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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.g.n. 239/2025
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Sezione Civile
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Germana Radice Presidente
dott.ssa Gaia Calafiore Giudice relatore dott.ssa Ida Cuffaro Giudice
a scioglimento della riserva assunta in data 7 maggio 2025;
nel procedimento per reclamo iscritto al n. 239 del 2025 R.G., promosso da:
( ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Domenico M. M. C.F._2
CHINDAMO ed elettivamente domiciliati in Laureana di Borrello al C.so Umberto I n.2 presso lo studio del medesimo difensore;
reclamanti
Contro
(CF: ), rappresentato e difeso congiuntamente e Controparte_1 C.F._3 disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Martino Porcelli ed Antonietta Simonelli ed elettivamente domiciliato in Spilinga (VV), via Della Repubblica, n. 61;
reclamato
(cf. ), rappresentata e Controparte_2 C.F._4 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Chindamo ed elettivamente domiciliata in Roma (RM),
Via Santamaura n. 61 presso lo studio del medesimo difensore;
1 reclamante
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c., i germani e Pt_1 [...] hanno impugnato l'ordinanza istruttoria del 18.02.2025 resa nel procedimento R.g. n.° Parte_2
493/20121 dal Tribunale di Vibo Valentia, con cui sono state rigettate le istanze istruttorie dagli stessi formulate.
Si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_3 del reclamo e nel merito l'infondatezza dello stesso con la conseguente conferma del provvedimento impugnato.
Si è costituito in giudizio facendo proprie le Controparte_2 argomentazioni prospettate dai germani e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni Parte_1 prospettate nel reclamo.
Divenuta assegnataria del presente procedimento con provvedimento n. 781/2025, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 07.05.2025.
******
Il reclamo promosso dagli odierni reclamanti è inammissibile per i motivi di seguito esposti.
Come è noto, in seguito alle modifiche operate dalla l. n. 353/1990, non è più possibile il rimedio del reclamo al Collegio avverso le ordinanze istruttorie, in passato previsto dall'art. 178, co 2 c.p.c. in forza del quale “le ordinanze del giudice istruttore che risolvono questioni relative all'ammissibilità e alla rilevanza di mezzi di prova proposti dalle parti o ammissibili d'ufficio possono essere impugnate dalle parti con reclamo immediato al collegio”.
La nuova formulazione dell'art. 178 c.p.c. invece stabilisce al primo comma che “le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono proporre al collegio, quando la causa è rimessa a questo
a norma dell'art. 189 c.p.c., tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile”; mentre al secondo comma prevede che “l'ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio”.
2 Ebbene, nel caso di specie, non ricorre nessuna delle due ipotesi, atteso che la causa non è stata rimessa per la decisione ex art. 189 c.p.c. al Collegio né l'ordinanza reclamata ha dichiarato l'estinzione del processo, essendosi pronunciata sull'ammissibilità dei mezzi istruttori e in relazione alla quale, come visto la l. 353/1990 ha abrogato l'istituto del reclamo, fermo restando la modificabilità e revocabilità delle ordinanze medesime ex art. 177 c.p.c. dal parte del giudice che le ha pronunciate.
Per i motivi sopra esposti, il reclamo va dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 147 del 2022 in ragione del tenore dell'attività espletata (esclusa la fase istruttoria).
Ricorrono, altresì, i presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 introdotta dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, con conseguente obbligo per i reclamanti al pagamento in favore dell'Erario di un importo corrispondente al contributo unificato versato.
P.Q.M.
• Dichiara inammissibile il reclamo;
• Condanna e Parte_1 Parte_2
al pagamento, in favore della parte reclamata, Controparte_2 delle spese di lite che liquida in euro 1.300 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratosi antistatari;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R.
n. 115 del 2002;
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di consiglio del 10 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Gaia Calafiore dott.ssa Germana Radice
3
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Sezione Civile
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Germana Radice Presidente
dott.ssa Gaia Calafiore Giudice relatore dott.ssa Ida Cuffaro Giudice
a scioglimento della riserva assunta in data 7 maggio 2025;
nel procedimento per reclamo iscritto al n. 239 del 2025 R.G., promosso da:
( ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Domenico M. M. C.F._2
CHINDAMO ed elettivamente domiciliati in Laureana di Borrello al C.so Umberto I n.2 presso lo studio del medesimo difensore;
reclamanti
Contro
(CF: ), rappresentato e difeso congiuntamente e Controparte_1 C.F._3 disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Martino Porcelli ed Antonietta Simonelli ed elettivamente domiciliato in Spilinga (VV), via Della Repubblica, n. 61;
reclamato
(cf. ), rappresentata e Controparte_2 C.F._4 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Chindamo ed elettivamente domiciliata in Roma (RM),
Via Santamaura n. 61 presso lo studio del medesimo difensore;
1 reclamante
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c., i germani e Pt_1 [...] hanno impugnato l'ordinanza istruttoria del 18.02.2025 resa nel procedimento R.g. n.° Parte_2
493/20121 dal Tribunale di Vibo Valentia, con cui sono state rigettate le istanze istruttorie dagli stessi formulate.
Si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_3 del reclamo e nel merito l'infondatezza dello stesso con la conseguente conferma del provvedimento impugnato.
Si è costituito in giudizio facendo proprie le Controparte_2 argomentazioni prospettate dai germani e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni Parte_1 prospettate nel reclamo.
Divenuta assegnataria del presente procedimento con provvedimento n. 781/2025, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 07.05.2025.
******
Il reclamo promosso dagli odierni reclamanti è inammissibile per i motivi di seguito esposti.
Come è noto, in seguito alle modifiche operate dalla l. n. 353/1990, non è più possibile il rimedio del reclamo al Collegio avverso le ordinanze istruttorie, in passato previsto dall'art. 178, co 2 c.p.c. in forza del quale “le ordinanze del giudice istruttore che risolvono questioni relative all'ammissibilità e alla rilevanza di mezzi di prova proposti dalle parti o ammissibili d'ufficio possono essere impugnate dalle parti con reclamo immediato al collegio”.
La nuova formulazione dell'art. 178 c.p.c. invece stabilisce al primo comma che “le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono proporre al collegio, quando la causa è rimessa a questo
a norma dell'art. 189 c.p.c., tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile”; mentre al secondo comma prevede che “l'ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio”.
2 Ebbene, nel caso di specie, non ricorre nessuna delle due ipotesi, atteso che la causa non è stata rimessa per la decisione ex art. 189 c.p.c. al Collegio né l'ordinanza reclamata ha dichiarato l'estinzione del processo, essendosi pronunciata sull'ammissibilità dei mezzi istruttori e in relazione alla quale, come visto la l. 353/1990 ha abrogato l'istituto del reclamo, fermo restando la modificabilità e revocabilità delle ordinanze medesime ex art. 177 c.p.c. dal parte del giudice che le ha pronunciate.
Per i motivi sopra esposti, il reclamo va dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 147 del 2022 in ragione del tenore dell'attività espletata (esclusa la fase istruttoria).
Ricorrono, altresì, i presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 introdotta dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, con conseguente obbligo per i reclamanti al pagamento in favore dell'Erario di un importo corrispondente al contributo unificato versato.
P.Q.M.
• Dichiara inammissibile il reclamo;
• Condanna e Parte_1 Parte_2
al pagamento, in favore della parte reclamata, Controparte_2 delle spese di lite che liquida in euro 1.300 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratosi antistatari;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R.
n. 115 del 2002;
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di consiglio del 10 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Gaia Calafiore dott.ssa Germana Radice
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