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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/09/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3525/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti presidente dott. Sandra Levanti giudice dott. Antonio Pianoforte giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 3525/2020, pendente tra:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti DIMARTINO Parte_1 C.F._1
FABRIZIO
RICORRENTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. ZACCO SARA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero, a cui sono stati comunicati gli atti di causa.
Svolgimento del processo
Con ricorso ha convenuto in giudizio la moglie Parte_1 Controparte_1 chiedendo all'intestato tribunale di pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi con addebito a quest'ultima, di disporre l'affidamento condiviso dei figli , nato il [...], Persona_1
e nato il [...], con regolamentazione del diritto di visita nella maniera più Persona_2 tutelante per i predetti minori, nonché fissando assegno di mantenimento per i ridetti minori, con vittoria di spese di lite, da pagarsi in favore dell'erario giusta ammissione al gratuito patrocinio.
Allegava, a tal fine, che:
pagina 1 di 10 - i coniugi, entrambi di origine nigeriana, erano arrivati in Italia nel 2011, nel comune di Chiavenna
(SO), in qualità di richiedenti asilo, ottenendo un permesso di soggiorno per fini umanitari rilasciato come soggiornanti di lungo periodo UE;
- la coppia, inseritasi nel tessuto sociale e lavorativo italiano, dopo poco tempo, prese in locazione un immobile a Chiavenna, vicolo dei mini, n.2, nell'intento di costruire una maggiore stabilità nell'interesse dell'intero nucleo familiare;
- il 14/4/2018, per motivi di lavoro, il ricorrente si trasferì a Lathi in Finlandia, mentre la moglie e i due figli hanno continuato ad abitare in Chiavenna, presso la casa coniugale;
in tale periodo, l'odierno deducente ha contribuito al mantenimento della famiglia, facendo ritorno in Italia per ben cinque volte, dalla data di partenza sino al mese di dicembre dell'anno 2018;
- gli accordi tra i coniugi, al momento della partenza del ricorrente, erano che, a fine anno 2018, la sig.ra doveva raggiungere, assieme ai due bambini, il marito in Finlandia;
ciò non è Controparte_1 avvenuto da parte della sig.ra anzi il 16/04/2019, aveva Controparte_1 Controparte_1 abbandonato la casa coniugale, portando con sé i due bambini;
- essendo stati vani i tentativi di di mettersi in contatto telefonicamente con la Parte_1 moglie, il 5/5/2019, il ricorrente decideva di ritornare in Italia per avere notizie della moglie e, nell'occasione, scopriva che quest'ultima aveva prenotato, con i due figli minori, un volo il 16/4/2019, con partenza da Bergamo e arrivo a Stoccolma.
- proposta denuncia-querela per sottrazione di minori, scopriva, tramite il comune di provenienza, del trasferimento di resistenza della resistente presso il comune di Scicli e della nascita di Persona_3 in Modica il 7/12/20, con certezza non attribuibile allo stesso visto il periodo di lontananza tra i due;
- la comunione materiale e spirituale della coppia doveva ritenersi ormai irrimediabilmente compromessa.
Concludeva, dunque, come sopra precisato.
Integrato il contraddittorio, con comparsa si costituiva in giudizio chiedendo al Controparte_1 tribunale di rendere dei provvedimenti provvisori ed urgenti in ordine al diritto di visita del ricorrente in favore dei tre figli minori esclusivamente in modalità protette, nonché di contribuire al mantenimento in favore degli stessi;
chiedeva, nel merito, di pronunciare la separazione personale dei coniugi addebitando a la responsabilità, di affidare a lei in via esclusiva i figli minori Parte_1 Persona_1
, e di disciplinare il diritto di visita del padre da
[...] Persona_2 Persona_3 esercitarsi esclusivamente con modalità protette, di porre a carico del resistente un contributo di mantenimento in favore dei tre figli minori non inferiore a complessivi euro 750,00 mensili in ragione di euro 250,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie ed imprevedibili che dovessero essere sopportate dalla Sig.ra nonché in favore della ricorrente pari ad euro 200,00 mensili, Controparte_1
pagina 2 di 10 con l'ordine ex art. 156, co. 6, c.p.c., al terzo datore di lavoro di effettuare il versamento diretto in favore degli aventi diritto, con vittoria di spese di lite.
Deduceva, a tal fine, che:
- contrariamente all'avversa ricostruzione, dall'unione coniugale erano nati tre figli;
- il rapporto coniugale si era incrinato, dopo l'arrivo in Italia e la decisione di prendere in locazione l'immobile in Chiavenna, a causa dell'atteggiamento particolarmente aggressivo e verbalmente e psicologicamente violento perpetrato dal ricorrente ai danni della moglie;
- già nel 2012, il ricorrente si allontanò da casa, lasciandola sola in fase post parto dopo la nascita del primo figlio, ma non per motivi di lavoro, come invece allegato, bensì per soggiornare a Modena presso l'abitazione di una donna di nome con cui lo stesso intratteneva una relazione more uxorio per Per_4 poi girovagare per l'Italia ed oltre;
- durante questi periodi di allontanamento, il ricorrente era stato altresì tratto in arresto in Austria per cessione a terzi di sostanze stupefacenti;
non aveva mai contribuito economicamente ai bisogni della famiglia e nell'ottobre 2018, dopo quattro mesi dalla partenza, aveva pure chiesto e ottenuto diverse somme dalla moglie, per oltre 1.030,00 euro, in due mesi, la quale lavorava a tempo come addetta delle pulizie;
- il ricorrente era, inoltre, un consumatore non occasionale di hashish, circostanza che costituiva un ulteriore motivo di litigio e incomprensione tra i coniugi;
- quando soggiornava con la moglie, il resistente era solito umiliarla con frasi svilenti e minacciose, salvo poi pretendere la gestione delle poche risorse economiche della prima;
egli le proibiva di instaurare rapporti di amicizia con terze persone, mentre lo stesso trascorreva le giornate in compagnia di altre donne, nigeriane e non, presso l'ostello “Nisida” in Chiavenna;
- il ricorrente aveva anche deciso di “ospitare” presso la casa coniugale un suo amico tale
[...]
(CF. , in Italia chiamato il quale aveva così scontato Persona_5 C.F._3 CP_2 gli arresti domiciliari presso la casa coniugale;
- per evitare l'attuazione delle minacce del coniuge, anche di “toglierle i figli” a fronte del manifestato proposito di chiedere il divorzio, la resistente decise di allontanarsi insieme ai figli, cercando rifugio in
Svezia, per poi essere rimpatriata in Italia con direzione Scicli presso la struttura “Casa delle Culture-
Mediterranean Hope”, durante i quali spostamenti aveva poi scoperto di essere in cinta del terzo figlio, poi nato il [...], la cui paternità era del ricorrente, anche se pendeva il procedimento n. 4102/2020, presso il tribunale di Ragusa, a fronte della domanda di disconoscimento formulata da Parte_1
;
[...]
pagina 3 di 10 - il ricorrente, scoperta la destinazione, aveva manifestato alla direttrice del luogo di ospitalità della resistente il proposito di recarsi in Scicli per “riprendersi” i figli e portarli con sé, togliendoli alla madre, progetto che determinava la necessità di formulare una domanda di ordine di protezione contro gli abusi familiari, accolto e con prescrizione di non avvicinarsi presso le strutture ospitanti
[...]
con i figli, provvedimento con efficacia fino al 8/3/2021, contro cui CP_1 Parte_1
, senza costituirsi, ha agito in separata sede, peraltro al solo scopo di vedere solo due dei tre
[...] figli.
Concludeva, quindi, come sopra sintetizzato.
All'esito dell'udienza presidenziale, veniva disposto, con ordinanza provvisoria, l'affidamento esclusivo dei tre figli minori alla resistente, nonché regolamentato il diritto di visita del madre stabilendo che lo stesso potesse avvenire esclusivamente in modalità protette presso il consultorio familiare del comune di
Scicli e alla presenza dei servizi sociali di Scicli una volta al mese;
veniva, inoltre, posto a carico del ricorrente l'obbligo provvisorio di concorrere al mantenimento dei figli e del coniuge nella misura di euro 800,00, pari a 200,00 per persona.
Con la prima memoria integrativa, la resistente allegava che, a fronte della decisione presidenziale, il ricorrente aveva inteso corrispondere solo euro 115,00, nonostante la diversa somma stabilita;
inoltre, in occasione della seconda data fissata per l'esercizio del diritto di visita, il ricorrente si era inizialmente opposto all'invito degli operatori a comunicare con i figli, date le modalità protette, in lingua italiana e a voce alta, per poi interrompere l'esercizio del diritto di visita abbandonando la sala dedicata all'incontro con i minori.
Il giudice istruttore concedeva i tre termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e la resistente, con la prima memoria, rappresentava che il ricorrente, pur avendo la possibilità di vedere i figli una volta al mese, da inizio marzo 2021 al settembre 2021 aveva inteso vedere i propri figli solo due volte e aveva, infine, corrisposto la sola somma di euro 229,00, nonostante avesse dichiarato di lavorare “in nero in Finlandia”. Con le successive note di udienza, la resistente allegava, ulteriormente, che a distanza di dieci mesi dal provvedimento presidenziale, l'importo corrisposto ammontava ad euro 568,00 e le visite a due.
Rappresentava, pertanto, di aver dovuto trovare un lavoro presso una pizzeria di Scicli, guadagnando circa 700,00 euro al mese ed è stata invitata a lasciare il luogo di ospitalità.
Il giudice istruttore ammetteva ed escuteva alcune prove orali articolate dalle parti, per testi e interrogatorio formale, ed adottava l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. invocato dal ricorrente a carico della Scicli e del Comune di Scicli per verificare le eventuali Controparte_3 somme mensili corrisposte alla resistente e al sostegno (vitto, alloggio, vestiti, istruzione) offerto alla stessa e ai figli, nonché altri aiuti economici. pagina 4 di 10 La causa veniva, inoltre, rinviata plurime volte in attesa dell'esecuzione dell'ordine di esibizione da parte del comune di Scicli, inerte nonostante le ripetute comunicazioni dell'autorità giudiziaria.
Ricevuta infine la nota informativa richiesta, con ordinanza del 4/1/2024 del giudice istruttore, su richiesta concorde delle parti, venivano modificate le condizioni di visita, in virtù del sopravvenuto mutamento di residenza della resistente, con assegnazione della competenza a gestire gli incontri al comune di Modica e ai relativi servizi sociali, con la possibilità del padre di comunicare con i figli con videochiamate, con la partecipazione della madre.
Integrata altresì l'ordinanza istruttoria, veniva sollecitata una relazione dei servizi sociali e precisati gli orari per le chiamate, previa corresponsione da parte del ricorrente di un acconto per l'acquisto di un telefono dedicato, onde evitare la comunicazione del numero della resistente. Veniva, infine, attribuito a
, già affidataria esclusiva dei figli, anche il potere di adottare in via esclusiva le Controparte_1 decisioni di maggiore interesse per la prole.
Ritenuta, infine, la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, concessi i termini ex art. 190 c.p.c., la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Nel merito
Innanzitutto, la domanda principale di separazione va senz'altro accolta, in quanto la natura delle doglianze esposte, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, l'adesione della resistente alla domanda di separazione promossa dal ricorrente, nonché la costante contrapposizione nel corso del giudizio, costituiscono elementi idonei a dare prova dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le parti hanno avanzato reciproca richiesta di addebito della separazione: ha Parte_1 imputato alla moglie la rottura della relazione coniugale a fronte del suo unilaterale allontanamento dalla casa coniugale nel 2019. ha invece imputato la separazione alla condotta Controparte_1 violenta e prevaricatrice del marito.
All'esito della fase istruttoria deve ritenersi non provato che il venir meno della comunione materiale o spirituale sia addebitabile alla condotta di una delle parti contraria ai doveri derivanti dal matrimonio
In particolare, è pacifico che si sia allontanata con i figli dalla casa coniugale, Controparte_1 ma non vi è prova della sussistenza di violenze da parte del marito (cfr., peraltro, verbale del 13/12/2022).
La teste , conoscente di lunga data di entrambe le parti, ha negato di aver avuto Testimone_1 contezza diretta delle predette violenze;
anzi, ha testimoniato che le aveva Controparte_1 confessato, prima di partire, “che si era stancata di stare a Chiavenna”.
pagina 5 di 10 Anche la teste , indicata dalla resistente e sentita con prova delegata dal tribunale di Testimone_2
Sondrio, non ha mai avuto percezione diretta di violenze o atteggiamenti aggressivi del ricorrente, ma solo tramite confidenze di ( si confidava con me che il marito Controparte_1 Per_6 Pt_1 le usava violenza verbale e diceva che la costringeva ad avere rapporti sessuali non consenzienti;
Non ho mai assistito a nessun episodio di litigio o diverbio tra di loro”, ecc.). Questa testimonianza non può, quindi, costituire fonte di prova contro il ricorrente, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa (Cass. civ., sez. VI
- 2, ord., 22/11/2022, n. 34345: “i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla”; nello stesso senso, Cass. civ., sez. I, sent., 15/01/2015, n. 569: “va evidenziato che, come affermato chiaramente nella pronuncia 8358/2007, la testimonianza indiretta è la deposizione di persona che ha solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, "de relato actoris"
o "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento; i secondi depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perchè indiretta, pur potendo assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità”).
Non vi è nemmeno prova che la relazione affettiva tra le parti si sia recisa con l'allontanamento unilaterale della resistente.
In primo luogo, deve osservarsi che il marito non ha provato le ragioni di permanenza, anche da parte sua, lontano dalla casa coniugale, sicché l'allontanamento della resistente appare speculare al contegno, reiterano, costante e significativo nel tempo, di quest'ultimo. Non vi è, infatti, prova che egli fosse altrove per ragioni di lavoro, né che fosse una decisione concertata. Non vi è, nemmeno, prova del luogo effettivo di permanenza di , a un certo punto pacificamente in Austria, e poi a Sondrio, Parte_1 nonostante abbia costantemente allegato di lavorare “in nero” in Finlandia. Infine, non vi è prova che il prodotto di questo lavoro fosse strumentale ai bisogni della famiglia. In senso contrario, milita peraltro il contegno del ricorrente durante tutto il processo, che ha corrisposto somme irrisorie alla resistente, nonostante l'ordinanza presidenziale in tema di assegno provvisorio di mantenimento.
La separazione materiale dei coniugi ha, dunque, rappresentato, per periodi di tempo significativo, ancorché a volte intermittente, un tratto caratterizzante gli ultimi anni di tale relazione, la cui rottura pagina 6 di 10 appare esser eziologicamente derivata da plurimi fattori, e non dalla violazione, da parte di uno di essi, dei doveri coniugali.
Per quanto riguarda l'affidamento dei figli minori, , nato a [...] il Persona_1
25/4/2012, nato a [...] il [...] di anni 2, e nato a Persona_2 Persona_3
Modica il 7/12/2019, valgano le seguenti considerazioni.
Dal complessivo materiale assertivo, alla luce del principio di non contestazione, e probatorio, si evince che , fino alla rottura del rapporto coniugale, è stato un padre per lo più assente, Parte_1 per motivi non documentati e la cui concertazione non stata provata. È pacifico, infatti, che egli lasciò più volte e per periodi consistenti di tempo la casa coniugale anche all'indomani del primo parto della resistente.
Tale disinteresse verso la prole è rimasto costante durante tutto il processo, con gravi e continui inadempimenti agli obblighi di contribuzione, anche per quanto concerne la misura dell'assegno stimata nell'interesse dei figli, nonché partecipando forse a 4 incontri presso gli spazi dedicati per l'esercizio del diritto visita in oltre 5 anni (da ultimo, cfr., relazione del 13/11/2024 dei servizi sociali di Modica).
Egli, inoltre, nonostante le richieste giudiziali del proprio difensore, che hanno condotto ad estendere il diritto di visita anche mediante videochiamata (cfr., ordinanze del 21/12/2023 e 22/3/2024), non ha ritenuto di anticipare nemmeno l'acconto di euro 200,00, stabilito dal giudice istruttore, per l'acquisto e la predisposizione del cellulare e sim dedicati.
Dal punto di vista dell'idoneità educativa e della prudenza empatica a tutela dell'integrità morale dei figli, è emerso, inoltre, che il ricorrente:
- ha ammesso di fare uso di sostanze stupefacenti (udienza presidenziale);
- ha negato la paternità del terzo figlio, poi accertata giudizialmente, salvo poi, a distanza di anni, risentirsi, davanti ai figli, per il nome scelto unilateralmente dalla madre a quest'ultimo (relazione del
12/11/2024, servizi sociali di Modica);
- all'incontro del 25/5/2021 (secondo incontro con modalità protette), alla presenza dei Servizi Sociali
e della Psicologa del Consultorio familiare di Scicli, di fronte all'invito dei detti operatori a comunicare con i figli minori “in lingua italiana e a voce alta”, al fine di esercitare un maggiore controllo e garanzia della serenità dei minori, egli ha, dapprima, opposto un netto rifiuto, e poi, accettata la prescritta condizione, dopo pochi minuti ha deciso di interrompere l'esercizio del diritto di visita abbandonando la sala dedicata all'incontro con i minori (note del 23/6/2021 di parte resistente, i cui fatti non sono mai stati contestati);
- anche al successivo e forse ultimo, nonostante l'entità del periodo, incontro del 11/3/2024, egli, davanti ai figli, si è comportato in modo polemico verso i servizi sociali, tanto da costringere questi pagina 7 di 10 ultimi, a causa dei toni usati, a “chiedere al suo legale, non presente all'incontro ma nei ns locali, di intervenire” (relazione del 12/11/2024, servizi sociali di Modica).
