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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 27/11/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELO DI CALTANISSETTA
Sezione Unica Civile
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Marco Gaeta Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 215/2025 R.G., promosso da
– nuova denominazione di con sede Parte_1 Parte_2
in Milano, viale Scarampo 15, in persona del Procuratore dott. , Parte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume, con studio in Milano, via Pinerolo
16
nei confronti di
1 APPELLATO: in Parte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta
- non costituita in appello avverso
la Sentenza n. 190/25 pubblicata dal Tribunale di Caltanissetta l'11.03.25
A seguito del proposto appello per il tramite del suo difensore e Parte_5
procuratore speciale, ha depositato atto di rinuncia all'impugnazione, regolarmente notificato in data 16.6.2025 a parte appellata, che non si è costituita in giudizio.
All'odierna udienza cartolare destinata alla discussione non sono state depositate note scritte.
Nel giudizio di appello la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; come osservato dalla Corte di Cassazione (Cass.,
Sez. 2, Ordinanza a RG 29754/21), la rinuncia all'impugnazione, così come la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione di tale giudizio),
determina, per il disposto dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Anche alla rinuncia all'impugnazione si applica, tuttavia, la regola dell'art. 306,
comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti,
se costituite, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, n. 5250 del 06/03/2018, sopra citata: “tale
2 regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità
nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di
liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della
parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione”).
Alla luce dell'intervenuta rinuncia all'appello va dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., a tanto provvedendosi con sentenza.
Nessuna statuizione va adottata con riguardo alle spese di lite, in assenza di costituzione della parte appellata.
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.p.r.
n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012, atteso che l'impugnazione non è stata respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Così deciso in Caltanissetta, 27.11.2025
Il Consigliere relatore – Marco Gaeta Il Presidente- Roberto Rezzonico
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELO DI CALTANISSETTA
Sezione Unica Civile
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Marco Gaeta Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 215/2025 R.G., promosso da
– nuova denominazione di con sede Parte_1 Parte_2
in Milano, viale Scarampo 15, in persona del Procuratore dott. , Parte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume, con studio in Milano, via Pinerolo
16
nei confronti di
1 APPELLATO: in Parte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta
- non costituita in appello avverso
la Sentenza n. 190/25 pubblicata dal Tribunale di Caltanissetta l'11.03.25
A seguito del proposto appello per il tramite del suo difensore e Parte_5
procuratore speciale, ha depositato atto di rinuncia all'impugnazione, regolarmente notificato in data 16.6.2025 a parte appellata, che non si è costituita in giudizio.
All'odierna udienza cartolare destinata alla discussione non sono state depositate note scritte.
Nel giudizio di appello la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; come osservato dalla Corte di Cassazione (Cass.,
Sez. 2, Ordinanza a RG 29754/21), la rinuncia all'impugnazione, così come la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione di tale giudizio),
determina, per il disposto dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Anche alla rinuncia all'impugnazione si applica, tuttavia, la regola dell'art. 306,
comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti,
se costituite, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, n. 5250 del 06/03/2018, sopra citata: “tale
2 regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità
nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di
liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della
parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione”).
Alla luce dell'intervenuta rinuncia all'appello va dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., a tanto provvedendosi con sentenza.
Nessuna statuizione va adottata con riguardo alle spese di lite, in assenza di costituzione della parte appellata.
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.p.r.
n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012, atteso che l'impugnazione non è stata respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Così deciso in Caltanissetta, 27.11.2025
Il Consigliere relatore – Marco Gaeta Il Presidente- Roberto Rezzonico
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