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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/06/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 400 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(p.i. ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Ivan Paladini, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Katia Orlandi, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 10 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto opposi- Parte_1
Proc. n. 400/2022 RG - 1 - dott.ssa Controparte_2 avverso una cartella di pagamento con la quale
[...] Controparte_3
– di seguito ha intimato il pagamento della somma di € 48.574,25,
[...] CP_4
a titolo di irap e iva.
Ha eccepito l'inesistenza della notifica della cartella, nonché la mancata indica-
zione delle modalità di calcolo degli interessi e la prescrizione del credito.
Per ultimo ha eccepito la nullità della cartella per silenzio assenso all'istanza ex art. 1 commi 537/543 l. n. 228/12, lamentando che “l'attrice ha inviato istanza di
sgravio rimasta priva di riscontro, per cui le cartelle devono essere annullate di diritto e le som-
me cancellate dalle scritture contabili dell'ente creditore”.
Si è costituita eccependo il difetto di giurisdizione dell'AGO e CP_4
l'infondatezza della opposizione nel merito.
La causa, istruita unicamente a mezzo produzione documentale, è stata decisa con sentenza n. 3161/2021, pubblicata in data 17/11/2021, con la quale il Tri-
bunale ha disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da e ri- CP_4
gettato l'opposizione.
Il Tribunale:
- ha ritenuto infondata la dedotta inesistenza della notifica, rilevando che la relativa domanda, integrante una opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.,
era stata proposta oltre il termine di legge;
- ha rilevato che dalla mancata impugnazione della cartella nei termini di legge, ne è scaturita anche la sua definitività e quindi la inammissibilità
delle censure sollevate dalla opponente.
Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello con atto Parte_1
di citazione dell'11/05/2022 chiedendone la riforma con due motivi.
Proc. n. 400/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Si è costituita esistendo al gravame e concludendo per il rigetto. CP_4
All'udienza Collegiale del 10 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza per omessa pronuncia in ordine alla dedotta violazione della l. n. 228/2012. Nessuna prova sarebbe stata fornita dalla convenuta in ordine alla trasmissione all'ente imposito-
re dell'istanza di sgravio e in ogni caso la convenuta nulla ha contestato sulla proposta eccezione sicché, sia sotto il profilo della mancanza di prova da parte della convenuta delle formalità prescritte dalla succitata normativa con riferimen-
to alla presentazione dell'istanza all'ente impositore, che sotto il profilo della mancata contestazione ex art. 115 cod. proc. civ., la cartella deve ritenersi annul-
lata di diritto a norma del co. 540 art. 1 della citata legge.
I motivi di appello esaminabili congiuntamente non hanno fondamento.
In primis va rilevato che il principio di non contestazione si applica alle allega-
zioni in fatto e non certo ad eccezioni di merito.
Ciò detto, giova riportare la normativa sottesa all'istanza di sgravio presente in atti.
L'art. 1 co. 537 l. n. 228/2012, prima delle modifiche di cui all'art. 1 D.lgs.
24/09/2015, n. 159, prevedeva che «a decorrere dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati
“concessionari per la riscossione”, sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore ini-
ziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di
Proc. n. 400/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamen-
te indicati dal debitore, effettuate ai sensi del comma 538».
Il co. 538, elenca tutte le ipotesi in cui il debitore ha diritto ad ottenere la sospen-
sione della riscossione, con la previsione alla lettera f) di una clausola generale,
costituita: “da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso” (co. 538: “ai fini
di quanto stabilito al comma 537, entro 90 giorni dalla notifica, da parte del concessionario
della riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o ese-
cutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario del-
la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documenta-
to che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva
cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a
quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in par-
te la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario della riscossione
non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla forma-
zione dello stesso, in favore dell'ente creditore;
f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso”).
Il co. 539 dell'art. 1, poi, disciplina il procedimento che si avvia a seguito della presentazione della domanda del debitore entro il termine di 90 giorni dalla noti-
fica nei suoi confronti del primo atto di riscossione, con il coinvolgimento sia del
Proc. n. 400/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. concessionario alla riscossione, sia, soprattutto, dell'ente impositore.
Pertanto, il co. 539 prevede che: “entro il termine di 10 giorni successivi alla data di pre-
sentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario della riscossione trasmette
all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di
avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la solleci-
ta trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. De-
corso il termine di ulteriori 60 giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata
al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata
ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione
prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della ri-
scossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore
dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in
questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di
recupero del credito iscritto a ruolo”.
Il co. 540 dell'art. 1 l. n. 228/2012, quindi, dispone che la mancata risposta da parte dell' nel termine di 220 giorni, comporta Controparte_1
l'annullamento di diritto dei ruoli (co. 540: “in caso di mancato invio, da parte dell'ente
creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conse-
guenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di
220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario
della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è consi-
derato automaticamente di scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle
scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi”).
L'art. 1 del D.lgs. 24/09/2015, n. 159 ha modificato l'art. 1 co. 538-540 della l. n.
Proc. n. 400/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 228/2012, prevedendo la riduzione del termine concesso al contribuente per presentare la dichiarazione, da 90 a 60 giorni, e sanzionando con la “decadenza”
l'eventuale ritardo. Inoltre, sempre in relazione al co. 538, è stata eliminata tra le cause di sospensione della riscossione la lettera f) (dichiarazione con cui è docu-
mentato che il ruolo è interessato “da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito
sotteso”).
Nella fattispecie, in ragione della normativa ratione temporis applicabile, l'istante ri-
sulta decaduto dal diritto di presentare l'istanza di sgravio in questione.
Infatti detta istanza di sgravio è stata notificata in data 14/07/2020 (cfr. atti alle-
gati alla citazione di primo grado) e quindi oltre il termine di decadenza di 60
giorni dalla notifica della cartella (cfr. co. 539 art. 1 l. n. 228/2012 nuova formu-
lazione), avvenuta, incontestabilmente, in data 27/11/2019, così come accertato dal primo giudice.
A ciò aggiungasi che il contenuto della istanza di sgravio, riferito nello specifico a difetto di notifica della cartella, mancanza di trasparenza dei calcoli degli interes-
si, sottoscrizione di soggetti non qualificati, non rispecchia la rigida elencazione delle motivazioni per l'istanza di sgravio di cui al co. 538 della l. n. 228/2012
nuova formulazione.
Ed in ogni caso va rimarcata la circostanza che la citazione di opposizione è stata notificata in data 15/07/2020 e quindi il giorno successivo alla presentazione dell'istanza di sgravio sicché, alla data di notifica della citazione, non erano di cer-
to decorsi per la convenuta i 10 giorni di cui al co. 539 né i 220 giorni di cui al co.
540 dell'art. 1 l. n. 228/2012. Nulla quindi poteva contestarsi alla convenuta alla data di notifica dell'atto di citazione, atto che com'è noto cristallizza la domanda.
Proc. n. 400/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Ne consegue il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 6.500,00 ol-
tre IVA, CAP e RF al 15%.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell'11 aprile 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 400/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 400 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(p.i. ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Ivan Paladini, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Katia Orlandi, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 10 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto opposi- Parte_1
Proc. n. 400/2022 RG - 1 - dott.ssa Controparte_2 avverso una cartella di pagamento con la quale
[...] Controparte_3
– di seguito ha intimato il pagamento della somma di € 48.574,25,
[...] CP_4
a titolo di irap e iva.
Ha eccepito l'inesistenza della notifica della cartella, nonché la mancata indica-
zione delle modalità di calcolo degli interessi e la prescrizione del credito.
Per ultimo ha eccepito la nullità della cartella per silenzio assenso all'istanza ex art. 1 commi 537/543 l. n. 228/12, lamentando che “l'attrice ha inviato istanza di
sgravio rimasta priva di riscontro, per cui le cartelle devono essere annullate di diritto e le som-
me cancellate dalle scritture contabili dell'ente creditore”.
Si è costituita eccependo il difetto di giurisdizione dell'AGO e CP_4
l'infondatezza della opposizione nel merito.
La causa, istruita unicamente a mezzo produzione documentale, è stata decisa con sentenza n. 3161/2021, pubblicata in data 17/11/2021, con la quale il Tri-
bunale ha disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da e ri- CP_4
gettato l'opposizione.
Il Tribunale:
- ha ritenuto infondata la dedotta inesistenza della notifica, rilevando che la relativa domanda, integrante una opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.,
era stata proposta oltre il termine di legge;
- ha rilevato che dalla mancata impugnazione della cartella nei termini di legge, ne è scaturita anche la sua definitività e quindi la inammissibilità
delle censure sollevate dalla opponente.
Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello con atto Parte_1
di citazione dell'11/05/2022 chiedendone la riforma con due motivi.
Proc. n. 400/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Si è costituita esistendo al gravame e concludendo per il rigetto. CP_4
All'udienza Collegiale del 10 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza per omessa pronuncia in ordine alla dedotta violazione della l. n. 228/2012. Nessuna prova sarebbe stata fornita dalla convenuta in ordine alla trasmissione all'ente imposito-
re dell'istanza di sgravio e in ogni caso la convenuta nulla ha contestato sulla proposta eccezione sicché, sia sotto il profilo della mancanza di prova da parte della convenuta delle formalità prescritte dalla succitata normativa con riferimen-
to alla presentazione dell'istanza all'ente impositore, che sotto il profilo della mancata contestazione ex art. 115 cod. proc. civ., la cartella deve ritenersi annul-
lata di diritto a norma del co. 540 art. 1 della citata legge.
I motivi di appello esaminabili congiuntamente non hanno fondamento.
In primis va rilevato che il principio di non contestazione si applica alle allega-
zioni in fatto e non certo ad eccezioni di merito.
Ciò detto, giova riportare la normativa sottesa all'istanza di sgravio presente in atti.
L'art. 1 co. 537 l. n. 228/2012, prima delle modifiche di cui all'art. 1 D.lgs.
24/09/2015, n. 159, prevedeva che «a decorrere dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati
“concessionari per la riscossione”, sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore ini-
ziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di
Proc. n. 400/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamen-
te indicati dal debitore, effettuate ai sensi del comma 538».
Il co. 538, elenca tutte le ipotesi in cui il debitore ha diritto ad ottenere la sospen-
sione della riscossione, con la previsione alla lettera f) di una clausola generale,
costituita: “da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso” (co. 538: “ai fini
di quanto stabilito al comma 537, entro 90 giorni dalla notifica, da parte del concessionario
della riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o ese-
cutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario del-
la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documenta-
to che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva
cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a
quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in par-
te la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario della riscossione
non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla forma-
zione dello stesso, in favore dell'ente creditore;
f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso”).
Il co. 539 dell'art. 1, poi, disciplina il procedimento che si avvia a seguito della presentazione della domanda del debitore entro il termine di 90 giorni dalla noti-
fica nei suoi confronti del primo atto di riscossione, con il coinvolgimento sia del
Proc. n. 400/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. concessionario alla riscossione, sia, soprattutto, dell'ente impositore.
Pertanto, il co. 539 prevede che: “entro il termine di 10 giorni successivi alla data di pre-
sentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario della riscossione trasmette
all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di
avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la solleci-
ta trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. De-
corso il termine di ulteriori 60 giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata
al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata
ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione
prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della ri-
scossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore
dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in
questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di
recupero del credito iscritto a ruolo”.
Il co. 540 dell'art. 1 l. n. 228/2012, quindi, dispone che la mancata risposta da parte dell' nel termine di 220 giorni, comporta Controparte_1
l'annullamento di diritto dei ruoli (co. 540: “in caso di mancato invio, da parte dell'ente
creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conse-
guenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di
220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario
della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è consi-
derato automaticamente di scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle
scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi”).
L'art. 1 del D.lgs. 24/09/2015, n. 159 ha modificato l'art. 1 co. 538-540 della l. n.
Proc. n. 400/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 228/2012, prevedendo la riduzione del termine concesso al contribuente per presentare la dichiarazione, da 90 a 60 giorni, e sanzionando con la “decadenza”
l'eventuale ritardo. Inoltre, sempre in relazione al co. 538, è stata eliminata tra le cause di sospensione della riscossione la lettera f) (dichiarazione con cui è docu-
mentato che il ruolo è interessato “da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito
sotteso”).
Nella fattispecie, in ragione della normativa ratione temporis applicabile, l'istante ri-
sulta decaduto dal diritto di presentare l'istanza di sgravio in questione.
Infatti detta istanza di sgravio è stata notificata in data 14/07/2020 (cfr. atti alle-
gati alla citazione di primo grado) e quindi oltre il termine di decadenza di 60
giorni dalla notifica della cartella (cfr. co. 539 art. 1 l. n. 228/2012 nuova formu-
lazione), avvenuta, incontestabilmente, in data 27/11/2019, così come accertato dal primo giudice.
A ciò aggiungasi che il contenuto della istanza di sgravio, riferito nello specifico a difetto di notifica della cartella, mancanza di trasparenza dei calcoli degli interes-
si, sottoscrizione di soggetti non qualificati, non rispecchia la rigida elencazione delle motivazioni per l'istanza di sgravio di cui al co. 538 della l. n. 228/2012
nuova formulazione.
Ed in ogni caso va rimarcata la circostanza che la citazione di opposizione è stata notificata in data 15/07/2020 e quindi il giorno successivo alla presentazione dell'istanza di sgravio sicché, alla data di notifica della citazione, non erano di cer-
to decorsi per la convenuta i 10 giorni di cui al co. 539 né i 220 giorni di cui al co.
540 dell'art. 1 l. n. 228/2012. Nulla quindi poteva contestarsi alla convenuta alla data di notifica dell'atto di citazione, atto che com'è noto cristallizza la domanda.
Proc. n. 400/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Ne consegue il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 6.500,00 ol-
tre IVA, CAP e RF al 15%.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell'11 aprile 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 400/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.