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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/02/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1331 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
nata il [...] in [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. C.F._1
CARLITRIA BELLU, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente contro
nato il [...] in [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in CAGLIARI presso lo studio dell'Avv. MARIA ERMINIA ALIAS, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge
Pagina 1 La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25/02/1995 tra il Signor
[...]
e la Signora trascritto negli atti di matrimonio del Comune di CP_1 Parte_1
Cagliari al n. 43, parte I, serie A, per l'anno 1995, e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Cagliari di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di legge.
2. Dare atto che le parti sono economicamente autonome e che, pertanto, non si prevede assegno divorzile.
3. Disporre che il Signor contribuisca al mantenimento della figlia Controparte_1 Per_1
maggiorenne non indipendente economicamente, con il versamento direttamente in favore
[...]
della figlia dell'importo mensile di 150,00 euro con le modalità che saranno con lei concordate, oltre al concorso nelle spese straordinarie nella misura del 50%.
4. Con compensazione delle spese del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi Parte_1
e con ricorso depositato dalla in data 04/03/2024
[...] Controparte_1 Pt_1
e costituzione dello in data 6/09/2024, comparsi personalmente davanti al Giudice CP_1
delegato, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di volere divorziale alle condizioni trascritte in epigrafe. Assunti i provvedimenti temporanei in conformità agli accordi raggiunti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione di copia degli atti del procedimento di separazione,
di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al Presidente in quella procedura (il 23/06/2022) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il
04/03/2024), erano trascorsi i termini di legge.
Pagina 2 In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra e alle condizioni Parte_1 Controparte_1
concordate.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in CAGLIARI il 25/02/1995, tra
[...]
, nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Controparte_1
CAGLIARI (CA) il 27/05/1948, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
CAGLIARI, anno 1995, parte I, atto n. 43, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso Comune.
Sull'accordo delle parti:
2. dispone che orrisponda direttamente in favore della figlia Controparte_1 Per_1
maggiorenne non indipendente economicamente, a titolo di mantenimento, la somma
[...]
di 150,00 euro al mese con le modalità tra loro concordate, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3. dà atto che le parti hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti e che, pertanto, nessun assegno divorzile deve essere reciprocamente versato;
4. dichiara le spese del giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
11/02/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1331 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
nata il [...] in [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. C.F._1
CARLITRIA BELLU, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente contro
nato il [...] in [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in CAGLIARI presso lo studio dell'Avv. MARIA ERMINIA ALIAS, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge
Pagina 1 La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25/02/1995 tra il Signor
[...]
e la Signora trascritto negli atti di matrimonio del Comune di CP_1 Parte_1
Cagliari al n. 43, parte I, serie A, per l'anno 1995, e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Cagliari di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di legge.
2. Dare atto che le parti sono economicamente autonome e che, pertanto, non si prevede assegno divorzile.
3. Disporre che il Signor contribuisca al mantenimento della figlia Controparte_1 Per_1
maggiorenne non indipendente economicamente, con il versamento direttamente in favore
[...]
della figlia dell'importo mensile di 150,00 euro con le modalità che saranno con lei concordate, oltre al concorso nelle spese straordinarie nella misura del 50%.
4. Con compensazione delle spese del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi Parte_1
e con ricorso depositato dalla in data 04/03/2024
[...] Controparte_1 Pt_1
e costituzione dello in data 6/09/2024, comparsi personalmente davanti al Giudice CP_1
delegato, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di volere divorziale alle condizioni trascritte in epigrafe. Assunti i provvedimenti temporanei in conformità agli accordi raggiunti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione di copia degli atti del procedimento di separazione,
di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al Presidente in quella procedura (il 23/06/2022) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il
04/03/2024), erano trascorsi i termini di legge.
Pagina 2 In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra e alle condizioni Parte_1 Controparte_1
concordate.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in CAGLIARI il 25/02/1995, tra
[...]
, nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Controparte_1
CAGLIARI (CA) il 27/05/1948, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
CAGLIARI, anno 1995, parte I, atto n. 43, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso Comune.
Sull'accordo delle parti:
2. dispone che orrisponda direttamente in favore della figlia Controparte_1 Per_1
maggiorenne non indipendente economicamente, a titolo di mantenimento, la somma
[...]
di 150,00 euro al mese con le modalità tra loro concordate, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3. dà atto che le parti hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti e che, pertanto, nessun assegno divorzile deve essere reciprocamente versato;
4. dichiara le spese del giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
11/02/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
Pagina 3