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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/11/2025, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6010/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6010/2022, promossa da:
, c.f. Parte_1
, difesa dall'avv. MANO CLAUDIO Indirizzo Telematico ATTRICE P.IVA_1 contro
, c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
04/01/1964 difeso dall'avv. BERARDI DANIELE con domicilio in PIAZZALE CLODIO, 13 00195 CONVENUTO Pt_1
e nei confronti di
, c.f. , nata a [...] [...], Controparte_2 CodiceFiscale_2 Pt_1 residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliata ai fini della presente procedura in in via Giovanni Migliara n. 9, presso lo studio Pt_1 dell'avv. Emanuele Nunzi, C.F. (pec: CodiceFiscale_3
; e-mail: - fax Email_1 Email_2
n. 06.39030448), che la rappresenta e difende CONVENUTA
e di
, nato il [...] a [...]F. , residente in CP_3 Pt_1 C.F._4
Albano Laziale, Vicolo dell'Addadia, 7, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Catoni (c.f. ) del Foro di Velletri ed elettivamente domiciliato presso CodiceFiscale_5 il suo studio in Marino (00047) – Via Cesare Colizza, 58, CONVENUTO
OGGETTO: Cause relative alla validità o efficacia del contratto
CONCLUSIONI pagina 1 di 13 Le parti hanno concluso come segue.
Parte attrice: Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale Civile di Velletri contrariis reiectis: 1) in via principale, per le causali di cui in narrativa, accertare, ritenere e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto pubblico di compravendita stipulato addì 2 marzo 2021 dal Notaio Dott. rep. 26.764, Racc. 10.871, avente ad oggetto Persona_1
l'immobile sito nel comune di Albano Laziale, Vicolo dell'Abbadia 7, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Albano Laziale al foglio 26, particella 1068, subalterni 2 e 3 tra loro graffati al foglio 26, particella 1068, subalterno 14 e che il predetto immobile non è mai uscito dal patrimonio della convenuta signora e per l'effetto Controparte_2 dichiarare il suddetto atto pubblico di compravendita inesistente e/o nullo e/o inefficace;
2) in via subordinata, per le causali di cui in narrativa, sussistendo comunque tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., dichiarare l'inefficacia nei confronti di di del suddetto atto pubblico di Parte_1 Pt_1 compravendita, nella sua interezza o limitatamente alla quota di proprietà della signora con tutte le conseguenti statuizioni di legge;
ordinare in ogni caso la CP_2 trascrizione e l'annotamento presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari dell'emananda sentenza. Condannare i convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa.
Parte convenuta : in via preliminare insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori CP_1 come articolati nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. non ammessi, in subordine, riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta ed a tutte le precedenti memorie e deduzioni, da intendersi qui integralmente riprodotte e trascritte, precisa le conclusioni come meglio ivi rassegnate insistendo in via preliminare per la dichiarazione di estromissione e, in subordine e nel merito, nel rigetto della domanda attorea.
Parte convenuta Nel merito, stante l'assenza dei presupposti per l'accoglimento CP_3 dell'azione si simulazione e dell'azione revocatoria, rigettare le domande tutte ex adverso formulate per tutti i motivi esposti in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto Condannare le Assicurazioni di al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Pt_1 per lite temeraria da liquidarsi d'ufficio In ogni caso con condanna alle spese, competenze ed onorari di giudizio.
Parte convenuta preliminarmente insiste nell'ammissione dei capitoli di CP_2 prova non ammessi. In subordine, precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate in tutti i propri precedenti scritti difensivi ed in particolare nella propria comparsa di costituzione e memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., da intendersi qui integralmente riprodotte e trascritte, insistendo nel loro accoglimento (integrale rigetto della domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi ivi dedotti da intendersi integralmente riprodotti e trascritti.).
pagina 2 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. A fondamento della domanda, parte attrice ha premesso che, in data 16 maggio 2019, il signor , alla guida della vettura Opel Corsa targata DT 828 GX, Parte_2 di proprietà della madre, assicurata con Controparte_2 Controparte_4
(polizza 301.50.2077226), mentre percorreva la S.S. 207
[...]
Nettunense direzione Appia, all'altezza dell'intersezione stradale con via Amendola, invadeva l'opposto senso di marcia ed urtava il motociclo Kymco targato EKM 48524 condotto dal signor con a bordo, quale trasportato, il figlio CP_5 CP_6
i quali restavano infortunati;
in particolare, il giovane
[...] Controparte_6 riportava gravissimi danni, tra cui l'amputazione di una gamba. Il signor
[...]
si allontanava senza prestare i soccorsi e solo in data 18 maggio 2019 si recava Parte_2 presso il Commissariato di Polizia di Marino confessando l'accaduto; nell'occasione precisava che, all'epoca dei fatti, non era abilitato alla guida per non aver mai conseguito la patente. di ricevuta la richiesta di risarcimento Parte_1 Pt_1 danni per conto dei signori all'esito degli accertamenti istruttori, provvedeva a CP_6 liquidare la somma di € 2.500.000,00.
Richiamato l'art. 144 Codice Assicurazioni (“per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”), nonché l'art.
3.1 della condizioni di polizza (“L'assicurazione non è altresì operante: - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
…”…“nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, la compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dal citato articolo, fino alla concorrenza di euro 150.000,00”), ha sostenuto di essere creditrice della signora a titolo di rivalsa nei termini pattuiti. Controparte_2
Ciò premesso, ha aggiunto che la signora con atto del 2 marzo Controparte_2
2021 a rogito Notaio unitamene al marito , Persona_1 Controparte_1 comproprietario, alienava al signor l'immobile sito in Comune di Albano CP_3
Laziale (RM), Vicolo dell'Abbadia n. 7, al prezzo di € 290.000,00 così versato: € 3.000,00 in data 17 settembre 2020 a mezzo assegno postale all'ordine del signor;
€ 100.000,00 a mezzo assegno postale vidimato all'ordine del signor Controparte_1
; la residua somma di € 187.000,00 a mezzo mutuo bancario. Controparte_1
Ha sostenuto che l'atto dispositivo era stato simulato ed aveva compromesso le ragioni creditorie di con la consapevolezza di tale Parte_1 pregiudizio da parte dell'acquirente.
In particolare, ha dedotto che la signora disoccupata, in Controparte_2 conseguenza del suddetto atto dispositivo, non risultava titolare di nessun altro immobile pagina 3 di 13 e non aveva ricevuto corrispettivi per la cessione, incassati solo da;
Controparte_1 insieme al suo nucleo familiare, inoltre, abitava ancora nell'immobile venduto, avendo formalmente cambiato residenza solo dopo un anno, mentre il simulato acquirente, nonostante fosse apparentemente titolare del solo immobile acquistato, risultava abitare ancora in Albano Laziale alla via Capranica 13.
Quanto alla domanda svolta in via subordinata, ha sostenuto che anche la vendita degli immobili in comproprietà tra il debitore e terzi era suscettibile di revocazione, almeno nei limiti della quota di competenza del debitore. Assumeva dunque la ricorrenza del c.d. eventus damni, posto che la signora debitrice di Controparte_2 [...] di si era spogliata del suo unico bene e risultava disoccupata, né Parte_1 Pt_1 aveva percepito gli utili di sua competenza dalla compravendita, interamente versati in favore del signor . Sussisteva, infine, l'elemento soggettivo dell'azione CP_1 revocatoria, in ragione del rapporto temporale tra l'atto pregiudizievole e l'insorgenza del credito.
