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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 21/11/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
nella persona dei signori magistrati dott. CI SP Presidente
dott. Massimo Morandini Giudice
dott. ET FF Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 71 / 2025, e precisamente nel procedimento di
liquidazione controllata del sovraindebitato n. 71-1/ / 2025 instaurato su ricorso di:
C.F. , Parte_1 C.F._1
con l'avv. MATTEO PICETTI;
IT
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti non emerge che il ricorrente debitore sia assoggettato alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile e da leggi speciali per i casi di crisi o di insolvenza.
Il ricorso risulta corredato della relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269,
comma 2, c.c.i.i., nella quale si dà riscontro della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda, illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le pag. 1 di 3 cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e dà evidenza della possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, ai sensi degli artt. 268,
comma 3 e 269, comma 2 c.c.i.i..
Dalla suddetta relazione dell'OCC risulta che il debitore versa in stato di sovraindebitamento.
Compete al giudice delegato stabilire i limiti di cui all'art. 268, comma 4, lett. b),
c.c.i.i., occorrendo assicurare un giudizio correlato alla mutevole situazione del debitore rilevata sulla base delle successive acquisizioni dell'organo liquidatore,
analogamente a quanto stabilito, in caso di liquidazione giudiziale, dall'art. 146,
comma 2, c.c.i.i..
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando,
ogni altra domanda o eccezione respinta:
dichiara l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato Pt_1
e conseguentemente:
[...]
a) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. ET FF;
b) nomina liquidatore l'OCC;
c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di quarantacinque giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
pag. 2 di 3 f) autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-
quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice,
anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
g) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;
h) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti relativamente ai beni immobili e mobili registrati.
Trento, 19 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ET FF CI SP
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
nella persona dei signori magistrati dott. CI SP Presidente
dott. Massimo Morandini Giudice
dott. ET FF Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 71 / 2025, e precisamente nel procedimento di
liquidazione controllata del sovraindebitato n. 71-1/ / 2025 instaurato su ricorso di:
C.F. , Parte_1 C.F._1
con l'avv. MATTEO PICETTI;
IT
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti non emerge che il ricorrente debitore sia assoggettato alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile e da leggi speciali per i casi di crisi o di insolvenza.
Il ricorso risulta corredato della relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269,
comma 2, c.c.i.i., nella quale si dà riscontro della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda, illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le pag. 1 di 3 cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e dà evidenza della possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, ai sensi degli artt. 268,
comma 3 e 269, comma 2 c.c.i.i..
Dalla suddetta relazione dell'OCC risulta che il debitore versa in stato di sovraindebitamento.
Compete al giudice delegato stabilire i limiti di cui all'art. 268, comma 4, lett. b),
c.c.i.i., occorrendo assicurare un giudizio correlato alla mutevole situazione del debitore rilevata sulla base delle successive acquisizioni dell'organo liquidatore,
analogamente a quanto stabilito, in caso di liquidazione giudiziale, dall'art. 146,
comma 2, c.c.i.i..
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando,
ogni altra domanda o eccezione respinta:
dichiara l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato Pt_1
e conseguentemente:
[...]
a) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. ET FF;
b) nomina liquidatore l'OCC;
c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di quarantacinque giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
pag. 2 di 3 f) autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-
quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice,
anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
g) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;
h) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti relativamente ai beni immobili e mobili registrati.
Trento, 19 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ET FF CI SP
pag. 3 di 3