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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 10084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10084 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 14655/2024 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14655/2024 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza resa in data 4 novembre 2025, all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., e previa concessione dei termini di cui all'art.352 c.p.c., causa vertente
TRA
, c.f.: , elett.te dom.to alla via Monterusso n. 27 Parte_1 C.F._1
in Pozzuoli (Na), presso lo studio degli Avv.ti NO NICOLA, c.f.:
, e NO UG, c.f.: dai quali è C.F._2 C.F._3
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti.
- Parte appellante
E
FGVS, c.f.: , in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Controparte_1 P.IVA_1
Napoli alla Via Ferdinando del Carretto n. 26, presso lo studio dell'Avv. PASCUCCI CARLA, c.f.: dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura C.F._4
in atti.
- Parte appellata
Oggetto: Appello a sentenza del Giudice di Pace
Conclusioni: i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 24.06.2024, il sig.
ha impugnato la sentenza n. 1287/24 del Giudice di Pace di Napoli, resa Parte_1
nella causa civile iscritta al n. RG 83714/19, emessa il 22.09.2023 e pubblicata il
09.01.2024, non notificata – con cui è stata rigettata la sua domanda, proposta nei confronti del gestore del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada per la Regione
Campania, avente ad oggetto il risarcimento dei danni correlati alle lesioni, asseritamente subite in seguito al sinistro avvenuto il giorno 20 ottobre 2014, verso le
19.00 circa presso il viale dei Platani a Pozzuoli, per l'esclusiva responsabilità di un veicolo c.d. “pirata”.
L'appellante, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha dedotto che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, mentre camminava sull'estremo margine destro della carreggiata, in senso opposto al senso di marcia dei veicoli, giunto all'altezza del civico 6 del suddetto viale, veniva investito da un'autovettura che improvvisamente sterzava e lo colpiva, per poi immediatamente dileguarsi.
A seguito del sinistro, il sig. veniva trasportato dalla moglie presso il P.S. Pt_1
dell'Ospedale di Pozzuoli “S. Maria delle Grazie”, (cfr. certificato di pronto soccorso n.
48230 del 20.10.2014, all. n. 3), e veniva ricoverato per la “frattura arco zigomatico sx”, con successiva sottoposizione ad intervento chirurgico.
- 2 - All'esito di ciò, ha riferito di aver riportato lesioni da cui sono derivate una I.T.T. di 4 giorni, una I.T.P. di 30 giorni al 50%, una I.T.P. di 30 giorni al 25%, una I.P. quantificabile nella misura dell'8% (cfr. ctp a firma del dottor ). Persona_1
Si è costituita nel giudizio di primo grado la convenuta compagnia Controparte_1
contestando il fatto storico e la sussistenza dei presupposti per l'attivazione
[...]
dell'intervento del FGVS nonchè la quantificazione dei danni, come operata in citazione.
Con l'appellata sentenza, il Giudice di Pace ha inteso rigettare la domanda risarcitoria ritenendo equivoco, contraddittorio e non esaustivo il quadro probatorio (di natura testimoniale) offerto dall'attore; in particolare ha segnalato le seguenti incongruenze o lacune:
a) contraddittorietà tra quanto dichiarato in denunzia/querela (soccorso prestato da passanti) e quanto dichiarato dai testi (soccorso prestato dalla moglie dell'attore, contattata dopo il sinistro);
b) lacune ricostruttive nella descrizione del sinistro da parte dei testi escussi
(omessa indicazione del senso di marcia dell'auto investitrice, omessa individuazione del punto in cui sarebbe intervenuto l'impatto, etc); omessa attestazione dell'impossibilità di annotare la targa dell'auto investitrice.
Con l'atto di appello, il sig. ha lamentato l'errata valutazione delle prove Pt_1
testimoniali e del dato documentale nonchè l'omessa valutazione del quadro presuntivo. Inoltre, ha ritenuto correttamente assolto l'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c. in ragione delle prove espletate.
Costituitasi in giudizio, la Parte_2
- ha impugnato le avverse pretese, ritenute infondate, ed ha insistito per il
[...]
rigetto della domanda attorea, rilevando la correttezza della sentenza di primo grado.
Con ordinanza resa in data 4 novembre 2025, la causa è stata riservata in decisione a norma dell'art.352 c.p.c., previa concessione dei termini per scritti conclusionali.
- 3 - ********
L'appello è risultato fondato e va, pertanto, accolto.
Vanno, in primo luogo, accolti i rilievi puntualmente mossi dall'appellante avverso le argomentazioni del Giudice di Pace fondate su presunte omissioni ricostruttive presenti nelle deposizioni dei testimoni escussi (mancata indicazione del senso di marcia dell'auto investitrice, della parte dell'auto con cui sarebbe avvenuto l'impatto e della parte del corpo del pedone attinta;
omissione nella descrizione dei luoghi di causa e delle modalità e luogo della caduta del pedone, imputate al teste ). Testimone_1
Invero tali rilievi appaiono in primo luogo palesemente contraddetti da quanto emergente dalle deposizioni testimoniali; sul punto è sufficiente fare integrale rinvio ai rilievi mossi dall'appellante alle pagine 8 e 9 dell'atto di appello ove vengono testualmente riportate le dichiarazioni dei testimoni escussi.
In secondo luogo vanno condivisi gli argomenti reiterati dall'appellante in comparsa conclusionale: “il Giudice di Pace, pur avendo escusso testimoni, ha, con tutta evidenza, poi omesso di esercitare il potere, che si traduce, in circostanze come quella per cui è causa, in un vero e proprio dovere, di porre ulteriori domande, al fine di chiarire eventuali elementi ritenuti non sufficientemente certi o chiari.
L'omissione di dettagli ricostruttivi da parte del testimone non può essere valutata quale parametro di attendibilità, in quanto in sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice di merito non è un mero registratore passivo, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione del teste, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione, sicché egli non può, senza contraddirsi, dapprima, astenersi dal rivolgere al testimone domande a chiarimento e, successivamente, ritenere lacunosa la deposizione perché carente su circostanze non capitolate, sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire ( cfr. Cass. Civ.
- 4 - n.32456/2022; Cass. Civ.n. 17981/2020; Cass. 18896/2015; S.U. 789/1963; trb. Napoli
Sent. n. 7509/25; 7021/2025; 6641/2025).
Dunque, il giudice non può, senza cadere in una evidente contraddizione logica, da un lato, non rivolgere al testimone nessuna domanda a chiarimento e non riconvocarlo e dall'altro ritenere lacunosa la testimonianza perché carente su circostanze non capitolate e sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire.
Pertanto, le lamentate carenze nell'escussione del testimone non possono andare a danno della parte (Trib. Napoli Sent. 6641/2025)”.
Nel caso di specie, invero, da un lato non emergono specifiche domande poste dal
Giudice di Pace volte ad ottenere informazioni su taluni dettagli ricostruttivi, dall'altro vengono espressamente valorizzate carenze ricostruttive proprio in ordine a detti dettagli, il tutto nei termini sopra evidenziati.
Vanno, inoltre, condivise le considerazioni svolte dall'appellante in ordine alla sostanziale completezza della ricostruzione dei fatti di causa operata dai due testimoni escussi, non essendo emersi elementi idonei a significativamente minarne attendibilità
e credibilità.
Ritiene, inoltre, questo Giudice che i profili di ambiguità, pure presenti nella vicenda oggetto di causa ed astrattamente idonei a far dubitare della veridicità del sinistro
(omessa indicazione del nominativo dei testi in sede di lettera di messa in mora e di denunzia querela;
riferimento in citazione ad un soccorso operato da passanti, in contraddizione con quanto riferito dai testi in ordine ad un soccorso prestato dalla moglie dell'appellante; in appello si riconduce tale indicazione in citazione ad un lapsus calami del difensore), possano dirsi in ogni caso superati in ragione di due rilievi che questo Giudice ritiene assorbenti per recuperare e puntellare l'attendibilità e credibilità dei testi escussi.
- 5 - Il primo involge le risultanze del certificato del Pronto Soccorso: in occasione dell'accesso alle cure presso il nosocomio di Pozzuoli l'appellante ebbe espressamente a riferire di essere stato investito da un'autovettura; tale dichiarazione, per quanto resa dal danneggiato, presenta un elevato grado di attendibilità proprio perché operata nell'imminenza dei fatti di causa, sicchè è estremamente inverosimile che il danneggiato, in presenza delle non trascurabili lesioni poi refertate, abbia avuto la lucidità per fornire una falsa informazione sull'eziologia delle stesse in vista di future iniziative risarcitorie di carattere fraudolento.
Il secondo rilievo investe la natura delle lesioni patite dall'appellante, che appaiono già prima facie pienamente compatibili con la dinamica descritta nella lettera di messa in mora ed in citazione nonché quale emergente dalle dichiarazioni dei testimoni;
ivi, infatti, si assume che l'auto investitrice avrebbe improvvisamente sterzato a destra, colpendo ed investendo l'attore; in particolare uno dei testi escusso ha riferito che l'impatto tra l'auto ed il pedone sarebbe avvenuto in corrispondenza del lato sinistro di quest'ultimo che, per effetto dell'impatto, sarebbe, poi, caduto all'indietro. Tale dinamica appare, invero, pienamente compatibile con il quadro lesivo emergente dal certificato di Pronto Soccorso, ove viene refertato un trauma cranico non commotivo con GS (ovvero indicativo di un paziente vigile con trauma considerato lieve) nonché una frattura scomposta dell'arco zigomatico di sinistra (trattata chirurgicamente) e del processo zigomatico del frontale e della parete laterale dell'orbita, frattura delle parti del seno mascellare con emoseno esteso anche in sede etmoidale ed infrazione delle ossa nasali. Invero:
➢ il trauma cranico non commotivo con GCS conservato è molto comune nei traumi da investimento, soprattutto se il pedone ha battuto la testa contro il cofano, il parabrezza o il suolo;
- 6 - ➢ la frattura scomposta dell'arco zigomatico sinistro e del processo zigomatico del frontale è indicativo di un impatto diretto al volto, come quello che può avvenire contro la carrozzeria o il terreno. La scomposizione suggerisce un impatto ad alta energia.
➢ la frattura della parete laterale dell'orbita è, inoltre, associabile a traumi facciali frontali o laterali e ben può derivare da un impatto diretto con il veicolo o da una caduta violenta;
➢ la frattura del seno mascellare con emoseno esteso anche in sede etmoidale è frequente nei traumi facciali, al pari dell'infrazione delle ossa nasali, anch'essa indicativa di un impatto frontale subito dal pedone.
Conclusivamente il quadro lesivo è coerente con un trauma ad alta energia, come quello che può verificarsi in un investimento pedonale. La distribuzione delle fratture e la loro gravità suggeriscono, inoltre, un impatto diretto al volto, compatibile con l'urto contro una parte rigida del veicolo o con il suolo dopo essere stato sbalzato.
Va, inoltre, rimarcato come il ctp di parte attrice (in servizio presso struttura pubblica) abbia espressamente confermato e validato la compatibilità delle lesioni con la dinamica descritta, mentre, al contrario, è difettata qualsivoglia specifica doglianza o ricostruzione alternativa da parte dell'appellata compagnia di assicurazione.
Conclusivamente la sentenza va riformata in quanto ritiene questo Giudice che possano dirsi provati gli elementi costitutivi della domanda con conseguente affermazione della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo rimasto non identificato;
neppure può ipotizzarsi un concorso di colpa del pedone, trovando piena operatività la presunzione di responsabilità di cui all'art.2054 1° comma c.c. e non essendo state dedotte e provate atte ad avvalorare il predetto concorso.
