Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2026, n. 8107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8107 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
Testo completo
08107 -26
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da:
LF GU IN OCCHIPINTI ALESSANDRINA NO AR NA LE NA RO
ha pronunciato la seguente
- Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
Sent. n. sez. 146/2026 PU - 27/01/2026 R.G.N. 36703/2025
sul ricorso proposto dal:
DA OR, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 24/04/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA NO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, LUCA SCIARRETTA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al diniego di applicazione di sanzioni sostitutive e per l'inammissibilità, nel resto, del ricorso;
letti la memoria proposta nell'interesse dell'imputato il 19 gennaio 2026; letta la memoria con allegata nota spese della parte civile;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata del 24 aprile 2025, la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione del GUP del Tribunale di Foggia in data 28 novembre 2024, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di IO RD per i delitti di lesioni aggravate e di porto abusivo di strumenti atti ad offendere.
2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'appello di Bari ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avvocato Nicola Saracino, affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta insussistenza della circostanza attenuante della provocazione di cui all'art. 62 n. 2) cod. pen. In particolare, il ricorrente lamenta la mancata valutazione da parte del provvedimento impugnato dello stato d'ira determinato nell'imputato dalle precedenti aggressioni subite ad opera delle persone offese IE e US OS, con conseguente eccesso colposo dei limiti imposti dalla necessità della reazione.
2.2. Con il secondo motivo, prospetta violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. 2.3. 3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen., con riferimento all'omessa valutazione e motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, formulata nell'atto di appello dal difensore munito di relativa procura speciale.
3. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, LUCA SCIARRETTA, ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al diniego di applicazione di sanzioni sostitutive e per l'inammissibilità, nel resto, del ricorso;
4. Con nota del 14 gennaio 2026, il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale.
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5. Il 21 gennaio 2026 il difensore di parte civile ha trasmesso una memoria con allegata nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alle censure proposte nel terzo motivo. Nel resto, l'impugnazione è inammissibile.
1. Il primo motivo è proposto fuori dei casi previsti dalla legge ed è, comunque, manifestamente infondato.
1.1. Mediante una formulazione della censura manifestamente esplicativa di dissenso, il ricorrente elabora una alternativa ricostruzione dei fatti, sulla quale richiede un improprio sindacato di questa Corte di legittimità. Per altro verso, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ribadito anche di recente ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo "stato d'ira", costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il "fatto ingiusto altrui"; b) il "fatto ingiusto altrui", che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale;
c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta» (Sez. 1, n. 19150 del 16/02/2023, Baldini, Rv. 284549-01). A fronte della molteplicità delle spinte emotive all'azione, molteplicità che spesso è presente nell'animo di chi reagisce alla condotta altrui, si rende, invero, necessario assumere un criterio per distinguere i casi in cui il fatto ingiusto sia solo occasione o pretesto per l'azione violenta dai casi in cui il medesimo fatto sia stato, invece, effettivamente la causa dello stato d'ira e della reazione violenta. A tal fine, si è rilevato che la sussistenza di un rapporto di adeguatezza o proporzionalità tra fatto ingiusto e reazione è significativo indicatore di una relazione di causalità psicologica. Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante della provocazione, pur nella forma c.d. per accumulo, si richiede, dunque, la prova dell'esistenza di un fattore scatenante che giustifichi l'esplosione, in relazione ed in occasione di un ultimo episodio, pur apparentemente minore, della carica di dolore o sofferenza che si affermi sedimentata nel tempo.
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1.2. Nel caso in esame, i giudici di merito hanno fatto buon governo dei principi richiamati. In primo luogo, il provvedimento impugnato ha correttamente evidenziato come i diversi procedimenti che vedono il ricorrente nella veste di persona offesa di precedenti condotte ascritte al OS siano ancora pendenti, di talche possono essere valutati unicamente quale prova dell'esistenza di un rapporto di conflittualità sussistente tra le parti;
è stato, inoltre, ritenuto come le precedenti condotte ascritte ai OS abbiano, in realtà, costituito un mero pretesto per l'azione violenta dell'imputato, e non già la causa determinante di una reazione, considerato che, da un lato, trattasi di condotte risalenti ad oltre tre settimane dai fatti oggetto del presente procedimento;
dall'altro, che l'azione aggressiva del ricorrente, per come ricostruita attraverso le prove acquisite, è stata preceduta dall'incursione, deliberata e mirata, dell'imputato sui luoghi teatro dei fatti, ed è stata, altresì, caratterizzata da estrema velocità di realizzazione. In conformità al ricordato insegnamento giurisprudenziale, la Corte di Appello ha, infine, evidenziato come la sproporzione tra il presunto fatto ingiusto e la (re)azione, pur non rappresentando un requisito dell'attenuante della provocazione, costituisce un significativo indicatore della richiesta relazione di causalità psicologica. Nel caso concreto, la presunta reazione del ricorrente è stata correttamente ritenuta non adeguata al prospettato fatto ingiusto subito, sia per le violente modalità di ferimento delle persone offese, sia per l'entità delle lesioni arrecate, come, peraltro, ammesso dallo stesso imputato nel corso dell'interrogatorio di garanzia.
2. Il secondo motivo è, del pari, manifestamente inconducente.
2.1. I giudici di merito hanno motivato la loro decisione evidenziando la gravità dei fatti commessi, caratterizzati da una azione particolarmente violenta e da un quadro lesivo di rilevante gravità; la condotta processuale dell'imputato volta alla negazione anche di dati di fatto evidenti;
gli ostacoli inizialmente frapposti all'assicurazione delle fonti di prova, costituite dalla roncola e dal telefono cellulare contenete la registrazione dell'aggressione. Trattasi di motivazione che non rivela profili di illogicità e che si pone pienamente in linea con gli insegnamenti di questa Corte di legittimità, che ha anche di recente ribadito, per un verso, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione
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della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato; per altro verso, che il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489).
3. Il terzo motivo è, invece, fondato.
3.1. Il provvedimento impugnato ha del tutto omesso di valutare e motivare in ordine alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, legittimamente formulata nell'atto di appello dal difensore, munito di relativa procura speciale. Nel solco della giurisprudenza più recente di legittimità, che "vede consolidarsi un fronte esegetico che esige un puntuale scrutinio delle condizioni per la sostituzione e un correlato, specifico onere motivazionale allorché si respinga la richiesta di applicazione, in luogo della pena detentiva, delle pene sostitutive di cui agli artt. 53 e segg. I. 689 del 1981", la sentenza citata ha completamente ignorato l'istanza difensiva, in tal guisa incorrendo nella denunciata violazione.
3.2. In riferimento ai parametri, richiamati attraverso il riferimento operato dall'art. 58 della 1. 689 del 1981 all'art. 133 del codice penale e posta al centro della valutazione la funzione rieducativa della pena sostitutiva, la sua idoneità special preventiva e la necessaria prognosi circa l'adeguamento del condannato alle prescrizioni, la giurisprudenza ha ritenuto rilevanti tutti i dati evincibili dal processo che possano orientare la decisione, proprio in ossequio alla ratio della riforma, che ha inteso anticipare la delibazione alla fase della cognizione, quale sede privilegiata di conoscenza del fatto commesso dall'imputato e delle caratteristiche comportamentali e personali di quest'ultimo. Tra i dati valorizzabili nello scrutinio ex art. 58 cit., dunque, possono essere valutate le caratteristiche del fatto sub iudice, la spinta che l'ha determinato e l'animus che ha caratterizzato l'azione, nonché la condotta antecedente e susseguente e, non da ultimi, i precedenti penali da cui l'imputato sia eventualmente gravato;
dati che il giudice può ritenere di integrare (cfr. Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381; Sez. 6, n. 43263 del 13/09/2023, Lo Monaco, Rv. 285358) nell'udienza di cui all'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., che pure costituisce una novità della riforma, nella quale il giudicante, anche al fine di <decidere sulla sostituzione della pena detentiva», oltre che ai fini della conformazione della sanzione, può acquisire tramite l'UEPE, ovvero la polizia giudiziaria, «tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di
vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato», anche vagliando eventuale documentazione prodotta dall'interessato. In definitiva, al giudice investito della scelta sulla sostituzione è rimessa una valutazione composita e necessariamente legata al caso concreto e alla personalità dell'imputato, secondo un ordine di priorità non predeterminato, bensì alla stregua della pregnanza dimostrativa circa l'inidoneità rieducativa, la non sterilizzazione del rischio di ricaduta, l'incapacità dell'imputato di osservare gli obblighi ed i limiti connessi alla sanzione.
3.3. E' stato, altresì, precisato come, dal punto di vista della motivazione, appaia necessario anche tenere indenne il tessuto argomentativo da profili di possibile contraddittorietà, che si insediano in motivazioni che commisurino la pena detentiva in termini particolarmente miti e, poi, in fase di vaglio sulla sostituzione, trascurino quegli stessi indicatori positivi che avevano già guidato la dosimetria sanzionatoria (Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210-01; Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006-01; Sez.
5. n. 15744 del 12/3/2025, n.m.). Va, invero, qui ribadito come, in tema di sanzioni sostitutive, il giudice chiamato a pronunciarsi ex art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 sia tenuto a valutare i criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen. sia ai fini della determinazione della pena da infliggere, sia, subito dopo, ai fini dell'individuazione della pena sostitutiva ex art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022, dovendo esservi tra i due giudizi continuità e non contraddittorietà e favorendosi l'applicazione di una delle sanzioni previste dall'art. 20-bis cod. pen. quanto minore risulti la pena in concreto inflitta rispetto ai limiti edittali.
4. La fondatezza del terzo motivo di ricorso impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari, che dovrà riesaminare la doglianze dell'imputato in tema di applicazione della richiesta pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con pieni poteri di cognizione sul punto, ma evitando di incorrere nuovamente nei vizi rilevati e fornendo in sentenza adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano e altri, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413). Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
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5. Non vi è luogo alla liquidazione delle spese in favore dalle parti civili, assistite dall'avv. Luigi Corsiero, che hanno depositato le conclusioni solo il 2 febbraio 2026 e, dunque, oltre il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'odierna udienza ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
6. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, D. Lgs. 196/2003, deve essere disposto che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di applicazione di pena sostitutiva con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per il giudizio. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Nulla per le spese delle parti civili.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2026
Il Consigliere estensore Alessandrina Tudino
Il Presidente Alfredo Guardiano
DEPOSITATO IN CANCELLERIA 02 MAR 2026 IL CANCELLIERE ESPERTO BR EL
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