2. Si è costituito il signor , eccependo preliminarmente la propria carenza CP_1 di legittimazione passiva, posto che il giudizio aveva ad oggetto un contratto assicurativo stipulato dalla sig.ra e relativo ad un'autovettura intestata CP_2 unicamente alla medesima, per cui il diritto di rivalsa vantato dall'attrice riguardava solo quest'ultima. In subordine, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'istante, in difetto di un precedente giudizio accertativo e/o di condanna afferente al suddetto diritto di credito. Ad avviso del convenuto, infatti, la compagnia aveva liquidato il danno in modo arbitrario e senza coinvolgere la proprietaria del mezzo. Ha sostenuto, in particolare, che la compagnia di assicurazione avrebbe dovuto dimostrare: la non vessatoria della clausola di rivalsa, non essendo stata sottoscritta in modo specifico;
la sua applicabilità al caso di specie, trattandosi di circolazione prohibente domino; l'azionabilità del diritto di credito soggetto a prescrizione annuale;
la fondatezza sia sull'an debeatur che sul quantum del risarcimento offerto in via stragiudiziale ai danneggiati. In ulteriore subordine, ha sostenuto che non risultava provato che le parti avessero voluto concludere un contratto di compravendita inefficace;
in particolare, le parti contraenti non risultavano legate da alcun rapporto che potesse indurre anche solo il sospetto della simulazione. La vendita del bene immobile era stata effettuata secondo la valutazione ordinaria di mercato, e dunque al prezzo di € 290.000/00, di cui €. 157.000/00 versati in favore delle parti venditrici ed i restanti € 133.00/00 in favore dell'istituto mutuante che aveva iscritto ipoteca sull'immobile, ai fini dell'estinzione del precedente mutuo contratto dai venditori e ancora in essere al momento della vendita. Il prezzo di acquisto era stato interamente versato dall'acquirente, anzi il medesimo ha aveva sua volta contratto un mutuo per onorarlo. Il bene era stato immediatamente ceduto, sia come titolarità che come possesso, all'acquirente, mentre il solo cambio amministrativo di residenza si era perfezionato in un secondo momento. Ha sostenuto, infine, che l'alienazione del bene immobile nel comune di Albano Laziale, Vicolo dell'Abbadia 7 non era stata effettuata con lo scopo di pregiudicare il credito maturato pagina 4 di 13 da parte attrice, mancando il cd. consilium fraudis e la consapevolezza del terzo del pregiudizio arrecato alla compagnia, presunta creditrice.
3. Anche la signora si è costituita eccependo la carenza di un titolo di CP_2 credito legittimante l'attrice all'azione, mai accertato giudizialmente, e contestando la fondatezza della domanda. L'immobile era stato venduto al prezzo di mercato al sig.
non legato da alcun rapporto di parentela, amicizia e/o altro con la sig.ra CP_3 [...]
il sig. aveva anche contratto un mutuo ipotecario per l'acquisto ed aveva CP_2 CP_3 versato una parte del prezzo pattuito ai venditori mediante assegni circolari regolarmente incassati e l'altra parte direttamente al precedente istituto mutuante per l'estinzione del mutuo e la cancellazione della connessa ipoteca. Dopo la stipula, l'acquirente era stato immesso nel possesso ed i venditori si erano trasferiti altrove in casa di amici e parenti e, solo una volta definita la loro residenza, avevano ufficializzato il cambio di residenza. Ha anche sostenuto che l'alienazione del bene immobile nel comune di Albano Laziale, Vicolo dell'Abbadia 7, non era avvenuta allo scopo di pregiudicare il credito maturato da parte attrice né ricorreva il cd. consilium fraudis fra i venditori ed il compratore.
4. Si è costituito, infine, il signor che, al fine di sostenere l'infondatezza CP_3 della domanda di simulazione, ha esposto e documentato i seguenti fatti. A fine maggio del 2020, i suoi genitori, e decidevano di vendere Controparte_7 Persona_2
l'immobile di loro proprietà sito in Albano Laziale, Via Capranica, 13, per acquistare un immobile più grande e divisibile in due unità, ove potersi trasferire in modo che CP_3 potesse occuparne una parte insieme alla propria compagna e così rimanere
[...] accanto al fratello disabile, qualora fosse loro successo qualcosa. Tramite l'Agenzia DomusWeb di Albano Laziale ne individuavano uno in Via dei Nocchienti. In data 09.06.2020 i Sigg.ri e conferivano alla medesima agenzia incarico a CP_3 Per_2 vendere l'unità immobiliare di loro proprietà. L'acquisto dell'immobile di Via dei Nocchienti, tuttavia, non si perfezionava. Nell'agosto del 2020 la sig.ra
[...] veniva a sapere da una conoscente, tale , che in zona era in Per_2 Persona_3 vendita un immobile che aveva le caratteristiche che loro desideravano, e che tale vicina di casa dei venditori, avrebbe potuto metterli in contatto con loro. Persona_4
Con l'ausilio della detta la madre del convenuto entrava in Persona_4 CP_3 contatto con i sigg.ri e , i quali non avevano ancora Controparte_2 Controparte_1 conferito incarico per la vendita ad alcuna agenzia. La stessa unitamente al Per_2 figlio , visionava l'immobile di Vicolo dell'Abbadia, 7 e lo trovava CP_3 confacente alle proprie esigenze. Nel frattempo, già in data 21.07.2020, i sigg.ri e avevano accettato un'offerta per l'acquisto del proprio immobile sul Per_2 CP_3 quale residuava ancora una parte di mutuo da estinguere all'atto del rogito. La famiglia del pertanto, si rivolgeva ad un mediatore creditizio onde verificare la possibilità CP_3 di ottenere il mutuo che occorreva per coprire la differenza di prezzo tra il ricavato della vendita del proprio immobile ed il prezzo richiesto per l'acquisto dell'immobile di Vicolo dell'Abbadia, tale , conosciuto tramite l'agenzia che si stava Persona_5 occupando della vendita, che a sua volta individuava la BCC Colli Albani quale istituto pagina 5 di 13 mutuante. Per mandare avanti la pratica di mutuo, veniva sottoscritta una proposta di acquisto per l'immobile di Vicolo dell'Abbadia per il prezzo complessivo di €. 290.000,00, da versarsi, €. 3000,00, a titolo di caparra confirmatoria a mezzo assegno postale all'ordine di , incassato in data 17.09.2020; € 100.000,00 a Controparte_1 mezzo assegno postale all'ordine di;
la residua somma di €. Controparte_1
187.000,00 con l'intervento dell'Istituto mutuante. I signori e CP_1 CP_2 avevano la necessità di rogitare l'immobile di Vicolo dell'Abbadia prima della consegna, dunque mantenendone il possesso per un tempo determinato, non avendo altrimenti i fondi per procedere a loro volta con l'acquisto di un'altra abitazione. Pertanto, sottoscrivevano con il sig. , quale promissario acquirente, una CP_3 scrittura privata, predisposta anch'essa dal in forza della quale Persona_5 veniva fissata la data del rogito al 02.03.2021 e contestualmente differita la data di consegna al 31.05.2021. A questo punto il Sigg.ri con apposita scrittura Pt_3 Per_2 privata, differivano la data di stipula dell'immobile di Via Capranica, 13, in proposta fissata al 07.12.2020, al 31.01.21. In data 09.02.2021 con atto a rogito Notaio Per_6
n. rep. 13.030, n. racc.
8.669 i sigg.ri e
[...] Controparte_7 Persona_2 vendevano ai sigg.ri e l'unità immobiliare sita in CP_8 Controparte_9
Albano Laziale, Via Capranica 13 int. 2, al prezzo di €. 170.000,00, prevedendo il differimento della consegna al 31.5.21, dietro versamento di €. 225,00 al mese, regolarmente versato come da estratto conto postale n. 8756731 (sub doc. 7). In data 09.02.2021 i medesimi signori e ricevevano il bonifico dai loro CP_3 Per_2 acquirenti per saldo compravendita ed in data 02.03.2021, con atto a rogito Notaio n. rep. 26.764, n. racc. 10.871, il Sig. acquistava la proprietà Per_7 CP_3 dell'unità immobiliare sita in Albano Laziale, Vicolo dell'Abbadia, 7 dai sigg.ri e al prezzo di €. 290.000,00, di cui €. 3.000,00 versati in data CP_1 CP_2
17.09.2020 con assegno intestato a , €. 100.000,00, provento della Controparte_1 vendita dell'immobile di Via Capranica 33, a mezzo assegno postale circolare intestato a ed €. 187.000,00 con l'intervento della Banca di Credito Cooperativo Controparte_1 dei Colli Albani. Sempre in data 02.03.2021, infatti, l'acquirente e la sig.ra
[...]
quest'ultima nella qualità di mutuataria, il primo nella qualità di terzo Per_2 datore di ipoteca, sottoscrivevano con la BCC Colli Albani atto di mutuo a rogito Notaio n. rep. 26.765 e n. racc. 10872, mensilmente rimborsato come da estratto del c.c. n. Per_1
0002/011/361923 acceso presso la BCC Colli Albani intestato a e CP_3
Contestualmente il sottoscriveva anche un'assicurazione Persona_2 CP_3 sulla vita funzionale al mutuo.
