Trib. Rimini, sentenza 10/03/2025, n. 118
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Sentenza 10 marzo 2025

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Il Tribunale Ordinario di Rimini, in composizione collegiale, ha pronunciato sentenza nel procedimento civile di primo grado promosso da Parte_1 e Parte_2, coniugi, con la partecipazione del Pubblico Ministero, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 5.10.1997. I coniugi, congiuntamente ricorrenti, hanno depositato la domanda di divorzio in data 20/11/2024, dichiarando che dall'unione sono nate due figlie, entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Hanno altresì rinunciato a comparire all'udienza, confermando le richieste iniziali e attestando la mancata riconciliazione. Il Pubblico Ministero è intervenuto concludendo per l'accoglimento della domanda. Il Tribunale ha ritenuto sussistente l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge n. 898/1970, dato il protrarsi ininterrotto della separazione per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi nella procedura di separazione giudiziale, successivamente trasformata in consensuale. È stata altresì esclusa la possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa di non riconciliarsi. Le condizioni concordate dalle parti, riguardanti l'indipendenza economica reciproca, l'assenza di domande di contribuzione e la definizione di ogni rapporto patrimoniale, nonché la residenza e l'autosufficienza delle figlie, sono state ritenute conformi alla legge.

Il Tribunale Ordinario di Rimini ha pertanto pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1 e Parte_2, disponendo l'annotazione della sentenza presso l'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cattolica (RN). Le condizioni concordate dalle parti, integralmente trascritte nella sentenza, sono state recepite dal Tribunale, che ha dato atto dell'indipendenza economica reciproca dei coniugi, dell'assenza di reciproche domande di contribuzione e della definizione di ogni rapporto patrimoniale. È stato altresì accertato che le figlie, entrambe maggiorenni e lavoratrici, hanno raggiunto la propria indipendenza economica e risiedono autonomamente, una con il padre e l'altra con la madre. Il Tribunale ha ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, in virtù del tempo trascorso e della chiara volontà delle parti di non volersi riconciliare. Le spese del procedimento sono state dichiarate interamente compensate tra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Rimini, sentenza 10/03/2025, n. 118
    Giurisdizione : Trib. Rimini
    Numero : 118
    Data del deposito : 10 marzo 2025

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