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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/05/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11917/2021
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 15.05.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 11917/2021 vertente tra
Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Di Tria e Bianca
Maria Losacco
RICORRENTE
e
CP_1
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Limatola, Giuseppe
Summo e Simona Grieco
1 RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.11.2021 l'istante in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. La parte convenuta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice nonché ancora tutte quelle di natura urgente, anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012, attribuite a questo Giudice a seguito del trasferimento ad altri uffici dei magistrati precedenti titolari (dott.ssa , , , , Per_1 Per_2 CP_2 CP_3 CP_4
Con dott. , , dott.ssa ), trattata la causa ai CP_5 CP_7 Per_3
sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l.
n. 27/2020 e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, lette le note conclusionali nonché quelle di trattazione la causa veniva decisa.
2 Osserva preliminarmente il Giudicante che con ricorso l'istante premette di aver lavorato alle dipendenze della società CP_1
presso il negozio di abbigliamento “Camomilla” sito in
[...]
Altamura, dal 24.12.2019 al 22.07.2021, inquadrata come impiegata di livello D2 del CCNL Commercio Anpit – Cisal, in forza di un contratto a tempo determinato, successivamente trasformato indeterminato a decorrere dal 01.03.2021; di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 21:00 nonché per due domenica al mese dalle 8:30 alle 13:00 e/o dalle 16:30 alle 21:00
(in base ai turni assegnati), prestando dunque lavoro domenicale e festivo mai retribuito;
di aver svolto mansioni di responsabile del punto vendita e di aver diritto alle differenze retributive, tra cui quelle conseguenti a mansioni superiori espletate nonché all'orario effettivamente espletato e all'indennità di mancato preavviso;
di aver vanamente sollecitato il pagamento delle spettanze dovute.
In virtù di quanto su esposto, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, rassegna le seguenti conclusioni:<<
1. accertare e dichiarare che la sig.ra ha lavorato full time alle Parte_1
dipendenze della società (p.iva ) presso CP_1 P.IVA_1
il negozio denominato Camomilla sito in Altamura alla Piazza
Duomo n. 10/11 dal 24.12.2019 al 22.07.2021 in ragione delle effettive mansioni espletate, ovvero quelle di responsabile del punto vendita nonché impiegata di livello D1 del ccnl Commercio Anpit -Cisal (e non di livello D2), con i giorni e gli orari indicati in ricorso (dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 21:00 e per due domenica al mese dalle 8:30 alle 13:00 e/o dalle 16:30 alle 21:00);
3 2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti i crediti maturati a far data dal 24.12.2019 al
22.07.2021 a titolo di differenze retributive per il livello superiore
(D1 e non D2), giorni e orari di lavoro, lavoro domenicale, indennità per il lavoro festivo mai pagato, indennità per festività non godute, differenze retributive maturate sulla 13° mensilità 2020 e 2021, differenze retributive maturate sul tfr, indennità di mancato preavviso così come risulta dal conteggio analitico allegato e di ogni altra ulteriore maggiorazione spettante ai sensi del CCNL di categoria e, comunque anche ai sensi dell'art. 36 della
Costituzione.
3) per l'effetto condannare la società (p.iva CP_1
) con sede legale in Napoli (NA) alla via Piazzetta P.IVA_1
Matilde Serao n. 7 al pagamento della somma lorda di euro
13.400,66 di cui euro 10.474,24 a titolo di differenze retributive tra quanto dovuto e quanto percepito ed anche per il lavoro domenicale, euro 1.518,94 a titolo di tredicesima mensilità 2020 e
2021 (anche per differenze retributive), euro 213,82 a titolo di indennità per lavoro festivo, euro 228,00 a titolo di festività non godute, euro 274,06 a titolo di differenze sul tfr ed euro 691,60 a titolo di indennità di mancato preavviso dovuta alla ricorrente in virtù delle suddette causali, così come risulta dal conteggio analitico che si notifica contestualmente al presente atto e in ogni caso a quell'altra somma da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo di CTU di cui si fa sin d'ora richiesta.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori anticipatari”.
Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
Vale rammentare che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella
4 rivestita, sulla base dello svolgimento di mansioni superiori, ed il pagamento delle relative differenze retributive ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (si veda, ex plurimis, Cass.
n. 8025/2003; Cass. civ., Sez. lavoro, ord., n. 2659/2020), ed a fornirne la prova. Va precisato, inoltre, che ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (si veda Cass. n. 12092/2004;
8225/03; 11925/03; n. 12792 del 2003).
Ne consegue che a tal fine il giudice di merito deve procedere ad una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (v. Cass. 20692/04 e 16469/07). Ed infatti, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè: a) accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte dal dipendente;
b) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffronto tra il
5 risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. tra le tante Cass.
26233/08, Cass. 5128/07 e Cass. 3069/05; in senso conforme v. anche Cass. 20284/09, Cass. 20272/10 e Cass. sez. VI, ord. n.
24360/2014). Ovviamente l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa non può che spettare al lavoratore che rivendichi il trattamento economico più vantaggioso.
La Suprema Corte, sul punto, ha chiarito che:“Non diversamente che per l'impiego privato, dunque, il procedimento logico - giuridico da adottarsi deve seguire "tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda" (cfr. Cass. civ., Sez. lav., n. 818/2020; Cass. civ, Sez. lav., nn. 26233/2008 e 26234/2008; idem n. n.25246/2015;
15/12/2015; ma anche Cons. Stato, sez. V, n. 3969/2014; Cons.
Stato, Sez. V, n. 2130/2007).
Ancora, la Suprema Corte con Ordinanza del 24 aprile 2020, n.
8158, ha precisato:“Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto dei risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte” (ex plurimis, Cass. 9414/2018; Cass.
17163/2016; Cass. 8589/2015; Cass., ord. 24360/14; Cass.
20272/10; Cass. 20284/09; Cass. 26233/08; Cass. 5128/07;
Cass. 3069/05).
6 I Giudici di Legittimità (cfr. Cass. Sezione lavoro, sent.
22/11/2019 n. 30580) hanno ulteriormente statuito: “lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore ove i compiti svolti siano stati svolti in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale e, dunque ove le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (Cass. SSUU 25837/2007; Cass. 9646/2019,
30811/2018, 27887/2009);… questa Corte ha da tempo affermato che il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (cfr. fra le tante Cass.
26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017,
18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006).
Pure condivisibile è l'affermazione secondo cui “Condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa
7 nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato” (Tribunale Firenze, Sez. lavoro, Sent., 06/07/2016,
n. 630).
Alla luce di quanto sopra, non solo il lavoratore deve aver svolto in concreto le mansioni ricomprese nel livello auspicato, ma tale espletamento deve anche essere stato “pieno”, cioè tale da comportare un grado di responsabilità e autonomia a carico del lavoratore compatibile con la qualifica superiore.
Ciò detto, dalla documentazione versata in atti nonché dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non si può in alcun modo ritenere dimostrato l'espletamento delle mansioni secondo il preteso inquadramento contrattuale, non avendo il lavoratore assolto all'onere di dimostrare le circostanze di fatto poste a base degli invocati emolumenti, come invece avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Parte istante ha dedotto di essere stato assunto con l'inquadramento nel livello D2 del CCNL Commercio ANPIT –
CISAL quale impiegato e di aver svolto mansioni di impiegato qualificato e responsabile del negozio “Camomilla” sito in
Altamura, rientranti nel livello D1 del CCNL di riferimento.
A mente dell'art. 176 del CCNL di riferimento, al livello D1 appartiene:<<L'Impiegato “Qualificato” (Tecnico, Amministrativo o
Commerciale) che, con specifica collaborazione, opera in Elevata
Autonomia Esecutiva. Per la propria qualificata esperienza
e competenza, sceglie soluzioni e svolge, con personale responsabilità, mansioni specialistiche settoriali e relative operazioni complementari, anche di vendita. Risponde al proprio Responsabile>>.
8 Mentre al livello D2 risulta collocato:<
Ordine” che, con le competenze richieste dalla natura del lavoro e specifica collaborazione, svolge in condizioni di Autonomia
Esecutiva uno o più lavori che richiedono competenze, acquisite anche mediante prolungata esperienza nel settore in cui opera, e garantisce il raggiungimento del risultato. Risponde al Capo Ufficio,
o Capo Servizio, o al Coordinatore o ad altro Lavoratore inquadrato
a livello superiore>>.
Tale CCNL precisa altresì che nel livello D2 rientra:<<Il Lavoratore che, con le Autonomie, Responsabilità e Competenze previste dalla
Declaratoria del presente livello:- seguendo le indicazioni ricevute, effettua il primo approccio con il Cliente, lo indirizza nel reparto di interesse (uomo, donna, bambino, sport, casalinghi, ecc.), provvede all'illustrazione e alla consegna del prodotto richiesto e lo assiste durante la vendita. Rifornisce i prodotti e la merce sugli espositori di vendita o stender, suddividendoli per taglia, prezzo, categoria ecc. Effettua il riordino dei camerini prova e di altri locali atti all'utilizzo dei prodotti. Segnala eventuali comportamenti sospetti dei Clienti allo scopo di evitare danni alle merci e/o furti>.
Orbene, dalla disamina delle declaratorie contrattuali or ora citate, dalla documentazione versata in atti nonché dall'esito dell'istruttoria orale espletata emerge il corretto inquadramento della ricorrente al livello contrattuale D2 del CCNL di riferimento, avendo svolto i compiti ricompresi in tale livello.
Invero i testi escussi non hanno confermato lo svolgimento di compiti da parte della ricorrente caratterizzati dall'“elevata autonomia esecutiva” nonché l'espletamento di mansioni specialistiche settoriali svolte con personale responsabilità, così come richiesto dal livello D1.
9 Nello specifico, la teste ha confermato lo Testimone_1
svolgimento delle mansioni così come descritte da parte resistente
(assistenza alla vendita e attività connesse quali, ad esempio,
l'accoglienza del cliente, mostrare i capi e sistemarli negli appositi scafali, etichettare e prezzare i prodotti, svolgere operazioni di cassa per le quali le veniva corrisposta la relativa indennità, come da buste paga), precisando: “la ricorrente ha svolto mansioni di assistente alla vendita”; dal canto suo, la teste ha Tes_2
confermato tale circostanza, soggiungendo: “sono sempre stata io la responsabilità del punto vendita e mi sono sempre occupata io dei turni che dovevano comunque passare al vaglio dell'azienda centrale”.
In merito allo svolgimento di compiti di elevata autonomia esecutiva e decisionale, la teste ha riferito:“L'attività Tes_1
della ricorrente era subordinata al consenso del Capo Area Tes_2
Tutto quanto veniva gestito dal Capo Area.[…]
[...]
l'organizzazione e l'allestimento [del negozio] veniva comunicato tramite mail il martedì e noi ci limitavamo ad eseguire quanto ci veniva comunicato, ciò vale anche per la ricorrente ”.
Per quanto concerne il piano turni, la teste ha dichiarato:“Le nostre preferenze venivano raccolte dalla su un file excel, la Pt_1
la trasmetteva alla per l'approvazione e una volta Pt_1 Tes_2
ottenuta da quest'ultima l'autorizzazione, i turni venivano approvati”. Sul punto, la teste ha confermato la circostanza Tes_2
della mancanza di autonomia operativa in capo all'istante, essendo quest'ultima tenuta a dare esecuzione alle determinazioni aziendali e, con specifico riferimento all'acquisizione dei documenti di trasporto di destinazione dei capi di abbigliamento ha precisato che la ricorrente, come anche le altre dipendenti, si occupavano della registrazione e regolazione
10 delle merci in entrata e in uscita, seguendo le indicazioni ricevute.
In merito all'articolazione della giornata lavorativa nonché al lavoro festivo le deposizioni dei testi escussi non risultano sufficienti a sostenere la tesi attorea (anzi, la smentiscono, vedasi deposizione della teste laddove ha dichiarato “La Tes_1
ha sempre svolto come orario di 40 ore settimanali […] nel Pt_1
caso di lavoro domenicale tutti noi nel punto vendita fruivamo del riposo compensativo”; analoga deposizione è stata resa anche dalla teste . Tes_2
Pertanto, non risulta provato che la abbia svolto con Pt_1
continuità ed in modo prevalente mansioni superiori rispetto al suo livello di inquadramento (segnatamente responsabile del punto vendita e impiegata D1).
