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Sentenza 2 gennaio 2024
Sentenza 2 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/01/2024, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott.ssa Teresa Cianciulli ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2524/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Avellino presso lo studio dell'avv. Umberto Parte_1
Ferrajolo (con indirizzo pec in atti), da cui è rappresentata e difesa come da procura in calce all'atto di citazione
-OPPONENTE –
E
già , Controparte_1 Controparte_2
in persona del leg. rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Lopis con indirizzo pec in atti, unitamente al quale è elettivamente domiciliata in Benevento presso lo studio dell'avv. R.
Milone, giusta procura separata in atti
-OPPOSTO- CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 316/20, emesso dal Tribunale di Avellino e notificato il
19.3.2020, col quale era stato ad essa ingiunto il pagamento in favore della Controparte_1
della somma di € 25.515,74 oltre interessi e spese della procedura, a titolo di
[...]
saldo degli importi dovuti per i consumi di energia elettrica fatturati come documentati dall'estratto unico notarile riportante le fatture insolute emesse dal 2.2.2011 al 20.2.2014, dettagliatamente indicate in atti ed allegate al ricorso ex art. 633 c.p.c..
A fondamento dell'opposizione deduceva: la carenza di legittimazione attiva e passiva, essendo la società creditrice l' e la debitrice la Controparte_2 Controparte_3
affittuaria dell'azienda dell'opponente; -l'inesistenza del rapporto contrattuale e la mancata
[...]
prova del presunto credito dell'opposta, attesa l'insufficienza e contraddittorietà delle risultanze della documentazione depositata;
-l'estinzione per intervenuta prescrizione del presunto credito,
essendo decorso il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c..
Tutto ciò premesso, chiedeva che il decreto ingiuntivo fosse revocato, per l'accertamento che nulla era dovuto alla società opposta, con vittoria di spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, l'opposta si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza dell'opposizione, della quale chiedeva l'integrale rigetto, con vittoria di spese di lite.
In particolare, precisava: che il credito derivava dal mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento dell'energia elettrica fornita in forza del contratto di somministrazione stipulato dal legale rappresentante dell'opponente come comprovato dalla nota del 4.3.2025 contenente richiesta di rateizzazione di alcune delle fatture oggetto di lite, e che aveva provveduto all'invio di tre lettere di messa in mora (nelle date del 29.6.2012, del 24.8.2012 e del 21.6.2013) e, quindi, non era decorso il termine di prescrizione ex art. 2948 c.c., essendo la decorrenza identificabile nel giorno di scadenza delle fatture.
Il Giudice istruiva la causa tramite acquisizione di documenti.
Sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata per i motivi che si passano ad illustrare.
Invero, giova premettere che l'opposta (la quale notoriamente riveste nel presente giudizio la veste formale di convenuto e quella sostanziale di attore) ha richiesto, nel ricorso per decreto ingiuntivo e nella comparsa di costituzione e risposta, il pagamento della somma di € 25.515,74 a titolo di pagamento del costo della fornitura dell'energia elettrica in forza del titolo contrattuale rappresentato dal contratto di fornitura dettagliatamente sopra indicato, nonché delle fatture,
depositate al momento della costituzione in giudizio.
Orbene, sussiste la legittimazione passiva ed attiva in capo alle parti del giudizio. Risultando
l'opposta-creditrice essere la società che ha stipulato il contratto di fornitura di energia elettrica.
Infatti, la denominazione sociale dell' è stata variata in Controparte_2 [...]
in forza di verbale di assemblea a rogito del notaio di Controparte_1 Persona_1
Roma in data 6.9.2016 (rep. N. 52783/26322) registrato a Roma 5 in data 13.9.2016 al n. 12384
serie IT.
La società opponente è la società obbligata al pagamento quale originaria contraente del contratto di fornitura (relativo a ben tre utenze site in Avellino alla via Palatucci n. 20E, in Solofra
alla via Selva Piana ed in Sant'Agata Irpina alla via Celentane con codici POD dettagliatamente indicati in atti), come reso palee dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata in data
10.6.13 dal legale rappr.te dell'opponente (cfr. documento allegato al fascicolo dell'opposta). Né l'opponente ha provato che, a seguito della stipulazione del contratto di affitto di azienda indicato nell'atto di opposizione, sia avvenuta la voltura a nome della società affittuaria dell'utenza relativa alla somministrazione di energia elettrica.
Anzi, in senso contrario rispetto a tale eventualità, milita la circostanza che il legale rappresentante dell'opponente, nella nota del 4.3.2015 ha chiesto la rateizzazione del debito fino a tale epoca maturato, proprio evidenziando che la società cessionaria non aveva mai provveduto a volturare il contratto a suo nome (cfr. richiesta di rateizzazione fatture allegata alla seconda memoria ex art. 183 VI co c.p.c. di parte opposta).