Deve, dunque, confermarsi, nell'interesse dei tre minori, l'affidamento esclusivo, con anche il potere di adottare in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per la prole, in favore della madre, così come disposto con l'ordinanza in corso di causa del giudice istruttore. La figura paterna, infatti, oltre ad essere complessivamente assente e disinteressata (cfr. nell'incontro del 11/3/2024, la reazione non affettiva dei figli alla visita del padre), risulta, quando presente, ingombrante, polemica (sull'abbandono dei figli durante una visita, note del 23/6/2021) e foriera di conflitti anche tra i figli (sul maggiore interesse manifestato verso i primi due figli, cfr. incontro del 11/3/2024), impedendo un sereno e tempestivo esercizio della responsabilità genitoriale, possibile, in concreto, solo con l'affidamento esclusivo.
Per le medesime considerazioni, devono essere confermate le modalità di visita sinora disposte, potendo queste ultime esser eventualmente rivisitate solo all'esito di un mutamento della situazione (ad es., interessamento costante ai figli e/o significativa contribuzione al relativo mantenimento).
In particolare, deve disporsi che il diritto di visita da parte ricorrente avvenga esclusivamente in modalità protette presso i servizi sociali del comune di Modica e il consultorio familiare dello stesso comune.
Inoltre, deve disporsi il diritto del ricorrente, subordinato alla previa corresponsione in favore della resistente della somma di euro 200,00 euro già fissata dal giudice istruttore per l'acquisto di un telefono ed una sim dedicata, di effettuare una videochiamata con ciascuno dei figli, tutti i giovedì sera, nella fascia oraria compresa tra le 18.00 e le 20.00, con facoltà di assistere da parte della stessa
[...]
e degli operatori dello sportello di supporto dei migranti della CP_1 CP_4
Per quanto riguarda le condizioni economiche della separazione, nel corso del processo il ricorrente ha sempre ammesso di lavorare “in nero”, con una retribuzione la cui precisa entità non è mai stata accertata;
solo per alcuni periodi vi è la l'allegazione, non contestata, sulla stipulazione di contratti di lavoro, ma a tempo determinato. È pacifico, tuttavia, che con i propri redditi, il resistente ha potuto, per ampi periodi di tempo, allontanarsi da casa (indicati, come paesi, Finlandia, Austria, Sondrio), ancorché per asseriti motivi di lavoro, mantenere in locazione l'immobile già adibito a casa familiare sito a Chiavenna (ud. pres.) ed acquistare un'autovettura modello Qashqai (cfr., note del 23/6/2021, mai contestate sul punto), il cui valore però non è noto.
È emerso, di converso, che la resistente, nonostante il costante inadempimento del marito agli obblighi di contribuzione fissati, sia stata in grado, sia grazie agli aiuti economici medio tempore ricevuti
(comunicazione del comune di Scicli allegata il 26/10/2023, relativa all'assegno unico 2019-2022; comunicazione di , relativa al pocket money mensile 2019-2021, Controparte_3 per complessivi 10.993,00, oltre alloggio, cucina e bagno comune) a farsi carico dei propri e dei bisogni pagina 8 di 10 della prole;
è stato, inoltre, dedotto dall'interessata, a fronte della cessazione del periodo di godimento gratuito presso la predetta struttura d'ospitalità, di aver trovato un posto di lavoro, per circa 700,00 euro mensili.
Ritenuto, dunque, alla luce delle precarie condizioni economiche di ambo le parti, che deve essere escluso il diritto al mantenimento di , in grado di provvedere a sé stessa, a fronte della Controparte_1 non dimostrata originaria condizione socio-economica della coppia in costanza di relazione. Deve, infine, porsi a carico di l'obbligo di contribuire per il mantenimento dei figli nella Parte_1 misura di euro 500,00, oltre 50% delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico, che deve essere percepito esclusivamente dalla resistente.
Le spese del giudizio, a fronte della reciproca soccombenza sulla domanda di addebito, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 uniti con matrimonio civile a Chiavenna (SO) il 27/4/2013, iscritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune, Ufficio n. 1, P. 1, N. 4 dell'anno 2013, in regime di comunione dei beni;
• rigetta le contrapposte domande di addebito;
• dispone l'affidamento in via esclusiva a dei figli , Controparte_1 Persona_1 nato a [...] il [...], nato a [...] il [...], e Persona_2 Per_3 nato a [...] il [...], con anche il potere di adottare in via esclusiva le decisioni di maggiore
[...] interesse per la prole;
• dispone che il diritto di visita da parte ricorrente avvenga esclusivamente in modalità protette presso i servizi sociali del comune di Modica e il consultorio familiare dello stesso comune, nonché il diritto del ricorrente, subordinato alla previa corresponsione in favore della resistente della somma di euro 200,00 euro già fissata dal giudice istruttore per l'acquisto di un telefono ed una sim dedicata, di effettuare una videochiamata con ciascuno dei figli, tutti i giovedì sera, nella fascia oraria compresa tra le 18.00 e le
20.00, con facoltà di assistere da parte della stessa e degli operatori dello Controparte_1 sportello di supporto dei migranti della CP_4
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento dei predetti figli, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 500,00 (duecento/00), da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai, oltre al 50% delle pagina 9 di 10 spese straordinarie, al netto dell'assegno unico, che dovrà esser percepito esclusivamente dalla resistente;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Ragusa, 18/09/2025
Il giudice relatore Il presidente dott. Antonio Pianoforte dott. Massimo Pulvirenti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti presidente dott. Sandra Levanti giudice dott. Antonio Pianoforte giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 3525/2020, pendente tra:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti DIMARTINO Parte_1 C.F._1
FABRIZIO
RICORRENTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. ZACCO SARA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero, a cui sono stati comunicati gli atti di causa.
