Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Francesco Catanese Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3620 dell'anno 2024 V.G.
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1
C.F.: , ed ivi residente in [...]
Stretto 980/A, Compl. Altro Parnaso, Pal. B 2
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, ed ivi residente in [...]
980/A, Compl. Altro Parnaso, Pal. B 2, entrambi elettivamente domiciliati in Messina, via La Farina, n. 17, presso lo studio dell'avv. CAPIZZOTO ENRICO (C.F.: , C.F._3
pec: che li rappresenta e difende per procura in Email_1
atti; RICORRENTI
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 04/11/2024, i coniugi Parte_1
nato a [...] il [...] e
[...] CP_1
nata a [...] il [...], premesso che in data
[...]
29.06.2019 avevano contratto nel Comune di Messina matrimonio concordatario trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
175, parte 2, serie A, anno 2019; che dall'unione era nato a [...], in data [...], un figlio di nome;
che la Persona_1
prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c.; tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1) Le parti vivranno separate con reciproco rispetto, comunicandosi l'un l'altro cambi di residenza vista la presenza del figlio minore. 2) Il figlio minore, , sarà affidato Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la madre.
3) In conseguenza, la casa coniugale, di proprietà del dottor , Parte_1
sarà assegnata alla madre, quale domiciliataria del figlio minore. Il dottore avrà facoltà di utilizzare, unitamente alla moglie e previo Parte_1
avviso alla stessa anche tramite semplice messaggio, il garage di pertinenza della casa coniugale. 4) Il tempo di permanenza del minore presso il padre sarà concordato liberamente tra le parti, previo accordo settimanale, che tenga conto delle esigenze del figlio e di quelle lavorative di entrambi i genitori. Solo in caso di mancato accordo, le parti convengono sin d'ora che il figlio resti con il padre due pomeriggi non consecutivi a settimana
(dall'uscita dall'asilo fino alle 20,30) e a week end alternati, dal sabato all'uscita dell'asilo sino alla domenica sera, pernotto incluso. Nelle vacanze
2 estive, trascorrerà con il padre cinque giorni consecutivi nel mese di Per_1
luglio e cinque nel mese di agosto, da concordare tra le parti entro la fine del mese di maggio. La predetta disciplina potrà essere modificata quando il minore avrà compiuto cinque anni. Il minore trascorrerà la vigilia di
Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, alternandosi l'anno successivo. Stesso criterio sarà applicato per il Capodanno. Per le ulteriori festività civili e religiose varrà il criterio dell'alternanza annuale. I genitori trascorreranno il loro compleanno con il figlio, a prescindere dai giorni di visita. Il compleanno del figlio sarà festeggiato insieme a entrambi i genitori;
solo in caso di mancato accordo, festeggerà a pranzo con il Per_1
padre e a cena con la madre, alternandosi l'anno successivo. 5) A titolo di mantenimento del figlio minore, il padre corrisponderà alla madre domiciliataria la somma di € 650,00 entro giorno 5 di ogni mese, rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie del figlio, da indentificarsi secondo le Linee Guida del CNF (all.), saranno sostenute al
70% dal padre e al 30% dalla madre, ad eccezione della retta mensile dell'asilo privato e delle spese di tutte le attività ivi svolte da , anche Per_1
pomeridiane, che resteranno interamente a carico della madre. Resterà a carico del dottore il pagamento delle utenze e del Parte_1
condominio della casa coniugale. L'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre. 6) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere altro a che pretendere reciprocamente”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 09.12.2024. All' udienza del 08.01.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà
3 di non riconciliarsi ed il Giudice designato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; d'altronde, le considerazioni prima svolte sul rilievo che assume l'autonomia privata nella separazione consensuale rende, quantomeno in linea di principio e
4 fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle parti in caso di presentazione di un ricorso congiunto. Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge, né pregiudizievole per l'interesse della prole minorenne.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra nato a [...] il Parte_1
02/02/1976 e nata a [...] il Controparte_1
22/10/1983, alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo depositato il 04/11/2024 e trascritto in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio concordatario celebrato in data 29.06.2019 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 175, parte 2, serie A, anno 2019.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 14/01/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna CH, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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