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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13648 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. D'ALÒ VALERIA presso cui elettivamente domicilia
E
(C.F. rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._2
atti, dall'avv. FUSCO ATTILIA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/07/2024 e premettendo: Parte_1 Controparte_1
di aver contratto matrimonio a Napoli il 02/07/1994; che dal matrimonio erano nati due figli: , in data 19/10/1994, e , in data Per_1 Per_2
22/06/1998, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
18.12.2008, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. cron. 12360/2008 del
23.12.2008;
1 che nei patti della separazione il sig. si obbligava ad effettuare dei trasferimenti Pt_1
immobiliari in favore della sig.ra CP_1
ciò premesso chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la sig.ra ed il Controparte_1 sig. ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla Parte_1
annotazione della sentenza;
b) nulla per i figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
c) assegnare la casa coniugale, sita in Napoli, Via IV Novembre 12 alla sig.ra che ne CP_1
è l'esclusiva proprietaria;
d) fare obbligo al sig. di versare alla sig.ra la somma mensile di Euro 300,00, Pt_1 CP_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI;
e) compensare le spese di giudizio”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a
2 NAPOLI il 02/07/1994 (atto n. 114, parte II, s. A, sez. Z, reg. Atti Matrimonio anno 1994);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/03/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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