Ha sostenuto, inoltre, che alcuna rilevanza rivestiva la circostanza che i pagamenti erano stati effettuati in favore del solo , come richiesto dai comproprietari di CP_1 fronte al Notaio ed alla Banca mutuante. Ha aggiunto che i sigg.ri e CP_1 CP_2 avevano abitato l'immobile di Vicolo dell'Abbadia sino al 31.05.2021, come da accordo sottoscritto e prodotto, in conseguenza del quale anche la famiglia del aveva CP_3 consegnato il proprio immobile ai propri acquirenti, come previsto nella compravendita, al 31.05.2021, pagando un canone mensile a titolo di corrispettivo. Nel giugno 2021, alla pagina 6 di 13 scadenza del termine previsto per la consegna, la famiglia del si era trasferita CP_3 nell'abitazione acquistata in Vicolo dell'Abbadia, 7, come da certificazione anagrafica allegata (docc. nn. 13 e 14), tant'è che ivi il convenuto aveva ricevuto l'atto di citazione.
Quanto alla domanda di revocazione svolta in via subordinata, ha sostenuto che nella fattispecie de qua, sarebbe stato necessario dimostrare la consapevolezza del CP_3 del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni della creditrice, presupposto di
[...] cui era stata del tutto omessa la prova, nonostante la specifica contestazione svolta in merito, sul rilievo che il non era parente dei non li CP_3 Parte_4 conosceva prima di essere messo in contatto con loro da e Persona_3 Per_4 ed aveva acquistato ad un prezzo superiore ai valori OMI relativi al primo
[...] trimestre 2021 per la medesima tipologia di immobile (ville e villini).
5. La causa, istruita mediante l'acquisizione della prova orale e attraverso produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione alla scadenza dei termini concessi per il deposito degli scritti conclusionali con ordinanza del 17.7.2025.
*****
6. La domanda di simulazione è infondata per le seguenti assorbenti considerazioni.
6.1 Giova premettere che la fattispecie della simulazione, ove, come nel caso concreto, sia dedotta in via principale, integra un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto, motivo per cui l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto , anch'egli parte del contratto impugnato, va disattesa. CP_1
6.2 Del pari va disattesa l'eccepita carenza di legittimazione attiva della compagnia di assicurazione, argomentata sul rilievo che il diritto credito, a tutela del quale è stata promossa l'odierna azione, non abbia ancora trovato conforto in un accertamento giudiziale. Ed invero, il creditore del simulato alienante ha la legittimazione a far dichiarare la simulazione dell'atto, pur se il credito sia contestato e non sia stato accertato con una sentenza definitiva e/o esecutiva. Il creditore, in sostanza, in quanto danneggiato dall'atto, ha interesse a farne accertare la simulazione;
come nell'azione revocatoria ordinaria, così nel caso dell'azione di simulazione, dunque, può senz'altro far valere la natura assolutamente simulata di un atto di vendita del simulato alienante, suo debitore, ferma restando, ovviamente, la possibilità di agire, poi, in via esecutiva sul bene così recuperato al patrimonio del simulato alienante solo se e quando avrà un titolo esecutivo per farlo, laddove, in caso contrario, la sentenza dichiarativa della simulazione (così come la sentenza di revoca) sarà inutile (Cass. n. 23201/2025).
6.3 Venendo alla valutazione della fondatezza della domanda, si osserva che, ove, come nel caso di specie, l'azione di simulazione, proposta dal creditore di una delle parti di una compravendita immobiliare, si fondi su elementi presuntivi che, ad avviso dell'attrice, indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere pagina 7 di 13 di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto;
tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce in simulazione è terzo rispetto ai contraenti (Cass. n. 18347/2024).
Nel caso de quo, parte attrice ha desunto il carattere simulato della vendita dai seguenti elementi: la signora non aveva ricevuto corrispettivi per la Controparte_2 suddetta vendita immobiliare ed aveva seguitato ad abitare l'immobile ceduto, avendo formalmente cambiato residenza, solo dopo un anno, mentre l'apparente acquirente aveva seguitato ad abitare nella precedente abitazione in Albano Laziale alla via Capranica 13.
A fronte di tali deduzioni, l'acquirente del bene, signor , ha dato CP_3 prova del pagamento dell'intero prezzo pattuito: €. 3.000,00 versati in data 17.09.2020 con assegno intestato a e dal medesimo incassato il 12.2.21 con valuta Controparte_1 del 17.1.21, come da estratto conto sub doc. 9; €. 100.000,00 versati a mezzo assegno postale circolare intestato a e dal medesimo incassato (docc. 7 e 9); €. Controparte_1
187.000,00 tramite mutuo erogato dalla Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani, sottoscritto in data 02.03.2021 dall'acquirente e dalla sig.ra Persona_2 quest'ultima nella qualità di mutuataria, il primo nella qualità di terzo datore di ipoteca, a rogito Notaio n. rep. 26.765 e n. racc. 10872 (doc. 10), mensilmente rimborsato Per_1 come da estratto del c.c. n. 0002/011/361923 acceso presso la BCC Colli Albani, intestato a e (doc. 12). CP_3 Persona_2
Solo con la memoria conclusionale la parte attrice ha contestato che “come risulta dall'estratto conto depositato dal signor con la costituzione sub doc. 7 pagina 6, CP_3
l'assegno postale vidimato n. 0657317971 di € 100.000,00 del 01.03.2021 (giorno prima della compravendita) richiamato anche in sede di rogito, risulta riaccreditato sul medesimo conto il 03.03.2021, giorno seguente al rogito (pagina 7 documento sopra citato);”. Nella propria memoria di replica il convenuto oltre ad eccepire la CP_3 tardività del rilievo, ha evidenziato che “Dalla semplice visione del documento 7, si evince, come rileva controparte, che l'assegno emesso il 01.03.2021 con il numero indicato nel rogito è rientrato il 03.03.2021 nel c.c. intestato ai genitori di , CP_3
e (che avevano la provvista necessaria per il Persona_2 Controparte_7 pagamento dal momento che avevano precedentemente incassato il prezzo della vendita del proprio immobile), ma anche che nella medesima data del 03.03.2021 è nuovamente uscito con un numero progressivo successivo 0657317972. E che detto assegno abbia sostituito il precedente in favore del è stato puntualmente provato con il CP_1 deposito del doc. n. 9, che è la matrice dell'assegno n. 0657317972 con indicato beneficiario e con causale acquisto immobile. Evidentemente Controparte_1
l'assegno 0657317971 conteneva un errore che non ne ha permesso l'incasso ed è stato sostituito immediatamente con l'assegno n. 0657317971 Quindi si vede già dal documento 7, che la stessa parte avversa richiama nel tentativo di dare fondamento alla pagina 8 di 13 propria difesa, che se è vero che il 03.03.2021 veniva rimborsato l'importo di €. 100.000,00 è altrettanto vero che contestualmente veniva emesso altro assegno di pari importo – intestato a come provato con il doc.
9. Quindi non vi è dubbio CP_1 alcuno che i 100.000,00 euro siano stati incassati dal convenuto , coniuge CP_1 della in regime di comunione legale dei beni.” CP_2
La circostanza trova supporto nel citato documento n. 7 e, pertanto, deve concludersi per ritenere provato il versamento del corrispettivo della vendita impugnata da parte dell'acquirente . CP_3
Va aggiunto che anche gli altri elementi presuntivi dedotti dalla parte attrice sono stati smentiti dai risultati dell'istruttoria. Entrambe le parti del contratto impugnato, infatti, hanno cambiato la propria residenza, non solo formalmente, come attestato dai certificati acquisiti, ma anche in via di fatto. In particolare, l'acquirente si è CP_3 trasferito presso l'immobile sito in Comune di Albano Laziale (RM), Vicolo dell'Abbadia n. 7 acquistato con l'atto impugnato, mentre i signori e CP_1 [...] hanno lasciato tale indirizzo;
prova ne sia, oltre ai menzionati certificati di CP_2 residenza, l'esito delle notifiche dell'odierno atto di citazione nei confronti dei convenuti, indirizzate, appunto, nei nuovi indirizzi di residenza (docc. nn. 14 e 17 fascicolo e relate e cartoline di ricevimento depositate dalla parte attrice), ma CP_3 soprattutto rileva la prova orale acquisita, tra gli altri, dal signor , Testimone_1 non legato da vincoli di parentela o affinità con le parti in causa, ma comunque al corrente dei fatti in quanto residente nella zona, il quale ha confermato che, intorno a maggio 2021, i sigg.ri – lasciavano l'abitazione di Vicolo CP_1 CP_2 dell'Abbadia, mentre e la compagna si trasferivano al CP_3 Controparte_10 piano inferiore dell'abitazione di Vicolo dell'Abbadia, 7, ed i Sigg.ri , Controparte_7
e al piano superiore del medesimo immobile. Persona_8 Persona_9
La circostanza, poi, che gli assegni emessi a parziale copertura del prezzo e, segnatamente, per l'importo di euro 103.000,00, siano stati intestati al solo signor
, non smentisce la prova del versamento dell'intero prezzo pattuito da parte CP_1 dell'acquirente CP_3
La domanda di simulazione è dunque infondata e va respinta.
