Articolo 5 della Legge 20 marzo 1980, n. 75
Articolo 4Articolo 6
Versione
22 marzo 1980
Art. 5. Modalita' per la regolarizzazione contributiva

Al fine di semplificare le procedure relative all'attuazione della presente legge, per la determinazione dei contributi previdenziali pregressi a carico del personale indicato nei precedenti articoli 2 e 3 saranno adottati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale nonche' l'ente previdenziale interessato, coefficienti attuariali forfettizzati da applicarsi sull'importo della retribuzione contributiva spettante al personale predetto alla data di entrata in vigore della presente legge se in attivita' di servizio ovvero alla data della cessazione se in quiescenza.
Salva l'applicazione dell' articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , l'ENPAS, in relazione alle esigenze operative connesse con l'attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo potra' utilizzare per la gestione previdenza del personale civile e militare dello Stato, il personale della gestione assistenza sanitaria in liquidazione per un massimo di 400 unita' e, comunque, per non oltre 2 anni.
Entrata in vigore il 22 marzo 1980
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