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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/09/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 879/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel. est.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 879/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dell'avv. Emiliano Mininni, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti appellante
contro vv. , (c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti David Cerri e Federico CP_1 CP_2 C.F._2
Procchi, come da procura in atti e
on riferimento al rischio assunto con il certificato n. in Controparte_3 NumeroDi_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia
Traverso e Ottavia Pizzo, come da procura in atti appellati
avverso la sentenza n. 153/2023 del Tribunale di IV, pubblicata in data 27.3.2023,
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 20.5.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.5.2025, pubblicata in pari data, sulle seguenti
CONCLUSIONI Per la Parte appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello, contrariis reiectis, per le causali ed i titoli di cui al presente atto d'appello, in riforma della sentenza di I° grado, previo accertamento della responsabilità professionale dell'Avv. condannare quest'ultimo a risarcire il danno subito dal sig. Controparte_4 Parte_1 per la somma di cui in citazione o per quella, seppur maggiore, ritenuta di giustizia. Con vittoria di
[...] spese, funzioni ed onorari.”
Per la Parte appellata “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettare l'appello promosso dal sig. CP_1 per tutti i motivi di cui in narrativa e confermare quindi la sentenza n. 153/23 del Tribunale di Parte_1
IV; nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello, e quindi di condanna dell'avv. al risarcimento del danno al sig. condannare la terza chiamata presso il Controparte_4 Pt_1 CP_3
Rappresentante Generale per l'Italia di al pagamento di qualsiasi somma egli venga condannato a CP_3 corrispondere all'attore per qualsiasi titolo/ragione, e quindi tenerlo indenne da qualsiasi effetto consequenziale a tale decisione, con condanna della società assicurativa anche alla refusione delle spese legali sostenute. Con vittoria di spese e compensi, anche del secondo grado, oltre Iva e Cap e rimborso forfettario come per legge.”
Per la Parte appellata “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, contrariis rejectis, previe le opportune CP_3 pronunce e declaratorie, richiamate tutte le difese e le eccezioni e le richieste, anche istruttorie, già svolte nel corso del primo grado di giudizio anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., riservata ogni ulteriore conclusione, deduzione ed eccezione: - in via principale: rigettare l'appello interposto e per l'effetto rigettare le domande proposte confronti dell'Avv. e di conseguenza la domanda di manleva proposta con CP_1 riferimento al certificato n. CRE64L30565, assolvendo da ogni avversa Controparte_3 domanda e pretesa da chiunque formulata;
- nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto con riferimento alla domanda svolta da parte attrice attuale appellante nei confronti dell'Avv. accertare e dichiarare se il certificato CRE64L30565 sia operativo nel caso CP_1 di specie per i motivi esposti in narrativa della comparsa di costituzione e risposta di prime cure e nel negativo rigettare le domande di condanna in manleva formulate nei confronti di con CP_3 Controparte_3 riferimento al rischio di cui al certificato n. CRE64L30565; ii. nel merito, in via principale, ed in ogni caso: rigettare integralmente le domande svolte nei confronti dell'Avv. in quanto infondate in fatto ed in CP_1 diritto, e per l'effetto rigettare la domanda di manleva formulata nei confronti di Controparte_3
[...
con riferimento al rischio di cui al certificato n. CRE64L30565; iii. in via subordinata di merito (e con espressa riserva di gravame): nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte nei confronti dell'Avv. e nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda CP_1 di manleva svolta nei confronti di con riferimento al rischio di cui al certificato CP_3 Controparte_3
n. CRE64L30565, dichiarare l'obbligo di manleva di esclusivamente entro i CP_3 Controparte_3 limiti contrattualmente assunti come meglio specificati nella comparsa di costituzione e risposta di prime cure al paragrafo 3. Con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge (inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%).”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale Parte_1 di IV, l'avv. al fine di ottenere, previa declaratoria della sua responsabilità Controparte_4 professionale, la condanna del medesimo al risarcimento del danno subito, pari a complessivi euro
199.759,76.
A fondamento della domanda, l'attore - dopo aver premesso di aver conferito l'incarico professionale all'avv.
a seguito dell'avvenuta comunicazione, in data 26.10.2011, da parte dalla CP_1 Controparte_5 (di seguito ), del suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo costituito da asserita “crisi
[...] CP_5
d'impresa” - aveva esposto che: 1) a seguito dei provvedimenti cautelari favorevoli ottenuti, nelle more del giudizio di primo grado, gli era pervenuta la comunicazione di un secondo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che era stato contestato dall'avvocato con racc. a/r del 2.8.12; 2) il Tribunale di IV, con sentenza n. 179/2016, aveva accolto la domanda del in forza del primo licenziamento ma, pur Pt_1 avendo accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti ed il suo diritto alla reintegra nel posto di lavoro, aveva limitato la condanna del datore di lavoro al pagamento della retribuzione dalla data del primo licenziamento (26.10.2011) al 23 luglio 2012 (data del presunto secondo licenziamento), nonché, sul presupposto dell'esistenza e validità del secondo licenziamento non impugnato giudizialmente, aveva accolto anche la domanda riconvenzionale avanzata dalla , avente ad oggetto l'immobile abitato CP_5 dal lavoratore in comodato, condannandolo al pagamento dell'indennità di occupazione dalla data del secondo licenziamento;
3) avverso la suddetta sentenza egli aveva proposto appello, sempre con il patrocinio dell'avv. contestando la stessa esistenza del “secondo” licenziamento, che riteneva qualificabile CP_1 come espressione di una mera intenzione della società e non come formale atto di licenziamento da CP_5 parte della stessa;
4) la Corte d'Appello Firenze Sez. Lavoro non condividendo il suddetto assunto, aveva dichiarato inammissibile l'appello in ragione del fatto che il datore di lavoro aveva comunicato l'intenzione di licenziare il in data 26.7.12 e che la comunicazione in questione, risolventesi in una intimazione di Pt_1 recesso, non era stata tempestivamente impugnata dal lavoratore e 5) la sentenza della Corte di Appello non era stata impugnata ed era, pertanto, passata in giudicato.
Il medesimo aveva, quindi, dedotto, che il “secondo” licenziamento non era stato impugnato giudizialmente entro i termini di decadenza previsti dalla legge, a causa di una erronea qualificazione giuridica, da parte del suo difensore, dell'atto di recesso della e che, per effetto del suddetto licenziamento il rapporto di
CP_5 lavoro tra lui e la si era interrotto con perdita del lavoratore della retribuzione e dell'appartamento
CP_5 che, in forza di contratto di comodato, pendente il rapporto di lavoro, la aveva messo a disposizione
CP_5 dell'ex dipendente;
che la , infatti, una volta ottenuto il riconoscimento della risoluzione del rapporto
CP_5 di lavoro, aveva ottenuto anche una pronuncia giudiziaria che lo aveva privato del diritto ad occupare l'immobile aziendale (già) oggetto di comodato gratuito, il cui il valore era stato calcolato dal CTU (nel contenzioso relativo al licenziamento del sig. nrg 127/14 GDL IV) in euro 3.733,68 annui e che la Pt_1 negoziazione assistita espletata non aveva avuto esito positivo.
Si era costituito in giudizio , che aveva preliminarmente chiesto di essere autorizzato a Controparte_4 chiamare in causa la società con la quale aveva stipulato, in data 6.2.2018, la polizza n. CRE64L30565 CP_3
a copertura dei rischi professionali, per esserne tenuto indenne da eventuali condanne nei suoi confronti.
Nel merito, il professionista aveva chiesto il rigetto della domanda attorea, deducendo la correttezza dell'attività espletata in favore del suo cliente (in particolare, con riguardo all'interpretazione della lettera che la società aveva indirizzato alla Direzione Provinciale del Lavoro di Grosseto e IV e solo per conoscenza al lavoratore, da intendersi non quale recesso dal contratto di lavoro, ma solo quale primo passo dell'iter previsto dalla legge per il licenziamento del lavoratore per giustificato motivo oggettivo nel rispetto della normativa medio tempore entrata in vigore, c.d. legge Fornero) ed in ogni caso, la mancanza del nesso causale tra il presunto errore e l'evento dannoso (in quanto le condizioni oggettive in cui versava l'azienda non avrebbero comunque consentito, anche se fosse stato impugnato il licenziamento, di ottenerne la declaratoria di illegittimità), nonché della propria colpa professionale (anche in ragione della significativa modifica legislativa nel frattempo entrata in vigore) e del danno (considerando le innovazioni nella materia della tutela dei lavoratori a fronte di licenziamenti pur illegittimi introdotti dalla citata legge 92/2012).
Si era costituita in giudizio anche la parte terza chiamata, che aveva chiesto il rigetto della domanda attorea e di quella del chiamante, associandosi, nel merito, a quanto dedotto dal professionista con riferimento alla responsabilità, nonché eccependo, con riguardo al rapporto assicurativo, l'inoperatività della copertura di cui al certificato CRE64L30565 in ragione del fatto che il sinistro, nonostante la risalenza della richiesta di risarcimento danni (ricevuta dal con l'invito alla negoziazione assistita nel gennaio 2019), era stato CP_1 denunziato tardivamente, solo a seguito della notifica dell'atto di citazione, in violazione dell'art. 7 della polizza, con gli effetti previsti dall'art. 1915 c.c.
La causa era stata istruita attraverso produzioni documentali e le prove testimoniali ammesse ed era stata decisa dal Tribunale di IV con sentenza n. 153/2023, pubblicata in data 27.3.2023, con la quale il predetto Tribunale aveva: 1) rigettato la domanda proposta dal nei confronti del 2) Pt_1 CP_1 dichiarato assorbito nella statuizione che l'esame della domanda di manleva proposta da quest'ultimo nei confronti di quegli che avevano assunto il rischio di cui al certificato n. CRE64L30565 Parte_2
e 3) condannato l'attore a rifondere al ed alla terza chiamata le spese di lite. CP_1
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato quanto segue.
“Ritiene il Tribunale che la domanda proposta dalla parte attrice sia infondata e come tale vada rigettata in conformità della motivazione che segue.
1. È noto che l'obbligazione professionale dell'avvocato è di mezzi e non di risultato.
In particolare, secondo il condivisibile orientamento della Corte di legittimità, “l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave” (così sent. Cass. 11.8.2005 n. 16846).
Trattasi, dunque, di una responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione dell'avvocato, che presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., da commisurare alla natura dell'attività esercitata e che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (ex art. 2236 c.c.).
Come generalmente ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, il professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimostri l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.), o di aver agito con diligenza.
Inoltre, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque, favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (cfr. sent. Cass.
27.3.2006 n. 6967; sent. Cass.
5.8.2013 n. 18612 e, tra le ultime ord. Cass. 28.2.2014 n. 4790; sent. Cass.
13.2.2014 n. 3355).
Ne deriva, ulteriormente, che l'accertamento di un comportamento negligente in capo al difensore non può comportare, in via automatica, un giudizio di responsabilità professionale dello stesso, dovendosi in ogni caso raggiungere la prova che l'operato svolto abbia prodotto un danno certo, attuale ed effettivo, che sia eziologicamente ricollegabile ad un comportamento colposo (v. sul punto di recente sent. Cass. 14.11.2022 n.
33442, secondo la quale “La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti”). Deriva da quanto premesso che il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista, e cioè dalla difettosa prestazione professionale (sul riparto dell'onere probatorio v. sent. Cass. 18.42007 n. 9238, nonché, più di recente, da sent. Cass.
2.2.2016 n. 1984 secondo la quale “appare opportuno richiamare in materia di responsabilità del difensore per condotte inadempienti, i principi consolidati della Suprema Corte, secondo cui la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (per ultimo si veda
Sez. III, 05 febbraio 2013 n. 2638)”.
2. Ciò posto quanto ai principi applicabili al caso in esame, va osservato che la controversia va risolta, in punto di an, alla luce dell'esame dei documenti e dell'esito delle prove costituende svolte in causa.
2.1. Risulta dalla documentazione versata nel presente giudizio che il sig. ha impugnato Pt_1 stragiudizialmente, col patrocinio dell'avvocato il licenziamento del luglio del 2012 (v. doc. 6 n. CP_1 allegato al fascicolo della parte attrice), in tal senso qualificando il procuratore la volontà espressa dalla società datrice di lavoro nella missiva inoltrata da in data 23.7.2012 anche al Controparte_6 lavoratore (v. doc. allegato sub n. 5, ibidem).
È poi pacifico che tale licenziamento, stragiudizialmente impugnato dal lavoratore, non è stato giudizialmente impugnato nei termini di decadenza previsti dalla legge.
Le sentenze pronunciate dal Tribunale di IV (v. doc. n. 7 allegato al fascicolo della parte attrice) e dalla
Corte d'Appello di Firenze (allegato n. 8, ibidem) hanno invero in punto di fatto qualificato la missiva come di comunicazione del licenziamento e interpretato nel senso indicato il comportamento concludente del lavoratore sulla scorta della raccomandata del 2.8.2012.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'omessa impugnazione in giudizio del secondo licenziamento è condotta che non può esser qualificata come adempiente dell'incarico professionale ricevuto, derivando dalla stessa rilevanti conseguenze sul piano processuale a carico del lavoratore.
Ai fini della valutazione di fondatezza della censura proposta all'operato del professionista, deve anche sottolinearsi che, come già rilevato, l'affermazione di responsabilità dell'avvocato presuppone la verifica, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, che senza quell'omissione il risultato auspicato dal cliente sarebbe stato conseguito.
È dunque onere dell'attore del giudizio di responsabilità professionale provare non solo che l'operato svolto dalla parte convenuta abbia prodotto un danno certo, attuale ed effettivo, ma anche, e prioritariamente, che quel danno sia eziologicamente ricollegabile ad un comportamento colposo. Questa prova non è stata acquisita in causa alla luce delle allegazioni e dei mezzi di prova in atti.
Pur accertata come comportamento negligente nello svolgimento dell'incarico professionale, ritiene dunque il Tribunale che, facendo applicazione dei principi sin qui richiamati, l'omessa impugnazione del licenziamento non può di per sé costituire fonte di responsabilità dell'avvocato.
2.2.1. L'attore avrebbe infatti dovuto dimostrare che, ove tempestivamente impugnato, il licenziamento del luglio del 2012 avrebbe potuto esser ritenuto illegittimo.
Dalla piana lettura dell'atto introduttivo emerge che alcuna neppur generica allegazione è stata introdotta in causa sul punto di cui si tratta, avendo in citazione il signor solo sinteticamente ripercorso la vicenda Pt_1 giudiziaria relativa all'impugnazione del primo licenziamento, allegato la mancata impugnazione del secondo e riferito della dichiarata illegittimità del primo licenziamento per giustificati motivi oggettivi.
Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. il signor ha in argomento Pt_1 sottolineato l'identità della motivazione dei due licenziamenti, la vicinanza temporale degli stessi e il carattere generico delle motivazioni degli atti di recesso, quali indici della possibilità di ottenere, all'esito dell'impugnazione del secondo atto, una seconda pronuncia positiva per il lavoratore da parte del Giudice del
Lavoro del Tribunale di IV che già aveva conosciuto il primo atto di recesso.
Ulteriormente, l'attore riscontrava la possibilità di repechage come emergente dalla missiva del luglio del
2012.
2.2.2. Le argomentazioni proposte non appaiono dirimenti al fine del decidere.
Osserva infatti il Tribunale che le due comunicazioni di recesso inoltrate da a Controparte_6 non appaiono sovrapponibili: se certamente con riguardo alla prima può convenirsi sulla Parte_1 assoluta genericità della motivazione esposta dal datore di lavoro per la cessazione del rapporto, avendo solo allegato, che la “[…] perdurante crisi economica internazionale, nazionale e Controparte_6 locale, nonché quella del mercato in cui opera l'azienda, ha generato la crisi d'impresa […]” (v. doc. cit.), nella seconda comunicazione, se pur riportando la medesima espressione di stile, la parte datoriale ha ampiamente dato conto, a fondamento dei giustificati motivi oggettivi, della crisi economica della società – come risultante dai bilanci e della conseguente ristrutturazione in atto – del termine del ciclo di produzione dell'allevamento del pesce in vasche nell'estate del 2011, delle mansioni svolte dal lavoratore strettamente connesse a tale ciclo non più in essere (svolgendo ormai la società solo attività di locazione beni propri presso la sede legale ovvero attività contrattuale e più nessuna attività produttiva).
Con riguardo poi alla Società TI Golfo di Follonica Società Agricola – valutata nei pregressi provvedimenti del Giudice del Lavoro di IV quale centro di imputazione unico con la –, la società Controparte_6 motivava in merito alla necessità, ivi, di lavoratori a tempo indeterminato solo specializzati, subacquei o biologi, dotati di brevetti, titoli, patenti nautiche e titoli per ogni fase dell'attività produttiva in ragione del solo allevamento in mare.
Trattasi, come appare evidente, di una motivazione articolata e niente affatto generica, non sovrapponibile alla precedente e che, in quanto diversamente idonea a giustificare il motivo di licenziamento, non può fondare, secondo il principio del più probabile che non, la deduzione attorea per cui, se diligentemente coltivata l'attività del legale, questa avrebbe portato ad un esito positivo per il cliente in ragione della positiva conclusione della precedente azione giudiziaria.
Sul punto, deve del resto riscontrarsi che, secondo la Corte di legittimità, “Va ravvisato il giustificato motivo oggettivo di licenziamento nell'andamento economico negativo dell'azienda che ha comportato la soppressione del posto di lavoro (confermato, nella specie, il licenziamento di un pizzaiolo, atteso che il proprietario del locale aveva intenzione di ridurre l'attività, per ottenere un calo dei costi e così conseguire un aumento dei profitti)” (in questi termini sent. Cass. 30.11.2022 n. 35225); e nella stessa nozione di giustificato motivo oggettivo rientra anche l'ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell'azienda purché non pretestuosi e strumentali, bensì volti a fronteggiare situazioni sfavorevoli e non contingenti che influiscano decisamente sulla normale attività produttiva, imponendo l'effettiva necessità di riduzione dei costi (v. sent. Cass. 2.2.2012, n. 1461; sent. Cass. 14.6.2005, n. 12769).
Inoltre, osserva il Tribunale che, sulla base dell'orientamento pacifico della giurisprudenza, anche di merito, per la configurabilità del giustificato motivo oggettivo di licenziamento conseguente alla soppressione del posto di lavoro non è necessario che siano eliminate tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, posto che le mansioni possono essere ridistribuite fra più lavoratori, con il risultato di fare emergere come in esubero la posizione lavorativa di quel dipendente che vi era addetto in modo prevalente o esclusivo
(v., tra le più recenti in termini sent. Tribunale Roma, sez. lav, 16/01/2023 n. 265; arg. Altresì da sent. Cass.
6.7.2012 n. 11402).
Anche tenendo conto dei suddetti principi, sul punto le allegazioni della parte attrice sono state in causa del tutto generiche, essendosi in sostanza la difesa del signor limitata a ribadire che, data la pregressa Pt_1 pronuncia da parte del medesimo Ufficio giudiziario e considerato l'elemento della (relativa) vicinanza temporale dei due licenziamenti, il Giudice del Lavoro del Tribunale di IV avrebbe ragionevolmente confermato l'orientamento già espresso in precedenza. Ma tale argomento non appare dirimente proprio in considerazione della sostanzialmente diversa motivazione del secondo atto di recesso.
Ne deriva che è mancata in causa un'adeguata prova, a carico dell'attore (e finanche un'adeguata argomentazione difensiva sulla base di elementi fattuali idonei a costituire prova per presunzioni del fatto per il quale non sia possibile dare una diretta dimostrazione), che l'eventuale ulteriore giudizio di impugnativa del licenziamento avrebbe avuto esito verosimilmente favorevole per il lavoratore.
Ciò peraltro anche tenendo conto della novella legislativa intervenuta tra le due iniziative del datore di lavoro, con riflessi sulle diverse e ulteriori possibilità di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, oltre che con riguardo ai rimedi in caso di illegittimità del licenziamento.
Pur con riguardo a tale aspetto non risulta in causa idonea e rigorosa allegazione.
2.2.3. L'accertata sostanziale diversità nelle motivazioni dei due atti di licenziamento è elemento atto ad escludere, secondo il Tribunale, anche la dedotta frode alla legge come evocate da solo nello Parte_1 scritto conclusionale.
Va in definitiva escluso – sulla base di una prognosi da svolgersi alla stregua di criteri probabilistici – che l'intervento auspicato dal signor lamentato nella presente causa come fonte di responsabilità a carico Pt_1 del professionista, ove effettivamente svolto dall'avvocato avrebbe consentito all'attore di CP_1 conseguire il riconoscimento delle ragioni del lavoratore.
Difetta in definitiva la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.
Quanto alla prova costituenda svolta in causa su impulso della parte convenuta, va osservato che la stessa ha in sostanza confermato le allegazioni portate in giudizio dall'avv. CP_1
Escussi alle udienze del 5.10.2021 e del 2.2.2022, i testimoni hanno confermato che l'attività rimasta successivamente alla riorganizzazione differiva in modo radicale da quella nella quale era stato impiegato il signor mentre la società TI Golfo di Follonica svolgeva attività in mare (maricoltura off shore) con Pt_1 necessità di personale in possesso di specializzazioni pacificamente non possedute dall'attore.
In particolare, il signor commercialista e socio della , nell'affermare le circostanze Testimone_1 CP_5 articolate ha precisato, con riguardo a che “[…] a partire dal 2010 l'attività rallentò Controparte_6 tantissimo, perché fu costituita altra società e pertanto ha cessato l'attività produttiva di allevamento” e che vi fu il licenziamento, negli anni 2011 e 2012, di tutti i propri operai che lavoravano al ciclo di produzione del pesce in vasca “[…] per cessazione dell'attività produttiva” (v. verbale di causa del 2.2.2022, in atti), confermando che dopo il 2011 la società svolse solo attività di locazione di propri beni.
Lo stesso signor ha confermato altresì la diversa attività svolta da TI Golfo di Follonica, che quindi Tes_1 impiegava a tempo indeterminato solo operai specializzati in campo biologico e marino escludendo l'impiego a tempo indeterminato di operai comuni come il sig. Pt_1 Analogamente, il teste signor escusso all'udienza del 5.10.2021, ha avvalorato le Testimone_2 circostanze di cui ai capitoli di prova ammessi nell'interesse del convenuto.
Quanto emerso dalla prova testimoniale trova del resto riscontro nei documenti prodotti dall'avv. CP_1 in allegato alla memoria istruttoria (v. doc. da 3 a 7, ibidem) che attestano la cessazione della Controparte_6
(e peraltro poi anche della stessa TI Golfo di Follonica srl), e dunque la sussistenza, all'epoca
[...] degli eventi di cui si tratta, di quelle condizioni enunciate nella lettera di licenziamento e idonei ad attestare il giustificato motivo oggettivo indicato dalla società.
Anche sulla scorta di tali emergenze probatorie può dunque affermarsi la mancanza del nesso di causa tra l'omessa attività del procuratore e il danno lamentato dall'attore, non risultando indici per affermare il fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata, e, quindi, la certezza che gli effetti di una diversa attività del legale sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente.
La suddetta carenza probatoria rende la domanda proposta da infondata in punto di an Parte_1 debeatur, ciò assorbendo l'esame di quanto argomentato sotto il profilo del quantum.
Il rigetto della domanda articolata da nei confronti del professionista assorbe altresì l'esame Parte_1 della domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti di quegli che hanno Parte_2 assunto il rischio di cui al certificato n. CRE64L30565.
5. Le spese di lite vanno poste a carico dell'attore soccombente, anche nel rapporto processuale con la parte terza chiamata in ragione del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza – regola il riparto delle spese di lite.
Il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere infatti posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, non risultando peraltro, nel caso di cui si tratta, l'iniziativa del chiamante manifestamente infondata o palesemente arbitraria (v. tra le altre ord. Cass.
6.12.2019 n.
31889).”
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso tale sentenza, Parte_1 impugnando la stessa con sei motivi di gravame (con i quali ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione:
1. degli artt. 115 e 116 cpc per errata valutazione del materiale istruttorio e per aver ritenuto “le due comunicazioni di recesso non sovrapponibili”;
2. dell'art. 18 St. Lav, in combinato disposto con l'art. 1334 c.c. per aver il tribunale ritenuto insussistente il nesso eziologico tra causa ed evento dannoso;
3. artt. 115 e 116 cpc in combinato disposto con l'art. 5 l. 604/66 e art. 18 St. Lav., per errata valutazione del materiale istruttorio e aver ritenuto comprovato, anziché insussistente, il giustificato motivo oggettivo di licenziamento;
4. dell'art. 18 St. Lav. in combinato disposto con l'art.
3. L. 604/66, per aver ritenuto sussistenti diverse e ulteriori possibilità di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e motivazione apparente;
5. dell'art. 3 l. 604/66- in combinato disposto con l'art 18 St. Lav. e con l'art. 115 e 116 cpc – per aver escluso, in contrasto con quanto riferito dai testi e con la prova documentale, il possibile repêchage del lavoratore e
6. dell'art. 92, 2° comma, cpc, per aver il tribunale regolato le spese di lite senza aver tenuto conto della soccombenza reciproca).
Si sono costituiti in giudizio l'avv. e la con riferimento al rischio CP_1 Controparte_3 assunto con il certificato n. CRE64L30565 (di seguito , che hanno entrambi chiesto il rigetto CP_3 dell'appello.
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del
20.5.2025 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 11.5.2025 e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi cinque motivi di gravame (che si ritiene opportuno trattate congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere che le due comunicazioni di recesso non fossero sovrapponibili;
che il nesso eziologico tra causa ed evento dannoso fosse insussistente;
che il giustificato motivo oggettivo di licenziamento fosse stato comprovato;
che la novella legislativa (riforma Fornero) avesse comportato diverse ed ulteriori possibilità di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nonché diversi rimedi in caso di illegittimità del licenziamento e che dovesse essere esclusa la possibilità di repêchage del lavoratore.
I motivi sono tutti infondati.
Ed invero, con riferimento al primo ed al terzo motivo, si osserva che, come è possibile verificare dalle immagini delle due comunicazioni sotto riportate:
1) Comunicazione del 26.10.2011 2) Comunicazione del 23.7.2012 le stesse non sono sovrapponibili, atteso che, pur essendo ravvisabile una parziale identità “letterale” tra le motivazioni, la stessa è limitata a poche righe (precisamente, alle frasi di stile relative allo stato di crisi dell'Impresa; all'avvenuto termine del ciclo di produzione ed alla impossibilità di ripristino dello stesso per mancanza di adeguate risorse finanziarie), al contrario, quella “sostanziale” (come condivisibilmente ritenuto dal giudice di primo grado) è del tutto inesistente, atteso che la seconda comunicazione, a differenza della prima (che era stata formulata in modo talmente generico da determinare l'illegittimità del licenziamento), esponeva con precisione e dovizia di particolari (vd i richiami al bilancio in perdita della;
alla cessazione CP_5 del ciclo di produzione di allevamento in vasche a cui era adibito il lavoratore;
al fatto che il , anche CP_7 alla luce del collegamento che i giudici avevano fatto tra la e la società TI, ritenute un unico centro CP_5 di imputazione, non avesse la specializzazione necessaria all'Azienda e non potesse essere reimpiegato presso la società TI, nonché al bisogno dell'Azienda di effettuare una ristrutturazione produttiva o finanziaria o di ricorrere ad una procedura di liquidazione) i fatti oggettivi e le ragioni poste a fondamento dell'avvenuto licenziamento, per cui la decisione del giudice di primo grado, di ritenere le due comunicazioni non sovrapponibili appare immune da censure.
Riguardo agli altri motivi di gravame, si osserva che: 1) i fatti riportati nella seconda comunicazione - che erano stati confermati dai testi ed alle udienze del 5.10.2021 e 2.2.2022 Testimone_2 Testimone_3
[che avevano rispettivamente dichiarato: il primo, che la grande distribuzione richiedeva ormai pesce allevato in mare e non con vasche a terra come nel caso della e che la società TI, che svolgeva solo attività CP_5 di produzione in mare, impiegava, a tal fine, solo personale specializzato ed il secondo, che, a partire dal
2010, l'attività della si era ridotta tantissimo, perché era stata costituita un'altra società (la società CP_5
TI), che svolgeva la sua attività tramite marinai, subacquei e biologi e qualche operaio generico a tempo determinato che si occupava dell'incassettamento del pescato, mentre presso la operavano solo CP_5 operai generici e che quest'ultima aveva poi cessato l'attività produttiva di allevamento in vasche a terra ed il residuo personale era stato licenziato per cessazione dell'attività produttiva] - erano anche idonei a rappresentare il giustificato motivo oggettivo (g.m.o.) da porre alla base del secondo licenziamento, atteso che, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità di quel periodo, rientrava tra gli stessi sia il riassetto organizzativo volto a fronteggiare situazioni sfavorevoli e non contingenti che influivano sulla normale attività produttiva, imponendo l'effettiva necessità di riduzione dei costi, attuati per la una più economica gestione dell'azienda (cfr Cass. civ., sez. lav.
2.2.2012 n. 1461; 14.6.2005 n. 12769 e 4.11.2004 n.
21121), sia l'avvenuta soppressione delle mansioni precedentemente svolte dal lavoratore licenziato, connotanti la sua posizione lavorativa (cfr Cass. civ. sez. lav. 19.4.2017 n. 9869 e 6.7.2012 n. 11402); 2) a seguito dell'entrata in vigore della L. 92/2012 (riforma Fornero), il lavoratore poteva ottenere la reintegra nel posto di lavoro solo in caso di licenziamento nullo e di insussistenza dei fatti posti a fondamento dello stesso ed in tal caso, l'onere di fornire la prova dell'insussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento gravava sul lavoratore, mentre, nel caso di licenziamento illegittimo ma non insussistente, il datore di lavoro non era obbligato a reintegrare il lavoratore ma solo a pagare un'indennità variante da un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità; 3) nella fattispecie, il non aveva dedotto elementi idonei a provare la Pt_1 nullità del licenziamento e l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo, essendosi limitato a sottolineare la vicinanza temporale delle due comunicazioni;
a sostenere la sovrapponibilità delle motivazioni ed a citare i provvedimenti favorevoli ottenuti per il primo licenziamento nella evidente convinzione che ciò bastasse per far dichiarare illegittimo anche il secondo licenziamento, senza tuttavia fornire alcuna prova in ordine all'inesistenza di una crisi aziendale da parte della o di una eventuale continuazione dell'attività da CP_5 parte della stessa società con una quota del personale. Inoltre, il medesimo (che presso la , era adibito CP_5 alla alimentazione dei pesci nelle vasche a terra;
al controllo delle stesse;
all'incassettamento etc. e che, al momento del secondo licenziamento, aveva 64 anni ed era un lavoratore non specializzato), non aveva neanche fornito la prova della possibilità di un proprio repechage, pur con mansioni diverse e/o inferiori a quelle di inquadramento originario, considerato che non poteva ritenersi tale la notizia, riportata (genericamente e per inciso) dal teste dell'esistenza di personale presso la Società TI (peraltro Tes_1 assunto a tempo determinato) che si occupava di incassettamento del pesce, per cui il medesimo, in considerazione del fatto che il secondo licenziamento - comunicatogli in costanza della riforma Fornero - si fondava su un o.g.m. effettivo e sussistente, non vantava alcun diritto alla reintegra nel posto di lavoro ma solo alla tutela indennitaria e 4) il mancato ottenimento della reintegra nel posto di lavoro avrebbe, comunque, determinato la cessazione del contratto di comodato dell'abitazione, essendo quest'ultimo legato alla durata del contratto di lavoro e la declaratoria di illegittimità del licenziamento in presenza di o.g.m. avrebbe dato al lavoratore solo il diritto all'indennità prevista dalla legge a seguito della risoluzione del contratto di lavoro (e non al risarcimento delle retribuzioni non percepite).
Pertanto, considerato che tutti gli elementi sopra indicati portavano a ritenere, secondo il principio del più probabile che non (correttamente applicato dal giudice di primo grado), che il secondo licenziamento, a differenza del primo, non sarebbe stato dichiarato illegittimo neanche se fosse stato tempestivamente impugnato in ragione dell'esistenza di un giustificato motivo oggettivo, appare del tutto condivisibile la decisione del giudice di primo grado di rigettare la domanda risarcitoria avanzata dal ei confronti del Pt_1 per responsabilità professionale, ritenendo non provato il nesso di causalità tra la mancata CP_1 impugnazione del secondo licenziamento da parte del professionista convenuto ed il danno da subito dall'attore per la perdita delle retribuzioni nel periodo successivo al predetto secondo licenziamento e dell'abitazione.
Non si procede all'esame del sesto motivo di gravame, con il quale l'appellante si è lamentato dell'errata regolamentazione delle spese di lite, in quanto assorbito dalla presente decisione.
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(esclusa la fase istruttoria, non espletata), secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro
52.000,01 ed euro 260.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M.
n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022).
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 153/2023 del Tribunale di IV, pubblicata in data 27.3.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dalle parti appellate nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro 9.991,00 in favore di ciascuna di esse (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così deciso in Firenze il 2.9.2025.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel. est.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 879/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dell'avv. Emiliano Mininni, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti appellante
contro vv. , (c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti David Cerri e Federico CP_1 CP_2 C.F._2
Procchi, come da procura in atti e
on riferimento al rischio assunto con il certificato n. in Controparte_3 NumeroDi_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia
Traverso e Ottavia Pizzo, come da procura in atti appellati
avverso la sentenza n. 153/2023 del Tribunale di IV, pubblicata in data 27.3.2023,
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 20.5.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.5.2025, pubblicata in pari data, sulle seguenti
CONCLUSIONI Per la Parte appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello, contrariis reiectis, per le causali ed i titoli di cui al presente atto d'appello, in riforma della sentenza di I° grado, previo accertamento della responsabilità professionale dell'Avv. condannare quest'ultimo a risarcire il danno subito dal sig. Controparte_4 Parte_1 per la somma di cui in citazione o per quella, seppur maggiore, ritenuta di giustizia. Con vittoria di
[...] spese, funzioni ed onorari.”
Per la Parte appellata “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettare l'appello promosso dal sig. CP_1 per tutti i motivi di cui in narrativa e confermare quindi la sentenza n. 153/23 del Tribunale di Parte_1
IV; nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello, e quindi di condanna dell'avv. al risarcimento del danno al sig. condannare la terza chiamata presso il Controparte_4 Pt_1 CP_3
Rappresentante Generale per l'Italia di al pagamento di qualsiasi somma egli venga condannato a CP_3 corrispondere all'attore per qualsiasi titolo/ragione, e quindi tenerlo indenne da qualsiasi effetto consequenziale a tale decisione, con condanna della società assicurativa anche alla refusione delle spese legali sostenute. Con vittoria di spese e compensi, anche del secondo grado, oltre Iva e Cap e rimborso forfettario come per legge.”
Per la Parte appellata “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, contrariis rejectis, previe le opportune CP_3 pronunce e declaratorie, richiamate tutte le difese e le eccezioni e le richieste, anche istruttorie, già svolte nel corso del primo grado di giudizio anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., riservata ogni ulteriore conclusione, deduzione ed eccezione: - in via principale: rigettare l'appello interposto e per l'effetto rigettare le domande proposte confronti dell'Avv. e di conseguenza la domanda di manleva proposta con CP_1 riferimento al certificato n. CRE64L30565, assolvendo da ogni avversa Controparte_3 domanda e pretesa da chiunque formulata;
- nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto con riferimento alla domanda svolta da parte attrice attuale appellante nei confronti dell'Avv. accertare e dichiarare se il certificato CRE64L30565 sia operativo nel caso CP_1 di specie per i motivi esposti in narrativa della comparsa di costituzione e risposta di prime cure e nel negativo rigettare le domande di condanna in manleva formulate nei confronti di con CP_3 Controparte_3 riferimento al rischio di cui al certificato n. CRE64L30565; ii. nel merito, in via principale, ed in ogni caso: rigettare integralmente le domande svolte nei confronti dell'Avv. in quanto infondate in fatto ed in CP_1 diritto, e per l'effetto rigettare la domanda di manleva formulata nei confronti di Controparte_3
[...
con riferimento al rischio di cui al certificato n. CRE64L30565; iii. in via subordinata di merito (e con espressa riserva di gravame): nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte nei confronti dell'Avv. e nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda CP_1 di manleva svolta nei confronti di con riferimento al rischio di cui al certificato CP_3 Controparte_3
n. CRE64L30565, dichiarare l'obbligo di manleva di esclusivamente entro i CP_3 Controparte_3 limiti contrattualmente assunti come meglio specificati nella comparsa di costituzione e risposta di prime cure al paragrafo 3. Con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge (inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%).”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale Parte_1 di IV, l'avv. al fine di ottenere, previa declaratoria della sua responsabilità Controparte_4 professionale, la condanna del medesimo al risarcimento del danno subito, pari a complessivi euro
199.759,76.
A fondamento della domanda, l'attore - dopo aver premesso di aver conferito l'incarico professionale all'avv.
a seguito dell'avvenuta comunicazione, in data 26.10.2011, da parte dalla CP_1 Controparte_5 (di seguito ), del suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo costituito da asserita “crisi
[...] CP_5
d'impresa” - aveva esposto che: 1) a seguito dei provvedimenti cautelari favorevoli ottenuti, nelle more del giudizio di primo grado, gli era pervenuta la comunicazione di un secondo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che era stato contestato dall'avvocato con racc. a/r del 2.8.12; 2) il Tribunale di IV, con sentenza n. 179/2016, aveva accolto la domanda del in forza del primo licenziamento ma, pur Pt_1 avendo accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti ed il suo diritto alla reintegra nel posto di lavoro, aveva limitato la condanna del datore di lavoro al pagamento della retribuzione dalla data del primo licenziamento (26.10.2011) al 23 luglio 2012 (data del presunto secondo licenziamento), nonché, sul presupposto dell'esistenza e validità del secondo licenziamento non impugnato giudizialmente, aveva accolto anche la domanda riconvenzionale avanzata dalla , avente ad oggetto l'immobile abitato CP_5 dal lavoratore in comodato, condannandolo al pagamento dell'indennità di occupazione dalla data del secondo licenziamento;
3) avverso la suddetta sentenza egli aveva proposto appello, sempre con il patrocinio dell'avv. contestando la stessa esistenza del “secondo” licenziamento, che riteneva qualificabile CP_1 come espressione di una mera intenzione della società e non come formale atto di licenziamento da CP_5 parte della stessa;
4) la Corte d'Appello Firenze Sez. Lavoro non condividendo il suddetto assunto, aveva dichiarato inammissibile l'appello in ragione del fatto che il datore di lavoro aveva comunicato l'intenzione di licenziare il in data 26.7.12 e che la comunicazione in questione, risolventesi in una intimazione di Pt_1 recesso, non era stata tempestivamente impugnata dal lavoratore e 5) la sentenza della Corte di Appello non era stata impugnata ed era, pertanto, passata in giudicato.
Il medesimo aveva, quindi, dedotto, che il “secondo” licenziamento non era stato impugnato giudizialmente entro i termini di decadenza previsti dalla legge, a causa di una erronea qualificazione giuridica, da parte del suo difensore, dell'atto di recesso della e che, per effetto del suddetto licenziamento il rapporto di
CP_5 lavoro tra lui e la si era interrotto con perdita del lavoratore della retribuzione e dell'appartamento
CP_5 che, in forza di contratto di comodato, pendente il rapporto di lavoro, la aveva messo a disposizione
CP_5 dell'ex dipendente;
che la , infatti, una volta ottenuto il riconoscimento della risoluzione del rapporto
CP_5 di lavoro, aveva ottenuto anche una pronuncia giudiziaria che lo aveva privato del diritto ad occupare l'immobile aziendale (già) oggetto di comodato gratuito, il cui il valore era stato calcolato dal CTU (nel contenzioso relativo al licenziamento del sig. nrg 127/14 GDL IV) in euro 3.733,68 annui e che la Pt_1 negoziazione assistita espletata non aveva avuto esito positivo.
Si era costituito in giudizio , che aveva preliminarmente chiesto di essere autorizzato a Controparte_4 chiamare in causa la società con la quale aveva stipulato, in data 6.2.2018, la polizza n. CRE64L30565 CP_3
a copertura dei rischi professionali, per esserne tenuto indenne da eventuali condanne nei suoi confronti.
Nel merito, il professionista aveva chiesto il rigetto della domanda attorea, deducendo la correttezza dell'attività espletata in favore del suo cliente (in particolare, con riguardo all'interpretazione della lettera che la società aveva indirizzato alla Direzione Provinciale del Lavoro di Grosseto e IV e solo per conoscenza al lavoratore, da intendersi non quale recesso dal contratto di lavoro, ma solo quale primo passo dell'iter previsto dalla legge per il licenziamento del lavoratore per giustificato motivo oggettivo nel rispetto della normativa medio tempore entrata in vigore, c.d. legge Fornero) ed in ogni caso, la mancanza del nesso causale tra il presunto errore e l'evento dannoso (in quanto le condizioni oggettive in cui versava l'azienda non avrebbero comunque consentito, anche se fosse stato impugnato il licenziamento, di ottenerne la declaratoria di illegittimità), nonché della propria colpa professionale (anche in ragione della significativa modifica legislativa nel frattempo entrata in vigore) e del danno (considerando le innovazioni nella materia della tutela dei lavoratori a fronte di licenziamenti pur illegittimi introdotti dalla citata legge 92/2012).
