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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1190 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024
promosso da:
C.F. , nata in [...] il Parte_1 C.F._1
30/11/1980, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. PIGA SABINA, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente contro
, C.F. , nato in [...] il [...]; P_ C.F._2
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale pronunciare la separazione alle seguenti condizioni:
i figli rimarranno affidati ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
il padre potrà tenerli con sé quando vorrà, previo accordo con la ricorrente;
la casa coniugale rimarrà assegnata alla ricorrente;
il rinuncia alla quota di assegno unico, che dunque verrà percepito interamente dalla e si P_ Pt_1
impegna a corrispondere la somma di € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento della ricorrente;
le spese straordinarie saranno sopportate dalle parti in ragione del 50%
nulla per le spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi con ricorso depositato da Pt_1
in data 28/02/2024, in assenza di costituzione del convenuto, all'udienza del 26.06.2024 le
[...]
parti, personalmente comparse, hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 P_
.
[...]
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
SANT'ELENA (CA) il 30/11/1980 e , nato a [...] il P_
16/10/1979, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 4, parte 1, anno 2009- Comune di SAN VITO);
Sull'accordo delle parti:
2. affida i figli minori, (nato a [...] il [...]), (nato a Per_1 Persona_2
Monserrato il 04.12.2015), e (nate a Monserrato il 28.04.2018) Persona_3 Persona_4
ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
3. dispone che il padre potrà tenerli con sé quando vorrà, previo accordo con la ricorrente;
4. assegna la casa coniugale a;
Parte_1
5. rinuncia alla quota di assegno unico, che dunque verrà percepito interamente dalla P_
e si impegna a corrispondere la somma di € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento Pt_1
della ricorrente;
6. dispone che le spese straordinarie saranno sopportate dalle parti in ragione del 50%;
7. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 10.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Dott. Giorgio Latti