Versione
1 gennaio 1992
1 gennaio 1992
Art. 25. (Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico) 1. Dopo l' articolo 190 del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 190-bis. - (Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico). Per le cause che devono essere decise dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, questi, fatte precisare le conclusioni ai sensi dell'articolo 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Se una delle parti lo richiede il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali ai sensi dell'articolo 190, fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali; la sentenza e' depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi".
"Art. 190-bis. - (Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico). Per le cause che devono essere decise dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, questi, fatte precisare le conclusioni ai sensi dell'articolo 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Se una delle parti lo richiede il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali ai sensi dell'articolo 190, fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali; la sentenza e' depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi".
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., ordinanza 22/07/1996, n. 295Provvedimento: […] che, nella fattispecie, spettava al collegio fare applicazione della norma censurata, in quanto preordinata a definire il merito della causa, posto che non ricorre nella specie l'ipotesi del giudice istruttore in funzione di giudice unico, prevista dall'art. 190-bis cod. proc. civ., in quanto detta previsione, aggiunta dall'art. 25 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è entrata in vigore il 30 aprile 1995 (ai sensi dell'art. 92, secondo comma, come modificato dall'art. 6 del d.-l. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, in legge 6 dicembre 1994, n. 673) e che la questione risulta sollevata in data precedente all'entrata in vigore della norma surrichiamata;Leggi di più...
- ord. 295/96. responsabilita' patrimoniale·
- manifesta inammissibilita' della questione.·
- difetto di legittimazione del giudice rimettente·
- lamentata, ingiustificata deroga al principio della responsabilita' diretta del pubblico dipendente·
- responsabilita' patrimoniale del personale scolastico·
- responsabilita' civile derivante da azioni giudiziarie proposte da terzi