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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/10/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 1590/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1590/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ); CP_1 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'Avv. FARAVELLI ELISA GIULIA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Via Santa Maria alle Pertiche n. 11, Pavia;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Trovo, in data 16/08/2014, il cui atto
è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Trovo alla Parte II,
Serie A, n. 2, dell'anno 2014;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Trovo (PV) via dei Giardini n. 1A è di indivisa proprietà dei coniugi, in ragione della metà, in forza di titolo di acquisto Notaio (Rep. Persona_1
N. 15002 e Racc. n. 7974, reg. a Pavia il 11/03/2019 al n. 3646 – cfr doc. 2);
pag. 1 di 7 3) Il signor si impegna con il presente atto a trasferire senza corrispettivo CP_1 alla moglie , che accetta ed acquista la di lui quota di comproprietà, in Parte_1 ragione di metà dell'intero, di essi beni specificati nell'atto Notaio (Rep. Persona_1
N. 15002 e Racc. n. 7974, reg. a Pavia il 11/03/2019 al n. 3636) da intendersi qui integralmente richiamato e allegato 3 Cont 4) Il signor prelevati i suoi effetti personali, dichiara di aver lasciato la casa coniugale dal mese di agosto 2024, trasferendosi presso altra dimora sita in Vigevano – via Merula
n. 11/A.
5) Il figlio sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2 abitativa prevalente presso la residenza materna.
Tutte le decisioni di maggior importanza riguardante il minore saranno condivise, quindi assunte di comune accordo tra i genitori, che a tal fine si impegnano a scambiarsi informazioni e ad interagire sui temi dell'educazione, istruzione e salute del bambino.
6) Il padre vedrà e terrà con sé il figlio secondo un diritto di visita molto ampio, Per_2 sia in settimana che durante i fine settimana alternati, previo congruo preavviso, tenuto però conto sia degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore sia degli impegni personali della madre.
Pertanto, eventuali modifiche di giorni ed orari che si rendessero necessarie anche a causa di impegni lavorativi dei genitori o esigenze scolastiche e sportive o ricreative del figlio saranno oggetto di preventivo accordo tra i genitori. Ciò detto, Per_2 specificatamente, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore:
- durante le festività natalizie: varrà il principio dell'alternanza tra i genitori. Il giorno del S. Natale verrà trascorso, ove possibile, sempre insieme al figlio, salvo diversi accordi.
- durante le festività pasquali: varrà il principio dell'alternanza tra i genitori, i quali danno atto che festeggeranno il giorno di Pasqua insieme con il figlio salvo Per_2 diversi accordi.
- durante il periodo estivo: per una settimana (generalmente nel mese di agosto), in base pag. 2 di 7 al rispettivo piano ferie, anche non consecutiva, in periodi da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- durante i ponti festivi infraannuali: varrà il principio dell'alternanza tra i genitori;
- contatti telefonici: il padre potrà contattare liberamente il figlio ogni giorno dopo la scuola.
7) Il padre verserà alla madre, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio sin tanto che non sia idoneamente Per_2 inserito nel mondo del lavoro, raggiungendo l'indipendenza economica, la somma mensile di € 300,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione Istat febbraio 2026) a partire da marzo 2025;
8) Il sig. corrisponderà alla signora la quota pari al 50% di tutte CP_1 Pt_1 le spese extra assegno sostenute nell'interesse del figlio nel rispetto del Protocollo di
Intesa in vigore presso il Tribunale di Pavia, di seguito riportato:
1-A) spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, visite specialistiche e terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
1-B) spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite eterapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: peraltro le spese per occhiali e lenti sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano;
sono escluse dalle spese sanitarie quelle per ifarmaci da banco
2-A) spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso,
l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori;
b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
b) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
2-B) spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e pag. 3 di 7 assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e,
a partire dal secondo anno fuori corso, per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
3-A) altre spese che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
b) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
3-B) altre spese che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
d) spese per l'acquisto di automobile o moto;
laddove, nei punti che precedono, è richiesto l'accordo, esso deve avvenire per iscritto (anche con modalità telematiche quali e-mail, whatsApp e simili); tutte le spese devono essere documentate perché siano rimborsate.
Le spese sostenute dal genitore anticipatario, per le quale non necessita il consenso, dovranno essere trasmesse, unitamente alla relativa pezza giustificativa, all'altro genitore che dovrà effettuare il relativo rimborso unitamente all'assegno di mantenimento. La spesa dovrà essere inviata entro il giorno 20 del mese precedente. Il genitore che intende sostenere una spesa per il figlio per la quale è necessario il preventivo accordo, dovrà inviare all'altro genitore la richiesta, per iscritto, motivata;
l'altro genitore avrà sette giorni di tempo per poter esprime il suo disaccordo, diversamente la spesa si riterrà per approvata. In ogni caso i genitori pagheranno nella misura del 50% la retta del centro estivo e delle scuole oltre al 50% dei buoni pasto del figlio.
9) La sig.ra percepirà inoltre, in via esclusiva, l'importo dell'Assegno Unico Pt_1
Universale per il nucleo famigliare, di cui dichiara di aver già avanzato relativa domanda;
Cont 10) Il signor i impegna a rispettare con puntualità la data indicata nel punto 7) precedente per il versamento del contributo al mantenimento del figlio Per_2
pag. 4 di 7 11) Per l'adempimento di cui al punto 3), le parti convengono come termine per comparire avanti il Notaio entro la data del dicembre 2025. Le spese notarili e accessorie relative ai trasferimenti di proprietà sopra descritti saranno a carico al 50% di ogni parte.
12) Il mutuo riferibile alla casa coniugale di cui ai punti 2) e 3) verrà onorato dalla sig.ra
(cfr. doc. 3). Pt_1
13) I coniugi dichiarano, con il presente atto, di aver risolto ogni altra questione di carattere economico e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro.
14) I signori e si prestano reciproca autorizzazione a Parte_1 CP_1 recarsi all'estero – anche con il minore – con impegno di collaborazione per il rilascio o il rinnovo dei loro documenti personali e di validi per l'espatrio; con l'intesa Per_2 che ciascun viaggio all'estero del minore con l'uno o con l'altro genitore sarà oggetto di preventiva informazione ed accordo scritto (anche via email, sms o WhatApp) con l'altro previo un congruo preavviso.
Le parti concordano altresì che le eventuali vacanze trascorse all'estero non potranno avere una durata superiore a 2 (due) settimane consecutive.
15) che con riguardo alla procedura, i coniugi già dichiarano di voler sostituire la prima udienza del processo con il deposito di note scritte in cui daranno atto, come già da ora affermano, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere stati edotti della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente con rinuncia alla comparizione all'udienza di separazione che verrà fissata e/o a quelle eventualmente successive confermando la volontà di non volersi riconciliare e di separarsi alle condizioni contenute nel presente atto, con espressa rinuncia all'impugnazione della sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.4.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
pag. 5 di 7 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza di separazione.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 he hanno contratto matrimonio in Trovo, in data 16/08/2014, il cui atto è stato
[...] trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Trovo alla Parte II, Serie
A, n. 2, dell'anno 2014;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
pag. 6 di 7 5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 15.10.2025
pag. 7 di 7
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 1590/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1590/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ); CP_1 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'Avv. FARAVELLI ELISA GIULIA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Via Santa Maria alle Pertiche n. 11, Pavia;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Trovo, in data 16/08/2014, il cui atto
è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Trovo alla Parte II,
Serie A, n. 2, dell'anno 2014;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Trovo (PV) via dei Giardini n. 1A è di indivisa proprietà dei coniugi, in ragione della metà, in forza di titolo di acquisto Notaio (Rep. Persona_1
N. 15002 e Racc. n. 7974, reg. a Pavia il 11/03/2019 al n. 3646 – cfr doc. 2);
pag. 1 di 7 3) Il signor si impegna con il presente atto a trasferire senza corrispettivo CP_1 alla moglie , che accetta ed acquista la di lui quota di comproprietà, in Parte_1 ragione di metà dell'intero, di essi beni specificati nell'atto Notaio (Rep. Persona_1
N. 15002 e Racc. n. 7974, reg. a Pavia il 11/03/2019 al n. 3636) da intendersi qui integralmente richiamato e allegato 3 Cont 4) Il signor prelevati i suoi effetti personali, dichiara di aver lasciato la casa coniugale dal mese di agosto 2024, trasferendosi presso altra dimora sita in Vigevano – via Merula
n. 11/A.
5) Il figlio sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2 abitativa prevalente presso la residenza materna.
Tutte le decisioni di maggior importanza riguardante il minore saranno condivise, quindi assunte di comune accordo tra i genitori, che a tal fine si impegnano a scambiarsi informazioni e ad interagire sui temi dell'educazione, istruzione e salute del bambino.
6) Il padre vedrà e terrà con sé il figlio secondo un diritto di visita molto ampio, Per_2 sia in settimana che durante i fine settimana alternati, previo congruo preavviso, tenuto però conto sia degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore sia degli impegni personali della madre.
Pertanto, eventuali modifiche di giorni ed orari che si rendessero necessarie anche a causa di impegni lavorativi dei genitori o esigenze scolastiche e sportive o ricreative del figlio saranno oggetto di preventivo accordo tra i genitori. Ciò detto, Per_2 specificatamente, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore:
- durante le festività natalizie: varrà il principio dell'alternanza tra i genitori. Il giorno del S. Natale verrà trascorso, ove possibile, sempre insieme al figlio, salvo diversi accordi.
