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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/09/2025, n. 3469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3469 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. 12212 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa IE NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti RODA' DOMENICO ANTONIO e BORELLO MICHELE presso lo studio dei quali in Milano Via Lentasio n. 8 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
[...]
Controparte_1 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. da Avv. Francesco
FI (CF e Avv. Stefano Rovelli (CF C.F._2
) funzionari in servizio presso lo stesso C.F._3 [...]
, legalmente domiciliati presso l CP_1 Controparte_2
di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio 1993, n°29 come
[...] introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in Milano, Via Soderini n.24,
Pec: Oggetto: retribuzione Email_1 - RESISTENTE -
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.10.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il
[...]
, l' Controparte_1 [...]
Controparte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“In via principale
Accertare e dichiarare l'illegittimit à del blocco della progressione per l'anno
2023, operato a discapito del ricorrente e, per l'effetto, condannare il a CP_1 attribuire al professoressa il collocamento nella fascia Parte_1 stipendiale 15 dal 31 gennaio 2023 anziché dal 31 gennaio 2024, come risulta indicato nella busta paga nella quale il datore di lavoro ha specificato come data futura della scadenza della attuale fascia.
Sempre in Via principale
Condannare conseguentemente l' Amministrazione convenuta ad adeguare la retribuzione della ricorrente e/o a risarcire il danno subito, corrispondendo
l'importo di € 2.525,18 o della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia anche a seguito della maturazione di ulteriori somme fino alla pronuncia giudiziale.”. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Parte convenuta, regolarmente costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e ha chiesto il rigetto delle avversarie pretese. Con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice, ritenuta la causa matura di natura documentale e matura per la decisione, ha fissato per la discussione della causa l'udienza del 17.7.2025, all'esito della quale ha deciso il giudizio come da dispositivo, indicando in sessata giorni il termine per il deposito della motivazione.
2 *
Come risulta dalla documentazione prodotta in atti, la ricorrente è una docente di scuola media superiore di ruolo sin dall'Anno Scolastico 2014, attualmente in servizio presso l' (doc. 1, fascicolo ricorrente). Parte_2
Con il presente giudizio, la docente lamenta di aver subito un blocco di carriera nell'anno 2013, nonostante il servizio sia stato regolarmente reso per l'intera annualità (doc. 3 e 4 ric.).
Parte attrice deduce quanto segue: “Dalla busta paga, prodotta quale documento contrassegnato dal numero 1, risulta come l'attuale esponente sia attualmente collocata in fascia 15 dal 31 gennaio del corrente anno 2024 e che dovrà conseguire la progressione nella successiva fascia 21 solo in data 31 gennaio
2030.
Dalla busta paga allegata, emerge, quindi, come la presente postulante sia stata collocata in fascia 15 il 31/01/24, con ciò incontrovertibilmente evidenziando come abbia subito il ritardo della progressione di 12 mesi, a causa del blocco considerato incostituzionale.
Ne consegue che con il sopracitato ricorso si intende chiedere il riconoscimento dell'anno 2013 e conseguentemente anche della acquisizione della fascia 15 a decorrere dal 31 gennaio 2023 anziché dal 31 gennaio 2024.
Si offre in produzione quale doc n° 5 la busta paga di dicembre 2023 dalla quale risulta che nel periodo relativo a tutto l'anno 2023 la docente di Istituto di scuola media superiore sia stata collocata in fascia 9 anziché in fascia Parte_1
15, sempre ovviamente a causa del brocco della carriera.” (pagg. 1-2, ricorso).
Parte ricorrente insiste, pertanto, per il riconoscimento dell'Anno Scolastico 2013 che le avrebbe consentito di anticipare il conseguimento della fascia 15.
*
Il ricorso non può essere accolto e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Sulla questione oggetto di causa, si è recentemente pronunciata la Corte di
Cassazione con la sentenza n. 13618/2025, la quale viene in questa sede
3 integralmente richiamata ex articolo 118 disp. att. c.p.c. nei passaggi rilevanti ai fini del decidere.
In particolare, il Giudice di Legittimità ha affermato che “…la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla
“sterilizzazione” degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma
l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del “blocco”. La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali
(per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali,
l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale
4 all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità
“sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013” (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2025,
n. 13619)
Dunque, “in altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2025, n. 13619).
Sicché, “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva” (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2025, n. 13619).
Nella su citata pronuncia, la Corte di Cassazione ha affermato quindi che l'anzianità del 2013 conserva gli effetti giuridici utili per istituti come mobilità, selezioni interne e concorsi, ma non può avere alcuna utilità economica in ragione
5 del blocco disposto dal D.L. 78/2010 e prorogato, poi, fino al 2013 dal D.P.R.
122/2013.
Secondo il Supremo Collegio, gli effetti economici potrebbero essere recuperati solo tramite contrattazione collettiva e previo reperimento di risorse: soluzione che, sino ad oggi, ha riguardato le sole annualità 2011 e 2012.
