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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/03/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessia Dattilo, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 345 R.G.A.C. per l'anno 2023
promossa da:
(C.F.: ), in persona del sindaco in Parte_1 P.IVA_1
qualità di legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catanzaro, via G.
Casalinuovo n. 11, presso lo studio dell'avv.to Noemi Lucia che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti.
-ATTORE-
Contro
(C.F.: in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Belcastro (Cz), via Grecia, n. 60, presso lo studio dell'avv.to Giovanni Scarpino, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTA–
Oggetto: inadempimento contrattuale.
Causa decisa all'esito della discussione orale svoltasi all'udienza del 4 marzo 2025.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.Il ha agito in giudizio affinché venga accertata e dichiarata la Parte_1
responsabilità della società per la mancata esecuzione a regola d'arte CP_1
dell'opera do nuova costruzione per cui è causa;
ha altresì chiesto la condanna della convenuta ad emendare l'opera o alternativamente a rimuovere i vizi della stessa, nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti o subendi nella misura che risulterà all'esito dell'istruttoria o in quella quantificata dal giudice. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi.
A fondamento della domanda ha dedotto di aver conferito, con determina n. 21 del
6.02.2018 alla società convenuta i lavori di ampliamento del cimitero comunale.
Successivamente previa consegna dei lavori in somma urgenza veniva stipulato contratto di appalto del 4.06.2018 iscritto al n. 9 di repertorio;
seguiva in corso d'opera ulteriore determina del 22.10.2018 di approvazione di una perizia di variante e suppletiva ed i lavori venivano ultimato in data 30.03.2019.
Ha dedotto che, stante l'apparente esecuzione dei lavori a regola d'arte, in data
14.05.2020 il direttore dei lavori rilasciava il certificato di regolare esecuzione dell'opera, che come di norma sarebbe divenuto definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ovvero alla data del 14.05.2022.
Ha evidenziato che a lavori eseguiti l'opera presentava diversi vizi, riconosciuti per factia concludentia dalla che si attivava per il ripristino;
senonché dopo un CP_1
primo crollo a distanza di tempo si ripresentavano le medesime problematiche, prontamente segnalate alla convenuta che, diversamente dalla prima volta, non interveniva per cui si rendeva necessario affidare i lavori ad altra ditta che si occupasse della messa in sicurezza dei luoghi.
Ha ulteriormente rappresentato che stante la scoperta dei vizi occulti, poiché emersi solo dopo la consegna dell'opera, il RUP diffidava la ad intervenir quanto CP_1
prima all'utile ripristino secondo le regole d'arte.
La convenuta riscontrava eccependo la conformità dei lavora al progetto, non disconoscendo i vizi, ma attribuendoli all'errata progettazione, nonché alle varianti
2 apportate in corso d'opera dal Direttore dei Lavori, eccepiva il tardivo rilascio del
CRE e si offriva di accollarsi il 20% della spesa dei lavori di ripristino.
In diritto il ha dedotto che il CRE rilasciato aveva natura temporanea e che Pt_1
l'appaltatore di opera pubblica è tenuto a garantire la stazione committente dalla presenza di vizi e difformità dell'opera nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1667
c.c.
Ha richiamato anche l'art. 102 del dlgs n. 50/2016 che prevede una disciplina particolare, anche in merito alla garanzia cui è tenuto l'appaltatore nei casi di vizi e difformità c.d. occulti, ossia scoperti in un determinato momento dalla stazione appaltante.
In merito alla contestazione relativa al tardivo rilascio del CRE ha dedotto di aver denunciato i vizi nei termini di legge.
Si è costituita la convenuta evidenziando la pendenza di trattative per la CP_1
definizione bonaria della vertenza ed in ogni caso eccependo l'infondatezza della domanda.
Pertanto in via preliminare ha chiesto un rinvio per il perfezionamento delle trattative e nel merito il rigetto della domanda attorea perché infondata, con compensazione delle spese di lite.
Dopo due rinvii concessi per perfezionare le trattative all'udienza del 16.01.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, comprensivo anche delle spese di lite ed hanno chiesto che venga dichiarata la cessata materia del contendere.
Questo giudicante dopo aver rilevato che la pronuncia di cessata materia del contendere debba intervenire con sentenza ha rinviato all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Tanto premesso deve essere dichiarata la cessata materia del contendere per intervenuto accordo tra le parti.
Ed invero le parti, anche con le note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza hanno reiterato la richiesta di cessata materia del contendere ed hanno entrambe chiesto che le spese di lite vengano compensate.
3 Sul punto deve essere richiamata la giurisprudenza di legittimità che nella parte motiva dell'ordinanza n. 6444/2019 ha chiaramente affermato che La cessazione della materia del contendere, quando sopravviene in sede di impugnazione, evidenzia una situazione oggettiva che palesa (per ragioni che possono essere diverse: transazione novativa, riconoscimento della fondatezza della pretesa con definizione della controversia, adempimento ecc.) la non necessità di una pronuncia sulla domanda e, in suo luogo, proprio l'interesse delle parti proprio a una pronuncia che, dichiarando la cessazione della materia del contendere, attesti che la lite è definita.
Nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese di lite devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale ( in tal senso Cass. Civ. Sentenza n. 3148 del 2016).
Tanto premesso avendo le parti raggiunto un accordo che in merito alle spese di lite, per come risulta documentalmente provato (vedi allegati 3 e 4 alle note di trattazione scritta depositate da parte attorea il 9.10.2024) le stesse devono essere compensate.
PQM
il TRIBUNALE DI CATANZARO, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) dichiara la cessazione delle materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite per le ragioni chiarite in parte motiva.
Catanzaro 4 marzo 2025
Il Giudice
Dr.ssa Alessia Dattilo
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