Alla luce di quanto sopra, non essendo stata fornita prova circa lo svolgimento, prevalente ed in autonomia, ad opera dell'istante, di mansioni secondo le modalità indicate in ricorso, non può essere riconosciuto il diritto alla corresponsione delle rivendicate differenze retributive, ivi comprese quelle relative al lavoro straordinario in quanto sfornite del necessario substrato probatorio.
Va rammentato, infatti, che in applicazione dei principi generali in tema di onere della prova, spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del relativo compenso, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697
c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere "piena e rigorosa" è
11 affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001;
Cass. n. 8006/1998). Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati.
Quanto alla domanda per il riconoscimento delle tredicesime mensilità degli anni 2020 e 2021, non può trovare accoglimento essendo provato l'avvenuto pagamento da parte della società resistente (cfr. docc. nn. 4 e 5, fascicolo resist.).
Spetta invece alla ricorrente il versamento della somma di €
691,60 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso alla luce di quanto comunicato dallo stesso datore di lavoro con missiva del
14.07.2021 (cfr. doc. n. 3, fascicolo ricorr.), non potendo operare la compensazione invocata dalla società convenuta a titolo di risarcimento di danni privi del necessario substrato probatorio.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
In merito alla regolamentazione delle spese, vengono liquidate in dispositivo e seguono la soccombenza per 2/3, compensando il residuo in ragione del prevalente esito della lite.
Tali sono i motivi della presente decisione.
12 Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate in questa sede tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
- dichiara il diritto di alla corresponsione da Parte_1
parte della in persona del legale rappr. p.t., della CP_1
somma di € 691,60 a titolo di indennità di mancato preavviso;
- per l'effetto, condanna la in persona del legale CP_1
rappr. p.t., a corrispondere a la somma di € Parte_1
691,60 a titolo di indennità di mancato preavviso;
- rigetta nel resto la domanda;
- condanna la al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., dei 2/3 delle
[...]
spese di lite che liquida in complessivi € 1.796,66, oltre accessori di legge e di tariffa e compensa il residuo terzo.
Bari, 15.05.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
13
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 15.05.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 11917/2021 vertente tra
Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Di Tria e Bianca
Maria Losacco
RICORRENTE
e
CP_1
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Limatola, Giuseppe
Summo e Simona Grieco
1 RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.11.2021 l'istante in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. La parte convenuta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice nonché ancora tutte quelle di natura urgente, anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012, attribuite a questo Giudice a seguito del trasferimento ad altri uffici dei magistrati precedenti titolari (dott.ssa , , , , Per_1 Per_2 CP_2 CP_3 CP_4
Con dott. , , dott.ssa ), trattata la causa ai CP_5 CP_7 Per_3
sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l.
n. 27/2020 e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, lette le note conclusionali nonché quelle di trattazione la causa veniva decisa.
2 Osserva preliminarmente il Giudicante che con ricorso l'istante premette di aver lavorato alle dipendenze della società CP_1
presso il negozio di abbigliamento “Camomilla” sito in
[...]
Altamura, dal 24.12.2019 al 22.07.2021, inquadrata come impiegata di livello D2 del CCNL Commercio Anpit – Cisal, in forza di un contratto a tempo determinato, successivamente trasformato indeterminato a decorrere dal 01.03.2021; di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 21:00 nonché per due domenica al mese dalle 8:30 alle 13:00 e/o dalle 16:30 alle 21:00
(in base ai turni assegnati), prestando dunque lavoro domenicale e festivo mai retribuito;
di aver svolto mansioni di responsabile del punto vendita e di aver diritto alle differenze retributive, tra cui quelle conseguenti a mansioni superiori espletate nonché all'orario effettivamente espletato e all'indennità di mancato preavviso;
di aver vanamente sollecitato il pagamento delle spettanze dovute.
In virtù di quanto su esposto, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, rassegna le seguenti conclusioni:<<
1. accertare e dichiarare che la sig.ra ha lavorato full time alle Parte_1
dipendenze della società (p.iva ) presso CP_1 P.IVA_1
il negozio denominato Camomilla sito in Altamura alla Piazza
Duomo n. 10/11 dal 24.12.2019 al 22.07.2021 in ragione delle effettive mansioni espletate, ovvero quelle di responsabile del punto vendita nonché impiegata di livello D1 del ccnl Commercio Anpit -Cisal (e non di livello D2), con i giorni e gli orari indicati in ricorso (dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 21:00 e per due domenica al mese dalle 8:30 alle 13:00 e/o dalle 16:30 alle 21:00);
3 2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti i crediti maturati a far data dal 24.12.2019 al
22.07.2021 a titolo di differenze retributive per il livello superiore
(D1 e non D2), giorni e orari di lavoro, lavoro domenicale, indennità per il lavoro festivo mai pagato, indennità per festività non godute, differenze retributive maturate sulla 13° mensilità 2020 e 2021, differenze retributive maturate sul tfr, indennità di mancato preavviso così come risulta dal conteggio analitico allegato e di ogni altra ulteriore maggiorazione spettante ai sensi del CCNL di categoria e, comunque anche ai sensi dell'art. 36 della
Costituzione.
3) per l'effetto condannare la società (p.iva CP_1
) con sede legale in Napoli (NA) alla via Piazzetta P.IVA_1
Matilde Serao n. 7 al pagamento della somma lorda di euro
13.400,66 di cui euro 10.474,24 a titolo di differenze retributive tra quanto dovuto e quanto percepito ed anche per il lavoro domenicale, euro 1.518,94 a titolo di tredicesima mensilità 2020 e
2021 (anche per differenze retributive), euro 213,82 a titolo di indennità per lavoro festivo, euro 228,00 a titolo di festività non godute, euro 274,06 a titolo di differenze sul tfr ed euro 691,60 a titolo di indennità di mancato preavviso dovuta alla ricorrente in virtù delle suddette causali, così come risulta dal conteggio analitico che si notifica contestualmente al presente atto e in ogni caso a quell'altra somma da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo di CTU di cui si fa sin d'ora richiesta.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori anticipatari”.
Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
Vale rammentare che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella
4 rivestita, sulla base dello svolgimento di mansioni superiori, ed il pagamento delle relative differenze retributive ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (si veda, ex plurimis, Cass.
n. 8025/2003; Cass. civ., Sez. lavoro, ord., n. 2659/2020), ed a fornirne la prova. Va precisato, inoltre, che ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (si veda Cass. n. 12092/2004;
8225/03; 11925/03; n. 12792 del 2003).
Ne consegue che a tal fine il giudice di merito deve procedere ad una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (v. Cass. 20692/04 e 16469/07). Ed infatti, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè: a) accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte dal dipendente;
b) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffronto tra il
5 risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. tra le tante Cass.
26233/08, Cass. 5128/07 e Cass. 3069/05; in senso conforme v. anche Cass. 20284/09, Cass. 20272/10 e Cass. sez. VI, ord. n.
24360/2014). Ovviamente l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa non può che spettare al lavoratore che rivendichi il trattamento economico più vantaggioso.
La Suprema Corte, sul punto, ha chiarito che:“Non diversamente che per l'impiego privato, dunque, il procedimento logico - giuridico da adottarsi deve seguire "tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda" (cfr. Cass. civ., Sez. lav., n. 818/2020; Cass. civ, Sez. lav., nn. 26233/2008 e 26234/2008; idem n. n.25246/2015;
15/12/2015; ma anche Cons. Stato, sez. V, n. 3969/2014; Cons.
Stato, Sez. V, n. 2130/2007).
Ancora, la Suprema Corte con Ordinanza del 24 aprile 2020, n.
8158, ha precisato:“Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto dei risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte” (ex plurimis, Cass. 9414/2018; Cass.
17163/2016; Cass. 8589/2015; Cass., ord. 24360/14; Cass.
20272/10; Cass. 20284/09; Cass. 26233/08; Cass. 5128/07;
Cass. 3069/05).
6 I Giudici di Legittimità (cfr. Cass. Sezione lavoro, sent.
22/11/2019 n. 30580) hanno ulteriormente statuito: “lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore ove i compiti svolti siano stati svolti in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale e, dunque ove le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (Cass. SSUU 25837/2007; Cass. 9646/2019,
30811/2018, 27887/2009);… questa Corte ha da tempo affermato che il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (cfr. fra le tante Cass.
26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017,
18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006).
Pure condivisibile è l'affermazione secondo cui “Condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa
7 nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato” (Tribunale Firenze, Sez. lavoro, Sent., 06/07/2016,
n. 630).
Alla luce di quanto sopra, non solo il lavoratore deve aver svolto in concreto le mansioni ricomprese nel livello auspicato, ma tale espletamento deve anche essere stato “pieno”, cioè tale da comportare un grado di responsabilità e autonomia a carico del lavoratore compatibile con la qualifica superiore.
Ciò detto, dalla documentazione versata in atti nonché dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non si può in alcun modo ritenere dimostrato l'espletamento delle mansioni secondo il preteso inquadramento contrattuale, non avendo il lavoratore assolto all'onere di dimostrare le circostanze di fatto poste a base degli invocati emolumenti, come invece avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Parte istante ha dedotto di essere stato assunto con l'inquadramento nel livello D2 del CCNL Commercio ANPIT –
CISAL quale impiegato e di aver svolto mansioni di impiegato qualificato e responsabile del negozio “Camomilla” sito in
Altamura, rientranti nel livello D1 del CCNL di riferimento.
A mente dell'art. 176 del CCNL di riferimento, al livello D1 appartiene:<<L'Impiegato “Qualificato” (Tecnico, Amministrativo o
Commerciale) che, con specifica collaborazione, opera in Elevata
Autonomia Esecutiva. Per la propria qualificata esperienza
e competenza, sceglie soluzioni e svolge, con personale responsabilità, mansioni specialistiche settoriali e relative operazioni complementari, anche di vendita. Risponde al proprio Responsabile>>.
8 Mentre al livello D2 risulta collocato:<
Ordine” che, con le competenze richieste dalla natura del lavoro e specifica collaborazione, svolge in condizioni di Autonomia
Esecutiva uno o più lavori che richiedono competenze, acquisite anche mediante prolungata esperienza nel settore in cui opera, e garantisce il raggiungimento del risultato. Risponde al Capo Ufficio,
o Capo Servizio, o al Coordinatore o ad altro Lavoratore inquadrato
a livello superiore>>.
Tale CCNL precisa altresì che nel livello D2 rientra:<<Il Lavoratore che, con le Autonomie, Responsabilità e Competenze previste dalla
Declaratoria del presente livello:- seguendo le indicazioni ricevute, effettua il primo approccio con il Cliente, lo indirizza nel reparto di interesse (uomo, donna, bambino, sport, casalinghi, ecc.), provvede all'illustrazione e alla consegna del prodotto richiesto e lo assiste durante la vendita. Rifornisce i prodotti e la merce sugli espositori di vendita o stender, suddividendoli per taglia, prezzo, categoria ecc. Effettua il riordino dei camerini prova e di altri locali atti all'utilizzo dei prodotti. Segnala eventuali comportamenti sospetti dei Clienti allo scopo di evitare danni alle merci e/o furti>.
Orbene, dalla disamina delle declaratorie contrattuali or ora citate, dalla documentazione versata in atti nonché dall'esito dell'istruttoria orale espletata emerge il corretto inquadramento della ricorrente al livello contrattuale D2 del CCNL di riferimento, avendo svolto i compiti ricompresi in tale livello.
Invero i testi escussi non hanno confermato lo svolgimento di compiti da parte della ricorrente caratterizzati dall'“elevata autonomia esecutiva” nonché l'espletamento di mansioni specialistiche settoriali svolte con personale responsabilità, così come richiesto dal livello D1.
9 Nello specifico, la teste ha confermato lo Testimone_1
svolgimento delle mansioni così come descritte da parte resistente
(assistenza alla vendita e attività connesse quali, ad esempio,
l'accoglienza del cliente, mostrare i capi e sistemarli negli appositi scafali, etichettare e prezzare i prodotti, svolgere operazioni di cassa per le quali le veniva corrisposta la relativa indennità, come da buste paga), precisando: “la ricorrente ha svolto mansioni di assistente alla vendita”; dal canto suo, la teste ha Tes_2
confermato tale circostanza, soggiungendo: “sono sempre stata io la responsabilità del punto vendita e mi sono sempre occupata io dei turni che dovevano comunque passare al vaglio dell'azienda centrale”.
In merito allo svolgimento di compiti di elevata autonomia esecutiva e decisionale, la teste ha riferito:“L'attività Tes_1
della ricorrente era subordinata al consenso del Capo Area Tes_2
Tutto quanto veniva gestito dal Capo Area.[…]
[...]
l'organizzazione e l'allestimento [del negozio] veniva comunicato tramite mail il martedì e noi ci limitavamo ad eseguire quanto ci veniva comunicato, ciò vale anche per la ricorrente ”.
Per quanto concerne il piano turni, la teste ha dichiarato:“Le nostre preferenze venivano raccolte dalla su un file excel, la Pt_1
la trasmetteva alla per l'approvazione e una volta Pt_1 Tes_2
ottenuta da quest'ultima l'autorizzazione, i turni venivano approvati”. Sul punto, la teste ha confermato la circostanza Tes_2
della mancanza di autonomia operativa in capo all'istante, essendo quest'ultima tenuta a dare esecuzione alle determinazioni aziendali e, con specifico riferimento all'acquisizione dei documenti di trasporto di destinazione dei capi di abbigliamento ha precisato che la ricorrente, come anche le altre dipendenti, si occupavano della registrazione e regolazione
10 delle merci in entrata e in uscita, seguendo le indicazioni ricevute.
In merito all'articolazione della giornata lavorativa nonché al lavoro festivo le deposizioni dei testi escussi non risultano sufficienti a sostenere la tesi attorea (anzi, la smentiscono, vedasi deposizione della teste laddove ha dichiarato “La Tes_1
ha sempre svolto come orario di 40 ore settimanali […] nel Pt_1
caso di lavoro domenicale tutti noi nel punto vendita fruivamo del riposo compensativo”; analoga deposizione è stata resa anche dalla teste . Tes_2
Pertanto, non risulta provato che la abbia svolto con Pt_1
continuità ed in modo prevalente mansioni superiori rispetto al suo livello di inquadramento (segnatamente responsabile del punto vendita e impiegata D1).
Alla luce di quanto sopra, non essendo stata fornita prova circa lo svolgimento, prevalente ed in autonomia, ad opera dell'istante, di mansioni secondo le modalità indicate in ricorso, non può essere riconosciuto il diritto alla corresponsione delle rivendicate differenze retributive, ivi comprese quelle relative al lavoro straordinario in quanto sfornite del necessario substrato probatorio.
Va rammentato, infatti, che in applicazione dei principi generali in tema di onere della prova, spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del relativo compenso, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697
c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere "piena e rigorosa" è
11 affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001;
Cass. n. 8006/1998). Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati.
Quanto alla domanda per il riconoscimento delle tredicesime mensilità degli anni 2020 e 2021, non può trovare accoglimento essendo provato l'avvenuto pagamento da parte della società resistente (cfr. docc. nn. 4 e 5, fascicolo resist.).
Spetta invece alla ricorrente il versamento della somma di €
691,60 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso alla luce di quanto comunicato dallo stesso datore di lavoro con missiva del
14.07.2021 (cfr. doc. n. 3, fascicolo ricorr.), non potendo operare la compensazione invocata dalla società convenuta a titolo di risarcimento di danni privi del necessario substrato probatorio.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
In merito alla regolamentazione delle spese, vengono liquidate in dispositivo e seguono la soccombenza per 2/3, compensando il residuo in ragione del prevalente esito della lite.
Tali sono i motivi della presente decisione.
12 Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate in questa sede tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
- dichiara il diritto di alla corresponsione da Parte_1
parte della in persona del legale rappr. p.t., della CP_1
somma di € 691,60 a titolo di indennità di mancato preavviso;
- per l'effetto, condanna la in persona del legale CP_1
rappr. p.t., a corrispondere a la somma di € Parte_1
691,60 a titolo di indennità di mancato preavviso;
- rigetta nel resto la domanda;
- condanna la al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., dei 2/3 delle
[...]
spese di lite che liquida in complessivi € 1.796,66, oltre accessori di legge e di tariffa e compensa il residuo terzo.
Bari, 15.05.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
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