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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/12/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
OS, in sostituzione dell'udienza del 23 dicembre 2025 mediante il deposto di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 386/2025 r.g. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Loredana Pelle per procura in atti,
opponente
E
C.F. e P. IVA Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avv. Luigi Massa per procura in atti;
opposto
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 12 febbraio 2025 ha convenuto Parte_1
innanzi al Giudice del Lavoro e della Previdenza del Tribunale di Catanzaro
l per sentir dichiarare l'illegittimità Controparte_1 dell'intimazione di pagamento n. n. 03020249007476920/000, notificata il 13 dicembre 2024, per prescrizione quinquennale del credito previdenziale relativo agli avvisi di addebito nn. 33020160001590060000, 3320170002046753000 e
3320180002172080000, avente ad oggetto i contributi I.V.S. per l'importo di
14.539,19 euro.
Nella resistenza dell'ente convenuto, sostituita l'udienza di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- La domanda va respinta, atteso che rispetto ad essa il legittimo contraddittore è solo l'ente impositore, titolare della relativa pretesa creditoria, non evocato in giudizio.
Al riguardo si richiama la recente pronuncia della Corte di Cassazione,
Sezioni Unite, n. 7514/2022 con la quale è stato chiarito che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
Nella specie, il giudizio è stato instaurato nei soli confronti dell'
[...]
che, costituitasi in giudizio, ha eccepito la propria Controparte_1 carenza di legittimazione passiva. Pertanto, non essendo stato convenuto l'ente titolare della pretesa creditoria, la domanda deve essere rigettata. 5. - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, considerato il valore e la limitata attività svolta, in 1.865,00 euro, oltre spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e condanna l'opponente a corrispondere alla parte opposta le spese del giudizio, liquidate in 1.865,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa.
Catanzaro, 26/12/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia OS