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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1916 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa CE Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1916 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
NI CA (C.F. C.F._2
e
nato a [...] ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3
v. GENI CA ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 20/11/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie CE ed entrambe maggiorenni ed Per_1
economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 3.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale, successivamente trasformata in consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra;
2) Le parti dichiarano che la figlia nata a [...] in data [...] risiede Persona_2
insieme al padre a San Giovanni in Marignano (RN) Via Pisa n. 5 int.6, mentre la figlia Persona_3
nata a [...] in data [...] risiede con la madre a San Giovanni in Marignano (RN), Via
Morciano n. 283. Le figlie sono entrambe maggiorenni e da anni lavorano ed hanno raggiunto la loro indipendenza economica, pertanto, sono autosufficienti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 5.10.1997 in Cattolica (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cattolica (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 39 Parte II Serie A Anno 1997 ) ;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 6.03.2025.
pagina 2 di 3 Il Presidente Relatore
Dott.ssa CE Miconi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa CE Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1916 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
NI CA (C.F. C.F._2
e
nato a [...] ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3
v. GENI CA ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 20/11/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie CE ed entrambe maggiorenni ed Per_1
economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 3.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale, successivamente trasformata in consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra;
2) Le parti dichiarano che la figlia nata a [...] in data [...] risiede Persona_2
insieme al padre a San Giovanni in Marignano (RN) Via Pisa n. 5 int.6, mentre la figlia Persona_3
nata a [...] in data [...] risiede con la madre a San Giovanni in Marignano (RN), Via
Morciano n. 283. Le figlie sono entrambe maggiorenni e da anni lavorano ed hanno raggiunto la loro indipendenza economica, pertanto, sono autosufficienti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 5.10.1997 in Cattolica (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cattolica (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 39 Parte II Serie A Anno 1997 ) ;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 6.03.2025.
pagina 2 di 3 Il Presidente Relatore
Dott.ssa CE Miconi
pagina 3 di 3