CASS
Sentenza 15 maggio 2023
Sentenza 15 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2023, n. 20626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20626 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HI UT DA, nato in [...] il [...] avverso la sentenza emessa in data 7 giugno 2022 dalla Corte di appello di IN visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RL OR, che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'avvocato Antonio Rossomando, difensore dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di IN ha tratto a giudizio UT DA HI, in concorso con XA AG HI, per il delitto di truffa aggravata (capo a), commesso in IN dal 2 luglio 2015 al 4 gennaio 2016, e di calunnia (capo b), commesso in IN in data 20 novembre 2015. Penale Sent. Sez. 6 Num. 20626 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 22/02/2023 In particolare, all'imputato è contestato il delitto di calunnia, in quanto in data 20 novembre 2015 avrebbe presentato presso la stazione dei Carabinieri di IN AT AM la denuncia di smarrimento di tre assegni, che aveva consegnato a LV e NO LI in occasione dell'acquisto delle quote di partecipazione della società Astor s.r.I., incolpandoli di ricettazione, pur sapendoli innocenti. 2. Il Tribunale di IN, con sentenza emessa in data 23 ottobre 2020 all'esito del giudizio dibattimentale, ha ritenuto l'imputato responsabile del solo delitto di calunnia e lo ha condannato alla pena sospesa di un anno e quattro mesi di reclusione, assolvendolo dal delitto di truffa perché il fatto non sussiste. 3. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di IN ha confermato la sentenza di primo grado, appellata dall'imputato, che ha condannato al pagamento delle spese processuali del grado e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado di appello. 4. L'avvocato Matteo Rossomando, nell'interesse dell'imputato, ha presentato ricorso per cassazione avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, proponendo tre motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità penale dell'imputato in relazione a una condotta meramente colposa e non già dolosa. Rileva il difensore che, ad avviso della Corte di appello, la versione dell'imputato, che non avendo rinvenuto i tre assegni che il LI avrebbe dovuto lasciare in ufficio, aveva ritenuto che fossero stati smarriti, sarebbe contraddetta dal fatto che lo HI prima di presentare la denuncia non abbia chiesto al LI notizie degli assegni;
in tal modo, tuttavia, la Corte di appello avrebbe illegittimamente considerato come dolosa in realtà una condotta omissiva meramente colposa. 4.2. Con il secondo motivo il difensore censura, ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione della legge penale e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la mancata presentazione all'incasso degli assegni impedirebbe l'integrazione del reato. Rileva, inoltre, il difensore che NO LI nella querela e nella deposizione resa in data 28 settembre 2020 avrebbe affermato che nessun assegno era stato portato all'incasso. 2 4.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione della legge penale, in quanto, essendo le condotte volte al compimento del medesimo disegno criminoso teologicamente collegate, il venir meno della rilevanza penale dell'una determinerebbe l'esclusione della punibilità anche delle altre. Rileva, inoltre, il difensore che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto della tenuità del fatto in relazione alla condotta superstite e chiede che la Corte di legittimità valuti la tenuità del fatto. 5. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 7 febbraio 2023, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. Con memoria depositata in data 15 febbraio 2023 il difensore ha ribadito le proprie censure e ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con il primo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità penale dell'imputato in relazione a una condotta colposa e non già dolosa. 3. Il motivo è inammissibilmente volto a riproporre la versione alternativa dell'imputato, peraltro congruamente disattesa dalla Corte di appello di IN e, peraltro, censura solo uno degli argomenti posti dalla Corte di appello a fondamento del proprio apprezzamento. La Corte di appello, lungi dal ritenere integrato il delitto di calunnia sulla base di una mera condotta colposa, ha ritenuto non credibile la versione dell'imputato, indicando - con motivazione puntuale e del tutto congrua le ragioni per cui deve ritenersi che il ricorrente fosse consapevole che i tre assegni, di cui ha denunciato Io smarrimento, fossero nella disponibilità dei fratelli LI, soggetti che avevano ceduto le rispettive quote di un esercizio commerciale acquistate dall'imputato. 3 In particolare, la Corte di appello ha escluso che la consegna degli assegni sia avvenuta solo per garanzia e ha, invece, ritenuto che sia stata posta in essere dall'imputato in funzione solutoria, per pagare il corrispettivo della cessione delle quote della società deputata all'esercizio del bar. Nella valutazione non certo incongrua della Corte di appello, dunque, non si tratterebbe di una condotta colposa, in quanto l'imputato, in condizioni di difficoltà economiche, aveva la certezza di aver consegnato gli assegni ai germani LI all'atto della presentazione della denuncia di smarrimento. 4. Con il secondo motivo il difensore censura, ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione della legge penale e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la mancata presentazione all'incasso degli assegni impedirebbe l'integrazione del reato. 5. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in pagamento di un'obbligazione, integra il delitto di calunnia anche quando preceda la negoziazione dei titoli (ex plurimis: Sez. 6, n. 24997 del 17/04/2013, LV, Rv. 257029 - 01). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile (Sez. 2, n. 14761 del 19/12/2017 (dep. 2018), Lusi, Rv. 272754 - 01). 6. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che, essendo le condotte volte al compimento del medesimo disegno criminoso teologicamente collegate, il venir meno della rilevanza penale dell'una determina l'esclusione della punibilità anche delle altre e che, comunque, la Corte di appello non avrebbe tenuto conto della tenuità del fatto in relazione alla condotta superstite, «ormai svuotata di ogni contenuto». 7. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto l'assoluzione per il delitto di truffa non comporta la caducazione del delitto di calunnia, per il solo fatto che tali delitti siano stati originariamente contestati come commessi in esecuzione di un disegno criminoso unitario. 4 I delitti avvinti dal vincolo della continuazione rimangono, infatti, pur sempre autonomi e formano oggetto di distinti rapporti processuali, ancorché giudicati nel medesimo contesto processuale. Inammissibile è anche la richiesta di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto la deduzione della particolare tenuità del fatto è stata operata per la prima volta in sede di legittimità, in violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, l'istituto della ,non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall'art. 131-bis cod. pen., avendo natura sostanziale, è applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d. Igs. 16 marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione e per solo questi ultimi la relativa questione, in applicazione degli artt. 2, comma quarto, cod. pen. e 129 cod. proc. pen., è deducibile e rilevabile d'ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. anche nel caso di ricorso inammissibile (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593 — 01). 8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/02/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RL OR, che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'avvocato Antonio Rossomando, difensore dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di IN ha tratto a giudizio UT DA HI, in concorso con XA AG HI, per il delitto di truffa aggravata (capo a), commesso in IN dal 2 luglio 2015 al 4 gennaio 2016, e di calunnia (capo b), commesso in IN in data 20 novembre 2015. Penale Sent. Sez. 6 Num. 20626 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 22/02/2023 In particolare, all'imputato è contestato il delitto di calunnia, in quanto in data 20 novembre 2015 avrebbe presentato presso la stazione dei Carabinieri di IN AT AM la denuncia di smarrimento di tre assegni, che aveva consegnato a LV e NO LI in occasione dell'acquisto delle quote di partecipazione della società Astor s.r.I., incolpandoli di ricettazione, pur sapendoli innocenti. 2. Il Tribunale di IN, con sentenza emessa in data 23 ottobre 2020 all'esito del giudizio dibattimentale, ha ritenuto l'imputato responsabile del solo delitto di calunnia e lo ha condannato alla pena sospesa di un anno e quattro mesi di reclusione, assolvendolo dal delitto di truffa perché il fatto non sussiste. 3. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di IN ha confermato la sentenza di primo grado, appellata dall'imputato, che ha condannato al pagamento delle spese processuali del grado e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado di appello. 4. L'avvocato Matteo Rossomando, nell'interesse dell'imputato, ha presentato ricorso per cassazione avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, proponendo tre motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità penale dell'imputato in relazione a una condotta meramente colposa e non già dolosa. Rileva il difensore che, ad avviso della Corte di appello, la versione dell'imputato, che non avendo rinvenuto i tre assegni che il LI avrebbe dovuto lasciare in ufficio, aveva ritenuto che fossero stati smarriti, sarebbe contraddetta dal fatto che lo HI prima di presentare la denuncia non abbia chiesto al LI notizie degli assegni;