Svolgimento del processo
Con ricorso ha convenuto in giudizio la moglie Parte_1 Controparte_1 chiedendo all'intestato tribunale di pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi con addebito a quest'ultima, di disporre l'affidamento condiviso dei figli , nato il [...], Persona_1
e nato il [...], con regolamentazione del diritto di visita nella maniera più Persona_2 tutelante per i predetti minori, nonché fissando assegno di mantenimento per i ridetti minori, con vittoria di spese di lite, da pagarsi in favore dell'erario giusta ammissione al gratuito patrocinio.
Allegava, a tal fine, che:
pagina 1 di 10 - i coniugi, entrambi di origine nigeriana, erano arrivati in Italia nel 2011, nel comune di Chiavenna
(SO), in qualità di richiedenti asilo, ottenendo un permesso di soggiorno per fini umanitari rilasciato come soggiornanti di lungo periodo UE;
- la coppia, inseritasi nel tessuto sociale e lavorativo italiano, dopo poco tempo, prese in locazione un immobile a Chiavenna, vicolo dei mini, n.2, nell'intento di costruire una maggiore stabilità nell'interesse dell'intero nucleo familiare;
- il 14/4/2018, per motivi di lavoro, il ricorrente si trasferì a Lathi in Finlandia, mentre la moglie e i due figli hanno continuato ad abitare in Chiavenna, presso la casa coniugale;
in tale periodo, l'odierno deducente ha contribuito al mantenimento della famiglia, facendo ritorno in Italia per ben cinque volte, dalla data di partenza sino al mese di dicembre dell'anno 2018;
- gli accordi tra i coniugi, al momento della partenza del ricorrente, erano che, a fine anno 2018, la sig.ra doveva raggiungere, assieme ai due bambini, il marito in Finlandia;
ciò non è Controparte_1 avvenuto da parte della sig.ra anzi il 16/04/2019, aveva Controparte_1 Controparte_1 abbandonato la casa coniugale, portando con sé i due bambini;
- essendo stati vani i tentativi di di mettersi in contatto telefonicamente con la Parte_1 moglie, il 5/5/2019, il ricorrente decideva di ritornare in Italia per avere notizie della moglie e, nell'occasione, scopriva che quest'ultima aveva prenotato, con i due figli minori, un volo il 16/4/2019, con partenza da Bergamo e arrivo a Stoccolma.
- proposta denuncia-querela per sottrazione di minori, scopriva, tramite il comune di provenienza, del trasferimento di resistenza della resistente presso il comune di Scicli e della nascita di Persona_3 in Modica il 7/12/20, con certezza non attribuibile allo stesso visto il periodo di lontananza tra i due;
- la comunione materiale e spirituale della coppia doveva ritenersi ormai irrimediabilmente compromessa.
Concludeva, dunque, come sopra precisato.
Integrato il contraddittorio, con comparsa si costituiva in giudizio chiedendo al Controparte_1 tribunale di rendere dei provvedimenti provvisori ed urgenti in ordine al diritto di visita del ricorrente in favore dei tre figli minori esclusivamente in modalità protette, nonché di contribuire al mantenimento in favore degli stessi;
chiedeva, nel merito, di pronunciare la separazione personale dei coniugi addebitando a la responsabilità, di affidare a lei in via esclusiva i figli minori Parte_1 Persona_1
, e di disciplinare il diritto di visita del padre da
[...] Persona_2 Persona_3 esercitarsi esclusivamente con modalità protette, di porre a carico del resistente un contributo di mantenimento in favore dei tre figli minori non inferiore a complessivi euro 750,00 mensili in ragione di euro 250,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie ed imprevedibili che dovessero essere sopportate dalla Sig.ra nonché in favore della ricorrente pari ad euro 200,00 mensili, Controparte_1
pagina 2 di 10 con l'ordine ex art. 156, co. 6, c.p.c., al terzo datore di lavoro di effettuare il versamento diretto in favore degli aventi diritto, con vittoria di spese di lite.
Deduceva, a tal fine, che:
- contrariamente all'avversa ricostruzione, dall'unione coniugale erano nati tre figli;
- il rapporto coniugale si era incrinato, dopo l'arrivo in Italia e la decisione di prendere in locazione l'immobile in Chiavenna, a causa dell'atteggiamento particolarmente aggressivo e verbalmente e psicologicamente violento perpetrato dal ricorrente ai danni della moglie;
- già nel 2012, il ricorrente si allontanò da casa, lasciandola sola in fase post parto dopo la nascita del primo figlio, ma non per motivi di lavoro, come invece allegato, bensì per soggiornare a Modena presso l'abitazione di una donna di nome con cui lo stesso intratteneva una relazione more uxorio per Per_4 poi girovagare per l'Italia ed oltre;
- durante questi periodi di allontanamento, il ricorrente era stato altresì tratto in arresto in Austria per cessione a terzi di sostanze stupefacenti;
non aveva mai contribuito economicamente ai bisogni della famiglia e nell'ottobre 2018, dopo quattro mesi dalla partenza, aveva pure chiesto e ottenuto diverse somme dalla moglie, per oltre 1.030,00 euro, in due mesi, la quale lavorava a tempo come addetta delle pulizie;
- il ricorrente era, inoltre, un consumatore non occasionale di hashish, circostanza che costituiva un ulteriore motivo di litigio e incomprensione tra i coniugi;
- quando soggiornava con la moglie, il resistente era solito umiliarla con frasi svilenti e minacciose, salvo poi pretendere la gestione delle poche risorse economiche della prima;
egli le proibiva di instaurare rapporti di amicizia con terze persone, mentre lo stesso trascorreva le giornate in compagnia di altre donne, nigeriane e non, presso l'ostello “Nisida” in Chiavenna;
- il ricorrente aveva anche deciso di “ospitare” presso la casa coniugale un suo amico tale
[...]
(CF. , in Italia chiamato il quale aveva così scontato Persona_5 C.F._3 CP_2 gli arresti domiciliari presso la casa coniugale;
- per evitare l'attuazione delle minacce del coniuge, anche di “toglierle i figli” a fronte del manifestato proposito di chiedere il divorzio, la resistente decise di allontanarsi insieme ai figli, cercando rifugio in
Svezia, per poi essere rimpatriata in Italia con direzione Scicli presso la struttura “Casa delle Culture-
Mediterranean Hope”, durante i quali spostamenti aveva poi scoperto di essere in cinta del terzo figlio, poi nato il [...], la cui paternità era del ricorrente, anche se pendeva il procedimento n. 4102/2020, presso il tribunale di Ragusa, a fronte della domanda di disconoscimento formulata da Parte_1
;
[...]
pagina 3 di 10 - il ricorrente, scoperta la destinazione, aveva manifestato alla direttrice del luogo di ospitalità della resistente il proposito di recarsi in Scicli per “riprendersi” i figli e portarli con sé, togliendoli alla madre, progetto che determinava la necessità di formulare una domanda di ordine di protezione contro gli abusi familiari, accolto e con prescrizione di non avvicinarsi presso le strutture ospitanti
[...]
con i figli, provvedimento con efficacia fino al 8/3/2021, contro cui CP_1 Parte_1
, senza costituirsi, ha agito in separata sede, peraltro al solo scopo di vedere solo due dei tre
[...] figli.
Concludeva, quindi, come sopra sintetizzato.
All'esito dell'udienza presidenziale, veniva disposto, con ordinanza provvisoria, l'affidamento esclusivo dei tre figli minori alla resistente, nonché regolamentato il diritto di visita del madre stabilendo che lo stesso potesse avvenire esclusivamente in modalità protette presso il consultorio familiare del comune di
Scicli e alla presenza dei servizi sociali di Scicli una volta al mese;
veniva, inoltre, posto a carico del ricorrente l'obbligo provvisorio di concorrere al mantenimento dei figli e del coniuge nella misura di euro 800,00, pari a 200,00 per persona.
Con la prima memoria integrativa, la resistente allegava che, a fronte della decisione presidenziale, il ricorrente aveva inteso corrispondere solo euro 115,00, nonostante la diversa somma stabilita;
inoltre, in occasione della seconda data fissata per l'esercizio del diritto di visita, il ricorrente si era inizialmente opposto all'invito degli operatori a comunicare con i figli, date le modalità protette, in lingua italiana e a voce alta, per poi interrompere l'esercizio del diritto di visita abbandonando la sala dedicata all'incontro con i minori.
Il giudice istruttore concedeva i tre termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e la resistente, con la prima memoria, rappresentava che il ricorrente, pur avendo la possibilità di vedere i figli una volta al mese, da inizio marzo 2021 al settembre 2021 aveva inteso vedere i propri figli solo due volte e aveva, infine, corrisposto la sola somma di euro 229,00, nonostante avesse dichiarato di lavorare “in nero in Finlandia”. Con le successive note di udienza, la resistente allegava, ulteriormente, che a distanza di dieci mesi dal provvedimento presidenziale, l'importo corrisposto ammontava ad euro 568,00 e le visite a due.
Rappresentava, pertanto, di aver dovuto trovare un lavoro presso una pizzeria di Scicli, guadagnando circa 700,00 euro al mese ed è stata invitata a lasciare il luogo di ospitalità.
Il giudice istruttore ammetteva ed escuteva alcune prove orali articolate dalle parti, per testi e interrogatorio formale, ed adottava l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. invocato dal ricorrente a carico della Scicli e del Comune di Scicli per verificare le eventuali Controparte_3 somme mensili corrisposte alla resistente e al sostegno (vitto, alloggio, vestiti, istruzione) offerto alla stessa e ai figli, nonché altri aiuti economici. pagina 4 di 10 La causa veniva, inoltre, rinviata plurime volte in attesa dell'esecuzione dell'ordine di esibizione da parte del comune di Scicli, inerte nonostante le ripetute comunicazioni dell'autorità giudiziaria.
Ricevuta infine la nota informativa richiesta, con ordinanza del 4/1/2024 del giudice istruttore, su richiesta concorde delle parti, venivano modificate le condizioni di visita, in virtù del sopravvenuto mutamento di residenza della resistente, con assegnazione della competenza a gestire gli incontri al comune di Modica e ai relativi servizi sociali, con la possibilità del padre di comunicare con i figli con videochiamate, con la partecipazione della madre.
Integrata altresì l'ordinanza istruttoria, veniva sollecitata una relazione dei servizi sociali e precisati gli orari per le chiamate, previa corresponsione da parte del ricorrente di un acconto per l'acquisto di un telefono dedicato, onde evitare la comunicazione del numero della resistente. Veniva, infine, attribuito a
, già affidataria esclusiva dei figli, anche il potere di adottare in via esclusiva le Controparte_1 decisioni di maggiore interesse per la prole.
Ritenuta, infine, la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, concessi i termini ex art. 190 c.p.c., la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Nel merito
Innanzitutto, la domanda principale di separazione va senz'altro accolta, in quanto la natura delle doglianze esposte, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, l'adesione della resistente alla domanda di separazione promossa dal ricorrente, nonché la costante contrapposizione nel corso del giudizio, costituiscono elementi idonei a dare prova dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le parti hanno avanzato reciproca richiesta di addebito della separazione: ha Parte_1 imputato alla moglie la rottura della relazione coniugale a fronte del suo unilaterale allontanamento dalla casa coniugale nel 2019. ha invece imputato la separazione alla condotta Controparte_1 violenta e prevaricatrice del marito.
All'esito della fase istruttoria deve ritenersi non provato che il venir meno della comunione materiale o spirituale sia addebitabile alla condotta di una delle parti contraria ai doveri derivanti dal matrimonio
In particolare, è pacifico che si sia allontanata con i figli dalla casa coniugale, Controparte_1 ma non vi è prova della sussistenza di violenze da parte del marito (cfr., peraltro, verbale del 13/12/2022).
La teste , conoscente di lunga data di entrambe le parti, ha negato di aver avuto Testimone_1 contezza diretta delle predette violenze;
anzi, ha testimoniato che le aveva Controparte_1 confessato, prima di partire, “che si era stancata di stare a Chiavenna”.
pagina 5 di 10 Anche la teste , indicata dalla resistente e sentita con prova delegata dal tribunale di Testimone_2
Sondrio, non ha mai avuto percezione diretta di violenze o atteggiamenti aggressivi del ricorrente, ma solo tramite confidenze di ( si confidava con me che il marito Controparte_1 Per_6 Pt_1 le usava violenza verbale e diceva che la costringeva ad avere rapporti sessuali non consenzienti;
Non ho mai assistito a nessun episodio di litigio o diverbio tra di loro”, ecc.). Questa testimonianza non può, quindi, costituire fonte di prova contro il ricorrente, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa (Cass. civ., sez. VI
- 2, ord., 22/11/2022, n. 34345: “i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla”; nello stesso senso, Cass. civ., sez. I, sent., 15/01/2015, n. 569: “va evidenziato che, come affermato chiaramente nella pronuncia 8358/2007, la testimonianza indiretta è la deposizione di persona che ha solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, "de relato actoris"
o "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento; i secondi depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perchè indiretta, pur potendo assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità”).
Non vi è nemmeno prova che la relazione affettiva tra le parti si sia recisa con l'allontanamento unilaterale della resistente.
In primo luogo, deve osservarsi che il marito non ha provato le ragioni di permanenza, anche da parte sua, lontano dalla casa coniugale, sicché l'allontanamento della resistente appare speculare al contegno, reiterano, costante e significativo nel tempo, di quest'ultimo. Non vi è, infatti, prova che egli fosse altrove per ragioni di lavoro, né che fosse una decisione concertata. Non vi è, nemmeno, prova del luogo effettivo di permanenza di , a un certo punto pacificamente in Austria, e poi a Sondrio, Parte_1 nonostante abbia costantemente allegato di lavorare “in nero” in Finlandia. Infine, non vi è prova che il prodotto di questo lavoro fosse strumentale ai bisogni della famiglia. In senso contrario, milita peraltro il contegno del ricorrente durante tutto il processo, che ha corrisposto somme irrisorie alla resistente, nonostante l'ordinanza presidenziale in tema di assegno provvisorio di mantenimento.
La separazione materiale dei coniugi ha, dunque, rappresentato, per periodi di tempo significativo, ancorché a volte intermittente, un tratto caratterizzante gli ultimi anni di tale relazione, la cui rottura pagina 6 di 10 appare esser eziologicamente derivata da plurimi fattori, e non dalla violazione, da parte di uno di essi, dei doveri coniugali.
Per quanto riguarda l'affidamento dei figli minori, , nato a [...] il Persona_1
25/4/2012, nato a [...] il [...] di anni 2, e nato a Persona_2 Persona_3
Modica il 7/12/2019, valgano le seguenti considerazioni.
Dal complessivo materiale assertivo, alla luce del principio di non contestazione, e probatorio, si evince che , fino alla rottura del rapporto coniugale, è stato un padre per lo più assente, Parte_1 per motivi non documentati e la cui concertazione non stata provata. È pacifico, infatti, che egli lasciò più volte e per periodi consistenti di tempo la casa coniugale anche all'indomani del primo parto della resistente.
Tale disinteresse verso la prole è rimasto costante durante tutto il processo, con gravi e continui inadempimenti agli obblighi di contribuzione, anche per quanto concerne la misura dell'assegno stimata nell'interesse dei figli, nonché partecipando forse a 4 incontri presso gli spazi dedicati per l'esercizio del diritto visita in oltre 5 anni (da ultimo, cfr., relazione del 13/11/2024 dei servizi sociali di Modica).
Egli, inoltre, nonostante le richieste giudiziali del proprio difensore, che hanno condotto ad estendere il diritto di visita anche mediante videochiamata (cfr., ordinanze del 21/12/2023 e 22/3/2024), non ha ritenuto di anticipare nemmeno l'acconto di euro 200,00, stabilito dal giudice istruttore, per l'acquisto e la predisposizione del cellulare e sim dedicati.
Dal punto di vista dell'idoneità educativa e della prudenza empatica a tutela dell'integrità morale dei figli, è emerso, inoltre, che il ricorrente:
- ha ammesso di fare uso di sostanze stupefacenti (udienza presidenziale);
- ha negato la paternità del terzo figlio, poi accertata giudizialmente, salvo poi, a distanza di anni, risentirsi, davanti ai figli, per il nome scelto unilateralmente dalla madre a quest'ultimo (relazione del
12/11/2024, servizi sociali di Modica);
- all'incontro del 25/5/2021 (secondo incontro con modalità protette), alla presenza dei Servizi Sociali
e della Psicologa del Consultorio familiare di Scicli, di fronte all'invito dei detti operatori a comunicare con i figli minori “in lingua italiana e a voce alta”, al fine di esercitare un maggiore controllo e garanzia della serenità dei minori, egli ha, dapprima, opposto un netto rifiuto, e poi, accettata la prescritta condizione, dopo pochi minuti ha deciso di interrompere l'esercizio del diritto di visita abbandonando la sala dedicata all'incontro con i minori (note del 23/6/2021 di parte resistente, i cui fatti non sono mai stati contestati);
- anche al successivo e forse ultimo, nonostante l'entità del periodo, incontro del 11/3/2024, egli, davanti ai figli, si è comportato in modo polemico verso i servizi sociali, tanto da costringere questi pagina 7 di 10 ultimi, a causa dei toni usati, a “chiedere al suo legale, non presente all'incontro ma nei ns locali, di intervenire” (relazione del 12/11/2024, servizi sociali di Modica).
Deve, dunque, confermarsi, nell'interesse dei tre minori, l'affidamento esclusivo, con anche il potere di adottare in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per la prole, in favore della madre, così come disposto con l'ordinanza in corso di causa del giudice istruttore. La figura paterna, infatti, oltre ad essere complessivamente assente e disinteressata (cfr. nell'incontro del 11/3/2024, la reazione non affettiva dei figli alla visita del padre), risulta, quando presente, ingombrante, polemica (sull'abbandono dei figli durante una visita, note del 23/6/2021) e foriera di conflitti anche tra i figli (sul maggiore interesse manifestato verso i primi due figli, cfr. incontro del 11/3/2024), impedendo un sereno e tempestivo esercizio della responsabilità genitoriale, possibile, in concreto, solo con l'affidamento esclusivo.
Per le medesime considerazioni, devono essere confermate le modalità di visita sinora disposte, potendo queste ultime esser eventualmente rivisitate solo all'esito di un mutamento della situazione (ad es., interessamento costante ai figli e/o significativa contribuzione al relativo mantenimento).
In particolare, deve disporsi che il diritto di visita da parte ricorrente avvenga esclusivamente in modalità protette presso i servizi sociali del comune di Modica e il consultorio familiare dello stesso comune.
Inoltre, deve disporsi il diritto del ricorrente, subordinato alla previa corresponsione in favore della resistente della somma di euro 200,00 euro già fissata dal giudice istruttore per l'acquisto di un telefono ed una sim dedicata, di effettuare una videochiamata con ciascuno dei figli, tutti i giovedì sera, nella fascia oraria compresa tra le 18.00 e le 20.00, con facoltà di assistere da parte della stessa
[...]
e degli operatori dello sportello di supporto dei migranti della CP_1 CP_4
Per quanto riguarda le condizioni economiche della separazione, nel corso del processo il ricorrente ha sempre ammesso di lavorare “in nero”, con una retribuzione la cui precisa entità non è mai stata accertata;
solo per alcuni periodi vi è la l'allegazione, non contestata, sulla stipulazione di contratti di lavoro, ma a tempo determinato. È pacifico, tuttavia, che con i propri redditi, il resistente ha potuto, per ampi periodi di tempo, allontanarsi da casa (indicati, come paesi, Finlandia, Austria, Sondrio), ancorché per asseriti motivi di lavoro, mantenere in locazione l'immobile già adibito a casa familiare sito a Chiavenna (ud. pres.) ed acquistare un'autovettura modello Qashqai (cfr., note del 23/6/2021, mai contestate sul punto), il cui valore però non è noto.
È emerso, di converso, che la resistente, nonostante il costante inadempimento del marito agli obblighi di contribuzione fissati, sia stata in grado, sia grazie agli aiuti economici medio tempore ricevuti
(comunicazione del comune di Scicli allegata il 26/10/2023, relativa all'assegno unico 2019-2022; comunicazione di , relativa al pocket money mensile 2019-2021, Controparte_3 per complessivi 10.993,00, oltre alloggio, cucina e bagno comune) a farsi carico dei propri e dei bisogni pagina 8 di 10 della prole;
è stato, inoltre, dedotto dall'interessata, a fronte della cessazione del periodo di godimento gratuito presso la predetta struttura d'ospitalità, di aver trovato un posto di lavoro, per circa 700,00 euro mensili.
Ritenuto, dunque, alla luce delle precarie condizioni economiche di ambo le parti, che deve essere escluso il diritto al mantenimento di , in grado di provvedere a sé stessa, a fronte della Controparte_1 non dimostrata originaria condizione socio-economica della coppia in costanza di relazione. Deve, infine, porsi a carico di l'obbligo di contribuire per il mantenimento dei figli nella Parte_1 misura di euro 500,00, oltre 50% delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico, che deve essere percepito esclusivamente dalla resistente.
Le spese del giudizio, a fronte della reciproca soccombenza sulla domanda di addebito, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 uniti con matrimonio civile a Chiavenna (SO) il 27/4/2013, iscritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune, Ufficio n. 1, P. 1, N. 4 dell'anno 2013, in regime di comunione dei beni;
• rigetta le contrapposte domande di addebito;
• dispone l'affidamento in via esclusiva a dei figli , Controparte_1 Persona_1 nato a [...] il [...], nato a [...] il [...], e Persona_2 Per_3 nato a [...] il [...], con anche il potere di adottare in via esclusiva le decisioni di maggiore
[...] interesse per la prole;
• dispone che il diritto di visita da parte ricorrente avvenga esclusivamente in modalità protette presso i servizi sociali del comune di Modica e il consultorio familiare dello stesso comune, nonché il diritto del ricorrente, subordinato alla previa corresponsione in favore della resistente della somma di euro 200,00 euro già fissata dal giudice istruttore per l'acquisto di un telefono ed una sim dedicata, di effettuare una videochiamata con ciascuno dei figli, tutti i giovedì sera, nella fascia oraria compresa tra le 18.00 e le
20.00, con facoltà di assistere da parte della stessa e degli operatori dello Controparte_1 sportello di supporto dei migranti della CP_4
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento dei predetti figli, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 500,00 (duecento/00), da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai, oltre al 50% delle pagina 9 di 10 spese straordinarie, al netto dell'assegno unico, che dovrà esser percepito esclusivamente dalla resistente;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Ragusa, 18/09/2025
Il giudice relatore Il presidente dott. Antonio Pianoforte dott. Massimo Pulvirenti
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