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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappala' consigliere dott. Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 144/2023 R.G., iscritta a ruolo il 22 febbraio 2023,
assegnata a sentenza con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 20 maggio 2024,
decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, nella persona dell'Amministratore p.t. Dr. Parte_1 [...]
(C.F.: , con sede legale in IA Parte_2 CodiceFiscale_1
OS (ME) v.le Jannuzzo, 14 C.F.: , rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. AR Spampinato ( ) del Foro di Catania, CodiceFiscale_2
per procura in calce all'atto di appello,
appellante contro
(C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
18.11.1964 e (c.f. nata a Controparte_2 C.F._4 Taormina l'11.03.1966, in proprio e quali eredi di , domiciliati presso CP_3
lo studio dell' Avv. G. Davide La Rosa, c.f. , del Foro di C.F._5
Messina, che li rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione;
appellato
Oggetto: altri rapporti condominiali - appello avverso la sentenza resa dal
Tribunale di Messina n° 2237/2022.
Motivi della decisione
CP_ 1. I sig.ri , AR e , con citazione del 25 settembre Controparte_2
2018, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1161/2018,
emesso dal Tribunale di Messina, provvisoriamente esecutivo, con cui era stato loro ingiunto solidalmente di pagare al richiedente Parte_1
di IA OS (ME) la somma di € 39.758,19, oltre interessi e spese, per il mancato pagamento di quote condominiali ordinarie e straordinarie riferite agli anni compresi tra il 2004 e il 2017 e relative agli immobili: botteghe A/6, A/7 e box
A/15.
A sostegno dell'opposizione, gli attori hanno eccepito a) preliminarmente la loro carenza di legittimazione passiva, essendo divenuti proprietari dei beni in questione solo nel 2015;
b) l'avvenuto pagamento degli oneri per gli anni pregressi da parte della OS
Bus di Fichera S.A.S., precedente proprietaria;
c) l'intervenuta prescrizione del pagamento degli oneri condominiali.
Hanno altresì contestato nel merito la pretesa creditoria, non avendo il prodotto, in violazione dell'art 63, co. 1, disp. att. c.c., i bilanci per gli Parte_1
anni di riferimento (e, precisamente quelli del 2004, 2006, 2011, 2012, 2013, 2015).
In conclusione, hanno chiesto la revoca o la declaratoria di inefficacia del menzionato decreto ingiuntivo.
In via riconvenzionale, hanno proposto domanda di risarcimento danni da infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dal piano di copertura soprastante.
2. Nella resistenza del Condominio opposto, che ha eccepito, tra l'altro, che la
CP_ OS Bus di Fichera s.a.s. (dei quali gli opponenti erano socio accomandatario e AR accomandanti) non aveva pagato gli CP_4
oneri condominiali e si era estinta, il Tribunale di Messina, sospesa la provvisoria esecutività del titolo monitorio, con sentenza 27 dicembre 2022, n. 2237:
a) ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dei signori
, a norma degli artt. 2312 e 2324 c.c. in tema di responsabilità dei CP_1
soci per i debiti sociali;
b) ha accolto l'opposizione per la somma di € 39.758,19 per prescrizione
(quinquennale ex art 2948, co. 4, c.c. per gli oneri ordinari e decennale per le spese straordinarie), decorrente dalla data della delibera di approvazione del rendiconto consuntivo delle spese e del conseguente riparto, non ritenendo provata la notifica dell'atto interruttivo costituito dalla diffida e messa in mora del 9 dicembre 2015 inviata alla OS Bus di Fichera s.a.s.;
c) ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dagli opponenti, per difetto di prova.
3. Avverso tale sentenza il ” ha proposto appello, Parte_1 Parte_1
chiedendo l'annullamento e/o riforma della sentenza, con rigetto dell'opposizione e conferma della condanna monitoria.
4. Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta l'erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza, nella parte in cui ha dichiarato prescritti i crediti vantati, senza considerare che a) la prescrizione decennale delle spese straordinarie non era ancora maturata alla data di notifica del decreto ingiuntivo;
b) le varie delibere – non impugnate - che hanno approvato i consuntivi ed hanno fatto riferimento ai saldi degli esercizi precedenti, comprese le voci a credito verso i condomini, hanno valenza interruttiva, facendo decorrere un nuovo termine prescrizionale. Al riguardo, ha evidenziato che i condomini hanno CP_1
partecipato a quasi tutte le assemblee, non hanno contestato le varie diffide ricevute, allegate al fascicolo monitorio, e non hanno impugnato i verbali di approvazione dei rendiconti ed in particolare quello del 17 dicembre 2017 sulla situazione delle morosità dei condomini relativamente alle gestioni ordinarie e straordinarie aperte, con particolare riferimento alle gestioni straordinarie pregresse.
Ciò premesso, ha chiesto che, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza gravata, l'opposizione venga rigettata, con conferma del titolo monitorio.
5. L'appello è fondato, per le ragioni di seguito esposte, dovendosi disattendere le contrarie difese di parte appellata.
5.1 - Il Tribunale, infatti, pur avendo correttamente affermato che per gli oneri condominiali ordinari la prescrizione è quinquennale, decorrente dalla data della delibera di approvazione del rendiconto consuntivo delle spese e del relativo stato di riparto, e per le spese straordinarie é decennale, ha sbrigativamente concluso per l'estinzione per prescrizione di tutte indistintamente le tipologie di crediti del condominio, senza alcuna distinzione, facendo solo leva sulla mancata [... prova di ricezione di una diffida e messa in mora inviata dal Parte_1
nel 2015. Pt_3
5.2 – Osserva la Corte, sula base delle censure dell'appellante, che intanto il socio accomandatario e legale rappresentante della il de cuius Parte_4
, risulta avere partecipato alle assemblee condominiali sino al 2015. CP_3
E la corretta statuizione del Tribunale secondo cui in caso di estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, ove residuano debiti, questi si trasferiscono ai soci, nella misura della loro responsabilità (illimitata per l'accomandatario e, quindi, per i CP_3
suoi eredi oggi appellati, o limitatamente alla quota).
5.3 – Inoltre, per le spese straordinarie è di tutta evidenza che, sulla base della analitica elencazione dell'appellante e dei documenti di supporto, alla data della notifica del decreto ingiuntivo non era maturata la prescrizione decennale eccepita dagli opponenti. Basti pensare, ad esempio, che per le spese straordinarie (debito di € 6.156,96) della Gestione straordinaria terrazza generale
2004, cristallizzate con la delibera del 25 gennaio 2004 (e prescrizione al 25
gennaio 2014), con verbale assembleare del 17 marzo 2013 è stato deliberato il bilancio consuntivo con il relativo piano di riparto, con conseguente prescrizione posticipata al 17 marzo 2023.
Lo stesso principio vale per le altre spese straordinarie.
5.4 – Quanto ai canoni ordinari (e, comunque, anche per le spese straordinarie or ora viste), al di là della questione (non riproposta in appello) della mancanza di prova dell'effettiva ricezione da parte dei debitori della diffida del
2015, il Tribunale ha omesso di considerare il principio Parte_5
giurisprudenziale secondo cui, come dedotto dall'appellante, “i saldi contabili delle gestioni condominiali precedenti vanno riferiti al momento della loro
approvazione, pertanto il bilancio di esercizio contenente i saldi degli esercizi
precedenti, una volta approvato dall'assemblea, rientra a far parte a pieno titolo
di quel rendiconto» (Corte App. Genova Sent. n. 513 dell'11/05/2009)”.
Pertanto, una volta che nei singoli bilanci consuntivi vengano riportati i saldi debitori dei condomini delle annualità pregresse e l'assemblea approvi tali bilanci,
con il relativo riparto spese, senza opposizione del condomino, avvisato della riunione e, in caso di assenza, notiziato dell'esito, si ha un accertamento delle passività che, in virtù del combinato della comunicazione e della mancata opposizione, costituisce prova l'esistenza di tale credito (v. ex multis, Cass. 9
dicembre 2005, n. 27292), decorrendo la prescrizione del credito nei confronti di ciascun condomino dalla approvazione della ripartizione delle spese, con un dies a quo che riparte ad ogni successiva approvazione dei saldi debitori, anche pregressi.
5.5 - Ora, nel caso di specie il appellante ha documentato che, a Parte_1
tutto voler concedere, il verbale assembleare del 17 dicembre 2017 (la cui ricezione non è stata contestata dagli appellati) ha dato conto della situazione delle morosità dei condomini relativamente alle gestioni ordinarie e straordinarie aperte, con particolare riferimento alle gestioni pregresse, cristallizzando le relative posizioni debitorie e, legittimando, per espresso mandato conferito all'amministratore, la richiesta ed emissione del titolo monitorio.
Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale e tenuto conto della scarna e generica difesa sul punto degli appellati, nessun termine prescrizionale è maturato.
