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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/11/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
NC IN, dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento del
9.10.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta del 5.11.2025, lette le note depositate dall'avv. CARPAGNANO SABINO e dall'avv. ALESSIA DE FINIS nell'interesse di , ritenuta la causa matura per la decisione, Parte_1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1704/2023 R.G., promossa
DA
(CF. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. CARPAGNANO SABINO e dall'avv. ALESSIA DE FINIS
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, (C.F. ), P.IVA_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2
(C.F. , , in P.IVA_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa LUISA GILIBERTO e dalla dott.ssa LAURA MUSUMECI
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con ricorso depositato in data 25.5.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio il e le varie articolazioni territoriali, Controparte_1 esponendo di rivestire la qualifica di collaboratrice scolastica, di essere stata assunta a tempo indeterminato a far data dal 01.09.2019 e di aver svolto, prima dell'immissione a ruolo, servizio in diverse scuole statali in virtù di diversi contratti a tempo determinato.
1 La ricorrente ha dedotto che, con decreto di ricostruzione di carriera n. 411 del
23.1.2013, la P.A. convenuta gli aveva riconosciuto un'anzianità di servizio, ai fini giuridici ed economici, di anni 5, mesi 7 e giorni 24 e ai soli fini economici mesi 9 giorni 26.
Lamentando una non corretta ricostruzione della carriera in quanto contrastante con il principio di non discriminazione posto dalla clausola 4 par. 1 della direttiva 1999/70/CE, ha chiesto dunque: “a) accertare e dichiarare – in contraddittorio con il Controparte_1
in persona del con l' e con l
[...] CP_4 Controparte_2 [...]
, in persona del Direttore Generale – il Controparte_5 diritto della ricorrente a vedersi considerata un'anzianità di servizio non di ruolo pari ad 6 anni, 5 mesi e
20 giorni, utile sia ai fini economici che giuridici, fin dal momento della sua immissione in ruolo
(1.9.2019), per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto,
b) accertare e dichiarare – in contraddittorio con il , in persona del Controparte_1
con l' e con l' CP_4 Controparte_2 [...]
, in persona del Direttore Generale – il diritto della ricorrente a Controparte_5 vedersi ricostruita la carriera non di ruolo, con modifica del relativo decreto, sulla base di una anzianità pari ad 6 anni, 5 mesi e 20 giorni, utile sia ai fini economici che giuridici, fin dal momento della sua immissione in ruolo (1.9.2019), per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto,
c) accertare e dichiarare – in contraddittorio con il , in persona del Controparte_1
con l' e con l' CP_4 Controparte_2 Controparte_2
, , in persona del Direttore Generale – il diritto della ricorrente a
[...] Controparte_5 vedersi riconoscere la prima fascia stipendiale (0-8 anni) dall'1.9.2019 al 28.2.2022 e la seconda fascia stipendiale (9-14 anni) dall'1.3.2022 in poi (fino al 28.2.2028) e, quindi, il relativo stipendio annuo lordo meglio specificato in narrativa, alla lettera “B” della parte in diritto, oltre che la somma lorda di €
2.183,38, a titolo di differenze salariali, per il periodo dall'1.9.2019 al 31.3.2023, come risultanti dagli allegati conteggi, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto,
d) condannare il , in persona del e l Controparte_1 CP_4 [...]
e l' Controparte_2 Controparte_5
, inpersona del Direttore Generale, per un verso, a ricostruire la carriera non di ruolo dell'istante,
[...] mediante modifica del decreto di ricostruzione indicato in narrativa, sulla base di una anzianità pari ad 6 anni, 5 mesi e 20 giorni, utile sia ai fini economici che giuridici, fin dal momento della sua immissione in ruolo (1.9.2019), e, per altro verso, a riconoscere all'istante la prima fascia stipendiale (0-8 anni) dall'1.9.2019 al 28.2.2022 e la seconda fascia stipendiale (9-14 anni) dall'1.3.2022 in poi (fino al
28.2.2028) ed a corrisponderle lo stipendio annuo meglio specificato in narrativa, alla lettera “B” della parte in diritto, oltre che la somma lorda di € 2.183,38, a titolo di differenze salariali, per il periodo
2 dall'1.9.2019 al 31.3.2023, come risultanti dagli allegati conteggi, per le ragioni meglio esposte in narrativa;
e) il tutto oltre agli accessori di legge e con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarre in favore dei sottoscritti difensori anticipatari.”