7. Anche la domanda di revocazione è infondata, per le considerazioni che seguono.
7.1 In via preliminare, vanno disattese, anche in relazione a tale azione, le eccezioni di difetto di legittimazione passiva ed attiva svolte dai convenuti e CP_1 già esaminate per la domanda di simulazione. CP_2
Ed invero, anche l'azione revocatoria ordinaria integra un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto impugnato. Parimenti, quanto alla legittimazione dell'odierna attrice, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del pagina 9 di 13 fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali (Cass. n. 28141/23).
7.2 Venendo all'esame della fondatezza dell'azione, va premesso che, nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito (Cass. n. n. 11121 del 10/06/2020).
Nella specie, peraltro, trattandosi di un credito da rivalsa, la relativa insorgenza risale tipicamente al momento del pagamento, avvenuto, come da documentazione allegata all'atto di citazione, dopo la stipula del contratto atto impugnato: quest'ultimo è stato rogato il 2 marzo 2021, mentre il pagamento è avvenuto il 19 gennaio 2022. Ad ogni modo, dovendo far riferimento alla data dell'illecito da cui ha tratto origine il pagamento e la conseguente insorgenza del diritto di rivalsa da parte della compagnia di assicurazioni attrice, avvenuto il 16 maggio 2019, l'atto impugnato risulta successivo al sorgere del credito, sicché, per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, è necessaria la prova della consapevolezza del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, la quale può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di rapporti di convivenza extramatrimoniale tra il debitore e il terzo tali da rendere estremamente inverosimile che quest'ultimo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. n. 10928/2020).
Venendo al caso de quo, l'unico elemento presuntivo che adduce l'attrice per sostenere in capo al terzo acquirente lo stato soggettivo necessario a fondare l'azione è stato indicato nel fatto che al medesimo in sede di stipula è stato chiesto di versare parte del corrispettivo pattuito e, segnatamente, l'importo di euro 103.000,00, in assegni intestati al solo signor . A tale elemento affianca, in sede di memoria CP_1 conclusionale, anche la circostanza che il grave incidente causato dal figlio dei signori
/ aveva avuto notevole risonanza mediatica e che la signora CP_1 CP_2 Per_4
che aveva messo in contatto le parti contraenti, sicuramente era a conoscenza del
[...] triste evento.
La richiesta dei venditori – a che l'acquirente versasse parte CP_1 CP_2 dell'importo pattuito quale corrispettivo della vendita, con assegni intestati al solo
, invero, è circostanza poco significativa al fine di dimostrare la ricorrenza CP_1 dell'elemento soggettivo in esame in capo al , posto che di per sé non CP_3 implica necessariamente che l'altro venditore, peraltro coniuge in comunione dei beni col primo, sia indebitato, ben potendo giustificarsi per altre ragioni.
Al più la circostanza potrebbe rappresentare un mero indizio, che solo unitamente ad altri avrebbe potuto generare, ove nell'insieme gravi, precisi e concordanti,
pagina 10 di 13 quell'inferenza tale da far presumere che l'acquirente sapesse che l'atto dispositivo avrebbe potuto determinare un pregiudizio per le ragioni dei creditori. Invece, nella specie, tale circostanza risulta l'unica dedotta. Ed invero, le altre circostanze citate dall'attrice nello scritto conclusivo a conforto dell'invocata presunzione non rivestono alcun valore probatorio nemmeno indiziario.
In particolare, la rilevanza mediatica dell'incidente causato dal figlio dei signori
/ troverebbe conferma, stando a quanto sostenuto dall'attrice, nel CP_1 CP_2 fatto che il signor , coinvolto nello stesso, dopo aver appreso da un Parte_2 quotidiano locale delle gravi conseguenze derivate dal sinistro, si sia determinato a confessare alle forze dell'ordine il suo coinvolgimento (vedi il verbale di sommarie informazioni rilasciate dal suddetto sub doc 3 allegato all'atto di citazione). Il riferimento è dunque ad un solo quotidiano locale uscito il giorno successivo all'evento, sicuramente non sfuggito a chi nell'evento era direttamente coinvolto, ma che non necessariamente dimostra quel risalto mediatico dal quale la compagnia di assicurazione vorrebbe trarre, a distanza di circa due anni, la consapevolezza, in capo all'acquirente del bene, del pregiudizio che la compravendita avrebbe arrecato alle ragioni creditorie della compagnia di assicurazione della signora proprietaria dell'auto, ma che CP_2 nemmeno era alla guida del veicolo in occasione del sinistro.
Quanto all'intermediazione svolta dalla signora alcuna prova è Persona_4 stata offerta sul fatto che quest'ultima fosse a conoscenza del sinistro e, comunque, dei fatti che oggi fondano, secondo l'attrice, il proprio diritto di rivalsa nei confronti della signora CP_2
Del resto, quand'anche si volesse ammettere che il tragico evento che ha coinvolto il figlio dei signori – abbia avuto una risonanza mediatica tale da CP_1 CP_2 potersi presumere che ne avessero avuto conoscenza anche le parti della compravendita impugnata, la circostanza non sarebbe comunque idonea a far presumere in capo al signor la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie derivato CP_3 dall'atto, in quanto l'evento ha riguardato il figlio dei signori e Parte_5 nulla è stato dedotto circa la conoscenza o conoscibilità, in capo al medesimo CP_3
del fatto che l'auto condotta nell'occasione dal signor era
[...] Parte_2 intestata alla sola madre di quest'ultimo, signora CP_2
In conclusione, l'istruttoria svolta ha restituito un quadro probatorio scevro da elementi di sospetto tali da ingenerare nell'acquirente anche solo il dubbio CP_3 che l'atto potesse arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie dell'attrice; i testimoni escussi, infatti, hanno confermato le vicende narrate dal medesimo convenuto, come sopra dettagliatamente riepilogate e comunque attestate dalla documentazione prodotta, le quali offrono una rappresentazione dello scenario che ha preceduto ed accompagnato la vendita del tutto scollegato al grave sinistro che ha coinvolto il figlio dei convenuti. Emerge, in particolare, come le parti siano state messe in contatto tra loro in modo del tutto casuale. La teste ha infatti riferito che ad agosto 2020 aveva Testimone_2 incontrato la sig.ra presso il Bar Centrale di Cecchina, la quale le Persona_2 pagina 11 di 13 aveva rappresentato, tra l'altro, che stava cercando in zona un immobile divisibile in due unità immobiliari, o comunque due immobili contigui, e che la signora avendo Per_4 ascoltato la conversazione, si era intromessa “dicendo che forse sapeva qualcosa circa persone che vendevano”, motivo per cui si erano scambiate i numeri di telefono.
8. La domanda attorea va dunque respinta con condanna alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti, da liquidarsi in dispositivo secondo i valori medi di liquidazione dello scaglione corrispondente al valore della controversia come dichiarato in citazione (euro 150.000,00).
8.1 Risulta, inoltre, che l'attrice abbia agito temerariamente, avendo basato le proprie pretese sulla dedotta perdurante occupazione dell'immobile compravenduto da parte dei signori – nonostante avesse avuto modo di verificare il CP_1 CP_2 contrario in occasione delle indagini effettuate al fine di notificare l'atto di citazione. Ed invero, come sopra rilevato, l'atto di citazione è stato notificato al convenuto CP_3 proprio presso l'immobile acquistato con l'atto impugnato, mentre la
[...] notificazione dell'atto di citazione agli altri convenuti si è perfezionata presso indirizzi differenti.
Tuttavia, non si può accogliere la domanda del convenuto ex art. 96 comma CP_3
1 cpc, in difetto di specifica allegazione e prova dei danni subiti. La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (Cass. n. 15175/2023), mentre, nella specie, non risulta alcuna specifica allegazione al riguardo.
