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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 09/02/2026, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2057/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14362/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259014713788000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259014713788000 IRPEF-ALIQUOTE 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1064/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle
Entrate RI. Il ricorrente Ricorrente_1 si è ritualmente costituito in giudizio.
I resistenti si sono a loro volta costituiti con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione. Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 14/1/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato. All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso e la prescrizione del tributo.
L'Agenzia delle Entrate chiede verificarsi la tempestività del ricorso;
quindi, controdeduce che l'avviso di accertamento è stato ritualmente notificato e chiede rigettarsi l'eccezione di prescrizione. L'Agenzia delle Entrate RI evidenzia la tardività della costituzione del ricorrente e il proprio difetto di legittimazione passiva;
inoltre, chiede rigettarsi l'eccezione di prescrizione.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente, va rilevata la tempestività del ricorso dato che l'intimazione impugnata è stata notificata in data 12/6/25 e il ricorso è stato notificato il 22/7/25, quindi nel rispetto del termine decadenziale di sessanta giorni.
Va poi rigettata l'eccezione di tardività della costituzione del ricorrente, atteso che la stessa è avvenuta in data 28/7/25 e, quindi, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del ricorso.
Quanto al merito, è infondata la doglianza relativa all'omessa notifica dell'avviso di accertamento. Sul punto, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate, pur non avendo direttamente fornito prova della notifica dell'avviso di accertamento prodromico, ha documentato che in data 13/7/25 il ricorrente ha formalizzato un'istanza di reclamo in cui dà atto di aver ricevuto in data 30/5/15 l'avviso di accertamento n. TERM3574 sotteso all'intimazione impugnata.
Infondata quindi, è anche l'eccezione di prescrizione, dao che la notifica dell'avviso di accertamento ha interrotto il relativo termine decennale che, alla data di notifica dell'atto impugnato, non era ancora decorso.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 250,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, oltre accessori di legge se dovuti e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi – relativamente all'Agenzia delle Entrate RI - in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli, in data 14 gennaio 2026
Il giudice monocratico
IL IS
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14362/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259014713788000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259014713788000 IRPEF-ALIQUOTE 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1064/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle
Entrate RI. Il ricorrente Ricorrente_1 si è ritualmente costituito in giudizio.
I resistenti si sono a loro volta costituiti con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione. Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 14/1/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato. All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso e la prescrizione del tributo.
L'Agenzia delle Entrate chiede verificarsi la tempestività del ricorso;
quindi, controdeduce che l'avviso di accertamento è stato ritualmente notificato e chiede rigettarsi l'eccezione di prescrizione. L'Agenzia delle Entrate RI evidenzia la tardività della costituzione del ricorrente e il proprio difetto di legittimazione passiva;
inoltre, chiede rigettarsi l'eccezione di prescrizione.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente, va rilevata la tempestività del ricorso dato che l'intimazione impugnata è stata notificata in data 12/6/25 e il ricorso è stato notificato il 22/7/25, quindi nel rispetto del termine decadenziale di sessanta giorni.
Va poi rigettata l'eccezione di tardività della costituzione del ricorrente, atteso che la stessa è avvenuta in data 28/7/25 e, quindi, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del ricorso.
Quanto al merito, è infondata la doglianza relativa all'omessa notifica dell'avviso di accertamento. Sul punto, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate, pur non avendo direttamente fornito prova della notifica dell'avviso di accertamento prodromico, ha documentato che in data 13/7/25 il ricorrente ha formalizzato un'istanza di reclamo in cui dà atto di aver ricevuto in data 30/5/15 l'avviso di accertamento n. TERM3574 sotteso all'intimazione impugnata.
Infondata quindi, è anche l'eccezione di prescrizione, dao che la notifica dell'avviso di accertamento ha interrotto il relativo termine decennale che, alla data di notifica dell'atto impugnato, non era ancora decorso.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 250,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, oltre accessori di legge se dovuti e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi – relativamente all'Agenzia delle Entrate RI - in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli, in data 14 gennaio 2026
Il giudice monocratico
IL IS