Sicché, il quesito proposto nella presente causa deve essere risolto nel senso che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, occorre escludere che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Infatti, la normativa, giustificata ampiamente da ragioni di contenimento della spesa pubblica non venute meno, non pone alcun limite temporale alla
«sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione destinato a cessare solo per effetto della contrattazione collettiva (in conformità alla libertà sindacale ex art. 39 Cost., sancita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178/15), a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
In altri termini, la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate e senza vizi di legittimità costituzionale e neppure relativi alla normativa europea, considerato anche come la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea si sovrapponga, per lo più, nei contenuti alla nostra Costituzione (cfr. C. cost. sentenza n. 269 del 2017 e successive).
Ne consegue che, alla luce dei principi appena richiamati, la pretesa attorea non può che essere rigettata. La domanda attorea è infatti volta ad ottenere una progressione di carriera che presuppone il riconoscimento, ai fini dell'anzianità, anche dell'annualità 2013, la stessa annualità che la giurisprudenza di legittimità ha invece escluso possa essere utilmente invocata.
6 Per completezza, tenuto conto delle argomentazioni difensive svolte dai procuratori di parte ricorrente in sede di discussione, si aggiunga che questo
Tribunale ha già superato ulteriori questioni opportunamente osservando che: “in sede di discussione i procuratori del ricorrente hanno eccepito che, in forza dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, verrebbe violato il principio di proporzionalità previsto dalla normativa europea, giacché la misura afflittiva disposta, in questa sede contestata, si protrarrebbe oltre la misura del necessario. La doglianza, ad avviso del giudicante, non coglie nel segno se si considera che, come già sopra accennato, gli effetti economici dell'anzianità del
2013 possono comunque essere recuperati, per quanto tramite la contrattazione collettiva, il che rende la misura non necessariamente definitiva quanto agli effetti” (Trib. Milano, Sez. Lav., 4 giugno 2025, n. 2596).
Deve escludersi, infine, che – a fronte di una domanda limitata al riconoscimento dell'annualità ai soli fini economici e di progressione di carriera – possa darsi luogo a un riconoscimento dell'anno 2013 nei limiti delineati dalla Corte di cassazione.
*
Considerata la novità della questione proposta ed il recente intervento della Corte di cassazione, sopravvenuto in corso di giudizio, si ritiene che sussistano giustificate ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso. compensa, integralmente, le spese di lite tra le parti.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 17 luglio 2025.
Il Giudice del lavoro
IE NI
7
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa IE NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti RODA' DOMENICO ANTONIO e BORELLO MICHELE presso lo studio dei quali in Milano Via Lentasio n. 8 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
[...]
Controparte_1 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. da Avv. Francesco
FI (CF e Avv. Stefano Rovelli (CF C.F._2
) funzionari in servizio presso lo stesso C.F._3 [...]
, legalmente domiciliati presso l CP_1 Controparte_2
di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio 1993, n°29 come
[...] introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in Milano, Via Soderini n.24,
Pec: Oggetto: retribuzione Email_1 - RESISTENTE -
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.10.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il
[...]
, l' Controparte_1 [...]
Controparte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“In via principale
Accertare e dichiarare l'illegittimit à del blocco della progressione per l'anno
2023, operato a discapito del ricorrente e, per l'effetto, condannare il a CP_1 attribuire al professoressa il collocamento nella fascia Parte_1 stipendiale 15 dal 31 gennaio 2023 anziché dal 31 gennaio 2024, come risulta indicato nella busta paga nella quale il datore di lavoro ha specificato come data futura della scadenza della attuale fascia.
Sempre in Via principale
Condannare conseguentemente l' Amministrazione convenuta ad adeguare la retribuzione della ricorrente e/o a risarcire il danno subito, corrispondendo
l'importo di € 2.525,18 o della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia anche a seguito della maturazione di ulteriori somme fino alla pronuncia giudiziale.”. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Parte convenuta, regolarmente costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e ha chiesto il rigetto delle avversarie pretese. Con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice, ritenuta la causa matura di natura documentale e matura per la decisione, ha fissato per la discussione della causa l'udienza del 17.7.2025, all'esito della quale ha deciso il giudizio come da dispositivo, indicando in sessata giorni il termine per il deposito della motivazione.
2 *
Come risulta dalla documentazione prodotta in atti, la ricorrente è una docente di scuola media superiore di ruolo sin dall'Anno Scolastico 2014, attualmente in servizio presso l' (doc. 1, fascicolo ricorrente). Parte_2
Con il presente giudizio, la docente lamenta di aver subito un blocco di carriera nell'anno 2013, nonostante il servizio sia stato regolarmente reso per l'intera annualità (doc. 3 e 4 ric.).
Parte attrice deduce quanto segue: “Dalla busta paga, prodotta quale documento contrassegnato dal numero 1, risulta come l'attuale esponente sia attualmente collocata in fascia 15 dal 31 gennaio del corrente anno 2024 e che dovrà conseguire la progressione nella successiva fascia 21 solo in data 31 gennaio
2030.
Dalla busta paga allegata, emerge, quindi, come la presente postulante sia stata collocata in fascia 15 il 31/01/24, con ciò incontrovertibilmente evidenziando come abbia subito il ritardo della progressione di 12 mesi, a causa del blocco considerato incostituzionale.
Ne consegue che con il sopracitato ricorso si intende chiedere il riconoscimento dell'anno 2013 e conseguentemente anche della acquisizione della fascia 15 a decorrere dal 31 gennaio 2023 anziché dal 31 gennaio 2024.
Si offre in produzione quale doc n° 5 la busta paga di dicembre 2023 dalla quale risulta che nel periodo relativo a tutto l'anno 2023 la docente di Istituto di scuola media superiore sia stata collocata in fascia 9 anziché in fascia Parte_1
15, sempre ovviamente a causa del brocco della carriera.” (pagg. 1-2, ricorso).
Parte ricorrente insiste, pertanto, per il riconoscimento dell'Anno Scolastico 2013 che le avrebbe consentito di anticipare il conseguimento della fascia 15.
*
Il ricorso non può essere accolto e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Sulla questione oggetto di causa, si è recentemente pronunciata la Corte di
Cassazione con la sentenza n. 13618/2025, la quale viene in questa sede
3 integralmente richiamata ex articolo 118 disp. att. c.p.c. nei passaggi rilevanti ai fini del decidere.
In particolare, il Giudice di Legittimità ha affermato che “…la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla
“sterilizzazione” degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma
l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del “blocco”. La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali
(per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali,
l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale
4 all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità
“sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013” (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2025,
n. 13619)
Dunque, “in altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2025, n. 13619).
Sicché, “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva” (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2025, n. 13619).
Nella su citata pronuncia, la Corte di Cassazione ha affermato quindi che l'anzianità del 2013 conserva gli effetti giuridici utili per istituti come mobilità, selezioni interne e concorsi, ma non può avere alcuna utilità economica in ragione
5 del blocco disposto dal D.L. 78/2010 e prorogato, poi, fino al 2013 dal D.P.R.
122/2013.
Secondo il Supremo Collegio, gli effetti economici potrebbero essere recuperati solo tramite contrattazione collettiva e previo reperimento di risorse: soluzione che, sino ad oggi, ha riguardato le sole annualità 2011 e 2012.
Sicché, il quesito proposto nella presente causa deve essere risolto nel senso che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, occorre escludere che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Infatti, la normativa, giustificata ampiamente da ragioni di contenimento della spesa pubblica non venute meno, non pone alcun limite temporale alla
«sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione destinato a cessare solo per effetto della contrattazione collettiva (in conformità alla libertà sindacale ex art. 39 Cost., sancita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178/15), a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
In altri termini, la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate e senza vizi di legittimità costituzionale e neppure relativi alla normativa europea, considerato anche come la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea si sovrapponga, per lo più, nei contenuti alla nostra Costituzione (cfr. C. cost. sentenza n. 269 del 2017 e successive).
Ne consegue che, alla luce dei principi appena richiamati, la pretesa attorea non può che essere rigettata. La domanda attorea è infatti volta ad ottenere una progressione di carriera che presuppone il riconoscimento, ai fini dell'anzianità, anche dell'annualità 2013, la stessa annualità che la giurisprudenza di legittimità ha invece escluso possa essere utilmente invocata.
6 Per completezza, tenuto conto delle argomentazioni difensive svolte dai procuratori di parte ricorrente in sede di discussione, si aggiunga che questo
Tribunale ha già superato ulteriori questioni opportunamente osservando che: “in sede di discussione i procuratori del ricorrente hanno eccepito che, in forza dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, verrebbe violato il principio di proporzionalità previsto dalla normativa europea, giacché la misura afflittiva disposta, in questa sede contestata, si protrarrebbe oltre la misura del necessario. La doglianza, ad avviso del giudicante, non coglie nel segno se si considera che, come già sopra accennato, gli effetti economici dell'anzianità del
2013 possono comunque essere recuperati, per quanto tramite la contrattazione collettiva, il che rende la misura non necessariamente definitiva quanto agli effetti” (Trib. Milano, Sez. Lav., 4 giugno 2025, n. 2596).
Deve escludersi, infine, che – a fronte di una domanda limitata al riconoscimento dell'annualità ai soli fini economici e di progressione di carriera – possa darsi luogo a un riconoscimento dell'anno 2013 nei limiti delineati dalla Corte di cassazione.
*
Considerata la novità della questione proposta ed il recente intervento della Corte di cassazione, sopravvenuto in corso di giudizio, si ritiene che sussistano giustificate ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso. compensa, integralmente, le spese di lite tra le parti.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 17 luglio 2025.
Il Giudice del lavoro
IE NI
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