Art. 25.
Il termine previsto dall' articolo 116, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e successive modificazioni, e' prorogato al 23 marzo 1972 per il prodotto che alla data del 23 marzo 1970 si trovi in territorio doganale italiano fuori dallo stabilimento imbottigliatore, e si applica anche ai recipienti previsti all'articolo 32.
Il termine previsto dall' articolo 116, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e successive modificazioni, e' prorogato al 23 marzo 1972 per il prodotto che alla data del 23 marzo 1970 si trovi in territorio doganale italiano fuori dallo stabilimento imbottigliatore, e si applica anche ai recipienti previsti all'articolo 32.