Ciò non osta, peraltro, alla condanna dell'attrice ai sensi del terzo comma della medesima norma. A tal fine l'importo va determinato, in applicazione delle tabelle redatte dal Tribunale di Milano, in misura pari al 50% di quanto liquidato a titolo di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta integralmente la domanda attorea;
- Condanna a rifondere i Parte_1 convenuti delle spese di lite che liquida per ciascun convenuto in euro 14.103,00 oltre spese forf iva e cpa;
- Condanna altresì Parte_1
a versare a ciascun convenuto, ex art. 96 comma 3 cpc, l'ulteriore
[...] importo di euro 7.051,5.
pagina 12 di 13 Velletri, 07/11/2025
Il Giudice
dott. Francesca Aratari
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6010/2022, promossa da:
, c.f. Parte_1
, difesa dall'avv. MANO CLAUDIO Indirizzo Telematico ATTRICE P.IVA_1 contro
, c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
04/01/1964 difeso dall'avv. BERARDI DANIELE con domicilio in PIAZZALE CLODIO, 13 00195 CONVENUTO Pt_1
e nei confronti di
, c.f. , nata a [...] [...], Controparte_2 CodiceFiscale_2 Pt_1 residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliata ai fini della presente procedura in in via Giovanni Migliara n. 9, presso lo studio Pt_1 dell'avv. Emanuele Nunzi, C.F. (pec: CodiceFiscale_3
; e-mail: - fax Email_1 Email_2
n. 06.39030448), che la rappresenta e difende CONVENUTA
e di
, nato il [...] a [...]F. , residente in CP_3 Pt_1 C.F._4
Albano Laziale, Vicolo dell'Addadia, 7, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Catoni (c.f. ) del Foro di Velletri ed elettivamente domiciliato presso CodiceFiscale_5 il suo studio in Marino (00047) – Via Cesare Colizza, 58, CONVENUTO
OGGETTO: Cause relative alla validità o efficacia del contratto
CONCLUSIONI pagina 1 di 13 Le parti hanno concluso come segue.
Parte attrice: Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale Civile di Velletri contrariis reiectis: 1) in via principale, per le causali di cui in narrativa, accertare, ritenere e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto pubblico di compravendita stipulato addì 2 marzo 2021 dal Notaio Dott. rep. 26.764, Racc. 10.871, avente ad oggetto Persona_1
l'immobile sito nel comune di Albano Laziale, Vicolo dell'Abbadia 7, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Albano Laziale al foglio 26, particella 1068, subalterni 2 e 3 tra loro graffati al foglio 26, particella 1068, subalterno 14 e che il predetto immobile non è mai uscito dal patrimonio della convenuta signora e per l'effetto Controparte_2 dichiarare il suddetto atto pubblico di compravendita inesistente e/o nullo e/o inefficace;
2) in via subordinata, per le causali di cui in narrativa, sussistendo comunque tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., dichiarare l'inefficacia nei confronti di di del suddetto atto pubblico di Parte_1 Pt_1 compravendita, nella sua interezza o limitatamente alla quota di proprietà della signora con tutte le conseguenti statuizioni di legge;
ordinare in ogni caso la CP_2 trascrizione e l'annotamento presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari dell'emananda sentenza. Condannare i convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa.
Parte convenuta : in via preliminare insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori CP_1 come articolati nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. non ammessi, in subordine, riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta ed a tutte le precedenti memorie e deduzioni, da intendersi qui integralmente riprodotte e trascritte, precisa le conclusioni come meglio ivi rassegnate insistendo in via preliminare per la dichiarazione di estromissione e, in subordine e nel merito, nel rigetto della domanda attorea.
Parte convenuta Nel merito, stante l'assenza dei presupposti per l'accoglimento CP_3 dell'azione si simulazione e dell'azione revocatoria, rigettare le domande tutte ex adverso formulate per tutti i motivi esposti in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto Condannare le Assicurazioni di al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Pt_1 per lite temeraria da liquidarsi d'ufficio In ogni caso con condanna alle spese, competenze ed onorari di giudizio.
Parte convenuta preliminarmente insiste nell'ammissione dei capitoli di CP_2 prova non ammessi. In subordine, precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate in tutti i propri precedenti scritti difensivi ed in particolare nella propria comparsa di costituzione e memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., da intendersi qui integralmente riprodotte e trascritte, insistendo nel loro accoglimento (integrale rigetto della domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi ivi dedotti da intendersi integralmente riprodotti e trascritti.).
pagina 2 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. A fondamento della domanda, parte attrice ha premesso che, in data 16 maggio 2019, il signor , alla guida della vettura Opel Corsa targata DT 828 GX, Parte_2 di proprietà della madre, assicurata con Controparte_2 Controparte_4
(polizza 301.50.2077226), mentre percorreva la S.S. 207
[...]
Nettunense direzione Appia, all'altezza dell'intersezione stradale con via Amendola, invadeva l'opposto senso di marcia ed urtava il motociclo Kymco targato EKM 48524 condotto dal signor con a bordo, quale trasportato, il figlio CP_5 CP_6
i quali restavano infortunati;
in particolare, il giovane
[...] Controparte_6 riportava gravissimi danni, tra cui l'amputazione di una gamba. Il signor
[...]
si allontanava senza prestare i soccorsi e solo in data 18 maggio 2019 si recava Parte_2 presso il Commissariato di Polizia di Marino confessando l'accaduto; nell'occasione precisava che, all'epoca dei fatti, non era abilitato alla guida per non aver mai conseguito la patente. di ricevuta la richiesta di risarcimento Parte_1 Pt_1 danni per conto dei signori all'esito degli accertamenti istruttori, provvedeva a CP_6 liquidare la somma di € 2.500.000,00.
Richiamato l'art. 144 Codice Assicurazioni (“per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”), nonché l'art.
3.1 della condizioni di polizza (“L'assicurazione non è altresì operante: - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
…”…“nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, la compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dal citato articolo, fino alla concorrenza di euro 150.000,00”), ha sostenuto di essere creditrice della signora a titolo di rivalsa nei termini pattuiti. Controparte_2
Ciò premesso, ha aggiunto che la signora con atto del 2 marzo Controparte_2
2021 a rogito Notaio unitamene al marito , Persona_1 Controparte_1 comproprietario, alienava al signor l'immobile sito in Comune di Albano CP_3
Laziale (RM), Vicolo dell'Abbadia n. 7, al prezzo di € 290.000,00 così versato: € 3.000,00 in data 17 settembre 2020 a mezzo assegno postale all'ordine del signor;
€ 100.000,00 a mezzo assegno postale vidimato all'ordine del signor Controparte_1
; la residua somma di € 187.000,00 a mezzo mutuo bancario. Controparte_1
Ha sostenuto che l'atto dispositivo era stato simulato ed aveva compromesso le ragioni creditorie di con la consapevolezza di tale Parte_1 pregiudizio da parte dell'acquirente.
In particolare, ha dedotto che la signora disoccupata, in Controparte_2 conseguenza del suddetto atto dispositivo, non risultava titolare di nessun altro immobile pagina 3 di 13 e non aveva ricevuto corrispettivi per la cessione, incassati solo da;
Controparte_1 insieme al suo nucleo familiare, inoltre, abitava ancora nell'immobile venduto, avendo formalmente cambiato residenza solo dopo un anno, mentre il simulato acquirente, nonostante fosse apparentemente titolare del solo immobile acquistato, risultava abitare ancora in Albano Laziale alla via Capranica 13.
Quanto alla domanda svolta in via subordinata, ha sostenuto che anche la vendita degli immobili in comproprietà tra il debitore e terzi era suscettibile di revocazione, almeno nei limiti della quota di competenza del debitore. Assumeva dunque la ricorrenza del c.d. eventus damni, posto che la signora debitrice di Controparte_2 [...] di si era spogliata del suo unico bene e risultava disoccupata, né Parte_1 Pt_1 aveva percepito gli utili di sua competenza dalla compravendita, interamente versati in favore del signor . Sussisteva, infine, l'elemento soggettivo dell'azione CP_1 revocatoria, in ragione del rapporto temporale tra l'atto pregiudizievole e l'insorgenza del credito.
2. Si è costituito il signor , eccependo preliminarmente la propria carenza CP_1 di legittimazione passiva, posto che il giudizio aveva ad oggetto un contratto assicurativo stipulato dalla sig.ra e relativo ad un'autovettura intestata CP_2 unicamente alla medesima, per cui il diritto di rivalsa vantato dall'attrice riguardava solo quest'ultima. In subordine, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'istante, in difetto di un precedente giudizio accertativo e/o di condanna afferente al suddetto diritto di credito. Ad avviso del convenuto, infatti, la compagnia aveva liquidato il danno in modo arbitrario e senza coinvolgere la proprietaria del mezzo. Ha sostenuto, in particolare, che la compagnia di assicurazione avrebbe dovuto dimostrare: la non vessatoria della clausola di rivalsa, non essendo stata sottoscritta in modo specifico;
la sua applicabilità al caso di specie, trattandosi di circolazione prohibente domino; l'azionabilità del diritto di credito soggetto a prescrizione annuale;
la fondatezza sia sull'an debeatur che sul quantum del risarcimento offerto in via stragiudiziale ai danneggiati. In ulteriore subordine, ha sostenuto che non risultava provato che le parti avessero voluto concludere un contratto di compravendita inefficace;
in particolare, le parti contraenti non risultavano legate da alcun rapporto che potesse indurre anche solo il sospetto della simulazione. La vendita del bene immobile era stata effettuata secondo la valutazione ordinaria di mercato, e dunque al prezzo di € 290.000/00, di cui €. 157.000/00 versati in favore delle parti venditrici ed i restanti € 133.00/00 in favore dell'istituto mutuante che aveva iscritto ipoteca sull'immobile, ai fini dell'estinzione del precedente mutuo contratto dai venditori e ancora in essere al momento della vendita. Il prezzo di acquisto era stato interamente versato dall'acquirente, anzi il medesimo ha aveva sua volta contratto un mutuo per onorarlo. Il bene era stato immediatamente ceduto, sia come titolarità che come possesso, all'acquirente, mentre il solo cambio amministrativo di residenza si era perfezionato in un secondo momento. Ha sostenuto, infine, che l'alienazione del bene immobile nel comune di Albano Laziale, Vicolo dell'Abbadia 7 non era stata effettuata con lo scopo di pregiudicare il credito maturato pagina 4 di 13 da parte attrice, mancando il cd. consilium fraudis e la consapevolezza del terzo del pregiudizio arrecato alla compagnia, presunta creditrice.
3. Anche la signora si è costituita eccependo la carenza di un titolo di CP_2 credito legittimante l'attrice all'azione, mai accertato giudizialmente, e contestando la fondatezza della domanda. L'immobile era stato venduto al prezzo di mercato al sig.
non legato da alcun rapporto di parentela, amicizia e/o altro con la sig.ra CP_3 [...]
il sig. aveva anche contratto un mutuo ipotecario per l'acquisto ed aveva CP_2 CP_3 versato una parte del prezzo pattuito ai venditori mediante assegni circolari regolarmente incassati e l'altra parte direttamente al precedente istituto mutuante per l'estinzione del mutuo e la cancellazione della connessa ipoteca. Dopo la stipula, l'acquirente era stato immesso nel possesso ed i venditori si erano trasferiti altrove in casa di amici e parenti e, solo una volta definita la loro residenza, avevano ufficializzato il cambio di residenza. Ha anche sostenuto che l'alienazione del bene immobile nel comune di Albano Laziale, Vicolo dell'Abbadia 7, non era avvenuta allo scopo di pregiudicare il credito maturato da parte attrice né ricorreva il cd. consilium fraudis fra i venditori ed il compratore.
4. Si è costituito, infine, il signor che, al fine di sostenere l'infondatezza CP_3 della domanda di simulazione, ha esposto e documentato i seguenti fatti. A fine maggio del 2020, i suoi genitori, e decidevano di vendere Controparte_7 Persona_2
l'immobile di loro proprietà sito in Albano Laziale, Via Capranica, 13, per acquistare un immobile più grande e divisibile in due unità, ove potersi trasferire in modo che CP_3 potesse occuparne una parte insieme alla propria compagna e così rimanere
[...] accanto al fratello disabile, qualora fosse loro successo qualcosa. Tramite l'Agenzia DomusWeb di Albano Laziale ne individuavano uno in Via dei Nocchienti. In data 09.06.2020 i Sigg.ri e conferivano alla medesima agenzia incarico a CP_3 Per_2 vendere l'unità immobiliare di loro proprietà. L'acquisto dell'immobile di Via dei Nocchienti, tuttavia, non si perfezionava. Nell'agosto del 2020 la sig.ra
[...] veniva a sapere da una conoscente, tale , che in zona era in Per_2 Persona_3 vendita un immobile che aveva le caratteristiche che loro desideravano, e che tale vicina di casa dei venditori, avrebbe potuto metterli in contatto con loro. Persona_4
Con l'ausilio della detta la madre del convenuto entrava in Persona_4 CP_3 contatto con i sigg.ri e , i quali non avevano ancora Controparte_2 Controparte_1 conferito incarico per la vendita ad alcuna agenzia. La stessa unitamente al Per_2 figlio , visionava l'immobile di Vicolo dell'Abbadia, 7 e lo trovava CP_3 confacente alle proprie esigenze. Nel frattempo, già in data 21.07.2020, i sigg.ri e avevano accettato un'offerta per l'acquisto del proprio immobile sul Per_2 CP_3 quale residuava ancora una parte di mutuo da estinguere all'atto del rogito. La famiglia del pertanto, si rivolgeva ad un mediatore creditizio onde verificare la possibilità CP_3 di ottenere il mutuo che occorreva per coprire la differenza di prezzo tra il ricavato della vendita del proprio immobile ed il prezzo richiesto per l'acquisto dell'immobile di Vicolo dell'Abbadia, tale , conosciuto tramite l'agenzia che si stava Persona_5 occupando della vendita, che a sua volta individuava la BCC Colli Albani quale istituto pagina 5 di 13 mutuante. Per mandare avanti la pratica di mutuo, veniva sottoscritta una proposta di acquisto per l'immobile di Vicolo dell'Abbadia per il prezzo complessivo di €. 290.000,00, da versarsi, €. 3000,00, a titolo di caparra confirmatoria a mezzo assegno postale all'ordine di , incassato in data 17.09.2020; € 100.000,00 a Controparte_1 mezzo assegno postale all'ordine di;
la residua somma di €. Controparte_1
187.000,00 con l'intervento dell'Istituto mutuante. I signori e CP_1 CP_2 avevano la necessità di rogitare l'immobile di Vicolo dell'Abbadia prima della consegna, dunque mantenendone il possesso per un tempo determinato, non avendo altrimenti i fondi per procedere a loro volta con l'acquisto di un'altra abitazione. Pertanto, sottoscrivevano con il sig. , quale promissario acquirente, una CP_3 scrittura privata, predisposta anch'essa dal in forza della quale Persona_5 veniva fissata la data del rogito al 02.03.2021 e contestualmente differita la data di consegna al 31.05.2021. A questo punto il Sigg.ri con apposita scrittura Pt_3 Per_2 privata, differivano la data di stipula dell'immobile di Via Capranica, 13, in proposta fissata al 07.12.2020, al 31.01.21. In data 09.02.2021 con atto a rogito Notaio Per_6
n. rep. 13.030, n. racc.
8.669 i sigg.ri e
[...] Controparte_7 Persona_2 vendevano ai sigg.ri e l'unità immobiliare sita in CP_8 Controparte_9
Albano Laziale, Via Capranica 13 int. 2, al prezzo di €. 170.000,00, prevedendo il differimento della consegna al 31.5.21, dietro versamento di €. 225,00 al mese, regolarmente versato come da estratto conto postale n. 8756731 (sub doc. 7). In data 09.02.2021 i medesimi signori e ricevevano il bonifico dai loro CP_3 Per_2 acquirenti per saldo compravendita ed in data 02.03.2021, con atto a rogito Notaio n. rep. 26.764, n. racc. 10.871, il Sig. acquistava la proprietà Per_7 CP_3 dell'unità immobiliare sita in Albano Laziale, Vicolo dell'Abbadia, 7 dai sigg.ri e al prezzo di €. 290.000,00, di cui €. 3.000,00 versati in data CP_1 CP_2
17.09.2020 con assegno intestato a , €. 100.000,00, provento della Controparte_1 vendita dell'immobile di Via Capranica 33, a mezzo assegno postale circolare intestato a ed €. 187.000,00 con l'intervento della Banca di Credito Cooperativo Controparte_1 dei Colli Albani. Sempre in data 02.03.2021, infatti, l'acquirente e la sig.ra
[...]
quest'ultima nella qualità di mutuataria, il primo nella qualità di terzo Per_2 datore di ipoteca, sottoscrivevano con la BCC Colli Albani atto di mutuo a rogito Notaio n. rep. 26.765 e n. racc. 10872, mensilmente rimborsato come da estratto del c.c. n. Per_1
0002/011/361923 acceso presso la BCC Colli Albani intestato a e CP_3
Contestualmente il sottoscriveva anche un'assicurazione Persona_2 CP_3 sulla vita funzionale al mutuo.
