TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 5643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5643 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 8 luglio 2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1317\2025 R.G. LAVORO E PREVIDENZA, cui risulta riunita la causa RG 4396\2024 (ATP), TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
elettivamente domiciliata in Napoli (Na), al Centro Direzionale Isola C\2, presso lo studio legale dell'avv. Grazia Esposito, da cui è rapp.ta e difesa, giusta mandato in atti introduttivo RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 CP_ elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede dell' , rapp.to e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, giusta procura generale alle liti in atti CONVENUTO
FATTO E DIRITTO L'opponente in epigrafe propone opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., eccependo la nullità della CTU, per mancata replica dell'ausiliario dell'ufficio alle osservazioni di parte alla
“bozza” di perizia, nel giudizio RG 4396\2024, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per il riconoscimento delle prestazioni degli invalidi civili. Contesta inoltre le conclusioni di cui alla Ctu della fase di Atp, ritenendo errata e restrittiva la valutazione delle limitazioni funzionali delle patologie diagnosticate e chiedendo, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto azionato. CP_ Si costituisce l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Costituito regolarmente il contraddittorio, all'udienza odierna, sentita la discussione delle parti, la causa viene decisa. Va disposta preliminarmente la riunione al presente procedimento di quello relativo alla fase di ATP recante n. RG 4396\2025. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Deve preliminarmente ritenersi che l'eventuale nullità della consulenza tecnica è soggetta al regime di cui all'art. 157 cod. proc. civ, avendo carattere relativo, con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione del consulente (cfr.: Cass. 15 aprile 2002, n. 5422; Cass. 14 agosto 1999 n. 8659; Cass. 24 giugno 1984 n. 3743), con l'ulteriore precisazione che la nullità relativa innanzi richiamata è da correlare, comunque, al concreto pregiudizio del diritto di difesa, per non aver potuto la parte apprezzare i contenuti della c.t.u. e per non aver potuto apprestare le eventuali repliche tecniche all'elaborato del c.t.u. a causa della nullità. Orbene, nel caso in esame, parte istante si duole del fatto che il Ctu della fase di ATP non avrebbe depositato la replica alle osservazioni di parte alla bozza peritale comunicata, in violazione di quanto disposto dalla legge e dal Giudice con la fissazione di termini ex art. 196 c.p.c.. L'eccezione è priva di pregio. Deve ritenersi che la stessa sia in primo luogo intempestiva, considerato che dopo il deposito della Ctu nel fascicolo telematico in data 10.12.2024, la parte ricorrente ha depositato il proprio atto di dissenso alle conclusioni del Ctu, senza alcun riferimento alla nullità eccepita in questa fase, limitandosi a contestare la consulenza di ufficio nel merito. Deve pertanto ritenersi operare la sanatoria del vizio, per tardività dell'eccezione. Deve, inoltre, ritenersi che la compiuta contestazione delle conclusioni della Ctu nel merito, formulate con l'atto introduttivo del presente giudizio, induce a non ravvisare alcun pregiudizio nel diritto di difesa della parte, pregiudizio che peraltro la parte neppure deduce specificamente in questa sede. Deve infine ritenersi che l'eccezione sia anche infondata, tenuto conto che dall'esame degli atti depositati dal Ctu nel fascicolo per l'ATP risulta il deposito, in allegato alla Ctu, del file denominato “risposta alle note ESPOSITO DARIA” contenente la sintetica replica alle osservazioni di parte pure depositate nel file denominato “note ctu” in allegato al deposito della perizia nel predetto procedimento per ATP. Da quanto si desume l'insussistenza del vizio della ctu per come denunciato in ricorso. Va pertanto respinta l'eccezione di nullità della perizia. Va, nel merito, ritenuto che le allegazioni di cui al ricorso introduttivo a contestazione delle conclusioni di cui alla Ctu non appaiono tali da poter seriamente confutare le conclusioni stesse. Parte ricorrente insiste, in particolare, nella richiesta di diversa e più grave valutazione della patologia al rachide, deducendo che la limitazione funzionale derivante dal neuro fibroma al rachide lombare comporti conseguenze su tutto il rachide e indicando pertanto il riferimento al codice tabellare 7001 che si riferisce all'Anchilosi di rachide totale. Deve tuttavia ritenersi che tali considerazioni non appaiono tali da