrisposta dalla datrice Fin. Mar. srl, , retribuzione la cui debenza è stata accertata dalla Sentenza 1181/2021 Trib.
Avellino.
CP_ si è costituito.
2) Il ricorrente richiede la condanna del Fondo di Garanzia CP_ al pagamento della somma di €#3.367,86#
(tremilatrecentosessantasette,86) a titolo di retribuzione.
In ricorso si legge che la parte sarebbe creditrice di
€#16.054,3# “ed ai fini del Tfr fino al 29.11.2013 … di
€#10.549,30#, …. di dicembre 2015 €#1.864,25#, mensilità gennaio 2016 … €#1.503,60#, mensilità gennaio 2017 parti ad
€#2.075,52#...”.
La cifra oggetto di domanda è quindi quella riferita alle mensilità di dicembre 2015 e gennaio 2016.
Il rapporto di lavoro è cessato in data 29 febbraio 2016.
La domanda al Fondo di Garanzia è del 18.6.2024.
CP_ ha rigettato l'istanza con la seguente motivazione: “
Mancanza di un titolo esecutivo che ha dato origine al credito”.
Nel rigetto del ricorso, si afferma che “ …la ricorrente ritiene che il periodo richiesto per crediti da lavoro debba essere corrisposto dal Fondo di Garanzia in quanto il dies a quo per calcolare i 12 mesi nei quali devono rientrare gli ultimi 3 mesi di retribuzione decorra solo dalla data del riconoscimento del diritto. Nel caso in esame la sentenza che ha riconosciuto il diritto è stata pubblicata il 09/11/2023.
La ricorrente afferma di aver comunque interrotto la prescrizione con il deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo, avvenuto in data 09/08/2017.
Pag. 2 di 4 La cessazione del rapporto, invece, è datata 29/02/2016, quindi oltre un anno prima del deposito del ricorso per D.I.
Qualora il lavoratore, prima delle date indicate ai punti precedenti, abbia agito in giudizio per il soddisfacimento dei crediti per i quali chiede il pagamento al Fondo di garanzia, il dies a quo da cui calcolare i dodici mesi nei quali devono ricadere gli ultimi tre del rapporto, è la data del deposito in
Tribunale del relativo ricorso.
La possibilità di anticipare il dies a quo è riservata esclusivamente al lavoratore che abbia agito in giudizio prima della data di deposito della domanda diretta all'apertura di una procedura concorsuale, senza che gli altri dipendenti dello stesso datore di lavoro possano avvantaggiarsene".
Tanto rappresentato, rilevato che, pur avendo la lavoratrice agito in giudizio per il recupero dei crediti con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (09/08/2017), e tale deposito è avvenuto oltre un anno dalla cessazione del rapporto
(29/02/2016).
3) Il ricorso va rigettato.
È pacifico che il debitore non era assoggettabile a procedure concorsuali.
Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreché, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
Pag. 3 di 4 "Allorché il lavoratore presenti all' , quale gestore del CP_1
"Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto", la domanda volta a ottenere il trattamento insoluto, devono sussistere tutti i requisiti previsti dalla legge per il perfezionarsi del diritto del lavoratore e per il sorgere del connesso obbligo dell'Istituto di adempiere tempestivamente, ove non insorgano contestazioni. Tali requisiti includono, anzitutto, il preventivo accertamento della sussistenza e della misura del credito, in quanto su tale misura la stessa prestazione previdenziale del è modulata. Ove il datore CP_2 di lavoro sia una società cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta (art. 2495 c.c.) e tale società non sia più fallibile, l'accertamento in esame deve essere conseguito nei confronti dei soci, in quanto successori della società e dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall'effettiva riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione". (Cass. 1934/2025) .
La parte ha agito sempre e solo contro la società.
6) Le spese di lite vanno compensate ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.
3452/2024 R.G Lavoro, proposto da Parte_1
CP_
nei confronti di ogni contraria istanza deduzione
[...] ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza del 23 ottobre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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