Ha sostenuto, inoltre, che alcuna rilevanza rivestiva la circostanza che i pagamenti erano stati effettuati in favore del solo , come richiesto dai comproprietari di CP_1 fronte al Notaio ed alla Banca mutuante. Ha aggiunto che i sigg.ri e CP_1 CP_2 avevano abitato l'immobile di Vicolo dell'Abbadia sino al 31.05.2021, come da accordo sottoscritto e prodotto, in conseguenza del quale anche la famiglia del aveva CP_3 consegnato il proprio immobile ai propri acquirenti, come previsto nella compravendita, al 31.05.2021, pagando un canone mensile a titolo di corrispettivo. Nel giugno 2021, alla pagina 6 di 13 scadenza del termine previsto per la consegna, la famiglia del si era trasferita CP_3 nell'abitazione acquistata in Vicolo dell'Abbadia, 7, come da certificazione anagrafica allegata (docc. nn. 13 e 14), tant'è che ivi il convenuto aveva ricevuto l'atto di citazione.
Quanto alla domanda di revocazione svolta in via subordinata, ha sostenuto che nella fattispecie de qua, sarebbe stato necessario dimostrare la consapevolezza del CP_3 del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni della creditrice, presupposto di
[...] cui era stata del tutto omessa la prova, nonostante la specifica contestazione svolta in merito, sul rilievo che il non era parente dei non li CP_3 Parte_4 conosceva prima di essere messo in contatto con loro da e Persona_3 Per_4 ed aveva acquistato ad un prezzo superiore ai valori OMI relativi al primo
[...] trimestre 2021 per la medesima tipologia di immobile (ville e villini).
5. La causa, istruita mediante l'acquisizione della prova orale e attraverso produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione alla scadenza dei termini concessi per il deposito degli scritti conclusionali con ordinanza del 17.7.2025.
*****
6. La domanda di simulazione è infondata per le seguenti assorbenti considerazioni.
6.1 Giova premettere che la fattispecie della simulazione, ove, come nel caso concreto, sia dedotta in via principale, integra un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto, motivo per cui l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto , anch'egli parte del contratto impugnato, va disattesa. CP_1
6.2 Del pari va disattesa l'eccepita carenza di legittimazione attiva della compagnia di assicurazione, argomentata sul rilievo che il diritto credito, a tutela del quale è stata promossa l'odierna azione, non abbia ancora trovato conforto in un accertamento giudiziale. Ed invero, il creditore del simulato alienante ha la legittimazione a far dichiarare la simulazione dell'atto, pur se il credito sia contestato e non sia stato accertato con una sentenza definitiva e/o esecutiva. Il creditore, in sostanza, in quanto danneggiato dall'atto, ha interesse a farne accertare la simulazione;
come nell'azione revocatoria ordinaria, così nel caso dell'azione di simulazione, dunque, può senz'altro far valere la natura assolutamente simulata di un atto di vendita del simulato alienante, suo debitore, ferma restando, ovviamente, la possibilità di agire, poi, in via esecutiva sul bene così recuperato al patrimonio del simulato alienante solo se e quando avrà un titolo esecutivo per farlo, laddove, in caso contrario, la sentenza dichiarativa della simulazione (così come la sentenza di revoca) sarà inutile (Cass. n. 23201/2025).
6.3 Venendo alla valutazione della fondatezza della domanda, si osserva che, ove, come nel caso di specie, l'azione di simulazione, proposta dal creditore di una delle parti di una compravendita immobiliare, si fondi su elementi presuntivi che, ad avviso dell'attrice, indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere pagina 7 di 13 di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto;
tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce in simulazione è terzo rispetto ai contraenti (Cass. n. 18347/2024).
Nel caso de quo, parte attrice ha desunto il carattere simulato della vendita dai seguenti elementi: la signora non aveva ricevuto corrispettivi per la Controparte_2 suddetta vendita immobiliare ed aveva seguitato ad abitare l'immobile ceduto, avendo formalmente cambiato residenza, solo dopo un anno, mentre l'apparente acquirente aveva seguitato ad abitare nella precedente abitazione in Albano Laziale alla via Capranica 13.
A fronte di tali deduzioni, l'acquirente del bene, signor , ha dato CP_3 prova del pagamento dell'intero prezzo pattuito: €. 3.000,00 versati in data 17.09.2020 con assegno intestato a e dal medesimo incassato il 12.2.21 con valuta Controparte_1 del 17.1.21, come da estratto conto sub doc. 9; €. 100.000,00 versati a mezzo assegno postale circolare intestato a e dal medesimo incassato (docc. 7 e 9); €. Controparte_1
187.000,00 tramite mutuo erogato dalla Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani, sottoscritto in data 02.03.2021 dall'acquirente e dalla sig.ra Persona_2 quest'ultima nella qualità di mutuataria, il primo nella qualità di terzo datore di ipoteca, a rogito Notaio n. rep. 26.765 e n. racc. 10872 (doc. 10), mensilmente rimborsato Per_1 come da estratto del c.c. n. 0002/011/361923 acceso presso la BCC Colli Albani, intestato a e (doc. 12). CP_3 Persona_2
Solo con la memoria conclusionale la parte attrice ha contestato che “come risulta dall'estratto conto depositato dal signor con la costituzione sub doc. 7 pagina 6, CP_3
l'assegno postale vidimato n. 0657317971 di € 100.000,00 del 01.03.2021 (giorno prima della compravendita) richiamato anche in sede di rogito, risulta riaccreditato sul medesimo conto il 03.03.2021, giorno seguente al rogito (pagina 7 documento sopra citato);”. Nella propria memoria di replica il convenuto oltre ad eccepire la CP_3 tardività del rilievo, ha evidenziato che “Dalla semplice visione del documento 7, si evince, come rileva controparte, che l'assegno emesso il 01.03.2021 con il numero indicato nel rogito è rientrato il 03.03.2021 nel c.c. intestato ai genitori di , CP_3
e (che avevano la provvista necessaria per il Persona_2 Controparte_7 pagamento dal momento che avevano precedentemente incassato il prezzo della vendita del proprio immobile), ma anche che nella medesima data del 03.03.2021 è nuovamente uscito con un numero progressivo successivo 0657317972. E che detto assegno abbia sostituito il precedente in favore del è stato puntualmente provato con il CP_1 deposito del doc. n. 9, che è la matrice dell'assegno n. 0657317972 con indicato beneficiario e con causale acquisto immobile. Evidentemente Controparte_1
l'assegno 0657317971 conteneva un errore che non ne ha permesso l'incasso ed è stato sostituito immediatamente con l'assegno n. 0657317971 Quindi si vede già dal documento 7, che la stessa parte avversa richiama nel tentativo di dare fondamento alla pagina 8 di 13 propria difesa, che se è vero che il 03.03.2021 veniva rimborsato l'importo di €. 100.000,00 è altrettanto vero che contestualmente veniva emesso altro assegno di pari importo – intestato a come provato con il doc.
9. Quindi non vi è dubbio CP_1 alcuno che i 100.000,00 euro siano stati incassati dal convenuto , coniuge CP_1 della in regime di comunione legale dei beni.” CP_2
La circostanza trova supporto nel citato documento n. 7 e, pertanto, deve concludersi per ritenere provato il versamento del corrispettivo della vendita impugnata da parte dell'acquirente . CP_3
Va aggiunto che anche gli altri elementi presuntivi dedotti dalla parte attrice sono stati smentiti dai risultati dell'istruttoria. Entrambe le parti del contratto impugnato, infatti, hanno cambiato la propria residenza, non solo formalmente, come attestato dai certificati acquisiti, ma anche in via di fatto. In particolare, l'acquirente si è CP_3 trasferito presso l'immobile sito in Comune di Albano Laziale (RM), Vicolo dell'Abbadia n. 7 acquistato con l'atto impugnato, mentre i signori e CP_1 [...] hanno lasciato tale indirizzo;
prova ne sia, oltre ai menzionati certificati di CP_2 residenza, l'esito delle notifiche dell'odierno atto di citazione nei confronti dei convenuti, indirizzate, appunto, nei nuovi indirizzi di residenza (docc. nn. 14 e 17 fascicolo e relate e cartoline di ricevimento depositate dalla parte attrice), ma CP_3 soprattutto rileva la prova orale acquisita, tra gli altri, dal signor , Testimone_1 non legato da vincoli di parentela o affinità con le parti in causa, ma comunque al corrente dei fatti in quanto residente nella zona, il quale ha confermato che, intorno a maggio 2021, i sigg.ri – lasciavano l'abitazione di Vicolo CP_1 CP_2 dell'Abbadia, mentre e la compagna si trasferivano al CP_3 Controparte_10 piano inferiore dell'abitazione di Vicolo dell'Abbadia, 7, ed i Sigg.ri , Controparte_7
e al piano superiore del medesimo immobile. Persona_8 Persona_9
La circostanza, poi, che gli assegni emessi a parziale copertura del prezzo e, segnatamente, per l'importo di euro 103.000,00, siano stati intestati al solo signor
, non smentisce la prova del versamento dell'intero prezzo pattuito da parte CP_1 dell'acquirente CP_3
La domanda di simulazione è dunque infondata e va respinta.