5.6 - Non ha poi rilevanza la deduzione difensive degli appellati, secondo cui gli oneri pretesi dal sarebbero stati pagati dalla società poi cancellata Parte_1
(“Ed invero, trattasi di invocati crediti risalenti nel tempo che, certamente, la
società dante causa degli odierni appellati aveva già corrisposto “. Tale difesa meramente labiale non coglie nel segno: trattasi di circostanza estintiva di una obbligazione il cui onere probatorio grava sui deducenti che hanno sollevato la relativa eccezione e che, come correttamente affermato dal Tribunale,
rispondono dei debiti assunti dalla società ( , quale accomandatario, CP_3
illimitatamente), anche dopo l'estinzione della società stessa a norma degli artt.
2312 e 2324 c.c. in tema di responsabilità dei soci per i debiti sociali.
5.7 – In conclusione, il motivo di gravame va accolto, dovendosi rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1161/2018, proposta dagli odierni appellanti, che vanno quindi condannati a pagare solidalmente al la Parte_1
somma di € 39.758,19, oltre interessi legali come indicato nel titolo monitorio.
6. Il secondo motivo di appello attiene alle spese che il Tribunale ha compensato ma che, in applicazione del principio di soccombenza, vanno addebitate agli opponenti oggi appellati. E ciò vale anche per il presente grado di giudizio.
Conseguentemente, le spese vanno così liquidate, tenuto conto del valore della causa e dell'oggetto della stessa, nella misura media,
a) per il primo grado in € 7.616,00 per compensi (fase studio € 1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase trattazione € 1.806,00, fare decisoria € 2.905,00),
oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali,
disciplinati dal DM 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
b) per il grado di appello in € 777,00 per esborsi ed € 8.469,00 per compensi
(fase di studio € 2.058,00, fase introduttiva € 1.418,00, fase di trattazione € 1.523,00 al minimo, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, fase decisoria
€ 3.470,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 144 /2023 RG, sull'appello proposto da contro avverso la sentenza Parte_1 CP_3
del Tribunale di Messina 27 dicembre 2022, n. 2237:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
2. rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1161/2018, proposta dagli odierni appellanti e, conseguentemente, conferma la condanna degli appellanti in solido a pagare al la somma di € 39.758,19, oltre Parte_1
interessi legali come indicato nel titolo monitorio,
3. condanna i predetti in solido a pagare al le spese di lite, liquidate Parte_1
per il primo grado in € 7.616,00 per compensi e per il grado di appello in €
777,00 per esborsi ed € 8.469,00 per compensi, oltre spese generali al 15
%, c.p.a. ed iva,
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, 21 gennaio 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappala' consigliere dott. Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 144/2023 R.G., iscritta a ruolo il 22 febbraio 2023,
assegnata a sentenza con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 20 maggio 2024,
decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, nella persona dell'Amministratore p.t. Dr. Parte_1 [...]
(C.F.: , con sede legale in IA Parte_2 CodiceFiscale_1
OS (ME) v.le Jannuzzo, 14 C.F.: , rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. AR Spampinato ( ) del Foro di Catania, CodiceFiscale_2
per procura in calce all'atto di appello,
appellante contro
(C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
18.11.1964 e (c.f. nata a Controparte_2 C.F._4 Taormina l'11.03.1966, in proprio e quali eredi di , domiciliati presso CP_3
lo studio dell' Avv. G. Davide La Rosa, c.f. , del Foro di C.F._5
Messina, che li rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione;
appellato
Oggetto: altri rapporti condominiali - appello avverso la sentenza resa dal
Tribunale di Messina n° 2237/2022.
Motivi della decisione
CP_ 1. I sig.ri , AR e , con citazione del 25 settembre Controparte_2
2018, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1161/2018,
emesso dal Tribunale di Messina, provvisoriamente esecutivo, con cui era stato loro ingiunto solidalmente di pagare al richiedente Parte_1
di IA OS (ME) la somma di € 39.758,19, oltre interessi e spese, per il mancato pagamento di quote condominiali ordinarie e straordinarie riferite agli anni compresi tra il 2004 e il 2017 e relative agli immobili: botteghe A/6, A/7 e box
A/15.
A sostegno dell'opposizione, gli attori hanno eccepito a) preliminarmente la loro carenza di legittimazione passiva, essendo divenuti proprietari dei beni in questione solo nel 2015;
b) l'avvenuto pagamento degli oneri per gli anni pregressi da parte della OS
Bus di Fichera S.A.S., precedente proprietaria;
c) l'intervenuta prescrizione del pagamento degli oneri condominiali.
Hanno altresì contestato nel merito la pretesa creditoria, non avendo il prodotto, in violazione dell'art 63, co. 1, disp. att. c.c., i bilanci per gli Parte_1
anni di riferimento (e, precisamente quelli del 2004, 2006, 2011, 2012, 2013, 2015).
In conclusione, hanno chiesto la revoca o la declaratoria di inefficacia del menzionato decreto ingiuntivo.
In via riconvenzionale, hanno proposto domanda di risarcimento danni da infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dal piano di copertura soprastante.
2. Nella resistenza del Condominio opposto, che ha eccepito, tra l'altro, che la
CP_ OS Bus di Fichera s.a.s. (dei quali gli opponenti erano socio accomandatario e AR accomandanti) non aveva pagato gli CP_4
oneri condominiali e si era estinta, il Tribunale di Messina, sospesa la provvisoria esecutività del titolo monitorio, con sentenza 27 dicembre 2022, n. 2237:
a) ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dei signori
, a norma degli artt. 2312 e 2324 c.c. in tema di responsabilità dei CP_1
soci per i debiti sociali;
b) ha accolto l'opposizione per la somma di € 39.758,19 per prescrizione
(quinquennale ex art 2948, co. 4, c.c. per gli oneri ordinari e decennale per le spese straordinarie), decorrente dalla data della delibera di approvazione del rendiconto consuntivo delle spese e del conseguente riparto, non ritenendo provata la notifica dell'atto interruttivo costituito dalla diffida e messa in mora del 9 dicembre 2015 inviata alla OS Bus di Fichera s.a.s.;
c) ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dagli opponenti, per difetto di prova.
3. Avverso tale sentenza il ” ha proposto appello, Parte_1 Parte_1
chiedendo l'annullamento e/o riforma della sentenza, con rigetto dell'opposizione e conferma della condanna monitoria.
4. Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta l'erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza, nella parte in cui ha dichiarato prescritti i crediti vantati, senza considerare che a) la prescrizione decennale delle spese straordinarie non era ancora maturata alla data di notifica del decreto ingiuntivo;
b) le varie delibere – non impugnate - che hanno approvato i consuntivi ed hanno fatto riferimento ai saldi degli esercizi precedenti, comprese le voci a credito verso i condomini, hanno valenza interruttiva, facendo decorrere un nuovo termine prescrizionale. Al riguardo, ha evidenziato che i condomini hanno CP_1
partecipato a quasi tutte le assemblee, non hanno contestato le varie diffide ricevute, allegate al fascicolo monitorio, e non hanno impugnato i verbali di approvazione dei rendiconti ed in particolare quello del 17 dicembre 2017 sulla situazione delle morosità dei condomini relativamente alle gestioni ordinarie e straordinarie aperte, con particolare riferimento alle gestioni straordinarie pregresse.
Ciò premesso, ha chiesto che, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza gravata, l'opposizione venga rigettata, con conferma del titolo monitorio.
5. L'appello è fondato, per le ragioni di seguito esposte, dovendosi disattendere le contrarie difese di parte appellata.
5.1 - Il Tribunale, infatti, pur avendo correttamente affermato che per gli oneri condominiali ordinari la prescrizione è quinquennale, decorrente dalla data della delibera di approvazione del rendiconto consuntivo delle spese e del relativo stato di riparto, e per le spese straordinarie é decennale, ha sbrigativamente concluso per l'estinzione per prescrizione di tutte indistintamente le tipologie di crediti del condominio, senza alcuna distinzione, facendo solo leva sulla mancata [... prova di ricezione di una diffida e messa in mora inviata dal Parte_1
nel 2015. Pt_3
5.2 – Osserva la Corte, sula base delle censure dell'appellante, che intanto il socio accomandatario e legale rappresentante della il de cuius Parte_4
, risulta avere partecipato alle assemblee condominiali sino al 2015. CP_3
E la corretta statuizione del Tribunale secondo cui in caso di estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, ove residuano debiti, questi si trasferiscono ai soci, nella misura della loro responsabilità (illimitata per l'accomandatario e, quindi, per i CP_3
suoi eredi oggi appellati, o limitatamente alla quota).
5.3 – Inoltre, per le spese straordinarie è di tutta evidenza che, sulla base della analitica elencazione dell'appellante e dei documenti di supporto, alla data della notifica del decreto ingiuntivo non era maturata la prescrizione decennale eccepita dagli opponenti. Basti pensare, ad esempio, che per le spese straordinarie (debito di € 6.156,96) della Gestione straordinaria terrazza generale
2004, cristallizzate con la delibera del 25 gennaio 2004 (e prescrizione al 25
gennaio 2014), con verbale assembleare del 17 marzo 2013 è stato deliberato il bilancio consuntivo con il relativo piano di riparto, con conseguente prescrizione posticipata al 17 marzo 2023.
Lo stesso principio vale per le altre spese straordinarie.
5.4 – Quanto ai canoni ordinari (e, comunque, anche per le spese straordinarie or ora viste), al di là della questione (non riproposta in appello) della mancanza di prova dell'effettiva ricezione da parte dei debitori della diffida del
2015, il Tribunale ha omesso di considerare il principio Parte_5
giurisprudenziale secondo cui, come dedotto dall'appellante, “i saldi contabili delle gestioni condominiali precedenti vanno riferiti al momento della loro
approvazione, pertanto il bilancio di esercizio contenente i saldi degli esercizi
precedenti, una volta approvato dall'assemblea, rientra a far parte a pieno titolo
di quel rendiconto» (Corte App. Genova Sent. n. 513 dell'11/05/2009)”.
Pertanto, una volta che nei singoli bilanci consuntivi vengano riportati i saldi debitori dei condomini delle annualità pregresse e l'assemblea approvi tali bilanci,
con il relativo riparto spese, senza opposizione del condomino, avvisato della riunione e, in caso di assenza, notiziato dell'esito, si ha un accertamento delle passività che, in virtù del combinato della comunicazione e della mancata opposizione, costituisce prova l'esistenza di tale credito (v. ex multis, Cass. 9
dicembre 2005, n. 27292), decorrendo la prescrizione del credito nei confronti di ciascun condomino dalla approvazione della ripartizione delle spese, con un dies a quo che riparte ad ogni successiva approvazione dei saldi debitori, anche pregressi.
5.5 - Ora, nel caso di specie il appellante ha documentato che, a Parte_1
tutto voler concedere, il verbale assembleare del 17 dicembre 2017 (la cui ricezione non è stata contestata dagli appellati) ha dato conto della situazione delle morosità dei condomini relativamente alle gestioni ordinarie e straordinarie aperte, con particolare riferimento alle gestioni pregresse, cristallizzando le relative posizioni debitorie e, legittimando, per espresso mandato conferito all'amministratore, la richiesta ed emissione del titolo monitorio.
Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale e tenuto conto della scarna e generica difesa sul punto degli appellati, nessun termine prescrizionale è maturato.
5.6 - Non ha poi rilevanza la deduzione difensive degli appellati, secondo cui gli oneri pretesi dal sarebbero stati pagati dalla società poi cancellata Parte_1
(“Ed invero, trattasi di invocati crediti risalenti nel tempo che, certamente, la
società dante causa degli odierni appellati aveva già corrisposto “. Tale difesa meramente labiale non coglie nel segno: trattasi di circostanza estintiva di una obbligazione il cui onere probatorio grava sui deducenti che hanno sollevato la relativa eccezione e che, come correttamente affermato dal Tribunale,
rispondono dei debiti assunti dalla società ( , quale accomandatario, CP_3
illimitatamente), anche dopo l'estinzione della società stessa a norma degli artt.
2312 e 2324 c.c. in tema di responsabilità dei soci per i debiti sociali.
5.7 – In conclusione, il motivo di gravame va accolto, dovendosi rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1161/2018, proposta dagli odierni appellanti, che vanno quindi condannati a pagare solidalmente al la Parte_1
somma di € 39.758,19, oltre interessi legali come indicato nel titolo monitorio.
6. Il secondo motivo di appello attiene alle spese che il Tribunale ha compensato ma che, in applicazione del principio di soccombenza, vanno addebitate agli opponenti oggi appellati. E ciò vale anche per il presente grado di giudizio.
Conseguentemente, le spese vanno così liquidate, tenuto conto del valore della causa e dell'oggetto della stessa, nella misura media,
a) per il primo grado in € 7.616,00 per compensi (fase studio € 1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase trattazione € 1.806,00, fare decisoria € 2.905,00),
oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali,
disciplinati dal DM 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
b) per il grado di appello in € 777,00 per esborsi ed € 8.469,00 per compensi
(fase di studio € 2.058,00, fase introduttiva € 1.418,00, fase di trattazione € 1.523,00 al minimo, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, fase decisoria
€ 3.470,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 144 /2023 RG, sull'appello proposto da contro avverso la sentenza Parte_1 CP_3
del Tribunale di Messina 27 dicembre 2022, n. 2237:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
2. rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1161/2018, proposta dagli odierni appellanti e, conseguentemente, conferma la condanna degli appellanti in solido a pagare al la somma di € 39.758,19, oltre Parte_1
interessi legali come indicato nel titolo monitorio,
3. condanna i predetti in solido a pagare al le spese di lite, liquidate Parte_1
per il primo grado in € 7.616,00 per compensi e per il grado di appello in €
777,00 per esborsi ed € 8.469,00 per compensi, oltre spese generali al 15
%, c.p.a. ed iva,
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, 21 gennaio 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)