in tal modo, tuttavia, la Corte di appello avrebbe illegittimamente considerato come dolosa in realtà una condotta omissiva meramente colposa. 4.2. Con il secondo motivo il difensore censura, ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione della legge penale e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la mancata presentazione all'incasso degli assegni impedirebbe l'integrazione del reato. Rileva, inoltre, il difensore che NO LI nella querela e nella deposizione resa in data 28 settembre 2020 avrebbe affermato che nessun assegno era stato portato all'incasso. 2 4.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione della legge penale, in quanto, essendo le condotte volte al compimento del medesimo disegno criminoso teologicamente collegate, il venir meno della rilevanza penale dell'una determinerebbe l'esclusione della punibilità anche delle altre. Rileva, inoltre, il difensore che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto della tenuità del fatto in relazione alla condotta superstite e chiede che la Corte di legittimità valuti la tenuità del fatto. 5. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 7 febbraio 2023, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. Con memoria depositata in data 15 febbraio 2023 il difensore ha ribadito le proprie censure e ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con il primo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità penale dell'imputato in relazione a una condotta colposa e non già dolosa. 3. Il motivo è inammissibilmente volto a riproporre la versione alternativa dell'imputato, peraltro congruamente disattesa dalla Corte di appello di IN e, peraltro, censura solo uno degli argomenti posti dalla Corte di appello a fondamento del proprio apprezzamento. La Corte di appello, lungi dal ritenere integrato il delitto di calunnia sulla base di una mera condotta colposa, ha ritenuto non credibile la versione dell'imputato, indicando - con motivazione puntuale e del tutto congrua le ragioni per cui deve ritenersi che il ricorrente fosse consapevole che i tre assegni, di cui ha denunciato Io smarrimento, fossero nella disponibilità dei fratelli LI, soggetti che avevano ceduto le rispettive quote di un esercizio commerciale acquistate dall'imputato. 3 In particolare, la Corte di appello ha escluso che la consegna degli assegni sia avvenuta solo per garanzia e ha, invece, ritenuto che sia stata posta in essere dall'imputato in funzione solutoria, per pagare il corrispettivo della cessione delle quote della società deputata all'esercizio del bar. Nella valutazione non certo incongrua della Corte di appello, dunque, non si tratterebbe di una condotta colposa, in quanto l'imputato, in condizioni di difficoltà economiche, aveva la certezza di aver consegnato gli assegni ai germani LI all'atto della presentazione della denuncia di smarrimento. 4. Con il secondo motivo il difensore censura, ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione della legge penale e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la mancata presentazione all'incasso degli assegni impedirebbe l'integrazione del reato. 5. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in pagamento di un'obbligazione, integra il delitto di calunnia anche quando preceda la negoziazione dei titoli (ex plurimis: Sez. 6, n. 24997 del 17/04/2013, LV, Rv. 257029 - 01). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile (Sez. 2, n. 14761 del 19/12/2017 (dep. 2018), Lusi, Rv. 272754 - 01). 6. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che, essendo le condotte volte al compimento del medesimo disegno criminoso teologicamente collegate, il venir meno della rilevanza penale dell'una determina l'esclusione della punibilità anche delle altre e che, comunque, la Corte di appello non avrebbe tenuto conto della tenuità del fatto in relazione alla condotta superstite, «ormai svuotata di ogni contenuto». 7. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto l'assoluzione per il delitto di truffa non comporta la caducazione del delitto di calunnia, per il solo fatto che tali delitti siano stati originariamente contestati come commessi in esecuzione di un disegno criminoso unitario. 4 I delitti avvinti dal vincolo della continuazione rimangono, infatti, pur sempre autonomi e formano oggetto di distinti rapporti processuali, ancorché giudicati nel medesimo contesto processuale. Inammissibile è anche la richiesta di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto la deduzione della particolare tenuità del fatto è stata operata per la prima volta in sede di legittimità, in violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, l'istituto della ,non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall'art. 131-bis cod. pen., avendo natura sostanziale, è applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d. Igs. 16 marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione e per solo questi ultimi la relativa questione, in applicazione degli artt. 2, comma quarto, cod. pen. e 129 cod. proc. pen., è deducibile e rilevabile d'ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. anche nel caso di ricorso inammissibile (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593 — 01). 8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/02/2023.