Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/05/2025
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Sentenza 16 maggio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Vibo Valentia, presieduto dalla dott.ssa Germana Radice e con relatore la dott.ssa Gaia Calafiore, riguarda un reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. presentato da due germani contro un'ordinanza istruttoria che aveva rigettato le loro istanze. Le parti reclamanti sostenevano l'illegittimità del provvedimento, chiedendo la riforma della decisione e l'accoglimento delle loro richieste istruttorie. La controparte, invece, eccepiva l'inammissibilità del reclamo e ne contestava il merito, chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata.

Il giudice, dopo aver esaminato le argomentazioni, ha dichiarato inammissibile il reclamo, evidenziando che, a seguito delle modifiche legislative, non è più possibile impugnare le ordinanze istruttorie come avveniva in passato. In particolare, ha sottolineato che l'ordinanza in questione non rientrava nelle ipotesi di impugnabilità previste dalla nuova formulazione dell'art. 178 c.p.c., poiché non dichiarava l'estinzione del processo né era stata rimessa al collegio per la decisione. Pertanto, il reclamo è stato rigettato e le spese di lite sono state poste a carico dei reclamanti, con liquidazione secondo i parametri previsti dalla normativa vigente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/05/2025
    Giurisdizione : Trib. Vibo Valentia
    Numero :
    Data del deposito : 16 maggio 2025

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