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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/12/2025, n. 18074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18074 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23336/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23336/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROCCHI PIERLUIGI, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via del Vascello n. 16 00152 Roma, presso il difensore avv. ROCCHI PIERLUIGI ATTORE contro
(C.F. , contumace;
CP_1 C.F._1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da atti di causa. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso introduttivo del rito semplificato di cognizione, la , sulla premessa di Parte_1 essere proprietaria dell'appartamento sito in Roma, via Carlo Della Rocca n.47 scala B int.21, occupato senza titolo da , tanto premesso, chiedeva che fosse accertata l'abusiva occupazione CP_1 nei termini indicati e che fosse condannato al rilascio immediato dell'immobile ed al CP_1 risarcimento del danno nella misura di euro 173,50 mensili, oltre euro 26,34 mensili a titolo di oneri accessori, oltre spese processuali. Dichiarata la contumacia del convenuto, alla prima udienza la causa, su richiesta della parte attrice, era trattenuta in decisione e decisa nelle forme dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
^^^^^^^ La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione. Nella specie la proprietà dell'immobile in capo alla parte attrice risulta comprovata dalla sentenza n. 6841/2013 depositata, emessa in relazione alla domanda di risoluzione del contatto di locazione in danno di terzi e nella quale si dà atto incidentalmente della relativa circostanza nonché dal verbale di identificazione del 19.11.2022 con cui il convenuto, a seguito della denuncia presentata il 28.9.2022 dalla parte attrice, veniva identificato in relazione al reato di occupazione abusiva dell'immobile ed invitato ad eleggere domicilio e nominare un difensore.
pagina 1 di 2 L'occupazione, dunque, risulta comprovata dal settembre del 2022 al novembre del 2022 in base alla documentazione richiamata. Con riferimento al periodo successivo, invece, difetta totalmente la prova della protratta occupazione e, anzi, la relativa circostanza smentita dalla considerazione che la notifica del ricorso introduttivo di lite tentata presso l'immobile occupato ha dato esito negativo perché il convenuto risultava “trasferito, come riferito dal portiere”, che la notifica andava, invece a buon fine presso il differente indirizzo di via delle IV Giornate di Napoli 19, dove il convenuto aveva anche la residenza anagrafica. In conclusione, la domanda di rilascio deve essere rigettata. Accoglibile e fondata risulta, invece, la domanda accessoria a contenuto risarcitorio spiegata dalla parte attrice a titolo di danno conseguente alla mancata disponibilità del bene limitatamente al periodo di accertata occupazione. Ed, infatti, nelle ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645) Il diritto al risarcimento, dunque, nasce con l'occupazione senza titolo o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto (dandolo in locazione) ed il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva. La ravvisabilità del pregiudizio è corroborata nella specie dalla stessa qualifica di ente pubblico dell' in quanto tale deputato istituzionalmente a perseguire la maggiore efficienza Pt_2 economica del patrimonio immobiliare di cui dispone.
In ordine al quantum, proprio le S.U. richiamate hanno chiarito che, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Nella specie, alla luce di siffatti parametri, in particolare, del canone mensile locativo già dovuto in base al precedete rapporto locativo, maggiorato di oneri accessori, appare congrua la somma richiesta dalla parte attrice nella misura complessiva mensile di euro 199,84 e, dunque, di euro 599,52 dal settembre al novembre del 2022, oltre interessi legali dalla domanda al sodisfo.
L'esito della lite, che ha visto la reciproca soccombenza delle parti e l'accoglimento della domanda risarcitoria in misura più contenuta rispetto a quanto richiesto, impone la totale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda di condanna di al rilascio dell'appartamento sito in CP_1 Roma, via Carlo Della Rocca n.47 scala B int.21;
2. Condanna al risarcimento del danno subito dalla parte attrice limitatamente al CP_1 periodo settembre 2022 – novembre 2022, che liquida in euro 599,92, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 26 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23336/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROCCHI PIERLUIGI, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via del Vascello n. 16 00152 Roma, presso il difensore avv. ROCCHI PIERLUIGI ATTORE contro
(C.F. , contumace;
CP_1 C.F._1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da atti di causa. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso introduttivo del rito semplificato di cognizione, la , sulla premessa di Parte_1 essere proprietaria dell'appartamento sito in Roma, via Carlo Della Rocca n.47 scala B int.21, occupato senza titolo da , tanto premesso, chiedeva che fosse accertata l'abusiva occupazione CP_1 nei termini indicati e che fosse condannato al rilascio immediato dell'immobile ed al CP_1 risarcimento del danno nella misura di euro 173,50 mensili, oltre euro 26,34 mensili a titolo di oneri accessori, oltre spese processuali. Dichiarata la contumacia del convenuto, alla prima udienza la causa, su richiesta della parte attrice, era trattenuta in decisione e decisa nelle forme dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
^^^^^^^ La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione. Nella specie la proprietà dell'immobile in capo alla parte attrice risulta comprovata dalla sentenza n. 6841/2013 depositata, emessa in relazione alla domanda di risoluzione del contatto di locazione in danno di terzi e nella quale si dà atto incidentalmente della relativa circostanza nonché dal verbale di identificazione del 19.11.2022 con cui il convenuto, a seguito della denuncia presentata il 28.9.2022 dalla parte attrice, veniva identificato in relazione al reato di occupazione abusiva dell'immobile ed invitato ad eleggere domicilio e nominare un difensore.
pagina 1 di 2 L'occupazione, dunque, risulta comprovata dal settembre del 2022 al novembre del 2022 in base alla documentazione richiamata. Con riferimento al periodo successivo, invece, difetta totalmente la prova della protratta occupazione e, anzi, la relativa circostanza smentita dalla considerazione che la notifica del ricorso introduttivo di lite tentata presso l'immobile occupato ha dato esito negativo perché il convenuto risultava “trasferito, come riferito dal portiere”, che la notifica andava, invece a buon fine presso il differente indirizzo di via delle IV Giornate di Napoli 19, dove il convenuto aveva anche la residenza anagrafica. In conclusione, la domanda di rilascio deve essere rigettata. Accoglibile e fondata risulta, invece, la domanda accessoria a contenuto risarcitorio spiegata dalla parte attrice a titolo di danno conseguente alla mancata disponibilità del bene limitatamente al periodo di accertata occupazione. Ed, infatti, nelle ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645) Il diritto al risarcimento, dunque, nasce con l'occupazione senza titolo o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto (dandolo in locazione) ed il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva. La ravvisabilità del pregiudizio è corroborata nella specie dalla stessa qualifica di ente pubblico dell' in quanto tale deputato istituzionalmente a perseguire la maggiore efficienza Pt_2 economica del patrimonio immobiliare di cui dispone.
In ordine al quantum, proprio le S.U. richiamate hanno chiarito che, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Nella specie, alla luce di siffatti parametri, in particolare, del canone mensile locativo già dovuto in base al precedete rapporto locativo, maggiorato di oneri accessori, appare congrua la somma richiesta dalla parte attrice nella misura complessiva mensile di euro 199,84 e, dunque, di euro 599,52 dal settembre al novembre del 2022, oltre interessi legali dalla domanda al sodisfo.
L'esito della lite, che ha visto la reciproca soccombenza delle parti e l'accoglimento della domanda risarcitoria in misura più contenuta rispetto a quanto richiesto, impone la totale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda di condanna di al rilascio dell'appartamento sito in CP_1 Roma, via Carlo Della Rocca n.47 scala B int.21;
2. Condanna al risarcimento del danno subito dalla parte attrice limitatamente al CP_1 periodo settembre 2022 – novembre 2022, che liquida in euro 599,92, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 26 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 2 di 2