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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/11/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2987/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa FR ER Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2987/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
SI AB e (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 23/07/2025;
- rilevato che sono nati i figli: (Carpi, 01/07/2018) e Persona_1 Per_2
(Modena, 16/01/2021)
[...]
pagina 1 di 6 - rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 03/11/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1.I ricorrenti danno atto di aver cessato la convivenza nel novembre del 2024 anche se la residenza della sig.ra continua ad essere presso la casa Parte_1 familiare. La sig.ra si impegna a trasferire la residenza entro 60 giorni Parte_1 dal deposito del presente ricorso. Il sig. autorizza sin da ora la sig.ra CP_1
a trasferire la residenza dei figli presso altra abitazione in Nonantola Parte_1
(MO) via U. Saba,18.
2.I figli e saranno affidati ad entrambi i genitori in regime di Per_1 Per_2 affidamento condiviso ai sensi e per gli effetti della legge n. 54 del 2006, con obbligo dei genitori di assumere in accordo le decisioni che li riguardano e di comunicarsi con tempestività ogni informazione a loro riferita.
3. I figli e rimarranno, altresì, collocati prevalentemente presso la Per_1 Per_2 casa di residenza della madre, , il sig. continuerà ad Parte_1 CP_1 abitare la già casa familiare di proprietà della di lui madre;
la sig.ra Parte_1 rinuncia alla richiesta di assegnazione della casa familiare.
4. Quanto alla frequentazione, a partire dal mese di luglio 2025 il padre potrà vedere e tenere con se i figli:
- due pomeriggi la settimana, il lunedì e giovedì, prelevando i minori da scuola e riaccompagnandoli presso la casa della madre alle ore 21,30 dopo cena, nella settimana in cui il padre li terrà per il fine settimana;
- sempre nelle giornate di lunedì e giovedì, con pernotto, prelevando i minori a scuola e riaccompagnandoveli il mattino successivo, nella settimana in cui i figli trascorreranno il fine settimana con la madre;
- un fine settimana su due dal sabato pomeriggio dalle ore 16,00 alla domenica sera ore 21,30 dopo cena;
pagina 2 di 6 - durante il periodo estivo il padre andrà a prendere i figli il lunedì e giovedì pomeriggio, al centro estivo o a casa della madre alle ore 14,00;
- vacanza natalizie: alternando tra i genitori i seguenti periodi
• 24 dicembre Vigilia di Natale
• dal 25 al 28 dicembre
• dal 29 dicembre al 1 gennaio
• dal 2 al 4 gennaio
• 5 gennaio ed Epifania;
- vacanze pasquali: alternativamente Pasqua e lunedì dell'Angelo;
- vacanze estive: due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
durante i periodi di vacanza si interrompe la frequentazione ordinaria;
-ponti ed altre festività ad anni alterni tra i genitori.
- i ricorrenti si impegnano a non far frequentare ai figli terze persone per un periodo di un anno dalla sottoscrizione del ricorso;
- i genitori concordemente stabiliscono che le modalità di frequentazione potranno essere reciprocamente variate per esigenze personali e/o lavorative eccezionali con un preavviso di 48 ore previo accordo;
5. Il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 20 di ogni mese (dodici mensilità) a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00), euro 200,00 per ciascun figlio, rivalutabile secondo il pertinente indice ISTAT della provincia di
Modena a partire dal luglio 2026.
6. L'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra a a partire Parte_1 dalla sottoscrizione del presente ricorso;
7. I genitori provvederanno, in ragione ciascuno del 50% alle spese straordinarie necessarie per la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli, così anche le detrazioni fiscali saranno al 50% tra i genitori, secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di
Modena che le parti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di aver recepito e specificamente approvato, e che di seguito si trascrive:
pagina 3 di 6 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal CP_2
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal S.S.N.; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da Istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da Istituti privati;
b) corso di specializzazione, c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro un mese dall'esborso è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
7. La Sig.ra provvederà entro 60 giorni dal deposito del presente Parte_1 ricorso a ritirare i beni di sua proprietà riposti nel solaio dell'abitazione famigliare pagina 4 di 6 (quadri/stampe, vestiario, stoviglie) oltre che due biciclette da adulto e due biciclette da bambino, a lei assegnate, riposte nel garage della stessa abitazione.
8 Le parti concordano e danno atto che con il corretto adempimento a quanto sopra pattuito hanno definito ogni altra questione tra loro insorta, compresa la divisione dei beni appartenuti loro in comune.
