Articolo 25 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 24Articolo 26
Versione
1 gennaio 1992
Art. 25. (Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico) 1. Dopo l' articolo 190 del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 190-bis. - (Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico). Per le cause che devono essere decise dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, questi, fatte precisare le conclusioni ai sensi dell'articolo 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Se una delle parti lo richiede il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali ai sensi dell'articolo 190, fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali; la sentenza e' depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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