TRIB
Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/09/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1753/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Alessandro Di Tano Presidente
Lara Seccacini Giudice Relatore
Alessandra Filoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1753/2025 promosso da:
( ), nata in data [...] a Parte_1 C.F._1
EN (AN), rappresentata e difesa dall'avv. Marina Magistrelli giusta procura speciale alle liti in atti;
RICORRENTE contro
( ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(AN), rappresentato e difeso dall'avv. Paola Riccio giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: DIVORZIO - CESSAZIONE;
Controparte_2
CONCLUSIONI precisate con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare dell'8/07/2025, con rinuncia ai termini ex art. 473-bis.28 c.p.c.:
“1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi
[...]
e in data 31.07.1994 a EN, mandando la Canceller Parte_1 Controparte_1 le dovute annotazione all'Ufficio di Stato Civile competente;
- 1 - 2) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto, potendo fissare la residenza ove riterranno opportuno;
3) i figli maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e , maggiorenne Per_1 Per_2 ma non ancor omicamente autosufficiente, continueranno a viver a madre nella casa familiare, sita a EN in Via Sanzio n. 283/C, in comproprietà dei coniugi, che rimane assegnata alla sig.ra fino a quando almeno uno dei due figli abiterà in detta casa familiare. Pt_1
la figlia più grande, è economicamente autosufficiente ed ha costituito nucleo familiare Per_3
a sé.
4) Considerata la maggiore età dei figli, nulla disporsi in ordine alle modalità di visita padre-figli, lasciate alla loro autodeterminazione;
5) il sig. verserà a titolo di concorso al mantenimento della sola figlia , CP_1 Per_2 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 250,00 mensili, di cui € 150,00 da versarsi direttamente alla figlia ed € 100,00 da versarsi alla sig.ra
Gli importi dovranno essere versati entro il giorno 5 di ogni mese e saranno rivalutabili Pt_1 lmente secondo la variazione degli Indici Istat. Le somme saranno dovute fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia , finché questa non avrà una Per_2 retribuzione costante;
6) le spese straordinarie (come previste ed elencate nel Protocollo Distrettuale regionale siglato in data 10.7.2024, in vigore presso il Tribunale di Ancona) per la figlia saranno Per_2 ripartite tra i genitori nella proporzione del 50% in capo al padre e del 50% in capo alla madre;
7) revocarsi, con effetto immediato e decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo, l'onere posto nella separazione a carico della sig.ra di versare al sig. Pt_1 CP_1
l'indennità “di occupazione” della casa familiare stabilita nella misura di € 300 mensili.
Atteso che sono attribuite detrazioni per la ristrutturazione della ex casa coniugale con impegno di rimborso del recupero fiscale dalla sig.ra al sig. fino alla scadenza Pt_1 CP_1
(anno 2028), le parti convengono che la sig.ra à al si che ne rilascerà Pt_1 CP_1 quietanza liberatoria, in un'unica soluzione la somma di € 1.860 (corrispondente alle annualità del recupero fiscale sino al 2028) entro 10 giorni dalla emananda sentenza di divorzio.
Le parti convengono altresì che al momento in cui nessun figlio sarà più convivente la disponibilità dell'immobile verrà rivalutata.
8) Le parti danno altresì atto, con riferimento alle rispettive posizioni economico- patrimoniale, che nulla è reciprocamente dovuto fatto salvo quanto previsto dalle presenti condizioni di divorzio;
9) Le spese e le competenze di lite del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti e sottoscrivono il presente atto anche i rispettivi procuratori delle parti anche ai fini della rinuncia alla solidarietà professionale”;
- 2 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 Con il ricorso depositato in data 28/03/2025, la signora ha Parte_1 chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il signor Controparte_1
A sostegno delle proprie pretese, la ricorrente ha dedotto:
▪ di essersi unita in matrimonio con il resistente a EN in data 31/07/1994;
▪ che dall'unione matrimoniale erano nati tre figli, (EN il Per_3
27/05/1995), (EN il 15/11/1996) e (EN in data Per_1 Per_2
06/08/1999);
▪ che, con decreto di data 09/02/2022, il Tribunale Civile di Ancona aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti (i.e., collocamento prevalente di figli presso la madre;
conseguente assegnazione a questa della casa coniugale dietro pagamento di una ”indennità per l'occupazione” - pari a 300,00 Euro mensili -; contributo del padre, quale genitore non collocatario, al mantenimento dei figli per l'importo di € 150,00 mensili per ciascun figlio, oltre alla sua partecipazione alle spese straordinarie, sempre per i figli, nella misura del 35%);
▪ che, dall'epoca della separazione, la situazione economica e familiare era cambiata;
segnatamente, mentre la figlia minore (di 24 anni) stava Per_2 proseguendo gli studi universitari, il secondogenito (di 27 anni), lavorava Per_1 come agente di commercio e, pur vivendo ancora presso l'abitazione materna, doveva considerare economicamente autosufficiente, così come la primogenita (di 29 anni), che non solo svolgeva attività lavorativa idonea a garantirle Per_3 indipendenza economica, ma aveva creato un suo nucleo familiare, lasciando la casa familiare;
▪ che, inoltre, la situazione economico-finanziaria del signor era CP_1 considerevolmente migliorata. Ha chiesto, pertanto, un adeguamento (in aumento) del contributo paterno al mantenimento della figlia , con una diversa e più equa ripartizione del Per_2 concorso dei due genitori alle spese straordinarie per la ragazza. Tale richiesta è stata giustificata anche dalle accresciute esigenze di e dalla circostanza che era Per_3 venuto meno, contestualmente, il dovere contributivo paterno con riguardo agli altri due figli. La ricorrente ha, quindi, insistito per l'assegnazione della casa familiare, con revoca della inammissibile e ingiustificata previsione di una “indennità per l'occupazione dell'immobile”.
2. Con comparsa di risposta depositata il 26/05/2025, si è Controparte_1 costituito in giudizio non opponendosi alla domanda di divorzio e dando, anzi, atto che, nelle more, le parti erano addivenute ad un accordo sulle condizioni di divorzio.
3. Le parti chiedevano, quindi, un'anticipazione dell'udienza di prima comparizione che veniva fissata, a trattazione scritta, per il giorno 08/07/2025.
- 3 - Venivano tempestivamente depositate note di trattazione scritta con cui le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, con rinuncia ad ulteriori appendici conclusive ex art. 473-bis.28 c.p.c..
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con decreto del 9/02/2022, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano
“comparsi” innanzi al Presidente del Tribunale in pari data con udienza svoltasi a trattazione scritta. Risulta, quindi, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della predetta legge;
inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla loro domanda congiunta sul punto.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a EN (AN) il 31/07/1994 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 70, parte 2, serie A, dell'anno 1994.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che nulla hanno previsto a titolo di assegno divorzile, in ragione della indipendenza economica di ciascun coniuge) e corrispondenti agli interessi della figlia terzogenita, studentessa universitaria, maggiorenne ma ancora economicamente non autosufficiente, in favore della quale le parti hanno stabilito un contributo al mantenimento a carico del padre, quale genitore non collocatario, adeguato alle (accresciute) esigenze della ragazza e corrispondente alle capacità patrimoniali dell'onerato.
Nulla deve disporsi on riferimento ai primi due figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del procedimento sono compensate non solo a motivo della definizione concordata del procedimento ma anche perché, in tal senso, si è espressa la volontà delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 4 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
EN (AN) il 31/07/1994 e trascritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 70, parte 2, serie A dell'anno 1994; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare dell'8/07/2025 e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EN (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17/VII/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Lara Seccacini Alessandro Di Tano
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Alessandro Di Tano Presidente
Lara Seccacini Giudice Relatore
Alessandra Filoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1753/2025 promosso da:
( ), nata in data [...] a Parte_1 C.F._1
EN (AN), rappresentata e difesa dall'avv. Marina Magistrelli giusta procura speciale alle liti in atti;
RICORRENTE contro
( ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(AN), rappresentato e difeso dall'avv. Paola Riccio giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: DIVORZIO - CESSAZIONE;
Controparte_2
CONCLUSIONI precisate con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare dell'8/07/2025, con rinuncia ai termini ex art. 473-bis.28 c.p.c.:
“1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi
[...]
e in data 31.07.1994 a EN, mandando la Canceller Parte_1 Controparte_1 le dovute annotazione all'Ufficio di Stato Civile competente;
- 1 - 2) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto, potendo fissare la residenza ove riterranno opportuno;
3) i figli maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e , maggiorenne Per_1 Per_2 ma non ancor omicamente autosufficiente, continueranno a viver a madre nella casa familiare, sita a EN in Via Sanzio n. 283/C, in comproprietà dei coniugi, che rimane assegnata alla sig.ra fino a quando almeno uno dei due figli abiterà in detta casa familiare. Pt_1
la figlia più grande, è economicamente autosufficiente ed ha costituito nucleo familiare Per_3
a sé.
4) Considerata la maggiore età dei figli, nulla disporsi in ordine alle modalità di visita padre-figli, lasciate alla loro autodeterminazione;
5) il sig. verserà a titolo di concorso al mantenimento della sola figlia , CP_1 Per_2 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 250,00 mensili, di cui € 150,00 da versarsi direttamente alla figlia ed € 100,00 da versarsi alla sig.ra
Gli importi dovranno essere versati entro il giorno 5 di ogni mese e saranno rivalutabili Pt_1 lmente secondo la variazione degli Indici Istat. Le somme saranno dovute fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia , finché questa non avrà una Per_2 retribuzione costante;
6) le spese straordinarie (come previste ed elencate nel Protocollo Distrettuale regionale siglato in data 10.7.2024, in vigore presso il Tribunale di Ancona) per la figlia saranno Per_2 ripartite tra i genitori nella proporzione del 50% in capo al padre e del 50% in capo alla madre;
7) revocarsi, con effetto immediato e decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo, l'onere posto nella separazione a carico della sig.ra di versare al sig. Pt_1 CP_1
l'indennità “di occupazione” della casa familiare stabilita nella misura di € 300 mensili.
