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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/11/2025, n. 2297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2297 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 27.11.2025 la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2372/2025
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Michelangelo Russo, Parte_1
con il quale elett.te domicilia come in atti Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. CP_1
IA PE, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C.,
parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto
premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento, nonché il riconoscimento dei benefici previsti dalla condizione di disabilità ex art. 3, co.3 l. 104/1992 a far data dalla domanda amministrativa del 4.8.2022. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto. Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda è infondata e va rigettata. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione nella versione antecedente al d.l. 117/2025: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
1 Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalle parti ricorrenti. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Nel merito l'opponente censura la consulenza tecnica del precedente giudizio sommario lamentando, in particolare, che il consulente d'ufficio sia incorso in un insufficiente approfondimento diagnostico, non avendo adeguatamente valutato l'incidenza delle patologie di cui è affetta sulla propria capacità funzionale. Tali asserzioni non sono condivisibili. L'esperta, dott.ssa , all'esito dell'accesso peritale del 15.1.2025 ha Per_1 riferito di un soggetto in buone condizioni generali di nutrizione e di sanguificazione, sufficientemente lucido, orientato nello spazio e verso le persone, nonché senza significativi deficit della memoria. Sulla base dei dati clinici e documentali ha diagnosticato all'istante: «segni clinici di cardiopatia sclerotico- ipertensiva in buon compenso emodinamico;
riferiti episodi comiziali prevalentemente notturni, non generalizzati in trattamento farmacologico in soggetto con sfumato decadimento cognitivo;
segni clinici di artrosi senza rilevante impegno funzionale» e ha concluso ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento dei benefici richiesti, benché le accertate patologie incidano sulla capacità funzionale dell'interessata nella misura del 100% ed integrano i requisiti per il riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 1, co. 1 l. 104/92. Con riguardo alle altre patologie di interesse valutativo, ha precisato che: «con riferimento a quelle che si evincono dalla documentazione sanitaria in atti, non trova riscontro nessuna rilevante ipoacusia posto che alla visita, percepiva normalmente la voce parlata alla comune distanza interlocutoria;
non ha rilevanza valutativa nel nostro ambito, invece il deficit visivo (visus corretto 4/10 in entrambi gli occhi) peraltro con riduzione, per quanto emerge dalla visita, riconducibile a cataratta e pertanto anche correggibile con un intervento oramai di routine». Tali osservazioni, caratterizzate da coerenza e logicità, non sono scalfite dalle contestazioni mosse dalla parte istante che, nella sostanza, si traducono in una mera richiesta di revisione del convincimento espresso dalla ctu, che non può da sola assumere rilievo al fine della decisione che ne occupa. Peraltro, avendo la presente controversia ad oggetto l'indennità di accompagnamento, vale osservare che la prestazione è riconosciuta a coloro i quali venga diagnosticata una condizione di non autosufficienza e, in particolare, a coloro per i quali sia stata accertata l'impossibilità di deambulare
2 senza l'aiuto di un accompagnatore e/o l'incapacità di compiere i principali atti di vita quotidiana in modo autonomo. Esclusa quest'ultima condizione, neppure può ritenersi integrata l'impossibilità di deambulare autonomamente atteso che non emergono infermità significative a carico dell'apparato osteoarticolare. Invero, la ctu ha chiarito che: «non vi è nessuna patologia che impedisca all'esaminata di deambulare autonomamente ed in sicurezza o di compiere, in autonomia ed in altrettanta sicurezza, i cambi posturali;
l'esaminanda non presenta limitazioni neuromotorie significative o comunque tali impedirle di accudire se stessa». Il giudizio del consulente d'ufficio è, del resto, conforme all'orientamento della Cassazione: «l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell' indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)» (Cass. n. 8557/2018). Quanto, poi, alla condizione di disabilità ex art. 3, co 3 l. 104\92 (avendo il ctu valutato la parte portatrice di handicap secondo il comma 1, art. 3 della legge N° 104/92), si precisa che nel riconoscimento del beneficio si tiene conto della difficoltà d'inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui una persona risulta affetta. La richiamata condizione non è integrata nel caso di specie atteso che il quadro patologico, così come emerge dalla relazione peritale, «non è in grado di ridurre l'autonomia personale al punto tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazionale», né la parte ha dedotto o allegato alcunché in merito.
3 Tutto ciò premesso, dunque, l'opposizione va rigettata. Spese irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Spese di c.t.u. a carico dell' come da separato decreto.
PQM
Il Tribunale:
- Rigetta il ricorso, dichiarando l'insussistenza del requisito sanitario richiesto per l'indennità di accompagnamento nonché quello per la condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 l.104/92;
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
- Spese di c.t.u. a carico dell' come da separato decreto.
Nola, 27.11.2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Fucci
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