Sentenza 25 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2001, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE QUER SAZIONE SEZIONE LAVORO R.G.N.10086/98 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente Cron.213P Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. Dott. Federico ROSELLI Consigliere LA TERZA Consiglie CORTE SUPPEYAN CASECASSAZIONEDott. Maura UPN O G A ha pronunciato la seguente: Richiesta copla studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SEN TENZA per diritti L. 25 GET 2001 sul ricorso proposto da: 11 IL RE ME OM, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Spinoza n.24 presso l'avv. Federica Galvan, lo rappresentato e difeso del 1993giusta procura a margine dall'avv. Antonino Crisafulli;
ricorrente
contro
FERROVIE DELLO STATO S.P.A. intimata Ң 4692 avverso la sentenza del Tribunale di Messina n.234 del 12 maggio 1997, Reg. Gen. nn. 914, 1154, 918, 1151, 915, 1147, 1153, 1155, 1160 del 1993. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 novembre 2000 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 12 maggio 1997 il Tribunale di Messina, decidendo sugli appelli riuniti proposti dalla Ferrovie dello Stato s.p.a. nei confronti di UM NI, La PO PE, EC PE, AN TA, De DI IR, OT NI, RU ET e AN LA, nonché sugli appelli incidentali di questi ultimi avverso sentenze del Pretore della medesima città, rigettava gli appelli delle Ferrovie ed accoglieva in parte quelli dei lavoratori ma non anche quello proposto dal UM. In motivazione, per quello che ancora interessa, riconosceva fondati i motivi proposti da UM e da altri ricorrenti. In accoglimento del primo motivo -2- My accertava che ai fini del calcolo del compenso del lavoro straordinario e delle altre indennità ad esso parametrate si doveva far riferimento allo stipendio percepito dai lavoratori nella classe di appartenenza e non a quello iniziale della categoria. Accertava, inoltre, che l'indennità accelleramento lavori per il 1987 andava calcolata in riferimento al compenso per lavoro straordinario di quell'anno, e non a quello dell'anno precedente. Riconosceva, infine, che il consulente nominato in appello aveva riconosciuto fondati i rilievi anche del UM. Nel dispositivo non liquidava alcuna somma in suo favore. Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi;
l'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, lamentando la contraddizione tra motivazione ed il dispositivo e la violazione delle norme che regolavano il compenso per il lavoro straordinario dei ferrovieri, il UM evidenzia la contraddittorietà della motivazione della sentenza che afferma fondati i suoi rilievi ai conteggi della sentenza di primo grado, ma non gli liquida alcuna somma, e sostiene che essa e -3- Ң, dovuta al fatto che il Tribunale, raffrontando le somme dovute secondo il CTU di primo grado e liquidate dal primo giudice e quelle determinate dal CTU di appello, ha rilevato che le prime superavano le seconde, ma non ha tenuto conto che comprendevano anche il compenso per lavorole prime straordinario, non conteggiato nelle seconde perchè non oggetto di appello e della relativa consulenza. La censura è fondata nei limiti in cui può essere esaminata da questo giudice (di legittimità). Esiste indubbiamente una contraddizione nella motivazione, ove si afferma, da un canto, che sono fondate le doglianze del UM in ordine al sistema di calcolo di alcune indennità e 14 conclusioni della CTU di appello, che il Tribunale ha condiviso e fatto proprie, che determinavano in lire 2.297.386 il credito del UM in luogo delle lire 2.974.135 liquidate in primo grado, ed una insufficienza della motivazione, ove essa non spiega perché, malgrado l'adozione di un criterio più favorevole di calcolo, il credito determinato in appello sia inferiore a quello determinato in primo grado. -4- M Le evidenziate contraddizioni ed insufficienze hanno inciso su un punto decisivo della controversia e ne comportano la cassazione ex art.360 n.5 c.p.c. " Non può essere oggetto di esame da parte del Collegio, cui è precluso l'esame degli atti in relazione a vizi di giudizio, se il mancato accoglimento dell'appello del UM derivi, come dedotto, dal raffronto tra somme non omogenee, comprendendo la somma liquidata in primo grado una voce non erroricompresa nella somma determinata in appello, ovvero della prima o seconda consulenza, accertamento che competerà al giudice di rinvio. Il secondo motivo di ricorso, concernente il governo delle dall'accoglimento del primo spese in appello, è assorbito motivo. va, pertanto, cassata e la causa La sentenza impugnata rinviata per nuovo esame alla Corte di Appello di Messina. Allo stesso giudice si demanda anche, ex art.385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. -5- Hy 29. 18085/98
P Q M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Messina. Così deciso in Roma il 14 novembre 2000 Presidente Il Consigliere est. Femanke ni elc Stollв е IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 25 GEN. 2001 BORATORE CANCELLER I A D 0 S 3 , 1 S 3 O . A 5 L T T L R . , O A A ' N B S L I E L 3 P D E 7 S - I D A 8 T I N - S S 1 G O N 1 O E P S A E M I I D G A E A G , D O E O T L E R T T T I S A N R I I L E G S L D E E E R O D -6-