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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/04/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 342/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 13/01/2025 da , con il proc. e dom. Parte_1
avv. COCCHI ALICE e da con il proc. e dom. avv. MONAI Parte_2
CARLO, entrambi per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto:
chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 13/09/2008 in
UDINE (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.177, parte 2, serie C, dell'anno 2008;
- dato atto che dal matrimonio sono nati i figli (il 13.09.2012) e Per_1 Per_2
(25.03.2016), entrambi minorenni;
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-omologa la separazione dei sig.ri , nato a [...] il Parte_2
18/05/1974, e , nata a [...] il [...], uniti in Parte_1
matrimonio in data 13/09/2008 in UDINE (UD), alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati ed a stabilire la propria residenza ove lo riterranno opportuno, con l'obbligo del reciproco rispetto e della collaborazione nella cura e nella educazione dei figli;
2. dispone che i figli e rimangano affidati ad Persona_3 Persona_4
entrambi i genitori in modo condiviso e paritario, conservando la propria residenza presso la casa familiare in Udine, Via Marsala, n. 25/C unitamente alla madre,
sig.ra Parte_1
3. dispone che la casa familiare sia temporaneamente assegnata alla sig.ra Parte_1
in ragione della circostanza che i figli ivi conserveranno la loro residenza
[...]
anagrafica;
4. prende atto che i coniugi hanno dato mandato ad agente immobiliare di fiducia il giorno 27.07.2024 di vendere la casa familiare, troppo impegnativa e sovradimensionata per le mutate esigenze;
prende atto che i coniugi decidono congiuntamente che il ricavato dalla vendita della casa verrà così destinato: in
2 primis per la chiusura del mutuo;
dà atto che il residuo verrà diviso equamente,
salvo le compensazioni previste di seguito.
5. Dispone che la responsabilità genitoriale sia esercitata disgiuntamente per quanto attiene alle decisioni di ordine quotidiano (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: cibo, vestiario, ecc.) e comunque quando i figli vivranno presso ciascun genitore. Ogni genitore potrà prendere le decisioni di emergenza quanto sarà
compromessa la salute o la sicurezza dei minori e informerà il più presto possibile l'altro genitore. Prende atto che entrambi i genitori avranno accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli minori e rilasceranno qualsiasi documentazione necessaria affinché anche l'altro genitore possa avere accesso ai medesimi documenti, la cui richiesta copie sarà a cura e spese dell'altro genitore che si attiverà direttamente con le diverse strutture.
Prende atto che entrambi i genitori potranno conferire con gli insegnanti, i medici e gli educatori in generale dei figli minori. Prende atto che i genitori dovranno accordarsi in merito alla scelta delle attività extra-curricolari.
6. Prende atto che ad oggi le giornate dei minori prevedono i seguenti impegni:
- Tennis da tavolo - lunedì e mercoledì dalle 17:00 alle 18:30 Persona_3
– Calcio – lunedì e giovedì dalle 16:30 alle 18:00 Persona_4
Dà atto che i bimbi non soffrono di alcuna patologia e godono generalmente di buona salute. Prende atto che entrambi i genitori, nelle giornate di spettanza si occupano delle necessità quotidiane dei figli di persona o con l'ausilio di terze persone, il tutto compatibilmente con i loro impegni lavorativi.
7. Dispone il collocamento paritetico dei figli minori presso ciascun genitore con residenza degli stessi presso l'abitazione della madre (che con la sottoscrizione del ricorso viene autorizzata al cambio di residenza degli stessi) e con le seguenti modalità (M= mamma;
P= papà) di frequentazione
3 a settimane alterne:
Sett. Lun. Ven. Sab. Dom. Parte_3
I P P P P P P P
II M M M M M M M
III P P P P P P P
IV M M M M M M M
Prende atto che nella settimana in cui i ragazzi soggiorneranno dalla madre, nei giorni del martedì e venerdì il padre provvederà a recuperarli all'uscita da scuola e li riporterà a casa della madre per le ore 21.00 della sera stessa. Nella settimana che soggiorneranno dal padre, un tanto spetterà alla madre.
Prende atto che nel caso di impossibilità del rispetto dei turni per malattie o impegni particolari (gite scolastiche, ecc.) si manterrà la programmazione solita,
senza recuperi, come se l'alternanza si fosse verificata. Dà atto che l'onere di accompagnamento dei minori in occasione dei trasferimenti da un genitore all'altro sono a carico del genitore che ha con sé i minori al momento del cambio turno. Salvo diverso accordo tra i genitori, dispone che le vacanze estive da trascorrere con i figli minori avverranno secondo le seguenti modalità: due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da comunicare con modalità scritta (e-mail o messaggistica telefonica) all'altro genitore entro il 15/04
di ogni anno in modo da poterne organizzare l'eventuale iscrizione ai centri estivi.
8. Dispone, salvo diverso accordo tra i genitori, che le vacanze di Natale da trascorrere con i figli minori avverranno secondo le seguenti modalità: ad anni alterni dal 25.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01 (comprensive di pernotti) con ciascun genitore. Con la precisazione che il genitore che non trascorrerà il Natale
con i figli potrà trascorrere con loro la Vigilia di Natale e che per l'anno 2024 i coniugi hanno concordato che la prima settimana i figli sarebbero stati con la
4 madre. Salvo diverso accordo tra i genitori, dispone che le vacanze di Pasqua da trascorrere con i figli minori avverranno secondo le seguenti modalità: Pasqua e
Pasquetta: ad anni alternati con ciascun genitore (con pernotto); dispone che le rimanenti festività verranno suddivise tra i genitori alternando le stesse;
dispone che i minori trascorreranno il giorno del loro compleanno preferibilmente con entrambi i genitori;
laddove ciò non fosse possibile, dispone che lo trascorreranno un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro con la precisazione che il compleanno del 2024 i coniugi hanno concordato che lo avrebbero trascorso con entrambi i genitori. Dispone che all'altro genitore sarà comunque riconosciuta la possibilità di trascorrere con i figli almeno due ore in tale giornata. Prende atto che il giorno del compleanno dei genitori, i minori potranno trascorrere con il genitore che festeggia il compleanno almeno due ore da individuarsi di comune accordo tra i genitori.
9. Prende atto che i coniugi saranno liberi di trovare altra collocazione abitativa entro un raggio territoriale di massimo 25 km rispetto all'attuale abitazione familiare, senza che la dimora abituale diventi quella attuale dei nonni materni e paterni, salvo provvisoria sistemazione in attesa della vendita della casa comune e il reperimento di altra sistemazione.
10. Dà atto che l'assegno unico, le detrazioni ed eventuali altri benefici fiscali previsti ex lege saranno in misura del 100% a favore della madre.
11. Dispone che le spese di mantenimento ordinario per il tempo di permanenza dei figli saranno a carico dei rispettivi genitori, senza diritto di rivalsa dell'altro genitore.
Dispone che la mensa scolastica, il telefonino di , il vestiario, ecc. Per_1
verranno divisi al 50% o sostenuti alternatamente.
5 Le spese straordinarie dei figli sono poste a carico del padre nella misura del 60%
e della madre del 40%, salvo adeguamento automatico al 50% in caso che il reddito annuo netto dei genitori si allinei con una forbice minima di 2.000 euro netti annui.
12. Dà atto che il sig. verserà alla sig.ra per restituire a saldo e a Pt_2 Pt_1
stralcio il debito personale in origine di euro 55.000,00, le seguenti somme per complessivi 30.000 euro: euro 11.370,89 con l'immediata liberazione e contestuale
Contr cessione a favore della moglie del conto cointestato alla con saldo di riferimento quello risultante al momento della sottoscrizione dell'accordo trasfuso in ricorso, previa verifica delle voci di spesa sostenute fino a tale data;
euro
18.629,11 verranno pagati all'atto della divisione del prezzo netto di vendita della casa familiare, detraendoli dal 50% spettante al sig. Dà atto che qualora il Pt_2
ricavato fosse tale da non essere sufficiente alla restituzione di un tanto, il sig.
si impegnerà ad accendere una forma di finanziamento personale per poter Pt_2
restituire la somma dovuta alla sig.ra Resteranno appannaggio del solo Pt_1
sig. i benefici fiscali per le spese di ristrutturazione per le residue n. 4 rate Pt_2
nei prossimi quattro anni.
Dà atto che il conto cointestato presso verrà chiuso definitamente al CP_2
momento della presente sentenza di omologa.
13. Dà atto che il sig. si è obbligato a rilasciare entro 15 giorni dalla firma Pt_2
dell'accordo preliminare trasfuso in ricorso, ancora prima del deposito del ricorso,
la casa familiare in modo da evitare gli attriti coniugali che non si sono attenuati.