superare le conclusioni della Ctu che si sono fondate in maniera dirimente sull'esame clinico diretto e obiettivo della ricorrente con particolare riguardo alle limitazioni funzionali del rachide, precisamente riportate nella discussione medico legale e nella replica alle osservazioni di parte. Il Ctu ha rilevato tale limitazione antalgica dei movimenti della sola cerniera lombare, precisando che i restanti settori del rachide conservano la loro fisiologica mobilità, coerentemente inquadrando la patologia nel codice tabellare 7010 – Anchilosi rachide lombare, peraltro attribuendo la percentuale maggiore ivi prevista -40%.. Le conclusioni rese dal Ctu appaiono del tutto congrue, motivate ed immuni da vizi logici, non risultando alcun contrasto con la documentazione sanitaria in atti che risulta esaminata e richiamata dal Ctu, con particolare riferimento alla indicazione chirurgica di nuovo intervento allo stato non seguita dalla ricorrente. La contestazione relativa alla patologia psichica appare, inoltre, del tutto generica e non articolata con conseguente inammissibilità della stessa, dovendosi evidenziare che parte ricorrente non contesta la diagnosi e l'inquadramento della patologia nel codice 2204, chiedendo tuttavia la massima percentuale ivi prevista – 20% in luogo del 15% riconosciuto dal Ctu- senza in alcun modo motivare la richiesta. La valutazione della Ctu risulta, del resto, nel suo complesso, adeguatamente motivata in sede di discussione medico legale, alla stregua dei codici tabellari di cui al DM 5.2.1992, e con riferimento anche ai barèmes medico legale analogicamente applicati. Non si ravvisano, pertanto, valide ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU in atti, che appaiono immuni da vizi logici e pienamente compatibile con le risultanze documentali in atti, nonché conforme ai criteri di valutazione previsti dalla legge né i presupposti per disporre un rinnovo della perizia che appare pienamente conforme a legge. Il ricorso va pertanto rigettato. Sussistono le condizioni per l'esonero della parte privata dall'esenzione dalle spese di lite del presente giudizio e della fase di ATP ex art. 152 disp att. C.p.c. Le spese della Ctu, resa nel giudizio per ATP, sono regolate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
esonero dalle spese ex art. 152 disp att c.p.c.; liquida le spese di CTU, come da separato decreto. Napoli, 8.7.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 8 luglio 2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1317\2025 R.G. LAVORO E PREVIDENZA, cui risulta riunita la causa RG 4396\2024 (ATP), TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
elettivamente domiciliata in Napoli (Na), al Centro Direzionale Isola C\2, presso lo studio legale dell'avv. Grazia Esposito, da cui è rapp.ta e difesa, giusta mandato in atti introduttivo RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 CP_ elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede dell' , rapp.to e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, giusta procura generale alle liti in atti CONVENUTO
FATTO E DIRITTO L'opponente in epigrafe propone opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., eccependo la nullità della CTU, per mancata replica dell'ausiliario dell'ufficio alle osservazioni di parte alla
“bozza” di perizia, nel giudizio RG 4396\2024, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per il riconoscimento delle prestazioni degli invalidi civili. Contesta inoltre le conclusioni di cui alla Ctu della fase di Atp, ritenendo errata e restrittiva la valutazione delle limitazioni funzionali delle patologie diagnosticate e chiedendo, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto azionato. CP_ Si costituisce l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Costituito regolarmente il contraddittorio, all'udienza odierna, sentita la discussione delle parti, la causa viene decisa. Va disposta preliminarmente la riunione al presente procedimento di quello relativo alla fase di ATP recante n. RG 4396\2025. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Deve preliminarmente ritenersi che l'eventuale nullità della consulenza tecnica è soggetta al regime di cui all'art. 157 cod. proc. civ, avendo carattere relativo, con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione del consulente (cfr.: Cass. 15 aprile 2002, n. 5422; Cass. 14 agosto 1999 n. 8659; Cass. 24 giugno 1984 n. 3743), con l'ulteriore precisazione che la nullità relativa innanzi richiamata è da correlare, comunque, al concreto pregiudizio del diritto di difesa, per non aver potuto la parte apprezzare i contenuti della c.t.u. e per non aver potuto apprestare le eventuali repliche tecniche all'elaborato del c.t.u. a causa della nullità. Orbene, nel caso in esame, parte istante si duole del fatto che il Ctu della fase di ATP non avrebbe depositato la replica alle osservazioni di parte alla bozza peritale comunicata, in violazione di quanto disposto dalla legge e dal Giudice con la fissazione di termini ex art. 196 c.p.c.. L'eccezione è priva di pregio. Deve ritenersi che la stessa sia in primo luogo intempestiva, considerato che dopo il deposito della Ctu nel fascicolo telematico in data 10.12.2024, la parte ricorrente ha depositato il proprio atto di dissenso alle conclusioni del Ctu, senza alcun riferimento alla nullità eccepita in questa fase, limitandosi a contestare la consulenza di ufficio nel merito. Deve pertanto ritenersi operare la sanatoria del vizio, per tardività dell'eccezione. Deve, inoltre, ritenersi che la compiuta contestazione delle conclusioni della Ctu nel merito, formulate con l'atto introduttivo del presente giudizio, induce a non ravvisare alcun pregiudizio nel diritto di difesa della parte, pregiudizio che peraltro la parte neppure deduce specificamente in questa sede. Deve infine ritenersi che l'eccezione sia anche infondata, tenuto conto che dall'esame degli atti depositati dal Ctu nel fascicolo per l'ATP risulta il deposito, in allegato alla Ctu, del file denominato “risposta alle note ESPOSITO DARIA” contenente la sintetica replica alle osservazioni di parte pure depositate nel file denominato “note ctu” in allegato al deposito della perizia nel predetto procedimento per ATP. Da quanto si desume l'insussistenza del vizio della ctu per come denunciato in ricorso. Va pertanto respinta l'eccezione di nullità della perizia. Va, nel merito, ritenuto che le allegazioni di cui al ricorso introduttivo a contestazione delle conclusioni di cui alla Ctu non appaiono tali da poter seriamente confutare le conclusioni stesse. Parte ricorrente insiste, in particolare, nella richiesta di diversa e più grave valutazione della patologia al rachide, deducendo che la limitazione funzionale derivante dal neuro fibroma al rachide lombare comporti conseguenze su tutto il rachide e indicando pertanto il riferimento al codice tabellare 7001 che si riferisce all'Anchilosi di rachide totale. Deve tuttavia ritenersi che tali considerazioni non appaiono tali da superare le conclusioni della Ctu che si sono fondate in maniera dirimente sull'esame clinico diretto e obiettivo della ricorrente con particolare riguardo alle limitazioni funzionali del rachide, precisamente riportate nella discussione medico legale e nella replica alle osservazioni di parte. Il Ctu ha rilevato tale limitazione antalgica dei movimenti della sola cerniera lombare, precisando che i restanti settori del rachide conservano la loro fisiologica mobilità, coerentemente inquadrando la patologia nel codice tabellare 7010 – Anchilosi rachide lombare, peraltro attribuendo la percentuale maggiore ivi prevista -40%.. Le conclusioni rese dal Ctu appaiono del tutto congrue, motivate ed immuni da vizi logici, non risultando alcun contrasto con la documentazione sanitaria in atti che risulta esaminata e richiamata dal Ctu, con particolare riferimento alla indicazione chirurgica di nuovo intervento allo stato non seguita dalla ricorrente. La contestazione relativa alla patologia psichica appare, inoltre, del tutto generica e non articolata con conseguente inammissibilità della stessa, dovendosi evidenziare che parte ricorrente non contesta la diagnosi e l'inquadramento della patologia nel codice 2204, chiedendo tuttavia la massima percentuale ivi prevista – 20% in luogo del 15% riconosciuto dal Ctu- senza in alcun modo motivare la richiesta. La valutazione della Ctu risulta, del resto, nel suo complesso, adeguatamente motivata in sede di discussione medico legale, alla stregua dei codici tabellari di cui al DM 5.2.1992, e con riferimento anche ai barèmes medico legale analogicamente applicati. Non si ravvisano, pertanto, valide ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU in atti, che appaiono immuni da vizi logici e pienamente compatibile con le risultanze documentali in atti, nonché conforme ai criteri di valutazione previsti dalla legge né i presupposti per disporre un rinnovo della perizia che appare pienamente conforme a legge. Il ricorso va pertanto rigettato. Sussistono le condizioni per l'esonero della parte privata dall'esenzione dalle spese di lite del presente giudizio e della fase di ATP ex art. 152 disp att. C.p.c. Le spese della Ctu, resa nel giudizio per ATP, sono regolate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
esonero dalle spese ex art. 152 disp att c.p.c.; liquida le spese di CTU, come da separato decreto. Napoli, 8.7.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo