Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/06/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 132/2025
Comunicazioni:
1) Debitore 2) Ricorrente/i 3) Registro Imprese 4) Pubblico Ministero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza - sezione prima civile e procedure concorsuali - riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Limitone Presidente
dott. Paola Cazzola Giudice rel.
dott. Silvia Saltarelli Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 132 -1 /2025 R.G. e n. 132 / 2025 PU promosso da (P. IVA ), in persona dell'Amministratore pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. , con sede in Genova, Via Parte_2
Enrico Albareto 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Ferrando del Foro di Genova (C.F.
– alla cui ha eletto domicilio C.F._1 Email_1
digitale - giusta procura generale alle liti ex art. 83, comma 2°, c.p.c. rilasciata in data 07.05.2010 a rogito del Dott. Notaro (repertorio n. 65.253; raccolta n. 20.349); Persona_1
RICORRENTE confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Vicenza Controparte_1
(VI) – Via Vecchia Ferriera 18, (codice fiscale - non costituita;
P.IVA_2
RESISTENTE
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato il 23.4.2025; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative agli atti;
sentito il Giudice Relatore;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza (notificati a cura della
Cancelleria a mezzo PEC in data 09.05.2025 per l'udienza del 27.5.2024 entro i termini di legge ex art.41 CCII) ;
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tutto ciò premesso,
ritenuta la competenza del Tribunale adito;
considerato che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2
e 121 CCII posto che la società debitrice pur onerata della prova ex art. 121 CCII non ha provato il mancato superamento dei limiti posti dall'art.2 comma 1 lettera “d” CCII .
Inoltre la debitrice risulta aver superato il limite stabilito dall'art.49 c.5 CCII che richiede per far luogo alla apertura della liquidazione giudiziale che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria risulti complessivamente superiore ad euro 30.000,00 tenuto conto oltre al debito verso la creditrice ricorrente fondato su decreto ingiuntivo del 5.9.2019 n. 2826/2029 del Tribunale di Genova, non opposto ed esecutivo per euro 15.858,58 oltre interessi e spese successive di rito (docc.3, 4, 5 ricorrente), dei debiti scaduti per euro 244.399,64 indicati nella informativa della
Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Il Collegio ritiene, nel caso di specie, ricorrere anche il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex art. 121 e art.2, comma 1, lett. b) CCII desumibile da quanto indicato dal creditore ricorrente nel ricorso e dai seguenti elementi, dai quali si evince che la debitrice non è più in Controparte_1
grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte.
In particolare si segnala:
-il mancato pagamento del debito verso la ricorrente;
-il pignoramento mobiliare presso l'indirizzo della sede in Vicenza via Vecchia Ferriera n. 18 mancato per irreperibilità della società all'indirizzo (vedi verbale dell'Ufficiale giudiziario del 14.3.2025 che si trascrive ” Non individuata. Non risulta né su citofono, né su cassetta postale. Chiesto a due studi commercialisti, non la conoscono e non ha sede legale c/o di loro” – doc.7 ricorrente) ;
- pignoramento presso terzi (terzo pignorato Olinda S.a.s., il quale rendeva dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c. – docc.5 e 6-);
-il mancato deposito dei bilanci di esercizio (l'ultimo bilancio risale all'esercizio 2013 - vedi visura
C.C.I.A.A-);
-la presenza di debiti scaduti per euro 244.399,64 (si tratta di debiti della società Controparte_1
verso INPS, Amministrazione Finanziaria ed altri enti) meglio indicati nella informativa in atti di
[...]
Agenzia delle Entrate- Riscossione;
pagina 2 di 5 - la condotta inerte della debitrice che non è comparsa all'udienza fissata ex art. 41 CCII del
27.5.2025.
La situazione rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi, bensì a vera e propria insolvenza, sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa debitrice Controparte_1
Le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione, pubblicazione della sentenza sono a carico della procedura.
La sentenza è immediatamente esecutiva.
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con sede legale Controparte_1
in Vicenza (VI) – Via Vecchia Ferriera 18, codice fiscale;
P.IVA_2
nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la dott.ssa Paola Cazzola;
nomina Curatore la dott.ssa ; Persona_2
fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 02.10.2025 ad ore 9.45 dinanzi al Giudice Delegato;
assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, per presentare le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pagina 3 di 5 ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal dlgs
5.8.2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della ditta sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;
onera il Curatore di provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a: comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della ditta debitrice;
depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro il termine di legge;
apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
pagina 4 di 5 predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro
60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio del 29.5.2025 .
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Cazzola Dott. Giuseppe Limitone
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