Dà, altresì, atto che dovendo egli affrontare spese impreviste per il nuovo alloggio e lasciando in uso alla moglie la casa di comune proprietà, resta inteso che dal mese successivo alla firma dell'accordo trasfuso nel ricorso, la rata del mutuo sarà
pagata dalla sola moglie fino alla divisione del denaro ricavando dalla vendita, con
6 diritto della sig.ra a compensare il maggior esborso per la quota di rata del Pt_1
marito, con trattenuta di parte del prezzo di pari importo a quanto versato in più.
Dà atto che eventuali spese straordinarie attinenti alla casa coniugale verranno equamente suddivise tra i coniugi fino alla vendita dell'immobile medesimo e che le spese condominiali saranno a carico del 50% fino al momento in cui il sig.
non rilascerà la casa familiare. Pt_2
14. Dà atto che i coniugi si autorizzano al rilascio e rinnovo dei documenti propri e dei figli validi per l'espatrio.
15. Dà atto che i genitori si obbligano a condividere l'uno con l'altro l'indirizzo di residenza ed ogni recapito utile in caso di necessità. Dà atto che entrambi i genitori si obbligano a non fornire ai figli minori informazioni denigranti, squalificanti o alienanti relativamente all'altro genitore e a non esporre i minori a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro.
16. Dà atto che ciascun genitore si impegna a non presentare ai figli l'eventuale proprio nuovo compagno o compagna in tale veste, né a convivervi coi bambini,
fino a che il nuovo rapporto non si sia stabilizzato;
in ogni caso nessuna nuova convivenza more uxorio verrà avviata, nell'abitazione dei minori, prima di due anni dalla presente sentenza di omologa. Dà atto che la presentazione nella veste di compagno/a dovrà avvenire con una gradualità che rispetti la sensibilità dei figli.
17. Prende atto che i genitori non hanno reciprocamente nulla a pretendere a qualsiasi titolo per il pregresso avendo loro regolamentato ogni loro rapporto patrimoniale anche con riferimento al mantenimento dei figli minori.
18. Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 177, parte 2, Serie C, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2008.
7 Udine, li 09/04/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Marta Diamante
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
8
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 342/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 13/01/2025 da , con il proc. e dom. Parte_1
avv. COCCHI ALICE e da con il proc. e dom. avv. MONAI Parte_2
CARLO, entrambi per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto:
chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 13/09/2008 in
UDINE (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.177, parte 2, serie C, dell'anno 2008;
- dato atto che dal matrimonio sono nati i figli (il 13.09.2012) e Per_1 Per_2
(25.03.2016), entrambi minorenni;
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-omologa la separazione dei sig.ri , nato a [...] il Parte_2
18/05/1974, e , nata a [...] il [...], uniti in Parte_1
matrimonio in data 13/09/2008 in UDINE (UD), alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati ed a stabilire la propria residenza ove lo riterranno opportuno, con l'obbligo del reciproco rispetto e della collaborazione nella cura e nella educazione dei figli;
2. dispone che i figli e rimangano affidati ad Persona_3 Persona_4
entrambi i genitori in modo condiviso e paritario, conservando la propria residenza presso la casa familiare in Udine, Via Marsala, n. 25/C unitamente alla madre,
sig.ra Parte_1
3. dispone che la casa familiare sia temporaneamente assegnata alla sig.ra Parte_1
in ragione della circostanza che i figli ivi conserveranno la loro residenza
[...]
anagrafica;
4. prende atto che i coniugi hanno dato mandato ad agente immobiliare di fiducia il giorno 27.07.2024 di vendere la casa familiare, troppo impegnativa e sovradimensionata per le mutate esigenze;
prende atto che i coniugi decidono congiuntamente che il ricavato dalla vendita della casa verrà così destinato: in
2 primis per la chiusura del mutuo;
dà atto che il residuo verrà diviso equamente,
salvo le compensazioni previste di seguito.
5. Dispone che la responsabilità genitoriale sia esercitata disgiuntamente per quanto attiene alle decisioni di ordine quotidiano (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: cibo, vestiario, ecc.) e comunque quando i figli vivranno presso ciascun genitore. Ogni genitore potrà prendere le decisioni di emergenza quanto sarà
compromessa la salute o la sicurezza dei minori e informerà il più presto possibile l'altro genitore. Prende atto che entrambi i genitori avranno accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli minori e rilasceranno qualsiasi documentazione necessaria affinché anche l'altro genitore possa avere accesso ai medesimi documenti, la cui richiesta copie sarà a cura e spese dell'altro genitore che si attiverà direttamente con le diverse strutture.