2. Le amministrazioni indicate in epigrafe, ritualmente evocate, si sono costituite in giudizio, contestando in fatto e in diritto il ricorso di cui hanno chiesto l'integrale rigetto.
3. La causa, transitata sul ruolo dello scrivente magistrato, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione ex art. 127 ter del codice di rito.
4. La presente controversia viene alla decisione del Tribunale al fine di accertare il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera con riconoscimento per intero della pregressa anzianità di servizio maturata, sia ai fini giuridici che economici.
Per vagliare la fondatezza del ricorso – concernente la rideterminazione dell'anzianità pre-ruolo con contestuale correzione della ricostruzione di cui al rispettivo Decreto dirigenziale tacciato di illegittimità – è opportuno, in primo luogo, ricostruire il quadro normativo sussistente in materia.
Occorre preliminarmente evidenziare che tra i poteri-doveri del giudice di merito vi è quello di individuare le norme di diritto applicabili al caso concreto, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni provenienti dalle parti.
Nel caso di specie, a ben vedere, viene in rilievo non già l'art. 485 del D.lgs. n. 297/1994 ma l'art. 569 a tenore del quale: “ 1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.
Nell'analisi della normativa rilevante ai fini del decidere non può prescindersi inoltre dal successivo art. 570 del medesimo corpo normativo, il quale prevede che: “1. Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili
3 a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
Orbene, a fronte del chiaro tenore letterale delle norme in commento, il thema decidendum sottoposto dalla parte ricorrente a questo Tribunale consiste sostanzialmente nel verificare se tale disciplina – che non prevede un riconoscimento integrale dell'anzianità maturata in forza del servizio espletato a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo bensì soltanto in misura parziale – sia conforme o meno alla regola prevista dall'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE secondo cui è vietata ogni discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato con specifico riferimento, tra l'altro, ai criteri di calcolo dell'anzianità.
Sul punto, merita senz'altro di essere condiviso l'insegnamento della Corte di Cassazione con la sentenza n. 27456/2020, le cui argomentazione, in questa sede, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si riportano e si fanno proprie: “Questa Corte (Cass. n. 31150 del 28/11/2019), chiamata a pronunciarsi sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, ha evidenziato alcune peculiarità della disciplina dettata per il personale non docente della scuola.
Ha rilevato, in primo luogo, che al personale non docente della scuola non si applica la L. n. 124 del
1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale" ed, invece, si applica un abbattimento che opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, con l'effetto di penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
Ha osservato che la norma, se poteva dirsi non priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento (analizzato con la sentenza n. 22552/2016 e altre successive) che per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo, giustificandosi l'abbattimento oltre il primo triennio in relazione al criterio meritocratico (teso a consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e deì provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica), non ha trovato giustificazione in seguito, poichè, come è stato dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte, le immissioni in ruolo non sono avvenute con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato,
4 quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute.
Si è anche evidenziato, quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, che non sussistono ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, non potendosi fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, perchè la giurisprudenza della Corte di
Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione Per_1 deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato... o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro".
Peraltro la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perchè tutti i
CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle
"funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL 1995), tenuto anche conto che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni.
Nella citata sentenza, quindi, questa Corte ha stabilito che, una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perchè la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia
8.11.2011, RO SA punti da 49 a 56);
In via conclusiva il motivo deve essere accolto perchè la sentenza impugnata non è conforme al principio di diritto già enunciato da questa Corte nei termini che seguono: "Il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570
5 stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato".
Alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, esclusa la sussistenza di ragioni oggettive, questo giudice – al fine di evitare ogni forma di discriminazione – è chiamato ad accertare in concreto se per effetto dell'applicazione dell'art. 569 del D.Lgs. n.
297/1994 si è verificata o meno una discriminazione per la ricorrente.
A tale scopo è necessario procedere alla comparazione fra due dati numerici: la sommatoria dei periodi di servizio non di ruolo annualmente ed effettivamente svolti sino alla data dell'assunzione e il conteggio dei periodi riconosciuti al momento dell'immissione in ruolo, come desumibili dal decreto dirigenziale di “ricostruzione della carriera” allegato al ricorso.
Ciò premesso, dal decreto di ricostruzione della carriera in atti risulta che la ricorrente ha prestato servizio pre-ruolo, presso scuole statali, per i seguenti periodi: dal 12.2.2001 al
9.6.2001, dal 22.11.2005 al 20.12.2005, dal 24.1.2006 all'11.2.2006, dal 21.2.2006 al
10.6.2006, dal 9.10.2006 all'11.11.2006, dal 16.11.2006 al 2.12.2006, dal 15.12.2006 al
22.12.2006, dal 9.1.2007 al 6.2.2007, dall'8.2.2007 al 27.2.2007, dal 14.3.2007 al 17.3.2007, dal 20.3.2007 al 4.4.2007, dall'11.4.2007 al 27.4.2007, dal 22.5.2007 al 9.6.2007, dal
22.10.2007 al 13.7.2008, dal 17.9.2008 al 12.10.2008, dal 13.10.2008 al 26.10.2008, dal
6.11.2008 al 23.11.2008, dal 24.11.2008 al 23.12.2008, dal 12.1.2009 al 21.2.2009, dal
27.10.2009 al 21.12.2009, dal 27.1.2010 al 7.3.2010, dal 20.3.2014 al 30.3.2014, dal
7.10.2014 al 16.10.2014, dal 21.10.2014 al 30.10.2014, dal 4.11.2014 al 5.11.2014, dal
6.11.2014 al 23.11.2014, il 5.12.2014, dal 17.12.2014 al 19.12.2014, dal 9.1.2015 al
15.2.2015, dal 25.2.2015 all'1.3.2015, dal 18.3.2015 al 29.3.2015, dal 9.4.2015 al 16.4.2015, dal 17.4.2015 al 7.6.2015, dal 22.9.2015 al 26.9.2015, dal 29.9.2015 al 9.6.2016, dal
15.9.2016 al 9.6.2017, dal 13.9.2017 al 29.6.2018, dal 5.9.2018 all'11.9.2018 e dal 12.9.2018 al 30.6.2019, per un totale di 6 anni, 5 mesi e 20 giorni
Il , invece, ha riconosciuto al ricorrente un'anzianità complessiva, ai fini CP_1 giuridici ed economici, di soli anni 5 mesi 7 giorni 24 sicché va ritenuta sussistente la discriminazione di cui trattasi.
Va dunque accertato il diritto della parte ricorrente ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato pre-ruolo con contratti di lavoro a tempo determinato, con un'anzianità effettiva di anni 6 anni, 5 mesi e 20 giorni.
6 Acclarato il diritto della parte ricorrente ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato pre-ruolo, va inoltre affermato il diritto della stessa a percepire le differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera corretta.
Passando alla quantificazione del dovuto, vanno ritenuti corretti i conteggi effettuati dalla ricorrente in quanto determinati alla luce degli importi previsti dal CCNL sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e ricerca del Triennio 2019-2021 del 6.12.2022 e tenuto conto delle somme effettivamente percepite nel mese di dicembre 2022.
Alla luce delle superiori coordinate ermeneutiche, il va condannato a CP_1 provvedere in conformità, nonché a pagare alla parte ricorrente, per l'effetto, le differenze retributive ad essa spettanti in regione della succitata ricostruzione pari ad € 2.183,38, oltre alla maggiore somma tra rivalutazione e interessi legali dalla maturazione di ogni singola posta fino al saldo definitivo
5. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri previsti dal DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- disapplicata la normativa interna legale e contrattuale per contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva del consiglio dell'unione europea 28 giugno 1999/70/CEE, dichiara che la ricorrente alla data dell'immissione in ruolo aveva maturato un servizio pre-ruolo di complessivi 6 anni, 5 mesi e 20 giorni integralmente valutabili a fini giuridici ed economici;
- condanna le amministrazioni convenute a procedere al riconoscimento in favore del ricorrente ai fini della ricostruzione della carriera, dell'anzianità di servizio maturata prima dell'immissione in ruolo della stessa, così come indicata in parte motiva nonché al collocamento nella fascia stipendiale corrispondente ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato;
- condanna le amministrazioni convenute a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive pregresse pari ad € 2.183,38, oltre alla maggiore somma tra rivalutazione e interessi legali dalla maturazione di ogni singola posta fino al saldo definitivo;
- condanna le amministrazioni convenute alla rifusione di metà delle spese di lite, che liquida in € 1.314,00 per compensi professionali, oltre eventuali esborsi per contributo
7 unificato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Siracusa, il 6.11.2025
IL GIUDICE
NC IN
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. NC IN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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