Atteso che sono attribuite detrazioni per la ristrutturazione della ex casa coniugale con impegno di rimborso del recupero fiscale dalla sig.ra al sig. fino alla scadenza Pt_1 CP_1
(anno 2028), le parti convengono che la sig.ra à al si che ne rilascerà Pt_1 CP_1 quietanza liberatoria, in un'unica soluzione la somma di € 1.860 (corrispondente alle annualità del recupero fiscale sino al 2028) entro 10 giorni dalla emananda sentenza di divorzio.
Le parti convengono altresì che al momento in cui nessun figlio sarà più convivente la disponibilità dell'immobile verrà rivalutata.
8) Le parti danno altresì atto, con riferimento alle rispettive posizioni economico- patrimoniale, che nulla è reciprocamente dovuto fatto salvo quanto previsto dalle presenti condizioni di divorzio;
9) Le spese e le competenze di lite del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti e sottoscrivono il presente atto anche i rispettivi procuratori delle parti anche ai fini della rinuncia alla solidarietà professionale”;
- 2 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 Con il ricorso depositato in data 28/03/2025, la signora ha Parte_1 chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il signor Controparte_1
A sostegno delle proprie pretese, la ricorrente ha dedotto:
▪ di essersi unita in matrimonio con il resistente a EN in data 31/07/1994;
▪ che dall'unione matrimoniale erano nati tre figli, (EN il Per_3
27/05/1995), (EN il 15/11/1996) e (EN in data Per_1 Per_2
06/08/1999);
▪ che, con decreto di data 09/02/2022, il Tribunale Civile di Ancona aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti (i.e., collocamento prevalente di figli presso la madre;
conseguente assegnazione a questa della casa coniugale dietro pagamento di una ”indennità per l'occupazione” - pari a 300,00 Euro mensili -; contributo del padre, quale genitore non collocatario, al mantenimento dei figli per l'importo di € 150,00 mensili per ciascun figlio, oltre alla sua partecipazione alle spese straordinarie, sempre per i figli, nella misura del 35%);
▪ che, dall'epoca della separazione, la situazione economica e familiare era cambiata;
segnatamente, mentre la figlia minore (di 24 anni) stava Per_2 proseguendo gli studi universitari, il secondogenito (di 27 anni), lavorava Per_1 come agente di commercio e, pur vivendo ancora presso l'abitazione materna, doveva considerare economicamente autosufficiente, così come la primogenita (di 29 anni), che non solo svolgeva attività lavorativa idonea a garantirle Per_3 indipendenza economica, ma aveva creato un suo nucleo familiare, lasciando la casa familiare;
▪ che, inoltre, la situazione economico-finanziaria del signor era CP_1 considerevolmente migliorata. Ha chiesto, pertanto, un adeguamento (in aumento) del contributo paterno al mantenimento della figlia , con una diversa e più equa ripartizione del Per_2 concorso dei due genitori alle spese straordinarie per la ragazza. Tale richiesta è stata giustificata anche dalle accresciute esigenze di e dalla circostanza che era Per_3 venuto meno, contestualmente, il dovere contributivo paterno con riguardo agli altri due figli. La ricorrente ha, quindi, insistito per l'assegnazione della casa familiare, con revoca della inammissibile e ingiustificata previsione di una “indennità per l'occupazione dell'immobile”.
2. Con comparsa di risposta depositata il 26/05/2025, si è Controparte_1 costituito in giudizio non opponendosi alla domanda di divorzio e dando, anzi, atto che, nelle more, le parti erano addivenute ad un accordo sulle condizioni di divorzio.
3. Le parti chiedevano, quindi, un'anticipazione dell'udienza di prima comparizione che veniva fissata, a trattazione scritta, per il giorno 08/07/2025.
- 3 - Venivano tempestivamente depositate note di trattazione scritta con cui le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, con rinuncia ad ulteriori appendici conclusive ex art. 473-bis.28 c.p.c..
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con decreto del 9/02/2022, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano
“comparsi” innanzi al Presidente del Tribunale in pari data con udienza svoltasi a trattazione scritta. Risulta, quindi, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della predetta legge;
inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla loro domanda congiunta sul punto.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a EN (AN) il 31/07/1994 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 70, parte 2, serie A, dell'anno 1994.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che nulla hanno previsto a titolo di assegno divorzile, in ragione della indipendenza economica di ciascun coniuge) e corrispondenti agli interessi della figlia terzogenita, studentessa universitaria, maggiorenne ma ancora economicamente non autosufficiente, in favore della quale le parti hanno stabilito un contributo al mantenimento a carico del padre, quale genitore non collocatario, adeguato alle (accresciute) esigenze della ragazza e corrispondente alle capacità patrimoniali dell'onerato.
Nulla deve disporsi on riferimento ai primi due figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del procedimento sono compensate non solo a motivo della definizione concordata del procedimento ma anche perché, in tal senso, si è espressa la volontà delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 4 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
EN (AN) il 31/07/1994 e trascritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 70, parte 2, serie A dell'anno 1994; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare dell'8/07/2025 e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EN (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17/VII/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Lara Seccacini Alessandro Di Tano
- 5 -