Art. 1.
Gli insegnanti in possesso della laurea in lingue e letterature straniere, ammessi con riserva ai concorsi a posti di direttore didattico della scuola elementare espletati prima della entrata in vigore della presente legge, i quali abbiano superato le prove di esame, hanno titolo per essere nominati nel corrispondente ruolo del personale direttivo.
Gli insegnanti in possesso della laurea in lingue e letterature straniere, ammessi con riserva ai concorsi a posti di direttore didattico della scuola elementare espletati prima della entrata in vigore della presente legge, i quali abbiano superato le prove di esame, hanno titolo per essere nominati nel corrispondente ruolo del personale direttivo.