Prende atto che entrambi i genitori potranno conferire con gli insegnanti, i medici e gli educatori in generale dei figli minori. Prende atto che i genitori dovranno accordarsi in merito alla scelta delle attività extra-curricolari.
6. Prende atto che ad oggi le giornate dei minori prevedono i seguenti impegni:
- Tennis da tavolo - lunedì e mercoledì dalle 17:00 alle 18:30 Persona_3
– Calcio – lunedì e giovedì dalle 16:30 alle 18:00 Persona_4
Dà atto che i bimbi non soffrono di alcuna patologia e godono generalmente di buona salute. Prende atto che entrambi i genitori, nelle giornate di spettanza si occupano delle necessità quotidiane dei figli di persona o con l'ausilio di terze persone, il tutto compatibilmente con i loro impegni lavorativi.
7. Dispone il collocamento paritetico dei figli minori presso ciascun genitore con residenza degli stessi presso l'abitazione della madre (che con la sottoscrizione del ricorso viene autorizzata al cambio di residenza degli stessi) e con le seguenti modalità (M= mamma;
P= papà) di frequentazione
3 a settimane alterne:
Sett. Lun. Ven. Sab. Dom. Parte_3
I P P P P P P P
II M M M M M M M
III P P P P P P P
IV M M M M M M M
Prende atto che nella settimana in cui i ragazzi soggiorneranno dalla madre, nei giorni del martedì e venerdì il padre provvederà a recuperarli all'uscita da scuola e li riporterà a casa della madre per le ore 21.00 della sera stessa. Nella settimana che soggiorneranno dal padre, un tanto spetterà alla madre.
Prende atto che nel caso di impossibilità del rispetto dei turni per malattie o impegni particolari (gite scolastiche, ecc.) si manterrà la programmazione solita,
senza recuperi, come se l'alternanza si fosse verificata. Dà atto che l'onere di accompagnamento dei minori in occasione dei trasferimenti da un genitore all'altro sono a carico del genitore che ha con sé i minori al momento del cambio turno. Salvo diverso accordo tra i genitori, dispone che le vacanze estive da trascorrere con i figli minori avverranno secondo le seguenti modalità: due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da comunicare con modalità scritta (e-mail o messaggistica telefonica) all'altro genitore entro il 15/04
di ogni anno in modo da poterne organizzare l'eventuale iscrizione ai centri estivi.
8. Dispone, salvo diverso accordo tra i genitori, che le vacanze di Natale da trascorrere con i figli minori avverranno secondo le seguenti modalità: ad anni alterni dal 25.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01 (comprensive di pernotti) con ciascun genitore. Con la precisazione che il genitore che non trascorrerà il Natale
con i figli potrà trascorrere con loro la Vigilia di Natale e che per l'anno 2024 i coniugi hanno concordato che la prima settimana i figli sarebbero stati con la
4 madre. Salvo diverso accordo tra i genitori, dispone che le vacanze di Pasqua da trascorrere con i figli minori avverranno secondo le seguenti modalità: Pasqua e
Pasquetta: ad anni alternati con ciascun genitore (con pernotto); dispone che le rimanenti festività verranno suddivise tra i genitori alternando le stesse;
dispone che i minori trascorreranno il giorno del loro compleanno preferibilmente con entrambi i genitori;
laddove ciò non fosse possibile, dispone che lo trascorreranno un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro con la precisazione che il compleanno del 2024 i coniugi hanno concordato che lo avrebbero trascorso con entrambi i genitori. Dispone che all'altro genitore sarà comunque riconosciuta la possibilità di trascorrere con i figli almeno due ore in tale giornata. Prende atto che il giorno del compleanno dei genitori, i minori potranno trascorrere con il genitore che festeggia il compleanno almeno due ore da individuarsi di comune accordo tra i genitori.
9. Prende atto che i coniugi saranno liberi di trovare altra collocazione abitativa entro un raggio territoriale di massimo 25 km rispetto all'attuale abitazione familiare, senza che la dimora abituale diventi quella attuale dei nonni materni e paterni, salvo provvisoria sistemazione in attesa della vendita della casa comune e il reperimento di altra sistemazione.
10. Dà atto che l'assegno unico, le detrazioni ed eventuali altri benefici fiscali previsti ex lege saranno in misura del 100% a favore della madre.
11. Dispone che le spese di mantenimento ordinario per il tempo di permanenza dei figli saranno a carico dei rispettivi genitori, senza diritto di rivalsa dell'altro genitore.
Dispone che la mensa scolastica, il telefonino di , il vestiario, ecc. Per_1
verranno divisi al 50% o sostenuti alternatamente.
5 Le spese straordinarie dei figli sono poste a carico del padre nella misura del 60%
e della madre del 40%, salvo adeguamento automatico al 50% in caso che il reddito annuo netto dei genitori si allinei con una forbice minima di 2.000 euro netti annui.
12. Dà atto che il sig. verserà alla sig.ra per restituire a saldo e a Pt_2 Pt_1
stralcio il debito personale in origine di euro 55.000,00, le seguenti somme per complessivi 30.000 euro: euro 11.370,89 con l'immediata liberazione e contestuale
Contr cessione a favore della moglie del conto cointestato alla con saldo di riferimento quello risultante al momento della sottoscrizione dell'accordo trasfuso in ricorso, previa verifica delle voci di spesa sostenute fino a tale data;
euro
18.629,11 verranno pagati all'atto della divisione del prezzo netto di vendita della casa familiare, detraendoli dal 50% spettante al sig. Dà atto che qualora il Pt_2
ricavato fosse tale da non essere sufficiente alla restituzione di un tanto, il sig.
si impegnerà ad accendere una forma di finanziamento personale per poter Pt_2
restituire la somma dovuta alla sig.ra Resteranno appannaggio del solo Pt_1
sig. i benefici fiscali per le spese di ristrutturazione per le residue n. 4 rate Pt_2
nei prossimi quattro anni.
Dà atto che il conto cointestato presso verrà chiuso definitamente al CP_2
momento della presente sentenza di omologa.
13. Dà atto che il sig. si è obbligato a rilasciare entro 15 giorni dalla firma Pt_2
dell'accordo preliminare trasfuso in ricorso, ancora prima del deposito del ricorso,
la casa familiare in modo da evitare gli attriti coniugali che non si sono attenuati.
Dà, altresì, atto che dovendo egli affrontare spese impreviste per il nuovo alloggio e lasciando in uso alla moglie la casa di comune proprietà, resta inteso che dal mese successivo alla firma dell'accordo trasfuso nel ricorso, la rata del mutuo sarà
pagata dalla sola moglie fino alla divisione del denaro ricavando dalla vendita, con
6 diritto della sig.ra a compensare il maggior esborso per la quota di rata del Pt_1
marito, con trattenuta di parte del prezzo di pari importo a quanto versato in più.
Dà atto che eventuali spese straordinarie attinenti alla casa coniugale verranno equamente suddivise tra i coniugi fino alla vendita dell'immobile medesimo e che le spese condominiali saranno a carico del 50% fino al momento in cui il sig.
non rilascerà la casa familiare. Pt_2
14. Dà atto che i coniugi si autorizzano al rilascio e rinnovo dei documenti propri e dei figli validi per l'espatrio.
15. Dà atto che i genitori si obbligano a condividere l'uno con l'altro l'indirizzo di residenza ed ogni recapito utile in caso di necessità. Dà atto che entrambi i genitori si obbligano a non fornire ai figli minori informazioni denigranti, squalificanti o alienanti relativamente all'altro genitore e a non esporre i minori a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro.
16. Dà atto che ciascun genitore si impegna a non presentare ai figli l'eventuale proprio nuovo compagno o compagna in tale veste, né a convivervi coi bambini,
fino a che il nuovo rapporto non si sia stabilizzato;
in ogni caso nessuna nuova convivenza more uxorio verrà avviata, nell'abitazione dei minori, prima di due anni dalla presente sentenza di omologa. Dà atto che la presentazione nella veste di compagno/a dovrà avvenire con una gradualità che rispetti la sensibilità dei figli.
17. Prende atto che i genitori non hanno reciprocamente nulla a pretendere a qualsiasi titolo per il pregresso avendo loro regolamentato ogni loro rapporto patrimoniale anche con riferimento al mantenimento dei figli minori.
18. Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 177, parte 2, Serie C, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2008.
7 Udine, li 09/04/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Marta Diamante
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
8