Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/06/2025, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2580/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]2, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Simone Modenesi, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte attrice - contro
, C.F. , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...]2, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Errico Bancheri, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
- Parte convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo:
disponendone la collocazione prevalente e la residenza presso la madre;
2) regolamentare il diritto di visita del padre secondo le seguenti modalità:
il martedì ed il mercoledì con pernottamento nonché a fine settimana alternati dal sabato tardo pomeriggio fino alla domenica notte con pernottamento;
3) tutte le altre festività civili e religiose seguiranno il criterio dell'alternanza;
4) nel periodo estivo, il minore trascorrerà due settimane di vacanza, anche Persona_1
non consecutive, con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
5) assegnare alla SI.ra la casa familiare sita in Ceranesi (GE), via San Parte_1
Martino 85/2, di proprietà esclusiva della stessa, con tutti gli arredi ivi presenti;
6) disporre a carico del SI. l'obbligo di versare alla SI.ra CP_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore l'importo mensile Persona_1 di €. 315,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
il padre concorrerà
– inoltre – nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie così come individuate nel verbale della riunione del 15/9/2016, Tribunale di Genova, con rimborso entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello nel quale sono state sostenute.
7) Vinte le spese ed i compensi di causa.
Conclusioni per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e remissione in istruttoria della causa con ammissione delle istanze formulate da questa difesa e non ammesse che si intendono qui richiamate e riportate:
1. affidare in forma condivisa il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
abitativa paritaria e residenza anagrafica presso la madre;
2. mantenere le attuali frequentazioni di con entrambi i genitori, ovvero permanenza Per_1
con il padre a fine settimana alternati dal sabato fino al lunedì mattina, nonché settimanalmente dal martedì al giovedì mattina;
3. prevedere che, durante le ferie estive trascorra due settimane, anche non Per_1
consecutive, con ciascun genitore, da concordarsi entro il mese di Maggio;
4. prevedere che trascorra le principali festività religiose e laiche secondo il criterio Per_1
dell'alternanza con ciascun genitore;
5. prevedere che le vacanze natalizie vengano trascorse da con entrambi i genitori in Per_1
eguale misura;
6. prevedere che ciascun genitore provveda al mantenimento di nel periodo di Per_1
permanenza presso di sé, mentre le spese straordinarie al 50% saranno suddivise tra le parti sulla base del verbale della riunione della Sez. Famiglia del Tribunale di Genova del
15.09.2016;
Contr 7. il SI. cconsente che l'assegno unico per la famiglia venga percepito in via esclusiva dalla SI.ra nella misura del 100%” Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso presentato in data 12/03/2024, la SI.ra ha chiesto Parte_1
che venisse regolamentato il regime di affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento del figlio minore , nato a [...] il [...], avuto dalla Persona_1
relazione sentimentale e convivenza more uxorio con il SI. il quale, nel CP_1
costituirsi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 10/05/2024, ha aderito alla domanda di affidamento condiviso formulata dalla ricorrente, chiedendo tuttavia che venisse stabilita una collocazione abitativa paritetica del figlio presso entrambi i genitori, come di fatto già avveniva da tempo, i quali si sarebbero fatti carico in via diretta ed in ugual misura al mantenimento del minore, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie e nulla opponendo alla percezione integrale dell'assegno unico di famiglia da parte della madre.
All'udienza del 16/07/2024, le parti, dapprima contrapposte, all'esito del lungo tentativo di conciliazione, hanno raggiunto un accordo parziale in punto collocazione prevalente del minore presso la madre con assegnazione alla stessa della casa ex familiare di sua proprietà e con permanenza paritaria a giorni e weekend alternati secondo il calendario che si riporta in dispositivo.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 06/08/2024, il G.I. ha pertanto conferito vigore all'accordo parziale raggiunto dalle parti, ponendo in via provvisoria a carico del convenuto un contributo per il mantenimento del minore pari ad € 315,00 mensili. La causa è stata quindi istruita mediante indagini di polizia tributaria sui redditi e i patrimoni delle parti e l'ordine di esibizione alle stesse degli estratti conto aggiornati all'ultimo triennio dei conti correnti bancari emersi.
All'esito dell'istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza cartolare del 20/02/2025 per la precisazione delle conclusioni, che le parti hanno precisato come in epigrafe, e per la discussione finale ed è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
* * * * * *
Ciò premesso, l'unico motivo di dissidio è costituito dal contributo economico al mantenimento del figlio minore, avendo per il resto le parti confermato nelle proprie conclusioni finali l'accordo provvisorio in punto affidamento, collocazione e regime di visita del figlio minore, a cui pertanto il Tribunale conferisce vigore non essendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente al superiore interesse morale e materiale del minore.
Quanto agli aspetti economici, preme brevemente ricordare che la sua quantificazione ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della
“adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlio in ragione della sua età, al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ciò in applicazione dei principi generali da sempre applicati in materia e sanciti ora in particolare dall'art. 337 ter, comma IV,
c.c.
Nel caso di specie, va anzitutto evidenziato come, sin dalla fine della loro convivenza avvenuta nell'ormai lontano 2014, vigesse fra le parti una sorta di accordo “di fatto”, accettato Cont da entrambe, in base al quale il SI. a sempre versato alla SI.ra un contributo Pt_1
economico mensile pari ad € 375,00, sebbene quest'ultima imputa oggi tali somme a titolo di mantenimento del figlio mentre il convenuto ritiene che tali versamenti costituissero la quota del 50% del mutuo acceso per l'acquisto della casa ex familiare sita in Ceranesi (GE), Via
San Martino n. 85/2, acquistata nell'ambito della convivenza ed intestata solo fittiziamente all'attrice. A prescindere dalla causale di tali pagamenti e della connessa questione relativa alla proprietà della casa ex familiare, da risolversi eventualmente in separato giudizio, è pacifico ed
Cont incontestato che il SI. non si sia mai sottratto ai propri obblighi di mantenimento del figlio contribuendo alle esigenze di vita dello stesso, vuoi mediante concorso al pagamento del mutuo della casa ex familiare ove lo stesso viveva, vuoi mediante versamento di un assegno periodico alimentare;
ciò sul presupposto che, nonostante un regime di frequentazione sostanzialmente paritetico da sempre attuato dalle parti, sussistesse uno squilibrio economico-patrimoniale fra i genitori.