Si era costituita in giudizio anche la parte terza chiamata, che aveva chiesto il rigetto della domanda attorea e di quella del chiamante, associandosi, nel merito, a quanto dedotto dal professionista con riferimento alla responsabilità, nonché eccependo, con riguardo al rapporto assicurativo, l'inoperatività della copertura di cui al certificato CRE64L30565 in ragione del fatto che il sinistro, nonostante la risalenza della richiesta di risarcimento danni (ricevuta dal con l'invito alla negoziazione assistita nel gennaio 2019), era stato CP_1 denunziato tardivamente, solo a seguito della notifica dell'atto di citazione, in violazione dell'art. 7 della polizza, con gli effetti previsti dall'art. 1915 c.c.
La causa era stata istruita attraverso produzioni documentali e le prove testimoniali ammesse ed era stata decisa dal Tribunale di IV con sentenza n. 153/2023, pubblicata in data 27.3.2023, con la quale il predetto Tribunale aveva: 1) rigettato la domanda proposta dal nei confronti del 2) Pt_1 CP_1 dichiarato assorbito nella statuizione che l'esame della domanda di manleva proposta da quest'ultimo nei confronti di quegli che avevano assunto il rischio di cui al certificato n. CRE64L30565 Parte_2
e 3) condannato l'attore a rifondere al ed alla terza chiamata le spese di lite. CP_1
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato quanto segue.
“Ritiene il Tribunale che la domanda proposta dalla parte attrice sia infondata e come tale vada rigettata in conformità della motivazione che segue.
1. È noto che l'obbligazione professionale dell'avvocato è di mezzi e non di risultato.
In particolare, secondo il condivisibile orientamento della Corte di legittimità, “l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave” (così sent. Cass. 11.8.2005 n. 16846).
Trattasi, dunque, di una responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione dell'avvocato, che presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., da commisurare alla natura dell'attività esercitata e che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (ex art. 2236 c.c.).
Come generalmente ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, il professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimostri l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.), o di aver agito con diligenza.
Inoltre, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque, favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (cfr. sent. Cass.
27.3.2006 n. 6967; sent. Cass.
5.8.2013 n. 18612 e, tra le ultime ord. Cass. 28.2.2014 n. 4790; sent. Cass.
13.2.2014 n. 3355).
Ne deriva, ulteriormente, che l'accertamento di un comportamento negligente in capo al difensore non può comportare, in via automatica, un giudizio di responsabilità professionale dello stesso, dovendosi in ogni caso raggiungere la prova che l'operato svolto abbia prodotto un danno certo, attuale ed effettivo, che sia eziologicamente ricollegabile ad un comportamento colposo (v. sul punto di recente sent. Cass. 14.11.2022 n.
33442, secondo la quale “La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti”). Deriva da quanto premesso che il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista, e cioè dalla difettosa prestazione professionale (sul riparto dell'onere probatorio v. sent. Cass. 18.42007 n. 9238, nonché, più di recente, da sent. Cass.
2.2.2016 n. 1984 secondo la quale “appare opportuno richiamare in materia di responsabilità del difensore per condotte inadempienti, i principi consolidati della Suprema Corte, secondo cui la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (per ultimo si veda
Sez. III, 05 febbraio 2013 n. 2638)”.
2. Ciò posto quanto ai principi applicabili al caso in esame, va osservato che la controversia va risolta, in punto di an, alla luce dell'esame dei documenti e dell'esito delle prove costituende svolte in causa.
2.1. Risulta dalla documentazione versata nel presente giudizio che il sig. ha impugnato Pt_1 stragiudizialmente, col patrocinio dell'avvocato il licenziamento del luglio del 2012 (v. doc. 6 n. CP_1 allegato al fascicolo della parte attrice), in tal senso qualificando il procuratore la volontà espressa dalla società datrice di lavoro nella missiva inoltrata da in data 23.7.2012 anche al Controparte_6 lavoratore (v. doc. allegato sub n. 5, ibidem).
È poi pacifico che tale licenziamento, stragiudizialmente impugnato dal lavoratore, non è stato giudizialmente impugnato nei termini di decadenza previsti dalla legge.
Le sentenze pronunciate dal Tribunale di IV (v. doc. n. 7 allegato al fascicolo della parte attrice) e dalla
Corte d'Appello di Firenze (allegato n. 8, ibidem) hanno invero in punto di fatto qualificato la missiva come di comunicazione del licenziamento e interpretato nel senso indicato il comportamento concludente del lavoratore sulla scorta della raccomandata del 2.8.2012.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'omessa impugnazione in giudizio del secondo licenziamento è condotta che non può esser qualificata come adempiente dell'incarico professionale ricevuto, derivando dalla stessa rilevanti conseguenze sul piano processuale a carico del lavoratore.
Ai fini della valutazione di fondatezza della censura proposta all'operato del professionista, deve anche sottolinearsi che, come già rilevato, l'affermazione di responsabilità dell'avvocato presuppone la verifica, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, che senza quell'omissione il risultato auspicato dal cliente sarebbe stato conseguito.
È dunque onere dell'attore del giudizio di responsabilità professionale provare non solo che l'operato svolto dalla parte convenuta abbia prodotto un danno certo, attuale ed effettivo, ma anche, e prioritariamente, che quel danno sia eziologicamente ricollegabile ad un comportamento colposo. Questa prova non è stata acquisita in causa alla luce delle allegazioni e dei mezzi di prova in atti.
Pur accertata come comportamento negligente nello svolgimento dell'incarico professionale, ritiene dunque il Tribunale che, facendo applicazione dei principi sin qui richiamati, l'omessa impugnazione del licenziamento non può di per sé costituire fonte di responsabilità dell'avvocato.
2.2.1. L'attore avrebbe infatti dovuto dimostrare che, ove tempestivamente impugnato, il licenziamento del luglio del 2012 avrebbe potuto esser ritenuto illegittimo.
Dalla piana lettura dell'atto introduttivo emerge che alcuna neppur generica allegazione è stata introdotta in causa sul punto di cui si tratta, avendo in citazione il signor solo sinteticamente ripercorso la vicenda Pt_1 giudiziaria relativa all'impugnazione del primo licenziamento, allegato la mancata impugnazione del secondo e riferito della dichiarata illegittimità del primo licenziamento per giustificati motivi oggettivi.
Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. il signor ha in argomento Pt_1 sottolineato l'identità della motivazione dei due licenziamenti, la vicinanza temporale degli stessi e il carattere generico delle motivazioni degli atti di recesso, quali indici della possibilità di ottenere, all'esito dell'impugnazione del secondo atto, una seconda pronuncia positiva per il lavoratore da parte del Giudice del
Lavoro del Tribunale di IV che già aveva conosciuto il primo atto di recesso.
Ulteriormente, l'attore riscontrava la possibilità di repechage come emergente dalla missiva del luglio del
2012.
2.2.2. Le argomentazioni proposte non appaiono dirimenti al fine del decidere.
Osserva infatti il Tribunale che le due comunicazioni di recesso inoltrate da a Controparte_6 non appaiono sovrapponibili: se certamente con riguardo alla prima può convenirsi sulla Parte_1 assoluta genericità della motivazione esposta dal datore di lavoro per la cessazione del rapporto, avendo solo allegato, che la “[…] perdurante crisi economica internazionale, nazionale e Controparte_6 locale, nonché quella del mercato in cui opera l'azienda, ha generato la crisi d'impresa […]” (v. doc. cit.), nella seconda comunicazione, se pur riportando la medesima espressione di stile, la parte datoriale ha ampiamente dato conto, a fondamento dei giustificati motivi oggettivi, della crisi economica della società – come risultante dai bilanci e della conseguente ristrutturazione in atto – del termine del ciclo di produzione dell'allevamento del pesce in vasche nell'estate del 2011, delle mansioni svolte dal lavoratore strettamente connesse a tale ciclo non più in essere (svolgendo ormai la società solo attività di locazione beni propri presso la sede legale ovvero attività contrattuale e più nessuna attività produttiva).
Con riguardo poi alla Società TI Golfo di Follonica Società Agricola – valutata nei pregressi provvedimenti del Giudice del Lavoro di IV quale centro di imputazione unico con la –, la società Controparte_6 motivava in merito alla necessità, ivi, di lavoratori a tempo indeterminato solo specializzati, subacquei o biologi, dotati di brevetti, titoli, patenti nautiche e titoli per ogni fase dell'attività produttiva in ragione del solo allevamento in mare.
Trattasi, come appare evidente, di una motivazione articolata e niente affatto generica, non sovrapponibile alla precedente e che, in quanto diversamente idonea a giustificare il motivo di licenziamento, non può fondare, secondo il principio del più probabile che non, la deduzione attorea per cui, se diligentemente coltivata l'attività del legale, questa avrebbe portato ad un esito positivo per il cliente in ragione della positiva conclusione della precedente azione giudiziaria.
Sul punto, deve del resto riscontrarsi che, secondo la Corte di legittimità, “Va ravvisato il giustificato motivo oggettivo di licenziamento nell'andamento economico negativo dell'azienda che ha comportato la soppressione del posto di lavoro (confermato, nella specie, il licenziamento di un pizzaiolo, atteso che il proprietario del locale aveva intenzione di ridurre l'attività, per ottenere un calo dei costi e così conseguire un aumento dei profitti)” (in questi termini sent. Cass. 30.11.2022 n. 35225); e nella stessa nozione di giustificato motivo oggettivo rientra anche l'ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell'azienda purché non pretestuosi e strumentali, bensì volti a fronteggiare situazioni sfavorevoli e non contingenti che influiscano decisamente sulla normale attività produttiva, imponendo l'effettiva necessità di riduzione dei costi (v. sent. Cass. 2.2.2012, n. 1461; sent. Cass. 14.6.2005, n. 12769).
Inoltre, osserva il Tribunale che, sulla base dell'orientamento pacifico della giurisprudenza, anche di merito, per la configurabilità del giustificato motivo oggettivo di licenziamento conseguente alla soppressione del posto di lavoro non è necessario che siano eliminate tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, posto che le mansioni possono essere ridistribuite fra più lavoratori, con il risultato di fare emergere come in esubero la posizione lavorativa di quel dipendente che vi era addetto in modo prevalente o esclusivo
(v., tra le più recenti in termini sent. Tribunale Roma, sez. lav, 16/01/2023 n. 265; arg. Altresì da sent. Cass.
6.7.2012 n. 11402).
Anche tenendo conto dei suddetti principi, sul punto le allegazioni della parte attrice sono state in causa del tutto generiche, essendosi in sostanza la difesa del signor limitata a ribadire che, data la pregressa Pt_1 pronuncia da parte del medesimo Ufficio giudiziario e considerato l'elemento della (relativa) vicinanza temporale dei due licenziamenti, il Giudice del Lavoro del Tribunale di IV avrebbe ragionevolmente confermato l'orientamento già espresso in precedenza. Ma tale argomento non appare dirimente proprio in considerazione della sostanzialmente diversa motivazione del secondo atto di recesso.
Ne deriva che è mancata in causa un'adeguata prova, a carico dell'attore (e finanche un'adeguata argomentazione difensiva sulla base di elementi fattuali idonei a costituire prova per presunzioni del fatto per il quale non sia possibile dare una diretta dimostrazione), che l'eventuale ulteriore giudizio di impugnativa del licenziamento avrebbe avuto esito verosimilmente favorevole per il lavoratore.
Ciò peraltro anche tenendo conto della novella legislativa intervenuta tra le due iniziative del datore di lavoro, con riflessi sulle diverse e ulteriori possibilità di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, oltre che con riguardo ai rimedi in caso di illegittimità del licenziamento.
Pur con riguardo a tale aspetto non risulta in causa idonea e rigorosa allegazione.
2.2.3. L'accertata sostanziale diversità nelle motivazioni dei due atti di licenziamento è elemento atto ad escludere, secondo il Tribunale, anche la dedotta frode alla legge come evocate da solo nello Parte_1 scritto conclusionale.
Va in definitiva escluso – sulla base di una prognosi da svolgersi alla stregua di criteri probabilistici – che l'intervento auspicato dal signor lamentato nella presente causa come fonte di responsabilità a carico Pt_1 del professionista, ove effettivamente svolto dall'avvocato avrebbe consentito all'attore di CP_1 conseguire il riconoscimento delle ragioni del lavoratore.
Difetta in definitiva la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.
Quanto alla prova costituenda svolta in causa su impulso della parte convenuta, va osservato che la stessa ha in sostanza confermato le allegazioni portate in giudizio dall'avv. CP_1
Escussi alle udienze del 5.10.2021 e del 2.2.2022, i testimoni hanno confermato che l'attività rimasta successivamente alla riorganizzazione differiva in modo radicale da quella nella quale era stato impiegato il signor mentre la società TI Golfo di Follonica svolgeva attività in mare (maricoltura off shore) con Pt_1 necessità di personale in possesso di specializzazioni pacificamente non possedute dall'attore.
In particolare, il signor commercialista e socio della , nell'affermare le circostanze Testimone_1 CP_5 articolate ha precisato, con riguardo a che “[…] a partire dal 2010 l'attività rallentò Controparte_6 tantissimo, perché fu costituita altra società e pertanto ha cessato l'attività produttiva di allevamento” e che vi fu il licenziamento, negli anni 2011 e 2012, di tutti i propri operai che lavoravano al ciclo di produzione del pesce in vasca “[…] per cessazione dell'attività produttiva” (v. verbale di causa del 2.2.2022, in atti), confermando che dopo il 2011 la società svolse solo attività di locazione di propri beni.
Lo stesso signor ha confermato altresì la diversa attività svolta da TI Golfo di Follonica, che quindi Tes_1 impiegava a tempo indeterminato solo operai specializzati in campo biologico e marino escludendo l'impiego a tempo indeterminato di operai comuni come il sig. Pt_1 Analogamente, il teste signor escusso all'udienza del 5.10.2021, ha avvalorato le Testimone_2 circostanze di cui ai capitoli di prova ammessi nell'interesse del convenuto.
Quanto emerso dalla prova testimoniale trova del resto riscontro nei documenti prodotti dall'avv. CP_1 in allegato alla memoria istruttoria (v. doc. da 3 a 7, ibidem) che attestano la cessazione della Controparte_6
(e peraltro poi anche della stessa TI Golfo di Follonica srl), e dunque la sussistenza, all'epoca
[...] degli eventi di cui si tratta, di quelle condizioni enunciate nella lettera di licenziamento e idonei ad attestare il giustificato motivo oggettivo indicato dalla società.
Anche sulla scorta di tali emergenze probatorie può dunque affermarsi la mancanza del nesso di causa tra l'omessa attività del procuratore e il danno lamentato dall'attore, non risultando indici per affermare il fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata, e, quindi, la certezza che gli effetti di una diversa attività del legale sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente.
La suddetta carenza probatoria rende la domanda proposta da infondata in punto di an Parte_1 debeatur, ciò assorbendo l'esame di quanto argomentato sotto il profilo del quantum.
Il rigetto della domanda articolata da nei confronti del professionista assorbe altresì l'esame Parte_1 della domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti di quegli che hanno Parte_2 assunto il rischio di cui al certificato n. CRE64L30565.
5. Le spese di lite vanno poste a carico dell'attore soccombente, anche nel rapporto processuale con la parte terza chiamata in ragione del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza – regola il riparto delle spese di lite.
Il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere infatti posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, non risultando peraltro, nel caso di cui si tratta, l'iniziativa del chiamante manifestamente infondata o palesemente arbitraria (v. tra le altre ord. Cass.
6.12.2019 n.
31889).”
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso tale sentenza, Parte_1 impugnando la stessa con sei motivi di gravame (con i quali ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione:
1. degli artt. 115 e 116 cpc per errata valutazione del materiale istruttorio e per aver ritenuto “le due comunicazioni di recesso non sovrapponibili”;
2. dell'art. 18 St. Lav, in combinato disposto con l'art. 1334 c.c. per aver il tribunale ritenuto insussistente il nesso eziologico tra causa ed evento dannoso;
3. artt. 115 e 116 cpc in combinato disposto con l'art. 5 l. 604/66 e art. 18 St. Lav., per errata valutazione del materiale istruttorio e aver ritenuto comprovato, anziché insussistente, il giustificato motivo oggettivo di licenziamento;
4. dell'art. 18 St. Lav. in combinato disposto con l'art.
3. L. 604/66, per aver ritenuto sussistenti diverse e ulteriori possibilità di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e motivazione apparente;
5. dell'art. 3 l. 604/66- in combinato disposto con l'art 18 St. Lav. e con l'art. 115 e 116 cpc – per aver escluso, in contrasto con quanto riferito dai testi e con la prova documentale, il possibile repêchage del lavoratore e
6. dell'art. 92, 2° comma, cpc, per aver il tribunale regolato le spese di lite senza aver tenuto conto della soccombenza reciproca).
Si sono costituiti in giudizio l'avv. e la con riferimento al rischio CP_1 Controparte_3 assunto con il certificato n. CRE64L30565 (di seguito , che hanno entrambi chiesto il rigetto CP_3 dell'appello.
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del
20.5.2025 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 11.5.2025 e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi cinque motivi di gravame (che si ritiene opportuno trattate congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere che le due comunicazioni di recesso non fossero sovrapponibili;
che il nesso eziologico tra causa ed evento dannoso fosse insussistente;
che il giustificato motivo oggettivo di licenziamento fosse stato comprovato;
che la novella legislativa (riforma Fornero) avesse comportato diverse ed ulteriori possibilità di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nonché diversi rimedi in caso di illegittimità del licenziamento e che dovesse essere esclusa la possibilità di repêchage del lavoratore.
I motivi sono tutti infondati.
Ed invero, con riferimento al primo ed al terzo motivo, si osserva che, come è possibile verificare dalle immagini delle due comunicazioni sotto riportate:
1) Comunicazione del 26.10.2011 2) Comunicazione del 23.7.2012 le stesse non sono sovrapponibili, atteso che, pur essendo ravvisabile una parziale identità “letterale” tra le motivazioni, la stessa è limitata a poche righe (precisamente, alle frasi di stile relative allo stato di crisi dell'Impresa; all'avvenuto termine del ciclo di produzione ed alla impossibilità di ripristino dello stesso per mancanza di adeguate risorse finanziarie), al contrario, quella “sostanziale” (come condivisibilmente ritenuto dal giudice di primo grado) è del tutto inesistente, atteso che la seconda comunicazione, a differenza della prima (che era stata formulata in modo talmente generico da determinare l'illegittimità del licenziamento), esponeva con precisione e dovizia di particolari (vd i richiami al bilancio in perdita della;
alla cessazione CP_5 del ciclo di produzione di allevamento in vasche a cui era adibito il lavoratore;
al fatto che il , anche CP_7 alla luce del collegamento che i giudici avevano fatto tra la e la società TI, ritenute un unico centro CP_5 di imputazione, non avesse la specializzazione necessaria all'Azienda e non potesse essere reimpiegato presso la società TI, nonché al bisogno dell'Azienda di effettuare una ristrutturazione produttiva o finanziaria o di ricorrere ad una procedura di liquidazione) i fatti oggettivi e le ragioni poste a fondamento dell'avvenuto licenziamento, per cui la decisione del giudice di primo grado, di ritenere le due comunicazioni non sovrapponibili appare immune da censure.
Riguardo agli altri motivi di gravame, si osserva che: 1) i fatti riportati nella seconda comunicazione - che erano stati confermati dai testi ed alle udienze del 5.10.2021 e 2.2.2022 Testimone_2 Testimone_3
[che avevano rispettivamente dichiarato: il primo, che la grande distribuzione richiedeva ormai pesce allevato in mare e non con vasche a terra come nel caso della e che la società TI, che svolgeva solo attività CP_5 di produzione in mare, impiegava, a tal fine, solo personale specializzato ed il secondo, che, a partire dal
2010, l'attività della si era ridotta tantissimo, perché era stata costituita un'altra società (la società CP_5
TI), che svolgeva la sua attività tramite marinai, subacquei e biologi e qualche operaio generico a tempo determinato che si occupava dell'incassettamento del pescato, mentre presso la operavano solo CP_5 operai generici e che quest'ultima aveva poi cessato l'attività produttiva di allevamento in vasche a terra ed il residuo personale era stato licenziato per cessazione dell'attività produttiva] - erano anche idonei a rappresentare il giustificato motivo oggettivo (g.m.o.) da porre alla base del secondo licenziamento, atteso che, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità di quel periodo, rientrava tra gli stessi sia il riassetto organizzativo volto a fronteggiare situazioni sfavorevoli e non contingenti che influivano sulla normale attività produttiva, imponendo l'effettiva necessità di riduzione dei costi, attuati per la una più economica gestione dell'azienda (cfr Cass. civ., sez. lav.
2.2.2012 n. 1461; 14.6.2005 n. 12769 e 4.11.2004 n.
21121), sia l'avvenuta soppressione delle mansioni precedentemente svolte dal lavoratore licenziato, connotanti la sua posizione lavorativa (cfr Cass. civ. sez. lav. 19.4.2017 n. 9869 e 6.7.2012 n. 11402); 2) a seguito dell'entrata in vigore della L. 92/2012 (riforma Fornero), il lavoratore poteva ottenere la reintegra nel posto di lavoro solo in caso di licenziamento nullo e di insussistenza dei fatti posti a fondamento dello stesso ed in tal caso, l'onere di fornire la prova dell'insussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento gravava sul lavoratore, mentre, nel caso di licenziamento illegittimo ma non insussistente, il datore di lavoro non era obbligato a reintegrare il lavoratore ma solo a pagare un'indennità variante da un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità; 3) nella fattispecie, il non aveva dedotto elementi idonei a provare la Pt_1 nullità del licenziamento e l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo, essendosi limitato a sottolineare la vicinanza temporale delle due comunicazioni;
a sostenere la sovrapponibilità delle motivazioni ed a citare i provvedimenti favorevoli ottenuti per il primo licenziamento nella evidente convinzione che ciò bastasse per far dichiarare illegittimo anche il secondo licenziamento, senza tuttavia fornire alcuna prova in ordine all'inesistenza di una crisi aziendale da parte della o di una eventuale continuazione dell'attività da CP_5 parte della stessa società con una quota del personale. Inoltre, il medesimo (che presso la , era adibito CP_5 alla alimentazione dei pesci nelle vasche a terra;
al controllo delle stesse;
all'incassettamento etc. e che, al momento del secondo licenziamento, aveva 64 anni ed era un lavoratore non specializzato), non aveva neanche fornito la prova della possibilità di un proprio repechage, pur con mansioni diverse e/o inferiori a quelle di inquadramento originario, considerato che non poteva ritenersi tale la notizia, riportata (genericamente e per inciso) dal teste dell'esistenza di personale presso la Società TI (peraltro Tes_1 assunto a tempo determinato) che si occupava di incassettamento del pesce, per cui il medesimo, in considerazione del fatto che il secondo licenziamento - comunicatogli in costanza della riforma Fornero - si fondava su un o.g.m. effettivo e sussistente, non vantava alcun diritto alla reintegra nel posto di lavoro ma solo alla tutela indennitaria e 4) il mancato ottenimento della reintegra nel posto di lavoro avrebbe, comunque, determinato la cessazione del contratto di comodato dell'abitazione, essendo quest'ultimo legato alla durata del contratto di lavoro e la declaratoria di illegittimità del licenziamento in presenza di o.g.m. avrebbe dato al lavoratore solo il diritto all'indennità prevista dalla legge a seguito della risoluzione del contratto di lavoro (e non al risarcimento delle retribuzioni non percepite).
Pertanto, considerato che tutti gli elementi sopra indicati portavano a ritenere, secondo il principio del più probabile che non (correttamente applicato dal giudice di primo grado), che il secondo licenziamento, a differenza del primo, non sarebbe stato dichiarato illegittimo neanche se fosse stato tempestivamente impugnato in ragione dell'esistenza di un giustificato motivo oggettivo, appare del tutto condivisibile la decisione del giudice di primo grado di rigettare la domanda risarcitoria avanzata dal ei confronti del Pt_1 per responsabilità professionale, ritenendo non provato il nesso di causalità tra la mancata CP_1 impugnazione del secondo licenziamento da parte del professionista convenuto ed il danno da subito dall'attore per la perdita delle retribuzioni nel periodo successivo al predetto secondo licenziamento e dell'abitazione.
Non si procede all'esame del sesto motivo di gravame, con il quale l'appellante si è lamentato dell'errata regolamentazione delle spese di lite, in quanto assorbito dalla presente decisione.
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(esclusa la fase istruttoria, non espletata), secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro
52.000,01 ed euro 260.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M.
n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022).
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 153/2023 del Tribunale di IV, pubblicata in data 27.3.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dalle parti appellate nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro 9.991,00 in favore di ciascuna di esse (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così deciso in Firenze il 2.9.2025.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.