- 7 - Venendo alla quantificazione dei danni, ritiene questo Giudice che ben possano essere utilizzate le risultanze della ctp depositata dall'attore in occasione dell'introduzione del giudizio di primo grado;
ciò per le seguenti considerazioni:
a) la relazione è stata redatta dal dottor , medico legale operante Persona_1
presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II (struttura pubblica), ed appare ampiamente argomentata e motivata con puntuale richiamo alla documentazione sanitaria in atti ed al quadro dei postumi clinicamente accertato;
tali circostanze forniscono sufficienti garanzie in ordine all'obiettività ed al rigore scientifico dell'accertamento medico legale in esame;
b) la convenuta (attuale appellata) ha totalmente omesso di formulare rilievi e contestazioni alle risultanze della predetta relazione, limitandosi la difesa a genericamente rimarcare l'esorbitanza della quantificazione dei danni (cfr. comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado); orbene affinchè possa darsi accesso ad una ctu medico legale, pur a fronte di una perizia di parte quale quella sopra descritta, occorre pur sempre una contestazione che si connoti per elementari requisiti di specificità, non potendo certo darvi accesso sulla base di una generica doglianza di esorbitanza o di sterili richiami ai criteri di riparto dell'onere probatorio;
né va trascurata la circostanza che ben avrebbe potuto e dovuto (in Controparte_1
base al CdA) dar luogo ad un accertamento medico legale presso un proprio fiduciario proprio al fine di fornire una propria ricostruzione alternativa da contrappore a quella di parte attrice;
di tutto ciò non v'è traccia in atti.
Conclusivamente, conformemente alle risultanze della ctp di parte attrice, vanno riconosciuti i seguenti danni di natura non patrimoniale: I.T.T. 4 giorni;
I.T.P. 30 giorno al
50%; I.T.P. 30 giorni al 25%; I.P: 8% (otto per cento).
Applicando le tabelle contenute nel D.M. del 08.06.2022, in G.U. n. 144 del 22.06.2022, previste per i danni di lieve entità (c.d. micropermanenti) e riconoscendo un danno
- 8 - morale nella misura del 20,00% (tenuto conto della presumibile sofferenza psichica patita in ragione dei postumi permanenti riportati;
ciò dicasi in particolare per le accertate cicatrici presenti sul volto), spetta all'attore (39enne alla data di stabilizzazione dei postumi) l'importo complessivo di € 18.490,46 (comprensivo di euro
98,00 per spese di ctp documentate in atti), valutati all'attualità.
Su detti importi, da ritenere debiti di valore, vanno calcolati la svalutazione e gli interessi legali dal giorno del sinistro alla data di pubblicazione della presente decisione, con i criteri stabiliti nella nota Sentenza della Cassazione a S.U. n. 1712 del 17.2.1995, ovvero gli interessi al tasso legale vanno riconosciuta a partire dalla data del sinistro sulla somma devalutata a tale data e poi rivalutata anno per anno sino alla presente decisione;
sulla somma così liquidata, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo vanno riconosciuti gli ulteriori eventuali interessi al tasso legale.
Le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell'appellata che vengono liquidate come in dispositivo, con Controparte_1
attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
I compensi sono stati calcolati ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come recentemente modificato dal D.M. N. 147/2022, con applicazione dello scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00, e compensi medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione di primo grado e decisionale;
per la fase istruttoria/trattazione di secondo grado vengono riconosciuti i minimi in assenza di ulteriore attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede:
1) accoglie l'appello presentato da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Napoli n. 1287/24 del Giudice di Pace di Napoli e, per l'effetto, previa declaratoria della responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura rimasta non
- 9 - identificata, condanna l'appellata nella qualità di Impresa Controparte_1
designata per la gestione del FGVS in Campania, al pagamento in favore dell'attore della somma di euro € 18.490,46 oltre interessi come riconosciuti in Parte_1
parte motiva;
2) condanna l'appellata nella qualità di Impresa designata per Controparte_1
la gestione del FGVS in Campania, al pagamento in favore dell'appellante Parte_1
delle spese di lite relative al giudizio di primo grado che si liquidano in euro 2.090,00 per compenso, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari;
3) condanna l'appellata nella qualità di Impresa designata per Controparte_1
la gestione del FGVS in Campania, al pagamento in favore dell'appellante Parte_1
delle spese di lite relative al giudizio di appello che si liquidano in euro 4.237,00 per compenso, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, il 04/11/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
- 10 -
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14655/2024 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza resa in data 4 novembre 2025, all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., e previa concessione dei termini di cui all'art.352 c.p.c., causa vertente
TRA
, c.f.: , elett.te dom.to alla via Monterusso n. 27 Parte_1 C.F._1
in Pozzuoli (Na), presso lo studio degli Avv.ti NO NICOLA, c.f.:
, e NO UG, c.f.: dai quali è C.F._2 C.F._3
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti.
- Parte appellante
E
FGVS, c.f.: , in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Controparte_1 P.IVA_1
Napoli alla Via Ferdinando del Carretto n. 26, presso lo studio dell'Avv. PASCUCCI CARLA, c.f.: dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura C.F._4
in atti.
- Parte appellata
Oggetto: Appello a sentenza del Giudice di Pace
Conclusioni: i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 24.06.2024, il sig.
ha impugnato la sentenza n. 1287/24 del Giudice di Pace di Napoli, resa Parte_1
nella causa civile iscritta al n. RG 83714/19, emessa il 22.09.2023 e pubblicata il
09.01.2024, non notificata – con cui è stata rigettata la sua domanda, proposta nei confronti del gestore del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada per la Regione
Campania, avente ad oggetto il risarcimento dei danni correlati alle lesioni, asseritamente subite in seguito al sinistro avvenuto il giorno 20 ottobre 2014, verso le
19.00 circa presso il viale dei Platani a Pozzuoli, per l'esclusiva responsabilità di un veicolo c.d. “pirata”.
L'appellante, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha dedotto che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, mentre camminava sull'estremo margine destro della carreggiata, in senso opposto al senso di marcia dei veicoli, giunto all'altezza del civico 6 del suddetto viale, veniva investito da un'autovettura che improvvisamente sterzava e lo colpiva, per poi immediatamente dileguarsi.
A seguito del sinistro, il sig. veniva trasportato dalla moglie presso il P.S. Pt_1
dell'Ospedale di Pozzuoli “S. Maria delle Grazie”, (cfr. certificato di pronto soccorso n.
48230 del 20.10.2014, all. n. 3), e veniva ricoverato per la “frattura arco zigomatico sx”, con successiva sottoposizione ad intervento chirurgico.
- 2 - All'esito di ciò, ha riferito di aver riportato lesioni da cui sono derivate una I.T.T. di 4 giorni, una I.T.P. di 30 giorni al 50%, una I.T.P. di 30 giorni al 25%, una I.P. quantificabile nella misura dell'8% (cfr. ctp a firma del dottor ). Persona_1
Si è costituita nel giudizio di primo grado la convenuta compagnia Controparte_1
contestando il fatto storico e la sussistenza dei presupposti per l'attivazione
[...]
dell'intervento del FGVS nonchè la quantificazione dei danni, come operata in citazione.
Con l'appellata sentenza, il Giudice di Pace ha inteso rigettare la domanda risarcitoria ritenendo equivoco, contraddittorio e non esaustivo il quadro probatorio (di natura testimoniale) offerto dall'attore; in particolare ha segnalato le seguenti incongruenze o lacune:
a) contraddittorietà tra quanto dichiarato in denunzia/querela (soccorso prestato da passanti) e quanto dichiarato dai testi (soccorso prestato dalla moglie dell'attore, contattata dopo il sinistro);
b) lacune ricostruttive nella descrizione del sinistro da parte dei testi escussi
(omessa indicazione del senso di marcia dell'auto investitrice, omessa individuazione del punto in cui sarebbe intervenuto l'impatto, etc); omessa attestazione dell'impossibilità di annotare la targa dell'auto investitrice.
Con l'atto di appello, il sig. ha lamentato l'errata valutazione delle prove Pt_1
testimoniali e del dato documentale nonchè l'omessa valutazione del quadro presuntivo. Inoltre, ha ritenuto correttamente assolto l'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c. in ragione delle prove espletate.
Costituitasi in giudizio, la Parte_2
- ha impugnato le avverse pretese, ritenute infondate, ed ha insistito per il
[...]
rigetto della domanda attorea, rilevando la correttezza della sentenza di primo grado.
Con ordinanza resa in data 4 novembre 2025, la causa è stata riservata in decisione a norma dell'art.352 c.p.c., previa concessione dei termini per scritti conclusionali.
- 3 - ********
L'appello è risultato fondato e va, pertanto, accolto.
Vanno, in primo luogo, accolti i rilievi puntualmente mossi dall'appellante avverso le argomentazioni del Giudice di Pace fondate su presunte omissioni ricostruttive presenti nelle deposizioni dei testimoni escussi (mancata indicazione del senso di marcia dell'auto investitrice, della parte dell'auto con cui sarebbe avvenuto l'impatto e della parte del corpo del pedone attinta;
omissione nella descrizione dei luoghi di causa e delle modalità e luogo della caduta del pedone, imputate al teste ). Testimone_1
Invero tali rilievi appaiono in primo luogo palesemente contraddetti da quanto emergente dalle deposizioni testimoniali; sul punto è sufficiente fare integrale rinvio ai rilievi mossi dall'appellante alle pagine 8 e 9 dell'atto di appello ove vengono testualmente riportate le dichiarazioni dei testimoni escussi.
In secondo luogo vanno condivisi gli argomenti reiterati dall'appellante in comparsa conclusionale: “il Giudice di Pace, pur avendo escusso testimoni, ha, con tutta evidenza, poi omesso di esercitare il potere, che si traduce, in circostanze come quella per cui è causa, in un vero e proprio dovere, di porre ulteriori domande, al fine di chiarire eventuali elementi ritenuti non sufficientemente certi o chiari.
L'omissione di dettagli ricostruttivi da parte del testimone non può essere valutata quale parametro di attendibilità, in quanto in sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice di merito non è un mero registratore passivo, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione del teste, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione, sicché egli non può, senza contraddirsi, dapprima, astenersi dal rivolgere al testimone domande a chiarimento e, successivamente, ritenere lacunosa la deposizione perché carente su circostanze non capitolate, sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire ( cfr. Cass. Civ.
- 4 - n.32456/2022; Cass. Civ.n. 17981/2020; Cass. 18896/2015; S.U. 789/1963; trb. Napoli
Sent. n. 7509/25; 7021/2025; 6641/2025).
Dunque, il giudice non può, senza cadere in una evidente contraddizione logica, da un lato, non rivolgere al testimone nessuna domanda a chiarimento e non riconvocarlo e dall'altro ritenere lacunosa la testimonianza perché carente su circostanze non capitolate e sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire.
Pertanto, le lamentate carenze nell'escussione del testimone non possono andare a danno della parte (Trib. Napoli Sent. 6641/2025)”.
Nel caso di specie, invero, da un lato non emergono specifiche domande poste dal
Giudice di Pace volte ad ottenere informazioni su taluni dettagli ricostruttivi, dall'altro vengono espressamente valorizzate carenze ricostruttive proprio in ordine a detti dettagli, il tutto nei termini sopra evidenziati.
Vanno, inoltre, condivise le considerazioni svolte dall'appellante in ordine alla sostanziale completezza della ricostruzione dei fatti di causa operata dai due testimoni escussi, non essendo emersi elementi idonei a significativamente minarne attendibilità
e credibilità.
Ritiene, inoltre, questo Giudice che i profili di ambiguità, pure presenti nella vicenda oggetto di causa ed astrattamente idonei a far dubitare della veridicità del sinistro
(omessa indicazione del nominativo dei testi in sede di lettera di messa in mora e di denunzia querela;
riferimento in citazione ad un soccorso operato da passanti, in contraddizione con quanto riferito dai testi in ordine ad un soccorso prestato dalla moglie dell'appellante; in appello si riconduce tale indicazione in citazione ad un lapsus calami del difensore), possano dirsi in ogni caso superati in ragione di due rilievi che questo Giudice ritiene assorbenti per recuperare e puntellare l'attendibilità e credibilità dei testi escussi.
- 5 - Il primo involge le risultanze del certificato del Pronto Soccorso: in occasione dell'accesso alle cure presso il nosocomio di Pozzuoli l'appellante ebbe espressamente a riferire di essere stato investito da un'autovettura; tale dichiarazione, per quanto resa dal danneggiato, presenta un elevato grado di attendibilità proprio perché operata nell'imminenza dei fatti di causa, sicchè è estremamente inverosimile che il danneggiato, in presenza delle non trascurabili lesioni poi refertate, abbia avuto la lucidità per fornire una falsa informazione sull'eziologia delle stesse in vista di future iniziative risarcitorie di carattere fraudolento.
Il secondo rilievo investe la natura delle lesioni patite dall'appellante, che appaiono già prima facie pienamente compatibili con la dinamica descritta nella lettera di messa in mora ed in citazione nonché quale emergente dalle dichiarazioni dei testimoni;
ivi, infatti, si assume che l'auto investitrice avrebbe improvvisamente sterzato a destra, colpendo ed investendo l'attore; in particolare uno dei testi escusso ha riferito che l'impatto tra l'auto ed il pedone sarebbe avvenuto in corrispondenza del lato sinistro di quest'ultimo che, per effetto dell'impatto, sarebbe, poi, caduto all'indietro. Tale dinamica appare, invero, pienamente compatibile con il quadro lesivo emergente dal certificato di Pronto Soccorso, ove viene refertato un trauma cranico non commotivo con GS (ovvero indicativo di un paziente vigile con trauma considerato lieve) nonché una frattura scomposta dell'arco zigomatico di sinistra (trattata chirurgicamente) e del processo zigomatico del frontale e della parete laterale dell'orbita, frattura delle parti del seno mascellare con emoseno esteso anche in sede etmoidale ed infrazione delle ossa nasali. Invero:
➢ il trauma cranico non commotivo con GCS conservato è molto comune nei traumi da investimento, soprattutto se il pedone ha battuto la testa contro il cofano, il parabrezza o il suolo;
- 6 - ➢ la frattura scomposta dell'arco zigomatico sinistro e del processo zigomatico del frontale è indicativo di un impatto diretto al volto, come quello che può avvenire contro la carrozzeria o il terreno. La scomposizione suggerisce un impatto ad alta energia.
➢ la frattura della parete laterale dell'orbita è, inoltre, associabile a traumi facciali frontali o laterali e ben può derivare da un impatto diretto con il veicolo o da una caduta violenta;
➢ la frattura del seno mascellare con emoseno esteso anche in sede etmoidale è frequente nei traumi facciali, al pari dell'infrazione delle ossa nasali, anch'essa indicativa di un impatto frontale subito dal pedone.
Conclusivamente il quadro lesivo è coerente con un trauma ad alta energia, come quello che può verificarsi in un investimento pedonale. La distribuzione delle fratture e la loro gravità suggeriscono, inoltre, un impatto diretto al volto, compatibile con l'urto contro una parte rigida del veicolo o con il suolo dopo essere stato sbalzato.
Va, inoltre, rimarcato come il ctp di parte attrice (in servizio presso struttura pubblica) abbia espressamente confermato e validato la compatibilità delle lesioni con la dinamica descritta, mentre, al contrario, è difettata qualsivoglia specifica doglianza o ricostruzione alternativa da parte dell'appellata compagnia di assicurazione.
Conclusivamente la sentenza va riformata in quanto ritiene questo Giudice che possano dirsi provati gli elementi costitutivi della domanda con conseguente affermazione della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo rimasto non identificato;
neppure può ipotizzarsi un concorso di colpa del pedone, trovando piena operatività la presunzione di responsabilità di cui all'art.2054 1° comma c.c. e non essendo state dedotte e provate atte ad avvalorare il predetto concorso.
- 7 - Venendo alla quantificazione dei danni, ritiene questo Giudice che ben possano essere utilizzate le risultanze della ctp depositata dall'attore in occasione dell'introduzione del giudizio di primo grado;
ciò per le seguenti considerazioni:
a) la relazione è stata redatta dal dottor , medico legale operante Persona_1
presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II (struttura pubblica), ed appare ampiamente argomentata e motivata con puntuale richiamo alla documentazione sanitaria in atti ed al quadro dei postumi clinicamente accertato;
tali circostanze forniscono sufficienti garanzie in ordine all'obiettività ed al rigore scientifico dell'accertamento medico legale in esame;
b) la convenuta (attuale appellata) ha totalmente omesso di formulare rilievi e contestazioni alle risultanze della predetta relazione, limitandosi la difesa a genericamente rimarcare l'esorbitanza della quantificazione dei danni (cfr. comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado); orbene affinchè possa darsi accesso ad una ctu medico legale, pur a fronte di una perizia di parte quale quella sopra descritta, occorre pur sempre una contestazione che si connoti per elementari requisiti di specificità, non potendo certo darvi accesso sulla base di una generica doglianza di esorbitanza o di sterili richiami ai criteri di riparto dell'onere probatorio;
né va trascurata la circostanza che ben avrebbe potuto e dovuto (in Controparte_1
base al CdA) dar luogo ad un accertamento medico legale presso un proprio fiduciario proprio al fine di fornire una propria ricostruzione alternativa da contrappore a quella di parte attrice;
di tutto ciò non v'è traccia in atti.
Conclusivamente, conformemente alle risultanze della ctp di parte attrice, vanno riconosciuti i seguenti danni di natura non patrimoniale: I.T.T. 4 giorni;
I.T.P. 30 giorno al
50%; I.T.P. 30 giorni al 25%; I.P: 8% (otto per cento).
Applicando le tabelle contenute nel D.M. del 08.06.2022, in G.U. n. 144 del 22.06.2022, previste per i danni di lieve entità (c.d. micropermanenti) e riconoscendo un danno
- 8 - morale nella misura del 20,00% (tenuto conto della presumibile sofferenza psichica patita in ragione dei postumi permanenti riportati;
ciò dicasi in particolare per le accertate cicatrici presenti sul volto), spetta all'attore (39enne alla data di stabilizzazione dei postumi) l'importo complessivo di € 18.490,46 (comprensivo di euro
98,00 per spese di ctp documentate in atti), valutati all'attualità.
Su detti importi, da ritenere debiti di valore, vanno calcolati la svalutazione e gli interessi legali dal giorno del sinistro alla data di pubblicazione della presente decisione, con i criteri stabiliti nella nota Sentenza della Cassazione a S.U. n. 1712 del 17.2.1995, ovvero gli interessi al tasso legale vanno riconosciuta a partire dalla data del sinistro sulla somma devalutata a tale data e poi rivalutata anno per anno sino alla presente decisione;
sulla somma così liquidata, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo vanno riconosciuti gli ulteriori eventuali interessi al tasso legale.
Le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell'appellata che vengono liquidate come in dispositivo, con Controparte_1
attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
I compensi sono stati calcolati ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come recentemente modificato dal D.M. N. 147/2022, con applicazione dello scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00, e compensi medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione di primo grado e decisionale;
per la fase istruttoria/trattazione di secondo grado vengono riconosciuti i minimi in assenza di ulteriore attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede:
1) accoglie l'appello presentato da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Napoli n. 1287/24 del Giudice di Pace di Napoli e, per l'effetto, previa declaratoria della responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura rimasta non
- 9 - identificata, condanna l'appellata nella qualità di Impresa Controparte_1
designata per la gestione del FGVS in Campania, al pagamento in favore dell'attore della somma di euro € 18.490,46 oltre interessi come riconosciuti in Parte_1
parte motiva;
2) condanna l'appellata nella qualità di Impresa designata per Controparte_1
la gestione del FGVS in Campania, al pagamento in favore dell'appellante Parte_1
delle spese di lite relative al giudizio di primo grado che si liquidano in euro 2.090,00 per compenso, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari;
3) condanna l'appellata nella qualità di Impresa designata per Controparte_1
la gestione del FGVS in Campania, al pagamento in favore dell'appellante Parte_1
delle spese di lite relative al giudizio di appello che si liquidano in euro 4.237,00 per compenso, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, il 04/11/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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