Invero, dalle indagini di polizia tributaria svolte e dalla documentazione reddituale acquisita,
Cont è emerso che il SI. nell'ultimo triennio ha ricavato dalla sua attività di lavoratore autonomo come idraulico un reddito medio annuo pari ad € 25.208,001 netti, corrispondente ad una liquidità mensile nell'ordine di € 2.100,66 mensili su dodici mesi.
Inoltre, il convenuto risulta proprietario di due terreni e di tre immobili ad uso abitazione, di cui una è la casa ove vive, che ben potrebbero essere messi a reddito per ricavare ulteriori entrate.
Di contro, la SI.ra svolge l'attività di parrucchiera con contratto di lavoro Pt_2
subordinato da cui ha ricavato nel medesimo periodo di riferimento un reddito medio annuo pari ad € 16.012,332, corrispondente ad una disponibilità mensile pari ad € 1.334,36 con cui deve però far fronte alla rata del mutuo della casa ex familiare dove vive con il figlio alla stessa intestato pari ad € 747,85, residuando quindi la somma mensile di € 586,51. Cont In questo quadro, alla luce del sensibile squilibrio patrimoniale in favore del SI. he ha trovato conferma nelle indagini di polizia tributaria espletate, sussiste il diritto della SI.ra a vedersi riconosciuto un contributo al mantenimento del figlio nonostante il regime Pt_1
di frequentazione paritetica concordato fra i genitori, nel superiore interesse del minore mantenere lo stesso tenore di vita presso ciascun genitore.
Per cui, tenuto conto delle effettive esigenze di vita del minore in ragione della sua età di quasi 12 anni e dell'incidenza del mantenimento del figlio sul reddito del genitore obbligato pari a circa il 30% di € 2.100,66, appare congruo riservare al suo mantenimento l'importo € 1 PF 2021: Reddito imp. € 35.224,00 – Imposta netta € 9.364,00 – Add. Reg. € 587,00 – Add. Com. € 282,00 = € 24.990,00 PF 2022: Reddito imp. € 38.140,00 – Imposta netta € 10.536,00 – Add. Reg. € 654,00 – Add. Com. € 305,00 = € 26.645,00 PF 2023: Reddito imp. € 32.926,00 – Imposta netta € 8.140,00 – Add. Reg. € 534,00 – Add. Com. € 263,00 = € 23.989,00 2 730 (2021): Reddito imp. € 17.042,00 – Imposta netta € 1.128,00 – Add. Reg. € 221,00 – Add. Com. € 136,00 = € 15.557,00
730 (2022): Reddito imp. € 17.730,00 – Imposta netta € 1.374,00 – Add. Reg. € 234,00 – Add. Com. € 146,00 = € 15.976,00 730 (2023): Reddito imp. € 17.376,00 – Imposta netta € 505,00 – Add. Reg. € 228,00 – Add. Com. € 139,00 = € 15.557,00 Cont 630,00 mensili, da ridursi della metà tenuto conto che il SI. iene con sé il figlio per 15 giorni al mese, confermando così la somma stabilita in via provvisoria pari ad € 315,00 mensili.
Le spese straordinarie da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016, andranno invece suddivise al 50% fra i genitori alla luce della perequazione dei redditi operata, mentre l'assegno unico di famiglia verrà percepito integralmente dalla SI.ra come concordato Pt_1
dalle parti.
Tenuto conto dell'accordo parziale raggiunto dalle parti, le spese di lite possono essere compensate per 2/3 mentre per il restante terzo seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del convenuto nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi, stante la natura documentale della causa, di cui alle tabelle di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per le cause dal valore indeterminato di complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c., il Tribunale:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore nato a [...] il Persona_2
20/07/2013 ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente e residenza anagrafica presso la madre SI.ra ed assegnazione alla stessa della casa ex Parte_1
familiare sita in Ceranesi (GE), Via San Martino n. 85/2;
CONFERISCE vigore all'accordo raggiunto dalle parti in punto regime di frequentazione nei seguenti termini:
- il minore starà il lunedì e il giovedì con pernottamento dalla madre, il martedì e il mercoledì con pernottamento dal padre, il venerdì sera pernotterà dai nonni materni e nel weekend dal sabato pomeriggio al lunedì mattina in via alternata con ciascun genitore;
- tutte le altre festività civili e religiose verranno regolate secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno;
- nel periodo estivo il minore trascorrerà due settimane di vacanza, anche non consecutive, con entrambi i genitori, da concordarsi entro il giorno 31 di maggio di ogni anno;
PONE a carico del SI. con decorrenza dalla domanda, un contributo CP_1
economico al mantenimento del figlio minore da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese in favore della SI.ra pari ad € 315,00 mensili, oltre rivalutazione Istat come Parte_1
per legge e ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di
Genova del 15/09/2016; l'assegno unico di famiglia verrà percepito integralmente dalla SI.ra come concordato dalle parti. Parte_1
CONDANNA il SI. al pagamento in favore della la SI.ra di CP_1 Parte_1
1/3 delle spese di lite che liquida in € 1.270,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA se dovuta, compensandole per il resto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 11/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni