Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 26/06/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 445/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 445/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 04.03.2025, congiuntamente da:
(Cod. Fisc. ), nata a [...] C.F._1
Prato (PO) il 13.02.1992, residente in [...],
e
(Cod. Fisc. ), nato Parte_2 C.F._2
a Pistoia (PT) il 22.10.1989, residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati a Pistoia in
Corso Antonio Gramsci n.6, presso lo studio dell'Avv. Chiara Lensi dalla quale sono rappresentati e difesi, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 04.03.2025, Pt_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in data 15.09.2018 in Pistoia (PT), precisavano che dall'unione era nato a [...], in data [...], il figlio minore
Persona_1
Le parti evidenziavano che per una profonda diversità di personalità, di aspirazioni e di carattere, che produceva un raffreddamento dei loro vincoli affettivi, non risultava più possibile la prosecuzione della loro convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
2) la casa familiare sita a Pistoia (PT) in Via di Montechiaro n. 1 viene assegnata al sig. che ne è proprietario esclusivo. La Pt_2 sig.ra ha trovato altra idonea sistemazione abitativa a Pt_1
Pistoia (PT) in Via della Quiete n. 5, ove ha già trasferito la propria residenza;
3) il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi Per_1
i genitori, con residenza anagrafica presso l'abitazione della madre e collocazione in modo paritario presso ciascuno dei genitori che lo terranno con loro secondo il seguente schema redatto su due settimane alterne, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi, e i genitori si scambieranno il figlio all'uscita della scuola/campi estivi:
- Settimana 1
Padre: da lunedì pomeriggio a mercoledì mattina
Madre: da mercoledì pomeriggio a venerdì mattina
Padre: da venerdì pomeriggio a lunedì mattina
- Settimana 2
2 Madre: da lunedì pomeriggio a mercoledì mattina
Padre: da mercoledì pomeriggio a venerdì mattina
Madre: da venerdì pomeriggio a lunedì mattina.
I ricorrenti hanno interrotto la loro relazione sentimentale già da diverso tempo e lo schema suindicato rispecchia anche le abitudini acquisite dal bambino negli ultimi due anni;
4) ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive da comunicare con almeno un mese di preavviso, nonché alternativamente per le festività di Natale, Santo Stefano, 31 dicembre - 1 gennaio,
Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
5) sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse del figlio, nel rispetto delle esigenze dei genitori e del figlio stesso. In particolare le parti concordano che, quando un genitore non avrà il figlio presso di sé, questi possa comunque andare a trovare il bambino previo accordo con l'altro;
6) ai sensi dell'art. 337 ter c.c. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla religione saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza del figlio presso di sé;
7) ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio nei giorni in cui si intratterrà presso di sè;
8) i ricorrenti convengono che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio saranno sostenute per il 60% dal padre e per il 40% dalla madre. Tali spese sono quelle indicate dal protocollo del Tribunale di Pistoia, al quale si rinvia;
9) in parziale deroga a quanto sopra, i coniugi pattuiscono che anche le spese per la retta della scuola materna privata ad oggi frequentata dal figlio e il costo dei relativi buoni pasto Per_1 vengano sostenuti per il 60% dal padre e per il 40% dalla madre.
3 La medesima ripartizione verrà mantenuta anche qualora, nel prossimo futuro, i ricorrenti necessitino di una scuola primaria privata per il figlio;
9) i genitori concordano che l'assegno unico per il figlio minore, o comunque qualsiasi tipo di assegno a favore dei figli che verrà previsto da eventuali modifiche normative, venga percepito al 50% tra gli stessi previo versamento del relativo importo sul c/c cointestato n. [...] acceso presso la
Banca “Credem - Credito Emiliano SpA”, utilizzato dai ricorrenti esclusivamente per la gestione del figlio;
10) i coniugi dichiarano di avere mezzi propri per il rispettivo mantenimento e rinunciano pertanto ad ogni richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
11) le parti si rilasciano reciproca autorizzazione e prestano reciproco consenso alla iscrizione del figlio minore nei rispettivi passaporti, impegnandosi a compiere le necessarie attività amministrative. Le parti stabiliscono che ogni eventuale viaggio all'estero del minore con l'uno o l'altro genitore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori stessi.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 30.04.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
4 3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
nata a [...] il [...] e
[...] Parte_2
nato a [...] il [...], residente in [...]
[...]
(PT), che hanno contratto matrimonio in data 15.09.2018 in Pistoia
(PT), alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 66, P.
II, Serie A, anno 2018);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 25.06.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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