9. Le spese legali della presente procedura di regolamentazione della responsabilità genitoriale sono da intendersi integralmente compensate tra le parti;
ciascuno pagherà spese e competenze relative all'attività del proprio legale.”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...] hanno proposto Controparte_1 domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
pagina 5 di 6 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice estensore
FR ER
Il Presidente
LB RI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa FR ER Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2987/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
SI AB e (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 23/07/2025;
- rilevato che sono nati i figli: (Carpi, 01/07/2018) e Persona_1 Per_2
(Modena, 16/01/2021)
[...]
pagina 1 di 6 - rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 03/11/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1.I ricorrenti danno atto di aver cessato la convivenza nel novembre del 2024 anche se la residenza della sig.ra continua ad essere presso la casa Parte_1 familiare. La sig.ra si impegna a trasferire la residenza entro 60 giorni Parte_1 dal deposito del presente ricorso. Il sig. autorizza sin da ora la sig.ra CP_1
a trasferire la residenza dei figli presso altra abitazione in Nonantola Parte_1
(MO) via U. Saba,18.
2.I figli e saranno affidati ad entrambi i genitori in regime di Per_1 Per_2 affidamento condiviso ai sensi e per gli effetti della legge n. 54 del 2006, con obbligo dei genitori di assumere in accordo le decisioni che li riguardano e di comunicarsi con tempestività ogni informazione a loro riferita.
3. I figli e rimarranno, altresì, collocati prevalentemente presso la Per_1 Per_2 casa di residenza della madre, , il sig. continuerà ad Parte_1 CP_1 abitare la già casa familiare di proprietà della di lui madre;
la sig.ra Parte_1 rinuncia alla richiesta di assegnazione della casa familiare.
4. Quanto alla frequentazione, a partire dal mese di luglio 2025 il padre potrà vedere e tenere con se i figli:
- due pomeriggi la settimana, il lunedì e giovedì, prelevando i minori da scuola e riaccompagnandoli presso la casa della madre alle ore 21,30 dopo cena, nella settimana in cui il padre li terrà per il fine settimana;
- sempre nelle giornate di lunedì e giovedì, con pernotto, prelevando i minori a scuola e riaccompagnandoveli il mattino successivo, nella settimana in cui i figli trascorreranno il fine settimana con la madre;
- un fine settimana su due dal sabato pomeriggio dalle ore 16,00 alla domenica sera ore 21,30 dopo cena;
pagina 2 di 6 - durante il periodo estivo il padre andrà a prendere i figli il lunedì e giovedì pomeriggio, al centro estivo o a casa della madre alle ore 14,00;
- vacanza natalizie: alternando tra i genitori i seguenti periodi
• 24 dicembre Vigilia di Natale
• dal 25 al 28 dicembre
• dal 29 dicembre al 1 gennaio
• dal 2 al 4 gennaio
• 5 gennaio ed Epifania;
- vacanze pasquali: alternativamente Pasqua e lunedì dell'Angelo;
- vacanze estive: due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
durante i periodi di vacanza si interrompe la frequentazione ordinaria;
-ponti ed altre festività ad anni alterni tra i genitori.
- i ricorrenti si impegnano a non far frequentare ai figli terze persone per un periodo di un anno dalla sottoscrizione del ricorso;
- i genitori concordemente stabiliscono che le modalità di frequentazione potranno essere reciprocamente variate per esigenze personali e/o lavorative eccezionali con un preavviso di 48 ore previo accordo;
5. Il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 20 di ogni mese (dodici mensilità) a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00), euro 200,00 per ciascun figlio, rivalutabile secondo il pertinente indice ISTAT della provincia di
Modena a partire dal luglio 2026.
6. L'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra a a partire Parte_1 dalla sottoscrizione del presente ricorso;
7. I genitori provvederanno, in ragione ciascuno del 50% alle spese straordinarie necessarie per la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli, così anche le detrazioni fiscali saranno al 50% tra i genitori, secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di
Modena che le parti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di aver recepito e specificamente approvato, e che di seguito si trascrive:
pagina 3 di 6 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal CP_2
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal S.S.N.; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da Istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da Istituti privati;
b) corso di specializzazione, c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro un mese dall'esborso è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
7. La Sig.ra provvederà entro 60 giorni dal deposito del presente Parte_1 ricorso a ritirare i beni di sua proprietà riposti nel solaio dell'abitazione famigliare pagina 4 di 6 (quadri/stampe, vestiario, stoviglie) oltre che due biciclette da adulto e due biciclette da bambino, a lei assegnate, riposte nel garage della stessa abitazione.
8 Le parti concordano e danno atto che con il corretto adempimento a quanto sopra pattuito hanno definito ogni altra questione tra loro insorta, compresa la divisione dei beni appartenuti loro in comune.
9. Le spese legali della presente procedura di regolamentazione della responsabilità genitoriale sono da intendersi integralmente compensate tra le parti;
ciascuno pagherà spese e competenze relative all'attività del proprio legale.”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...] hanno proposto Controparte_1 domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
pagina 5 di 6 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice estensore
FR ER
Il Presidente
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