7. Anche la domanda di revocazione è infondata, per le considerazioni che seguono.
7.1 In via preliminare, vanno disattese, anche in relazione a tale azione, le eccezioni di difetto di legittimazione passiva ed attiva svolte dai convenuti e CP_1 già esaminate per la domanda di simulazione. CP_2
Ed invero, anche l'azione revocatoria ordinaria integra un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto impugnato. Parimenti, quanto alla legittimazione dell'odierna attrice, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del pagina 9 di 13 fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali (Cass. n. 28141/23).
7.2 Venendo all'esame della fondatezza dell'azione, va premesso che, nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito (Cass. n. n. 11121 del 10/06/2020).
Nella specie, peraltro, trattandosi di un credito da rivalsa, la relativa insorgenza risale tipicamente al momento del pagamento, avvenuto, come da documentazione allegata all'atto di citazione, dopo la stipula del contratto atto impugnato: quest'ultimo è stato rogato il 2 marzo 2021, mentre il pagamento è avvenuto il 19 gennaio 2022. Ad ogni modo, dovendo far riferimento alla data dell'illecito da cui ha tratto origine il pagamento e la conseguente insorgenza del diritto di rivalsa da parte della compagnia di assicurazioni attrice, avvenuto il 16 maggio 2019, l'atto impugnato risulta successivo al sorgere del credito, sicché, per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, è necessaria la prova della consapevolezza del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, la quale può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di rapporti di convivenza extramatrimoniale tra il debitore e il terzo tali da rendere estremamente inverosimile che quest'ultimo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. n. 10928/2020).
Venendo al caso de quo, l'unico elemento presuntivo che adduce l'attrice per sostenere in capo al terzo acquirente lo stato soggettivo necessario a fondare l'azione è stato indicato nel fatto che al medesimo in sede di stipula è stato chiesto di versare parte del corrispettivo pattuito e, segnatamente, l'importo di euro 103.000,00, in assegni intestati al solo signor . A tale elemento affianca, in sede di memoria CP_1 conclusionale, anche la circostanza che il grave incidente causato dal figlio dei signori
/ aveva avuto notevole risonanza mediatica e che la signora CP_1 CP_2 Per_4
che aveva messo in contatto le parti contraenti, sicuramente era a conoscenza del
[...] triste evento.
La richiesta dei venditori – a che l'acquirente versasse parte CP_1 CP_2 dell'importo pattuito quale corrispettivo della vendita, con assegni intestati al solo
, invero, è circostanza poco significativa al fine di dimostrare la ricorrenza CP_1 dell'elemento soggettivo in esame in capo al , posto che di per sé non CP_3 implica necessariamente che l'altro venditore, peraltro coniuge in comunione dei beni col primo, sia indebitato, ben potendo giustificarsi per altre ragioni.
Al più la circostanza potrebbe rappresentare un mero indizio, che solo unitamente ad altri avrebbe potuto generare, ove nell'insieme gravi, precisi e concordanti,
pagina 10 di 13 quell'inferenza tale da far presumere che l'acquirente sapesse che l'atto dispositivo avrebbe potuto determinare un pregiudizio per le ragioni dei creditori. Invece, nella specie, tale circostanza risulta l'unica dedotta. Ed invero, le altre circostanze citate dall'attrice nello scritto conclusivo a conforto dell'invocata presunzione non rivestono alcun valore probatorio nemmeno indiziario.
In particolare, la rilevanza mediatica dell'incidente causato dal figlio dei signori
/ troverebbe conferma, stando a quanto sostenuto dall'attrice, nel CP_1 CP_2 fatto che il signor , coinvolto nello stesso, dopo aver appreso da un Parte_2 quotidiano locale delle gravi conseguenze derivate dal sinistro, si sia determinato a confessare alle forze dell'ordine il suo coinvolgimento (vedi il verbale di sommarie informazioni rilasciate dal suddetto sub doc 3 allegato all'atto di citazione). Il riferimento è dunque ad un solo quotidiano locale uscito il giorno successivo all'evento, sicuramente non sfuggito a chi nell'evento era direttamente coinvolto, ma che non necessariamente dimostra quel risalto mediatico dal quale la compagnia di assicurazione vorrebbe trarre, a distanza di circa due anni, la consapevolezza, in capo all'acquirente del bene, del pregiudizio che la compravendita avrebbe arrecato alle ragioni creditorie della compagnia di assicurazione della signora proprietaria dell'auto, ma che CP_2 nemmeno era alla guida del veicolo in occasione del sinistro.
Quanto all'intermediazione svolta dalla signora alcuna prova è Persona_4 stata offerta sul fatto che quest'ultima fosse a conoscenza del sinistro e, comunque, dei fatti che oggi fondano, secondo l'attrice, il proprio diritto di rivalsa nei confronti della signora CP_2
Del resto, quand'anche si volesse ammettere che il tragico evento che ha coinvolto il figlio dei signori – abbia avuto una risonanza mediatica tale da CP_1 CP_2 potersi presumere che ne avessero avuto conoscenza anche le parti della compravendita impugnata, la circostanza non sarebbe comunque idonea a far presumere in capo al signor la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie derivato CP_3 dall'atto, in quanto l'evento ha riguardato il figlio dei signori e Parte_5 nulla è stato dedotto circa la conoscenza o conoscibilità, in capo al medesimo CP_3
del fatto che l'auto condotta nell'occasione dal signor era
[...] Parte_2 intestata alla sola madre di quest'ultimo, signora CP_2
In conclusione, l'istruttoria svolta ha restituito un quadro probatorio scevro da elementi di sospetto tali da ingenerare nell'acquirente anche solo il dubbio CP_3 che l'atto potesse arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie dell'attrice; i testimoni escussi, infatti, hanno confermato le vicende narrate dal medesimo convenuto, come sopra dettagliatamente riepilogate e comunque attestate dalla documentazione prodotta, le quali offrono una rappresentazione dello scenario che ha preceduto ed accompagnato la vendita del tutto scollegato al grave sinistro che ha coinvolto il figlio dei convenuti. Emerge, in particolare, come le parti siano state messe in contatto tra loro in modo del tutto casuale. La teste ha infatti riferito che ad agosto 2020 aveva Testimone_2 incontrato la sig.ra presso il Bar Centrale di Cecchina, la quale le Persona_2 pagina 11 di 13 aveva rappresentato, tra l'altro, che stava cercando in zona un immobile divisibile in due unità immobiliari, o comunque due immobili contigui, e che la signora avendo Per_4 ascoltato la conversazione, si era intromessa “dicendo che forse sapeva qualcosa circa persone che vendevano”, motivo per cui si erano scambiate i numeri di telefono.
8. La domanda attorea va dunque respinta con condanna alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti, da liquidarsi in dispositivo secondo i valori medi di liquidazione dello scaglione corrispondente al valore della controversia come dichiarato in citazione (euro 150.000,00).
8.1 Risulta, inoltre, che l'attrice abbia agito temerariamente, avendo basato le proprie pretese sulla dedotta perdurante occupazione dell'immobile compravenduto da parte dei signori – nonostante avesse avuto modo di verificare il CP_1 CP_2 contrario in occasione delle indagini effettuate al fine di notificare l'atto di citazione. Ed invero, come sopra rilevato, l'atto di citazione è stato notificato al convenuto CP_3 proprio presso l'immobile acquistato con l'atto impugnato, mentre la
[...] notificazione dell'atto di citazione agli altri convenuti si è perfezionata presso indirizzi differenti.
Tuttavia, non si può accogliere la domanda del convenuto ex art. 96 comma CP_3
1 cpc, in difetto di specifica allegazione e prova dei danni subiti. La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (Cass. n. 15175/2023), mentre, nella specie, non risulta alcuna specifica allegazione al riguardo.
Ciò non osta, peraltro, alla condanna dell'attrice ai sensi del terzo comma della medesima norma. A tal fine l'importo va determinato, in applicazione delle tabelle redatte dal Tribunale di Milano, in misura pari al 50% di quanto liquidato a titolo di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta integralmente la domanda attorea;
- Condanna a rifondere i Parte_1 convenuti delle spese di lite che liquida per ciascun convenuto in euro 14.103,00 oltre spese forf iva e cpa;
- Condanna altresì Parte_1
a versare a ciascun convenuto, ex art. 96 comma 3 cpc, l'ulteriore
[...] importo di euro 7.051,5.
pagina 12 di 13 Velletri, 07/11/2025
Il Giudice
dott. Francesca Aratari
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