Poi, è risultata priva di pregio l'eccezione di prescrizione per decorso del termine di cui all'art. 2948 c.c..
E' evidente, come posto in luce dalla difesa dell'opposta, che tale termine sia stato interrotto sia dalla nota sottoscritta dal legale rappresentante dell'opponente del 4.3.2025,
contenente richiesta di rateizzazione di alcune delle fatture oggetto di lite, sia dall'invio di ben tre lettere di messa in mora, nelle date del 29.6.2012, del 24.8.2012 e del 21.6.2013 (cfr.
documentazione allegata al fascicolo di parte opposta).
Va, infine, rilevata la totale infondatezza dell'eccezione relativa alla mancata prova del credito dell'opposta.
Infatti, un attento esame della documentazione versata in atti emerge che mentre l'opposta ha analiticamente documentato i consumi effettuati e non pagati, con il deposito delle fatture e dell'estratto conto notarile riepilogativo delle stesse;
invece, le contestazioni sollevate dall'opponente appaiono generiche e relative essenzialmente alle fatture di maggiore importo
(secondo l'opponente non troverebbero giustificazione logica consumi maggiori degli ordinari),
senza alcun concreto riferimento al fatto che le utenze erano tre, collocate a servizio di tre diversi immobili, siti in Comuni diversi. In punto di diritto, giova evidenziare come “in tema di contratti di somministrazione di energia elettrica, la comunicazione dei consumi deve essere oggetto di specifica contestazione da parte dell'utente, il quale può far valere elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure comunicate dal distributore (ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità
dei dati di misura registrati dal distributore). In assenza, dette misure debbono reputarsi sufficienti a fondare la corrispondenza al dato reale dei consumi esposti in fattura” (Tribunale Milano sez. 11,
06/07/2021, n. 5934; Tribunale Spoleto 386/2022; Cass. 21564/22).
In definitiva, alla luce degli elementi probatori in atti, deve ritenersi che al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo l'opposta era creditrice nei confronti dell'opponente della somma ingiunta.
Pertanto, si impone il rigetto dell'opposizione.
Il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione va dichiarato esecutivo.
L'opponente va condannata al pagamento delle spese di lite, in forza del principio della soccombenza, con applicazione di valori tra minimi e medi dello scaglione (tra € 5.200,01 a €
26.000,00) del d.m. 127/2022 in cui rientra il credito, attesa la medio bassa complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
-condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, pari ad €
3.600,00, oltre spese gen., Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Avellino, in data 1.1.2024.
IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli.
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott.ssa Teresa Cianciulli ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2524/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Avellino presso lo studio dell'avv. Umberto Parte_1
Ferrajolo (con indirizzo pec in atti), da cui è rappresentata e difesa come da procura in calce all'atto di citazione
-OPPONENTE –
E
già , Controparte_1 Controparte_2
in persona del leg. rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Lopis con indirizzo pec in atti, unitamente al quale è elettivamente domiciliata in Benevento presso lo studio dell'avv. R.
Milone, giusta procura separata in atti
-OPPOSTO- CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 316/20, emesso dal Tribunale di Avellino e notificato il
19.3.2020, col quale era stato ad essa ingiunto il pagamento in favore della Controparte_1
della somma di € 25.515,74 oltre interessi e spese della procedura, a titolo di
[...]
saldo degli importi dovuti per i consumi di energia elettrica fatturati come documentati dall'estratto unico notarile riportante le fatture insolute emesse dal 2.2.2011 al 20.2.2014, dettagliatamente indicate in atti ed allegate al ricorso ex art. 633 c.p.c..
A fondamento dell'opposizione deduceva: la carenza di legittimazione attiva e passiva, essendo la società creditrice l' e la debitrice la Controparte_2 Controparte_3
affittuaria dell'azienda dell'opponente; -l'inesistenza del rapporto contrattuale e la mancata
[...]
prova del presunto credito dell'opposta, attesa l'insufficienza e contraddittorietà delle risultanze della documentazione depositata;
-l'estinzione per intervenuta prescrizione del presunto credito,
essendo decorso il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c..
Tutto ciò premesso, chiedeva che il decreto ingiuntivo fosse revocato, per l'accertamento che nulla era dovuto alla società opposta, con vittoria di spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, l'opposta si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza dell'opposizione, della quale chiedeva l'integrale rigetto, con vittoria di spese di lite.
In particolare, precisava: che il credito derivava dal mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento dell'energia elettrica fornita in forza del contratto di somministrazione stipulato dal legale rappresentante dell'opponente come comprovato dalla nota del 4.3.2025 contenente richiesta di rateizzazione di alcune delle fatture oggetto di lite, e che aveva provveduto all'invio di tre lettere di messa in mora (nelle date del 29.6.2012, del 24.8.2012 e del 21.6.2013) e, quindi, non era decorso il termine di prescrizione ex art. 2948 c.c., essendo la decorrenza identificabile nel giorno di scadenza delle fatture.
Il Giudice istruiva la causa tramite acquisizione di documenti.
Sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata per i motivi che si passano ad illustrare.
Invero, giova premettere che l'opposta (la quale notoriamente riveste nel presente giudizio la veste formale di convenuto e quella sostanziale di attore) ha richiesto, nel ricorso per decreto ingiuntivo e nella comparsa di costituzione e risposta, il pagamento della somma di € 25.515,74 a titolo di pagamento del costo della fornitura dell'energia elettrica in forza del titolo contrattuale rappresentato dal contratto di fornitura dettagliatamente sopra indicato, nonché delle fatture,
depositate al momento della costituzione in giudizio.
Orbene, sussiste la legittimazione passiva ed attiva in capo alle parti del giudizio. Risultando
l'opposta-creditrice essere la società che ha stipulato il contratto di fornitura di energia elettrica.
Infatti, la denominazione sociale dell' è stata variata in Controparte_2 [...]
in forza di verbale di assemblea a rogito del notaio di Controparte_1 Persona_1
Roma in data 6.9.2016 (rep. N. 52783/26322) registrato a Roma 5 in data 13.9.2016 al n. 12384
serie IT.
La società opponente è la società obbligata al pagamento quale originaria contraente del contratto di fornitura (relativo a ben tre utenze site in Avellino alla via Palatucci n. 20E, in Solofra
alla via Selva Piana ed in Sant'Agata Irpina alla via Celentane con codici POD dettagliatamente indicati in atti), come reso palee dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata in data
10.6.13 dal legale rappr.te dell'opponente (cfr. documento allegato al fascicolo dell'opposta). Né l'opponente ha provato che, a seguito della stipulazione del contratto di affitto di azienda indicato nell'atto di opposizione, sia avvenuta la voltura a nome della società affittuaria dell'utenza relativa alla somministrazione di energia elettrica.
Anzi, in senso contrario rispetto a tale eventualità, milita la circostanza che il legale rappresentante dell'opponente, nella nota del 4.3.2015 ha chiesto la rateizzazione del debito fino a tale epoca maturato, proprio evidenziando che la società cessionaria non aveva mai provveduto a volturare il contratto a suo nome (cfr. richiesta di rateizzazione fatture allegata alla seconda memoria ex art. 183 VI co c.p.c. di parte opposta).
Poi, è risultata priva di pregio l'eccezione di prescrizione per decorso del termine di cui all'art. 2948 c.c..
E' evidente, come posto in luce dalla difesa dell'opposta, che tale termine sia stato interrotto sia dalla nota sottoscritta dal legale rappresentante dell'opponente del 4.3.2025,
contenente richiesta di rateizzazione di alcune delle fatture oggetto di lite, sia dall'invio di ben tre lettere di messa in mora, nelle date del 29.6.2012, del 24.8.2012 e del 21.6.2013 (cfr.
documentazione allegata al fascicolo di parte opposta).
Va, infine, rilevata la totale infondatezza dell'eccezione relativa alla mancata prova del credito dell'opposta.
Infatti, un attento esame della documentazione versata in atti emerge che mentre l'opposta ha analiticamente documentato i consumi effettuati e non pagati, con il deposito delle fatture e dell'estratto conto notarile riepilogativo delle stesse;
invece, le contestazioni sollevate dall'opponente appaiono generiche e relative essenzialmente alle fatture di maggiore importo
(secondo l'opponente non troverebbero giustificazione logica consumi maggiori degli ordinari),
senza alcun concreto riferimento al fatto che le utenze erano tre, collocate a servizio di tre diversi immobili, siti in Comuni diversi. In punto di diritto, giova evidenziare come “in tema di contratti di somministrazione di energia elettrica, la comunicazione dei consumi deve essere oggetto di specifica contestazione da parte dell'utente, il quale può far valere elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure comunicate dal distributore (ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità
dei dati di misura registrati dal distributore). In assenza, dette misure debbono reputarsi sufficienti a fondare la corrispondenza al dato reale dei consumi esposti in fattura” (Tribunale Milano sez. 11,
06/07/2021, n. 5934; Tribunale Spoleto 386/2022; Cass. 21564/22).
In definitiva, alla luce degli elementi probatori in atti, deve ritenersi che al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo l'opposta era creditrice nei confronti dell'opponente della somma ingiunta.
Pertanto, si impone il rigetto dell'opposizione.
Il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione va dichiarato esecutivo.
L'opponente va condannata al pagamento delle spese di lite, in forza del principio della soccombenza, con applicazione di valori tra minimi e medi dello scaglione (tra € 5.200,01 a €
26.000,00) del d.m. 127/2022 in cui rientra il credito, attesa la medio bassa complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
-condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, pari ad €
3.600,00, oltre spese gen., Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Avellino, in data 1.1.2024.
IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli.