Sentenza 15 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/01/2004, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
$9281 6 E 9 N 1 O I Z 6 A 2 R 0 0460 /04 . T R REPUBBLICA ITALIA S * T N 1 I A 1 I 3 LA COR E SUPREMA DI CASSAZIONE 1 R E . 3 Oggetto T N A SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo RIGGIO - Presidente R.G.N. 2140/98 Cron. 854 - Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Ud. 24/04/03 Dott. IA Rosaria CULTRERA Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZOR ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIMILT SEN TENZA N. 59781 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
PA RI SA;
intimata avversO la sentenza n. 10/97 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 2003 18/02/97; 1147 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 24/04/03 dal Consigliere Dott. IA Rosaria CULTRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso in via del ricorso;
nel preliminare per l'inammissibilità merito accoglimento del ricorso. -2- OGGETTO: PROCESSO TRIBUTARIO-IMPUGNAZIONE PER CASSAZIONE- TERMINE BREVE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IA UI LA proponeva alla D.R.E. per la Liguria istanza di rimborso della somma versata per l'ICI per l'anno 1993, in relazione ad un appartamento tipo economico popolare sito nel Comune di Camogli ed assegnatole in uso abitativo dalla società cooperativa. costruttrice, sostenendo di non essere tenuta al suo pagamento in quanto solo superficiaria dell'immobile, che era stato realizzato dalla società anzidetta su terreno sul quale l'ente territoriale aveva concesso a termine il solo diritto di superficie. Formatosi il silenzio-rifiuto, la contribuente ricorreva alla Commissione tributaria provinciale di Savona che. nel contraddittorio dell'Amministrazione convenuta, che aveva eccepito in limine la propria estraneità alla lite, per esser non competente in materia di rimborso dell'imposta de qua, e nel merito aveva contestato la debenza del tributo, respingeva il ricorso con sentenza n. 204/01/95, contro cui la LA proponeva appello alla C.T.R. della Liguria che lo accoglieva con sentenza n. 11/02/97. Contro quest'ultima decisione il Ministero delle Finanze propone ora ricorso per cassazione che affida ad unico articolato motivo. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Ministero ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 D.Lgs n. 504/92 e 952 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Rileva che l'ICI, rispetto a fabbricato di tipo economico popolare realizzato su suolo di superficie, dopo municipale oggetto di diritto l'ultimazione dei lavori di costruzione del manufatto, è dovuta dalla società cooperativa, e , dopo gli atti di assegnazione, dai singoli assegnatari, nella loro qualità di proprietari. La decisione della Commissione regionale che ha sostenuto che il tributo grava sull'ente territoriale concedente, è, dunque, errata, essendo invece tenuta al suo pagamento la ricorrente che avevane chiesto illegittimamente il rimborso. In linea preliminare devesi dichiarare l'inammissibilità del ricorso. Dall'esame degli atti emerge che la sentenza impugnata fu notificata a richiesta della contribuente alla Direzione 2 Generale delle Entrate della Liguria, parte resistente nel processo tributario, in data 14.3.97. Occorrendo far riferimento a quest'ultima data, il termine breve di 60 gg., previsto dal combinato disposto degli artt. 325 co. 2° c.p.c. e 51 D.Lgs n. 546/92 per la proposizione della presente impugnazione per cassazione, scadeva, pertanto, il successivo 14 maggio, ben prima della data di notifica del ricorso in esame, proposto dal Ministero, che è stata eseguita il giorno 21.1.98. Come ha affermato la Corte Costituzionale con la decisione n. 525 del 22 novembre 2000, la norma contenuta nell'art. 21 della legge n. 133 del 13 maggio 1999, nella parte in cui estendeva anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore (18.5.1999) l'efficacia dell'interpretazione autentica da essa adottata dell'art. 38 del D.Lgs n. 546/92, ed imponeva, perciò, la notifica della sentenza delle Commissioni di secondo grado ai fini considerati nei confronti dell'Amministrazione finanziaria presso l'Avvocatura erariale territorialmente competente, è illegittima, frustrando l'affidamento dei soggetti nella possibilità di operare sulla base delle condizioni normative presenti nell'ordinamento in un dato periodo storico. A far 3 tempo dalla data di pubblicazione sulla G.U. di suddetta sentenza del giudice delle leggi (30.11.2000), le notifiche delle pronuncia di secondo grado già eseguite direttamente all'organo distrettuale, che non si sia fatto assistere da difensore nel giudizio di secondo grado, entro il termine del 17.5.99, data di entrata in vigore della legge sulla quale è intervenuta la pronuncia d'incostituzionalità, sono, a far decorre il termine of breve pertanto, idonee d'impugnazione per cassazione (cfr. Cass. n. nn. 5648/01, 5797/01, 6248/01, 2711/02). Avuto riguardo a tale contesto temporale, ed al fatto che la Direzione Generale delle Entrate della Liguria, innanzi alla Commissione regionale ligure, si è difesa personalmente, a mezzo proprio funzionario, il "dies a quo" di decorrenza del termine indicato coincide con la data di notifica della decisione ora impugnata, sicchè al momento delle proposizione del presente ricorso il Ministero era già incorso in decadenza, con conseguente formazione del giudicato formale. Tanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Resta assorbita l'indagine sulla questione di merito dedotta nella censura. 4 Non vi è pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione dell'intimata.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla perle spese. Così deciso in Roma, il 24.4.03 Il Consigliere est. Il Presidente меми ANDELLIERECT DEPOSITATO IN CANCELLERIA do Casap 15 GEN. 2004. CANCELLIERE C1 N O I DO Casano Oggi Z A R T S 6 A I 8 I 5 G 9 R 1 E . / R A N 4 / - T 6 A U L 2 D E B D I E I R T S A T N N I E i E R S S I E h E A T N A M 5