- durante le festività pasquali: varrà il principio dell'alternanza tra i genitori, i quali danno atto che festeggeranno il giorno di Pasqua insieme con il figlio salvo Per_2 diversi accordi.
- durante il periodo estivo: per una settimana (generalmente nel mese di agosto), in base pag. 2 di 7 al rispettivo piano ferie, anche non consecutiva, in periodi da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- durante i ponti festivi infraannuali: varrà il principio dell'alternanza tra i genitori;
- contatti telefonici: il padre potrà contattare liberamente il figlio ogni giorno dopo la scuola.
7) Il padre verserà alla madre, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio sin tanto che non sia idoneamente Per_2 inserito nel mondo del lavoro, raggiungendo l'indipendenza economica, la somma mensile di € 300,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione Istat febbraio 2026) a partire da marzo 2025;
8) Il sig. corrisponderà alla signora la quota pari al 50% di tutte CP_1 Pt_1 le spese extra assegno sostenute nell'interesse del figlio nel rispetto del Protocollo di
Intesa in vigore presso il Tribunale di Pavia, di seguito riportato:
1-A) spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, visite specialistiche e terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
1-B) spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite eterapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: peraltro le spese per occhiali e lenti sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano;
sono escluse dalle spese sanitarie quelle per ifarmaci da banco
2-A) spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso,
l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori;
b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
b) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
2-B) spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e pag. 3 di 7 assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e,
a partire dal secondo anno fuori corso, per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
3-A) altre spese che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
b) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
3-B) altre spese che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
d) spese per l'acquisto di automobile o moto;
laddove, nei punti che precedono, è richiesto l'accordo, esso deve avvenire per iscritto (anche con modalità telematiche quali e-mail, whatsApp e simili); tutte le spese devono essere documentate perché siano rimborsate.
Le spese sostenute dal genitore anticipatario, per le quale non necessita il consenso, dovranno essere trasmesse, unitamente alla relativa pezza giustificativa, all'altro genitore che dovrà effettuare il relativo rimborso unitamente all'assegno di mantenimento. La spesa dovrà essere inviata entro il giorno 20 del mese precedente. Il genitore che intende sostenere una spesa per il figlio per la quale è necessario il preventivo accordo, dovrà inviare all'altro genitore la richiesta, per iscritto, motivata;
l'altro genitore avrà sette giorni di tempo per poter esprime il suo disaccordo, diversamente la spesa si riterrà per approvata. In ogni caso i genitori pagheranno nella misura del 50% la retta del centro estivo e delle scuole oltre al 50% dei buoni pasto del figlio.
9) La sig.ra percepirà inoltre, in via esclusiva, l'importo dell'Assegno Unico Pt_1
Universale per il nucleo famigliare, di cui dichiara di aver già avanzato relativa domanda;
Cont 10) Il signor i impegna a rispettare con puntualità la data indicata nel punto 7) precedente per il versamento del contributo al mantenimento del figlio Per_2
pag. 4 di 7 11) Per l'adempimento di cui al punto 3), le parti convengono come termine per comparire avanti il Notaio entro la data del dicembre 2025. Le spese notarili e accessorie relative ai trasferimenti di proprietà sopra descritti saranno a carico al 50% di ogni parte.
12) Il mutuo riferibile alla casa coniugale di cui ai punti 2) e 3) verrà onorato dalla sig.ra
(cfr. doc. 3). Pt_1
13) I coniugi dichiarano, con il presente atto, di aver risolto ogni altra questione di carattere economico e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro.
14) I signori e si prestano reciproca autorizzazione a Parte_1 CP_1 recarsi all'estero – anche con il minore – con impegno di collaborazione per il rilascio o il rinnovo dei loro documenti personali e di validi per l'espatrio; con l'intesa Per_2 che ciascun viaggio all'estero del minore con l'uno o con l'altro genitore sarà oggetto di preventiva informazione ed accordo scritto (anche via email, sms o WhatApp) con l'altro previo un congruo preavviso.
Le parti concordano altresì che le eventuali vacanze trascorse all'estero non potranno avere una durata superiore a 2 (due) settimane consecutive.
15) che con riguardo alla procedura, i coniugi già dichiarano di voler sostituire la prima udienza del processo con il deposito di note scritte in cui daranno atto, come già da ora affermano, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere stati edotti della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente con rinuncia alla comparizione all'udienza di separazione che verrà fissata e/o a quelle eventualmente successive confermando la volontà di non volersi riconciliare e di separarsi alle condizioni contenute nel presente atto, con espressa rinuncia all'impugnazione della sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.4.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
pag. 5 di 7 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza di separazione.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 he hanno contratto matrimonio in Trovo, in data 16/08/2014, il cui atto è stato
[...] trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Trovo alla Parte II, Serie
A, n. 2, dell'anno 2014;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
pag. 6 di 7 5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 15.10.2025
pag. 7 di 7
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi